Non riesci più a ripagare i finanziamenti di Mediocredito Centrale e vuoi sapere se è possibile e come fare un saldo e stralcio?
Qui di seguito troverai la guida di Studio Monardo, gli avvocati che aiutano le imprese a cancellare i debiti.
In fondo alla guida troverai poi tutti i riferimenti del nostro Studio Legale specializzato in Crisi d’Impresa per richiedere una consulenza personalizzata.
Introduzione
I finanziamenti assistiti da Mediocredito Centrale (MCC), in particolare quelli garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI (istituito con L. 662/1996), rappresentano uno strumento fondamentale di accesso al credito per microimprese e PMI in Italia. Durante la pandemia da Covid-19 c’è stato un massiccio ricorso a tali prestiti con garanzia pubblica: basti pensare che nel solo 2024 il Fondo ha garantito finanziamenti per quasi 30 miliardi di euro (su oltre 42,5 miliardi erogati, a fronte di 228.909 operazioni). Tuttavia, a fronte di questa ampia diffusione, molte imprese si trovano oggi in difficoltà nel ripagare questi debiti e cercano soluzioni per risolvere le posizioni debitorie pendenti con banche e garanti pubblici.
Una delle soluzioni possibili è il saldo e stralcio, ovvero un accordo transattivo che prevede il pagamento parziale del dovuto a fronte dell’estinzione totale del debito. Questa guida tecnica e giuridica – aggiornata ad aprile 2025 – fornisce alle imprese una trattazione completa su come gestire e risolvere debiti derivanti da microcrediti e finanziamenti garantiti da Mediocredito Centrale, analizzando sia le modalità stragiudiziali (negoziazioni private) che quelle giudiziali (procedure concorsuali previste dal Codice della Crisi d’Impresa). Verranno esaminati tutti gli aspetti normativi (dal Codice Civile al nuovo Codice della Crisi, passando per il D.L. 118/2021 e s.m.i.), la giurisprudenza più recente (sentenze fino ad aprile 2025) e le prassi bancarie in materia di recupero crediti.
Cosa troverai in questa guida:
- Una panoramica delle tipologie di finanziamenti MCC con focus sulle garanzie pubbliche (microcredito, prestiti PMI garantiti, misure emergenziali Covid-19, ecc.).
- Le strategie di saldo e stralcio stragiudiziale, ovvero come negoziare con banche, Mediocredito e società di recupero per definire il debito a fronte di un pagamento ridotto.
- Le possibili soluzioni giudiziali per ridurre o stralciare il debito (accordi di ristrutturazione, piani attestati, concordati preventivi, composizione negoziata della crisi, sovraindebitamento), con particolare attenzione al trattamento dei crediti garantiti dallo Stato in queste procedure.
- Approfondimenti su normativa vigente (articoli di legge chiave) e giurisprudenza (orientamenti dei tribunali e della Cassazione sulla natura di questi crediti e sulla legittimità delle azioni di recupero).
- Esempi pratici e modelli di documenti utili: dalla lettera di proposta a saldo e stralcio da inviare alla banca, all’istanza di accesso agli atti per ottenere documentazione sul proprio finanziamento, fino a bozze di ricorso ex art. 182-bis l.f. e schemi di piani di rientro/accordi transattivi.
L’obiettivo è offrire una guida operativa chiara e dettagliata, con intestazioni ordinate e tabelle riassuntive ove opportuno, in modo che ogni impresa possa orientarsi passo passo nel processo di gestione e definizione del proprio debito con Mediocredito Centrale. Prima di addentrarci nelle procedure, iniziamo identificando le varie tipologie di finanziamento coinvolte e le peculiarità delle garanzie pubbliche connesse.
Tipologie di Finanziamenti MCC e Garanzie Pubbliche
In questa sezione esamineremo le principali forme di finanziamento gestite o garantite da Mediocredito Centrale a favore di microimprese e PMI, con un focus sulle caratteristiche delle garanzie pubbliche che li assistono. Comprendere la tipologia del proprio debito è fondamentale per individuare le soluzioni di saldo e stralcio applicabili.
Microcredito imprenditoriale garantito
Il microcredito è un finanziamento di piccolo importo rivolto a microimprese, ditte individuali e professionisti che hanno difficoltà di accesso al credito tradizionale. Si caratterizza per un approccio orientato all’inclusione finanziaria e per l’assistenza non solo finanziaria ma anche tecnica al beneficiario. Dal punto di vista normativo, il microcredito è disciplinato dall’art. 111 del Testo Unico Bancario (TUB) e da appositi regolamenti ministeriali. Le ultime riforme hanno innalzato l’importo massimo ottenibile: a partire da gennaio 2024 il limite è passato da 40.000 a 75.000 euro (e fino a 100.000 euro per le società a responsabilità limitata).
Tuttavia, non tutto l’importo può essere necessariamente garantito dal Fondo PMI: attualmente il Fondo di Garanzia per le PMI copre fino all’80% del microcredito con un importo massimo garantito di 50.000 euro. In pratica, se un’impresa ottiene un microcredito di 50.000 €, il Fondo può garantire 40.000 € (80%), lasciando il restante 20% a rischio della banca. Per importi superiori (fino a 75.000 € o 100.000 € per le Srl) si attendono adeguamenti delle disposizioni operative del Fondo. Il microcredito, per legge, non può essere assistito da garanzie reali (ipoteche, pegni) e in genere nemmeno da garanzie personali tradizionali – l’unica copertura di rischio per il finanziatore è la garanzia pubblica (oltre all’eventuale garanzia personale dell’imprenditore, se prevista in via eccezionale per Srl).
Esempio: Una ditta individuale con 5 dipendenti ottiene nel 2022 un microcredito da 30.000 € garantito all’80% dal Fondo PMI. In caso di insolvenza, la banca potrà escutere la garanzia statale per 24.000 € (80%), mentre 6.000 € rimarranno a carico suo (o da recuperare dal debitore). Come vedremo, ciò inciderà sulle strategie di saldo e stralcio: essendo coperto in gran parte dallo Stato, il creditore finanziario avrà meno incentivi a trattare se non rispettando le regole imposte dal gestore della garanzia.
Finanziamenti bancari alle PMI garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia
La forma più diffusa di intervento di Mediocredito Centrale è la garanzia pubblica sui finanziamenti alle PMI. Si tratta di prestiti (di varia natura: finanziamenti a medio-lungo termine, liquidità, leasing, ecc.) erogati da banche o confidi a piccole e medie imprese, su cui interviene la garanzia del Fondo Centrale PMI gestito da MCC. La garanzia ordinaria copre tipicamente fino all’80% dell’importo finanziato (la percentuale può variare in base alla tipologia di operazione e normativa pro tempore). L’obiettivo è favorire l’accesso al credito di imprese ritenute valide ma prive di sufficienti garanzie proprie, trasferendo allo Stato gran parte del rischio di insolvenza.
Nel periodo emergenziale Covid-19 (2020-2021) la portata di questi finanziamenti si è ampliata enormemente: il Governo ha previsto garanzie pubbliche fino al 100% per prestiti di piccolo importo (decreto “Liquidità” D.L. 23/2020, art. 13), oltre ad innalzare i massimali del Fondo PMI per altri prestiti. Ciò ha comportato un boom di operazioni garantite, molte delle quali ora, a distanza di alcuni anni, presentano tassi di sofferenza elevati man mano che le moratorie finiscono e le imprese faticano a rimborsare.
Caratteristiche chiave dei finanziamenti PMI garantiti:
- Garanzia statale a prima richiesta: la banca può richiedere al Fondo il pagamento della percentuale garantita non appena l’impresa risulti inadempiente (di solito dopo 90 giorni di ritardo oppure al verificarsi di altri “eventi di rischio” contrattuali). La garanzia è “a prima richiesta” e copre capitale, interessi ed eventuali spese nei limiti dell’importo garantito.
- Durata e importo: grazie alle varie sezioni speciali e interventi, il Fondo può garantire finanziamenti anche molto consistenti (fino a 5 milioni € per impresa come importo garantito ordinario, elevato ulteriormente in certi casi). La durata dei prestiti varia (dai 5-10 anni del microcredito fino a 20 anni per investimenti, salvo misure specifiche).
- Controgaranzia e Riassicurazione: in alcuni casi la richiesta al Fondo avviene tramite un confidi che garantisce in prima battuta l’operazione (riassicurazione) o tramite altro fondo (controgaranzia). In tali ipotesi, le stesse logiche di copertura si applicano in cascata: il confidi paga la banca, e a sua volta escute il Fondo pubblico. Questo aspetto sarà rilevante perché nelle trattative di saldo e stralcio dovranno coinvolgersi sia il garante diretto sia MCC come contro-garante.
Tabella riassuntiva delle principali forme di finanziamento garantite:
Tipo finanziamento | Importo tipico | Garanzia MCC | Riferimenti normativi |
---|---|---|---|
Microcredito imprenditoriale | Fino a 75.000 € (100k per Srl) | 80% (max garantito 50k €) | Art. 111 TUB; DM 176/2014 mod. DM 211/2023 |
Prestito PMI ordinario | Fino a 5 mln € (fin. investimenti, liquidità) | 80% (di norma) | L.662/96 art.2 c.100 lett.a; D.M. 12/2/2019 (Disposizioni operative Fondo) |
Finanziamento “Liquidità” Covid | ≤ 30.000 € (piccole imprese) | 100% (fino a 30k) | D.L. 23/2020 art.13 c.1 lett.m) (Garanzia 100%) |
Finanziamenti con garanzia SACE | Importi medio-grandi imprese | 70-90% (tramite SACE, non MCC) | D.L. 23/2020 art.1 (Garanzia SACE) |
Nota: In questa guida ci concentriamo sulle garanzie MCC/Fondo PMI. I finanziamenti garantiti da SACE S.p.A. (solitamente per imprese più grandi o operazioni export) seguono logiche analoghe in tema di privilegio e recupero, ma fanno capo a un diverso ente garante. Molti principi esposti (ad es. natura privilegiata del credito di rivalsa) valgono anche per SACE, ma le procedure di saldo e stralcio con SACE possono differire e non saranno trattate nel dettaglio qui.
Altre forme di finanziamento MCC
Oltre al Fondo di Garanzia PMI, Mediocredito Centrale gestisce o ha gestito ulteriori misure agevolative che possono generare crediti da restituire in caso di revoca o insolvenza, ad esempio:
- Nuova Sabatini: contributi in conto interessi su finanziamenti per beni strumentali (qui MCC eroga un contributo pubblico; se l’impresa decade dall’agevolazione, può dover restituire quanto percepito).
- Fondo Rotativo 394/81 (SIMEST): finanziamenti agevolati per internazionalizzazione, garantiti in parte dallo Stato (anche qui, insolvenze potrebbero vedere MCC/SACE escutere garanzie).
- Fondo Antiusura: garanzie speciali su finanziamenti a soggetti a rischio usura. Ad aprile 2025, per esempio, sono cambiate le regole sul saldo e stralcio di operazioni deteriorate garantite da questo Fondo, ma trattandosi di casi particolari, ne terremo conto marginalmente.
- Interventi a valere su risorse PNRR o altri fondi pubblici gestiti da MCC.
In generale, ogni qualvolta vi sia un intervento pubblico (garanzia o finanziamento pubblico) a favore di un’impresa, la normativa prevede che, in caso di inadempimento dell’impresa, lo Stato possa rivalersi su di essa per recuperare le somme impiegate. Questo diritto di rivalsa spesso gode di privilegi legali speciali, che analizzeremo a breve, e incide sulle strategie con cui l’impresa potrà negoziare un saldo e stralcio.
Importante: Prima di avviare qualunque trattativa di saldo e stralcio, è fondamentale capire chi è il creditore che detiene il nostro debito in quel momento. Può sembrare banale, ma nel caso di finanziamenti MCC potrebbe non essere immediato:
- Se la banca non ha ancora escusso la garanzia statale, il creditore è ancora la banca (o confidi) per l’intero importo del finanziamento.
- Se la banca ha escusso la garanzia e il Fondo ha pagato, la banca è stata rimborsata fino alla quota garantita e il credito verso l’impresa si trasferisce allo Stato (MCC/MIMIT) per la parte pagata. Dunque il debitore avrà:
- un debito verso la banca (o chi per essa) limitato all’eventuale quota non garantita;
- un debito verso il Fondo/Mediocredito (credito di rivalsa statale) per l’importo corrisposto alla banca.
- Spesso, dopo l’escussione, la gestione del recupero del credito statale viene affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER), che emette una cartella di pagamento a carico dell’impresa inadempiente. Ciò significa che quel debito diventa a tutti gli effetti assimilabile a un credito erariale da riscuotere con le procedure esattoriali.
Queste distinzioni determinano interlocutori e margini diversi di trattativa. Un accordo stragiudiziale con la banca ha senso quando il credito è ancora interamente (o in gran parte) in mano alla banca stessa. Viceversa, se la palla è passata al pubblico (MCC/Agenzia Riscossione), il saldo e stralcio dovrà coinvolgere l’ente pubblico nei modi consentiti dalla legge (spesso nell’ambito di procedure concorsuali). Approfondiamo ora il concetto di saldo e stralcio e come si declina in tali contesti.
Il Saldo e Stralcio: concetto e quadro normativo
Saldo e stralcio significa letteralmente “pagare un saldo e stralciare (cancellare) il debito residuo”. È un accordo transattivo in cui il debitore versa una somma inferiore all’importo dovuto a titolo di saldo definitivo, e il creditore accetta tale somma liberando il debitore da ogni ulteriore obbligo residuo. Di fatto, si tratta di una transazione ai sensi degli art. 1965 e seguenti del Codice Civile: il creditore rinuncia a parte del suo credito pur di incassarne immediatamente una percentuale concordata.
Vediamo alcuni aspetti generali e normativi da tenere presente riguardo al saldo e stralcio, prima di entrare nelle procedure operative:
- Negoziato volontario: Il saldo e stralcio è un accordo consensuale. Nessuna legge obbliga un creditore ad accettare un pagamento parziale a fronte della rinuncia al resto. Si tratta quindi di convincere il creditore che quella soluzione sia preferibile alle alternative (es. azioni legali, procedure concorsuali, ecc.). La volontà del creditore è centrale: per questo motivo, preparare una proposta credibile e sostenibile è cruciale.
- Transazione stragiudiziale vs omologata: Un saldo e stralcio può avvenire in via puramente stragiudiziale (con semplice accordo privato) oppure essere inserito all’interno di una procedura concorsuale (accordo di ristrutturazione, piano del consumatore, concordato) e ottenere un’omologazione del tribunale. Nel secondo caso, l’accordo può divenire vincolante anche per eventuali creditori dissenzienti (es. in un concordato, se approvato a maggioranza, tutti i chirografari sono obbligati dal risultato). Approfondiremo queste differenze nelle sezioni successive.
- Norme rilevanti del Codice Civile: Oltre all’art. 1965 c.c. sulla transazione, meritano menzione l’art.1236 c.c. (remissione del debito) e l’art. 1241 c.c. (compensazione). Nel saldo e stralcio spesso il creditore firma una liberatoria che equivale a remissione parziale del debito. La compensazione può rilevare se il debitore vanta a sua volta crediti verso il creditore (non frequente nel rapporto banca-impresa, ma possibile con crediti fiscali verso lo Stato).
- Implicazioni fiscali: Per le imprese debitrici, occorre ricordare che la parte di debito “stralciata” (rinunciata dal creditore) costituisce in genere una sopravvenienza attiva tassabile ai fini IRES/IRAP. Ad esempio, se devo 100 e saldo a 30, i 70 condonati aumentano il mio reddito imponibile nell’esercizio in cui si perfeziona l’accordo. Fanno eccezione i casi in cui l’accordo rientri in una procedura concorsuale omologata (accordo di ristrutturazione, concordato) o in un piano attestato pubblicato, situazioni in cui la legge esclude la tassazione delle sopravvenienze da remissione (art. 88 comma 4-ter TUIR) per favorire il risanamento. Questo è un fattore da valutare: un saldo e stralcio puramente stragiudiziale può alleggerire i debiti finanziari ma generare un debito fiscale.
- Implicazioni sui garanti privati: Se il debito verso la banca è garantito anche da fideiussioni personali o pegni di terzi, il saldo e stralcio potrebbe avervi effetto solo se il creditore vi rinuncia espressamente. La regola generale (art. 1301 c.c.) è che la transazione col debitore principale beneficia anche i coobbligati solidali salvo patto contrario. Ma attenzione: se c’è un garante personale, la banca potrebbe volere che anche il garante sottoscriva l’accordo, oppure potrebbe riservarsi di agire verso il garante per la parte rinunciata (prassi non etica ma possibile se il garante non è parte dell’accordo). Nel caso del Fondo PMI, la “garante” è una terza parte pubblica: vedremo che qui valgono regole speciali e il Fondo/MCC deve approvare il saldo e stralcio affinché la banca possa rinunciare a parte del credito garantito senza perdere la copertura.
- Quadro normativo speciale per crediti pubblici garantiti: Proprio perché coinvolge risorse pubbliche, il saldo e stralcio di finanziamenti garantiti dallo Stato soggiace a disposizioni operative specifiche. Dal 2022, con decreto MISE 3 ottobre 2022 e circolare MCC n. 8/2022, è consentito alle banche concludere accordi transattivi su crediti garantiti anche nell’ambito della composizione negoziata della crisi, ma a precise condizioni. Tali condizioni (esaminate a breve) includono un pagamento minimo del 15% del debito e il rispetto dei tempi per chiedere la garanzia. In assenza di questi requisiti, la banca non può aderire a un saldo e stralcio senza far decadere la garanzia.
Riassumendo, il saldo e stralcio è un strumento potentissimo per l’impresa sovraindebitata, ma va maneggiato con attenzione: occorre conoscere le regole del gioco imposte da eventuali garanti pubblici e soppesare gli effetti fiscali e legali. Nelle prossime sezioni vedremo come procedere operativamente, distinguendo tra procedura stragiudiziale (negoziazione diretta con banca/MCC) e soluzioni giudiziali (accordi o piani omologati).
Procedure Stragiudiziali di Saldo e Stralcio
In questo capitolo affrontiamo il saldo e stralcio stragiudiziale, cioè quello ottenuto tramite trattativa diretta con i creditori (banca, MCC o società di recupero) senza l’intervento formale del tribunale. Questa modalità è generalmente la prima strada tentata dalle imprese, in quanto più rapida, riservata e potenzialmente meno costosa di una procedura concorsuale. Tuttavia, nel caso di finanziamenti garantiti dal Fondo PMI, la trattativa stragiudiziale presenta particolarità legate alla presenza del garante pubblico. Analizzeremo:
- Come negoziare con la banca (o altro creditore iniziale) una transazione a saldo e stralcio, tenendo conto della garanzia MCC.
- Il ruolo di Mediocredito Centrale nella trattativa: approvazione delle proposte e vincoli (soglia 15%, tempistiche).
- Aspetti pratici e consigli su come formulare la proposta, cosa aspettarsi e come formalizzare l’accordo.
- Gestione delle società di recupero crediti: se il credito è stato ceduto o affidato, come cambia l’approccio.
- Esempio di lettera di proposta a saldo e stralcio.
Negoziare con la banca: preparazione e analisi preliminare
Prima di inviare qualsiasi proposta di saldo e stralcio, l’impresa debitrice dovrebbe prepararsi accuratamente:
- Analizzare la propria posizione debitoria: occorre avere un quadro chiaro dell’ammontare dovuto (capitale residuo, interessi, spese, eventuali rate scadute), delle eventuali procedure legali in corso (decreti ingiuntivi, pignoramenti) e dello stato della garanzia (se la banca ha già escusso o meno il Fondo). È utile procurarsi gli estratti conto del finanziamento e la comunicazione di eventuale decadenza dal beneficio del termine.
- Verificare la Centrale Rischi e CRIF: controllare come il debito è segnalato (sofferenza, incaglio, importo). Questo dà indizi sul fatto che sia stato ceduto o meno. Ad esempio, se risulta “creditore: banca X, importo Y in sofferenza”, probabilmente la banca è ancora creditrice; se invece appare una società diversa, il credito potrebbe essere stato ceduto. Ogni impresa può accedere ai dati di Centrale Rischi Banca d’Italia e alle banche dati private come CRIF.
- Valutare le proprie risorse per l’offerta: il debitore deve stabilire con che importo è in grado di transare. Questo dipenderà dalla liquidità disponibile (propria o di terzi disposti ad aiutare) e dal valore che attribuisce il creditore al recupero. Ad esempio, se la banca può altrimenti recuperare qualcosa tramite garanzia o escussioni su beni, difficilmente accetterà un’offerta irrisoria. Bisogna quindi porsi realisticamente nella prospettiva del creditore: quanto incasserebbe in alternativa se non accetta il saldo e stralcio? L’offerta dovrebbe essere almeno pari o superiore a quella aspettativa al netto di costi/tempi.
Un elemento peculiare qui è la presenza della garanzia MCC: se non ancora escussa, la banca sa di poter ottenere dall’80% al 100% (a seconda della copertura) del suo credito presentando domanda al Fondo. Questo crea una sorta di “pavimento” minimo all’offerta: la banca non avrà incentivo ad accettare dalla controparte meno di quanto può ottenere dallo Stato. In realtà, come vedremo, le disposizioni del Fondo impongono proprio un minimo del 15% sul totale, il che spesso corrisponde grosso modo alla parte non garantita o poco più. Se la garanzia è già stata attivata e MCC ha pagato, allora la banca ha già incassato la quota principale e potrebbe aver ceduto il restante: in tal caso la negoziazione andrà fatta separatamente con chi detiene la parte residua (spesso una società di recupero per la piccola quota bancaria) e con l’Agenzia Riscossione per la parte pubblica.
Sintesi pratica (checklist) prima di negoziare:
- Raccogli tutta la documentazione del finanziamento (contratto, piani di ammortamento, eventuali lettere di decadenza dal termine).
- Calcola esattamente l’esposizione residua.
- Verifica se il Fondo è già stato escusso: puoi dedurlo da comunicazioni della banca o dalla ricezione di cartelle esattoriali da MCC/AER.
- Analizza il valore delle eventuali garanzie reali o personali già in essere (se il prestito non era microcredito potrebbe esserci un’ipoteca, etc., che influisce sul potere contrattuale).
- Stabilisci l’importo massimo che puoi offrire e se puoi pagarlo in un’unica soluzione (molto preferibile per il creditore) o hai bisogno di rate.
- Prepara un piano B nel caso il saldo e stralcio fallisca (ad esempio valutare una procedura concorsuale o altra strategia, in modo da saper argomentare che la proposta è la soluzione migliore anche per il creditore).
Il ruolo del Fondo di Garanzia e la soglia del 15%
Come anticipato, per i debiti garantiti dal Fondo PMI, la banca non è libera di accettare qualunque proposta a saldo e stralcio se vuole mantenere il diritto alla copertura. Le Disposizioni Operative del Fondo (che regolano l’operatività di MCC) prevedono espressamente che:
- La proposta transattiva debba essere presentata prima che scadano i termini per chiedere la garanzia (18 mesi dall’inadempimento, o 9 mesi se il finanziamento non ha rate mensili). Ciò significa che la trattativa va avviata tempestivamente, altrimenti la banca per non perdere la garanzia dovrà escuterla comunque.
- La proposta deve ottenere valutazione positiva da parte della banca finanziatrice (la banca deve essere d’accordo).
- Deve prevedere il pagamento di almeno il 15% del debito complessivo (inteso come somma di rate scadute + capitale residuo + interessi di mora). Proposte con percentuale inferiore sono improcedibili: se il debitore offre meno, MCC non potrà approvarle e imporrà anzi alla banca di procedere a recuperare tutto, pena la decadenza della garanzia.
- Nella proposta vanno indicati in modo chiaro: l’ammontare totale del credito a quella data, l’importo offerto a saldo (assoluto e in %), la perdita che sopporterebbe la banca e quella a carico del Fondo. In altre parole, deve essere trasparente quanta parte del debito verrà effettivamente pagata e quanta no, ripartendo quest’ultima tra banca e Stato.
- La banca (o il confidi richiedente) deve inserire la proposta nel Portale MCC e attendere l’approvazione del Consiglio di Gestione del Fondo. Durante l’istruttoria della proposta, i termini per chiedere l’escussione della garanzia restano sospesi.
- Se la proposta è approvata e l’accordo si perfeziona, la banca dovrà poi escutere formalmente la garanzia per la parte residua entro 6 mesi dall’incasso del saldo, e MCC liquiderà il dovuto (senza interessi di mora ulteriori maturati medio tempore).
- Se la proposta NON è approvata (perché sotto il 15% o perché MCC la respinge) la banca deve rinunciare a qualunque accordo e proseguire il recupero per l’intero importo, altrimenti perde la garanzia. Ciò mette al riparo il Fondo da accordi al ribasso presi fuori dalle regole.
In pratica, questo meccanismo forza il debitore e la banca a coinvolgere MCC nella trattativa e assicura che anche lo Stato recuperi almeno qualcosa. La soglia del 15% diventa quindi un riferimento minimo: ad esempio, su un debito totale di 100.000 €, occorre offrire almeno 15.000 €. Tale 15% è calcolato sul debito complessivo, non solo sulla quota garantita o sul capitale.
Va evidenziato che spesso il 15% del totale corrisponde a soddisfare integralmente (o quasi) la parte di credito non coperta da garanzia. Facciamo un esempio concreto per capire la logica:
Esempio numerico: Debito residuo = 100.000 €; garanzia MCC = 80%.
Proposta: pagamento a saldo del 15% = 15.000 € (pari al requisito minimo).
– La banca riceve 15.000 € dal debitore.
– Rimane un debito residuo di 85.000 €. La banca escute la garanzia sull’85% rimasto: MCC paga l’80% di 85.000, cioè 68.000 €.
– Esito: la banca ottiene complessivamente 83.000 € (15k + 68k), subendo una perdita di 17.000 € rispetto ai 100k iniziali. Il Fondo paga 68.000 € e considererà quella somma come perdita a suo carico (sarà il suo credito di rivalsa verso l’impresa), pari al 68% del debito originale.
– Se la banca avesse invece escusso subito l’80% senza accordo, avrebbe preso 80.000 € dal Fondo e avrebbe perso 20.000 € (la parte non garantita); dunque grazie all’accordo ha limitato la sua perdita a 17.000 €.
– Dal lato del Fondo, ha pagato 68.000 € anziché 80.000 €, quindi ha “risparmiato” 12.000 € rispetto allo scenario di escussione totale, grazie al contributo del debitore. L’impresa ha ottenuto uno sconto del 85% sul proprio debito complessivo, pagando solo 15.000 € su 100.000.
Come si vede, un’offerta pari al minimo del 15% spesso implica che la banca rinunci grosso modo alla quota non garantita (nel caso sopra la banca alla fine perde 17% del credito, che è vicino al 20% non garantito). Se l’impresa offre di più, magari 20-30%, la perdita della banca si riduce ulteriormente e il Fondo paga di meno.
La ratio di questa disciplina è di garantire che lo Stato recuperi almeno una parte dei propri esborsi (evitando transazioni “troppo generose” per il debitore) e che tali accordi avvengano rapidamente e nell’ottica di un risanamento aziendale credibile. Infatti, tali operazioni sono incentivate soprattutto nell’ambito di piani di ristrutturazione dell’impresa (come la composizione negoziata): solo se l’impresa ha prospettive di continuità si giustifica per lo Stato accettare un saldo e stralcio, altrimenti tanto varrebbe procedere a escussione completa e rivalsa. Nel contesto della composizione negoziata della crisi, il decreto 3/10/2022 ha proprio esplicitato questa possibilità di accordo con MCC, subordinandola alla condizione che il risanamento dell’impresa sia concreto e che la banca aderisca al piano.
In sintesi: per un saldo e stralcio stragiudiziale efficace su un finanziamento garantito occorre convincere sia la banca che MCC. La banca si convincerà se ritiene di guadagnare almeno quanto (o più di) quanto farebbe escutendo la garanzia e perseguitando l’impresa per la differenza. MCC darà luce verde se l’operazione rispetta le regole (≥15%) e se rientra in un piano ragionevole di recupero parziale in cui la sua perdita attesa sia minore di quella in caso di fallimento dell’impresa. Questo secondo aspetto richiede in pratica che l’impresa dimostri che, senza accordo, in uno scenario liquidatorio lo Stato incasserebbe ancora meno. Ad esempio, nell’esempio sopra, MCC perde 68k con l’accordo. Se l’impresa fallisse, MCC avrebbe pagato 80k e poi sarebbe creditore privilegiato per 80k nella procedura: se però dalla liquidazione ricavasse, poniamo, solo 10k (ipotesi di attivo insufficiente), la sua perdita finale sarebbe 70k, peggiore di 68k. Quindi l’accordo è “vantaggioso” per lo Stato. Se invece l’impresa possiede beni tali che in fallimento avrebbero coperto per intero la quota privilegiata, MCC potrebbe preferire l’escussione integrale e rivalsa in sede concorsuale (dove prenderebbe 80k magari). Dunque, anche dal lato pubblico c’è un’analisi costi-benefici.
In concreto, quando proporre un saldo e stralcio stragiudiziale? Due scenari tipici:
- Impresa ancora in bonis o in crisi iniziale: ritardi nei pagamenti da pochi mesi, nessuna procedura avviata. Può tentare un accordo rapido prima che la cosa degeneri. In questo caso è cruciale rispettare i tempi (entro 18 mesi dall’evento di rischio). Se c’è un piano di risanamento credibile, si può presentare la proposta contestualmente (spesso tramite la banca che la carica sul portale MCC).
- Impresa in composizione negoziata (o simili): ha nominato un esperto e sta trattando con i creditori. In tale sede formalizzerà proposte di accordo transattivo al Fondo come da disposizioni ministeriali, seguendo pedissequamente i parametri (≥15% etc.) per ottenere il sì di MCC.
Se invece la garanzia è già stata escussa e il credito di rivalsa è passato a MCC/Agenzia Entrate Riscossione, il discorso cambia: a quel punto, una transazione stragiudiziale pura con lo Stato non è prevista dalle norme (lo Stato non può autonomamente “remettere” crediti pubblici se non nelle forme previste, es. adesione a procedure concorsuali o condoni normativi). In tal caso, l’impresa dovrà probabilmente ricorrere a una procedura giudiziale (concordato o accordo di ristrutturazione) per ottenere uno stralcio anche del credito pubblico, oppure pagare per intero la cartella magari richiedendo una rateazione amministrativa (l’Agenzia concede piani fino a 6 anni o 10 anni in casi gravi). Questo rende fondamentale cercare il saldo e stralcio prima che la garanzia venga attivata, se possibile.
Passiamo ora alla pratica: come formulare la proposta e concludere l’accordo stragiudiziale.
Come formulare la proposta saldo e stralcio (modello di lettera)
Una lettera di proposta a saldo e stralcio ben redatta è essenziale per avviare la trattativa con il giusto tono. Deve essere chiara, concisa e contenere gli elementi chiave per permettere al creditore (e a MCC) di valutarla. Idealmente va inviata con mezzi tracciabili (PEC o raccomandata A/R) all’ufficio competente (es. Ufficio Crediti Problematici della banca, o società di recupero incaricata).
Cosa indicare nella lettera di proposta:
- Intestazione e riferimento del debito: indirizzare la lettera al creditore (banca/finanziaria o suo service) indicando nell’oggetto che si tratta di una proposta a saldo e stralcio per la posizione n° XYZ, contratto di finanziamento intestato a [Nome impresa].
- Situazione del debito: menzionare brevemente l’importo residuo risultante (meglio se da ultimo estratto o comunicazione ufficiale). Esempio: “Dai Vostri ultimi conteggi il debito residuo ammonta a € 10.250,00”.
- Motivazione (sintetica) della difficoltà: non serve entrare in dettagli personali eccessivi, ma è utile giustificare in modo credibile perché si chiede uno stralcio. Frasi generiche come “a causa dell’attuale grave situazione economica” vanno bene; eventualmente si può accennare a calo di fatturato, crisi di liquidità, ecc. L’importante è far capire che non si dispone delle risorse per pagare interamente il debito.
- Importo offerto e modalità: indicare in cifre l’importo che si propone come saldo definitivo e in che forma verrebbe pagato. Se possibile, offrire pagamento in un’unica soluzione e in tempi brevi (30 giorni dall’accettazione, ad esempio). Un pagamento immediato aumenta l’appeal della proposta. Se non si ha tutta la somma subito, si può proporre una dilazione breve (es. due o tre tranche ravvicinate), ma meglio evitare piani lunghi che somiglino a un normale piano di rientro, perché il vantaggio del saldo e stralcio per il creditore è incassare subito.
- Richiesta di liberatoria: esplicitare che con il pagamento concordato si intende definire ogni obbligazione residua relativa a quel rapporto. Esempio: “con l’impegno a considerare nulla qualsivoglia ulteriore pretesa residua una volta effettuato il pagamento concordato”. E chiedere espressamente che, a pagamento avvenuto, venga rilasciata una lettera liberatoria attestante l’estinzione del debito.
- Tono collaborativo: sottolineare l’ottica bonaria e l’utilità di una rapida definizione per entrambi. Evitare minacce o arroganza; far capire invece che questa soluzione evita lunghe azioni e consente al creditore di incassare subito il meglio possibile.
- Firma del legale rappresentante e recapiti.
Ecco un fac-simile di lettera di proposta saldo e stralcio:
Oggetto: Proposta di definizione a saldo e stralcio – posizione n. 123456789 intestata a Alfa S.r.l.
Spett.le Banca XYZ S.p.A.
Ufficio Gestione Crediti Deteriorati
Indirizzo …
Egregi Signori,
la scrivente Alfa S.r.l. (C.F./P.IVA …), in relazione alla posizione in oggetto (contratto di mutuo chirografario n. 123456789 del 2018, attualmente classificato a sofferenza), con la presente intende formulare una proposta transattiva a saldo e stralcio.
Dai Vostri ultimi conteggi risulta un debito residuo di € 100.250,00 (comprensivo di rate scadute e interessi). Considerata la grave situazione economico-finanziaria in cui versa la nostra società a causa di un calo di commesse del 50% nell’ultimo biennio, nonché l’impossibilità di accedere a nuova finanza, proponiamo il versamento di € 30.000,00 (trentamila/00) in un’unica soluzione a titolo di saldo definitorio e risolutivo di ogni obbligazione inerente la suddetta esposizione debitoria. Tale importo sarebbe da noi corrisposto entro 30 giorni dalla Vostra formale accettazione della presente proposta.
Vi preghiamo di voler valutare positivamente tale proposta nell’ottica di una rapida definizione bonaria. Restiamo in attesa di un Vostro riscontro scritto di accettazione. Con il Vostro accordo, provvederemo immediatamente al pagamento secondo le modalità da Voi indicate (es. bonifico sul conto indicato) e Vi chiediamo sin d’ora, a pagamento eseguito, il rilascio di una lettera liberatoria attestante l’avvenuto saldo e l’estinzione definitiva di ogni Vostra pretesa relativa al contratto in oggetto.
Confidando in un Vostro riscontro, porgiamo distinti saluti.
Luogo, data
Firma
(Alfa S.r.l. – Il legale rappresentante)
Come nel modello sopra (adattato dall’esempio di Mario Rossi), la lettera è breve e focalizzata sull’offerta economica. Notiamo che non vengono dettagliati i motivi personali: si accenna solo alle difficoltà generali, senza entrare troppo nel melodrammatico. La cifra offerta deve essere sensata: nell’esempio, 30.000 € su 100.250 € è circa il 30%, un’offerta aggressiva ma che potrebbe essere presa in considerazione se la banca stima di non poter ottenere molto di più altrimenti.
Dopo l’invio:
- Bisogna armarsi di pazienza. Il creditore interno potrebbe dover fare valutazioni e, se garanzia pubblica, istruire la pratica con MCC. È bene tuttavia sollecitare se non si riceve risposta entro qualche settimana.
- Possibili risposte:
- Accettazione piena: il creditore accetta l’importo proposto. Allora occorre effettuare il pagamento concordato nei termini (attenzione: se si sgarra, l’accordo salta) e farsi rilasciare la liberatoria.
- Rilancio: il creditore potrebbe chiedere una cifra maggiore (“accettiamo però a € XY mila”). A quel punto sta al debitore capire se può fare lo sforzo aggiuntivo. Spesso si può trovare una via di mezzo. Ad es., la banca risponde che vorrebbe 50k anziché 30k; l’impresa potrebbe rilanciare offrendo 40k.
- Rifiuto / silenzio: se il creditore rifiuta o non risponde, si possono tentare ulteriori contatti per capire le motivazioni. Un rifiuto secco potrebbe dipendere da importo troppo basso (sotto alle policy interne o sotto il minimo MCC). In tal caso bisogna rivedere la strategia e magari coinvolgere un professionista che negozi, o considerare la via giudiziale.
Formalizzazione dell’accordo: Se si raggiunge un’intesa, il creditore di solito prepara una breve scrittura privata di “accordo transattivo a saldo e stralcio” da firmare. Può essere una semplice lettera di accettazione controfirmata per accettazione dal debitore. L’importante è che vi sia scritto chiaramente che dietro pagamento di X euro entro tale data, il debitore sarà liberato dall’intero debito (eventualmente citando gli estremi del contratto). Talvolta è prevista la clausola risolutiva espressa che se il pagamento non avviene nei termini l’accordo è nullo e si ritorna alla situazione precedente – questo è normale e ragionevole.
Infine, a pagamento eseguito, richiedere sempre l’attestazione di avvenuto saldo. Inoltre, entro 30 giorni il creditore ha l’obbligo di aggiornare le banche dati (CRIF, Centrale Rischi) segnalando che l’esposizione è chiusa per “saldo a stralcio” o “saldo parziale”. Questo rimarrà visibile in centrale rischi come un debito non pagato integralmente, ma almeno si segnala che nulla più è dovuto.
Coinvolgimento di società di recupero crediti
Può accadere che la banca abbia ceduto o affidato il credito a una società di recupero (servicer, factor, ecc.). Ciò spesso avviene per crediti in sofferenza da tempo. In tali casi, la proposta di saldo e stralcio va rivolta all’attuale titolare/gestore del credito, non più alla banca originaria. Le strategie restano simili, ma tenere presente che:
- Se il credito è stato ceduto pro-soluto, la società acquirente (ad esempio un fondo NPL) l’avrà pagato a prezzo fortemente scontato. Ciò apre spazi per saldo e stralcio anche importanti, perché il nuovo creditore ha interesse a incassare rapidamente un importo superiore al prezzo d’acquisto. Ad es., se un credito da 100 è stato comprato a 20, il fondo potrebbe accettare 30 o 40 ottenendo un buon margine.
- Attenzione però: se sul credito ceduto c’è una garanzia statale escussa o escutibile, bisogna capire se la cessione ha riguardato solo la parte non garantita o l’intero credito. In genere, la banca non può cedere l’intero credito senza coinvolgere MCC, altrimenti perderebbe la garanzia (il Fondo garantisce il finanziatore originario o sue controllate, non soggetti terzi non convenzionati, salvo autorizzazioni). Spesso la banca cede il credito dopo aver incassato la garanzia, cioè cede il residuo non pagato dallo Stato. In tal caso la società di recupero avrà solo la parte non garantita (ad es. quel 20% residuo) e punterà a massimizzare quella. Parallelamente, lo Stato perseguirà il debitore per l’80% versato. Dunque il debitore potrebbe dover chiudere due posizioni: una con il recuperatore privato per la quota non garantita, e una con AER per la quota pubblica (che però, come detto, non si può “stralciare” se non tramite procedure concorsuali o norme di condono).
- Se invece la cessione includeva la parte garantita (caso raro, in cui l’acquirente subentra anche nella richiesta di garanzia), il nuovo creditore privato potrebbe escutere MCC. Ma questo è insolito perché il Fondo preferisce interfacciarsi con soggetti convenzionati. Verificare sull’atto di cessione eventuali comunicazioni in merito.
In ogni caso, quando entra in gioco un recuperatore, l’approccio di negoziazione non cambia molto: anzi, spesso questi soggetti sono ben disposti a trattare purché l’offerta sia concreta. Non hanno relazioni commerciali da preservare col debitore come le banche, e puntano al risultato. Preparate la proposta come sopra e inviatela a loro. Uno svantaggio: alcuni recuperatori sono remunerati a provvigione, quindi sono incentivati a tirare su il più possibile; potrebbero essere più insistenti nel chiedere una cifra maggiore, facendo leva magari su scarsa conoscenza del debitore. L’antidoto è farsi i conti e capire fino a che punto si può arrivare.
Cosa fare se la banca rifiuta la proposta
Non tutte le trattative hanno esito positivo. Se, malgrado gli sforzi, non si riesce a trovare un accordo stragiudiziale, l’impresa deve valutare alternative:
- Ritentare con modifiche: Si può presentare una nuova proposta migliorativa (importo più alto, magari reperendo altre risorse) oppure offrire garanzie aggiuntive (es. un pegno su qualcosa, se il creditore può accettarlo, anche se nel caso di microcredito sarebbe contro natura, ma su altri finanziamenti potrebbe essere possibile). A volte un mediatore come un consulente finanziario o legale può rinegoziare termini.
- Aspettare eventuali cessioni o condoni: Se la banca non accetta e preferisce azioni legali o escussione, il debito potrebbe poi finire in cartella esattoriale. L’impresa potrebbe valutare se sfruttare eventuali normative di “saldo e stralcio fiscale”. Ad esempio, in passato il legislatore ha previsto stralci automatici di cartelle sotto certi importi o rottamazioni con sconti su sanzioni. Nel 2023 ad esempio, con L. 197/2022, sono stati automaticamente annullati i ruoli fino a 1.000 € affidati entro 2015 (poteva includere piccole quote di rivalsa MCC eventualmente) e c’è stata la “rottamazione-quater” per importi maggiori (senza sanzioni e interessi). Bisogna tenersi aggiornati su questi fronti.
- Procedura concorsuale: Se il debito è insostenibile e il saldo stragiudiziale è fallito, resta la strada di una procedura di crisi d’impresa (dal concordato preventivo all’accordo di ristrutturazione dei debiti) in cui forzare un trattamento del credito. Questa via è impegnativa ma spesso necessaria per ottenere un taglio del debito pubblico (MCC) che diversamente non è disponibile. Dedicheremo la prossima sezione proprio alle soluzioni giudiziali.
Consiglio: Documentate sempre gli sforzi fatti per trattare stragiudizialmente. In sede giudiziale (ad esempio in un concordato) potrete dimostrare di aver tentato accordi bonari. Inoltre, se l’impresa dovesse entrare in composizione negoziata assistita, tutte le informazioni raccolte e i contatti attivati torneranno utili per formulare proposte in quel contesto.
Chiudiamo il capitolo stragiudiziale con una considerazione: riservatezza e reputazione. Un accordo privato è riservato, non pubblicizzato (a parte le segnalazioni in banca dati creditizia). Questo può essere positivo per l’impresa, perché evita lo stigma di un “fallimento” pubblico. D’altro canto, alcune imprese temono che chiedere uno stralcio le faccia bollare come insolventi: va detto che se si è già in sofferenza in banca dati, la reputazione creditizia è già compromessa. Un saldo e stralcio concluso con successo permette di ripartire, magari non subito col credito bancario ma con le idee più chiare per il futuro.
Passiamo ora alle procedure giudiziali di saldo e stralcio, dove entreranno in gioco il Codice della Crisi e l’eventuale intervento del tribunale.
Procedure Giudiziali di Saldo e Stralcio (Crisi d’Impresa)
Quando la situazione debitoria è troppo complessa o i creditori (in particolare quelli pubblici come MCC) non sono disposti ad accordi stragiudiziali, l’impresa può ricorrere agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dalla legge. In questa sezione esamineremo come i debiti verso Mediocredito Centrale (e le banche garanti) possano essere gestiti e ridotti all’interno di procedure concorsuali, quali:
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis Legge Fallimentare, ora art. 57 e ss. Codice della Crisi d’Impresa – CCII).
- Piani attestati di risanamento (art. 56 CCII, ex art. 67 l.f. lett. d).
- Concordato preventivo (artt. 84 e ss. CCII, ex art. 160 l.f.), incluse varianti come il concordato in continuità aziendale e il concordato liquidatorio.
- Composizione negoziata della crisi (introdotta dal D.L. 118/2021 e ora Titolo II CCII) e il possibile esito di concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII.
- Procedure di sovraindebitamento per imprenditori minori non fallibili (piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore o concordato minore, art. 65 e 74 CCII, ex L.3/2012), per eventuali garanti persone fisiche o imprese minori.
L’approccio qui non è più meramente volontario: c’è un quadro normativo preciso che consente di imporre ai creditori delle decurtazioni, a certe condizioni, con l’obiettivo di risanare l’impresa o liquidarla ordinatamente. Di conseguenza, anche lo Stato (MCC) può dover accettare un trattamento a saldo parziale se la procedura lo prevede e viene omologata dal giudice.
Normativa vigente: Codice della Crisi e D.L. 118/2021
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato in pieno vigore dal 15 luglio 2022, ha sostituito la vecchia Legge Fallimentare. Esso disciplina in modo organico le procedure concorsuali menzionate. Inoltre, il D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021) ha introdotto in anticipo l’istituto della composizione negoziata e del concordato semplificato, poi confluiti nel Codice. Senza scendere troppo nei dettagli, richiamiamo i punti salienti rilevanti per il nostro tema:
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (ARD): è un accordo con una percentuale qualificata di creditori (almeno 60% dei crediti totali) che viene omologato dal tribunale e diventa vincolante per i creditori aderenti. I non aderenti non sono toccati dall’accordo, salvo la nuova possibilità di estenderne gli effetti a creditori finanziari dissenzienti appartenenti a una categoria omogenea (c.d. accordo ad efficacia estesa, art. 61 CCII). Questo strumento ex art. 182-bis l.f. era spesso usato per banche, ma da solo non vincolava erario o altri se non aderivano. Con l’art. 61 CCII, se ad esempio l’80% delle banche accetta uno stralcio, il restante 20% può vedersi estendere l’accordo (previa omologazione e certe condizioni). Nel nostro caso, se la banca e MCC accettassero un certo trattamento, quell’accordo potrebbe essere esteso ad eventuali ulteriori banche dissenzienti (o viceversa).
- Transazione fiscale e contributiva: nel contesto degli ARD o concordati, la legge permette di includere anche i debiti fiscali e previdenziali proponendo un trattamento falcidiato, purché non inferiore a quello che otterrebbero in liquidazione (art. 63 CCII, ex art. 182-ter l.f.). Questo riguarda specificamente Agenzia Entrate e Inps, ma per analogia anche il credito di MCC – in quanto credito di natura pubblica privilegiata – deve essere soddisfatto almeno in misura non inferiore al valore di liquidazione dei beni su cui grava la prelazione (essendo un privilegio generale, “i beni” sono tutti i mobili dell’impresa). In pratica, nei piani di concordato o accordo occorre calcolare quanto il Fondo otterrebbe in caso di fallimento (liquidazione giudiziale) e offrire almeno quell’importo (attualizzato). Se ciò è rispettato, il tribunale può omologare l’accordo anche senza il voto favorevole dell’ente pubblico, in certi casi (c.d. cram-down fiscale, art. 64 CCII).
- Composizione negoziata (CN): non è una procedura concorsuale ma un percorso volontario assistito da un esperto indipendente, in cui l’imprenditore cerca un accordo con i creditori per il risanamento. Durante la CN l’impresa può ottenere misure protettive (stay delle azioni esecutive) e finanziamenti prededucibili. È in questa sede che la circolare MCC 8/2022 e il DM 3/10/22 hanno previsto esplicitamente la possibilità di accordi a saldo e stralcio con MCC, come discusso prima. Se la CN ha successo, può sfociare in un accordo stragiudiziale (come un ARD) o in un semplice soddisfacimento a stralcio dei creditori. Se fallisce, l’imprenditore può accedere ad un concordato semplificato per la liquidazione (art. 25-sexies CCII) senza voto dei creditori, ma solo liquidatorio (poco utile per stralci parziali se non c’è continuità).
- Concordato preventivo: è la procedura classica in cui l’impresa propone ai creditori un piano che può prevedere la continuità aziendale (diretta o tramite terzi) oppure la liquidazione dell’azienda, offrendo ai creditori un certo dividendo (% sui crediti). I creditori votano divisi per classi e se la maggioranza approva e il tribunale ritiene il piano fattibile e migliore della liquidazione, omologa l’accordo rendendolo vincolante per tutti. Nel concordato vige la regola che i creditori privilegiati devono essere pagati integralmente (100%) salvo che rinuncino o che il valore dei beni sottostanti sia insufficiente (in tal caso vengono degradati a chirografari per la parte incapiente). Il credito di MCC, essendo privilegiato generale, va soddisfatto prioritariamente sui beni mobili fino a capienza. In un concordato liquidatorio, spesso MCC potrebbe essere pagato in percentuale alta (dipende dall’attivo mobiliare). In un concordato in continuità, si può prevedere di pagare MCC in parte nel tempo coi flussi di cassa, oppure chiedere che accetti uno stralcio parziale se ad esempio incassa subito una quota (ma servirebbe la sua adesione o il cram-down di cui sopra).
- Concordato minore (ex sovraindebitamento): dedicato a debitori sotto soglia fallimento, segue logiche simili al concordato preventivo ma semplificate. Anche qui un debitore non fallibile (es. una piccola impresa sotto i limiti di legge) può proporre ai creditori un soddisfacimento parziale. MCC potrà votare come qualunque altro creditore privilegiato.
Chiarito il contesto normativo, vediamo ora come i crediti garantiti MCC vengono trattati concretamente in tali procedure, sulla base anche della giurisprudenza formatasi.
Trattamento del credito MCC nelle procedure concorsuali
Il punto cruciale è capire quando e come MCC (o la banca garantita) partecipa alla procedura concorsuale, e con quale importo.
Caso 1: Garanzia non escussa al momento della procedura. Supponiamo che l’impresa presenti domanda di concordato o un accordo di ristrutturazione quando ancora la banca non ha richiesto la garanzia statale (o comunque prima che MCC paghi). In questo scenario:
- La banca è ancora creditrice per l’intero importo del finanziamento. Quindi sarà la banca a insinuarsi al passivo (in caso di liquidazione) o a votare nel concordato per il 100% del suo credito, ma sapendo di avere l’ombrello della garanzia.
- MCC in questa fase non è creditore diretto, ma è un garante con diritto di surroga eventuale. La giurisprudenza ha discusso se MCC debba essere considerato creditore condizionale già ora. La Cassazione ha chiarito che il credito di rivalsa di MCC nasce (diventa esigibile) quando la garanzia è escussa, ma esiste fin dal momento in cui la garanzia è prestata ed è privilegiato ex lege ab origine. Tuttavia, fintanto che MCC non paga, formalmente nel concorso il creditore rimane la banca.
- Quindi nel piano di concordato, il debitore dovrà considerare il trattamento da riservare alla banca. Ma attenzione: la banca con garanzia pubblica è in una situazione ibrida. Se la proposta del piano prevede di non pagare integralmente la banca, questa potrebbe attivare la garanzia per la parte falcidiata. Ad esempio, se la banca è chirografaria (nessuna garanzia reale propria) e il piano prevede di pagarla 30%, la banca teoricamente potrebbe votare sì sapendo che per il restante 70% può chiedere l’indennizzo a MCC. Qui sorge un problema: la legge del Fondo (art. 9, c.5 D.lgs 123/1998) sembrerebbe non consentire a MCC di pagare se la perdita della banca non deriva da insolvenza conclamata? In realtà, il concordato omologato è un caso di insolvenza regolata. La Cass. 18/01/2022 n. 1485 ha ritenuto che il privilegio di MCC opera anche in caso di escussione a seguito di procedure di composizione negoziata dell’insolvenza, interpretando estensivamente la norma. Quindi MCC pagherà e si insinuerà privilegiato al posto della banca per quella quota.
- Nella pratica concorsuale recente, per evitare caos, si tende a mettere la banca garantita e MCC in una classe dedicata e prevedere che la soddisfazione del loro credito avvenga combinando pagamento parziale del debitore e escussione della garanzia per il resto. Ad esempio, un piano può dire: “Il credito della Banca X (garantito da MCC all’80%) sarà soddisfatto al 100% mediante pagamento diretto del 20% a cura della Proponente e per l’80% mediante escussione del Fondo di Garanzia, con rinuncia di MCC ad eventuali azioni di regresso ulteriori”. Una clausola simile sostanzialmente formalizza nel concordato lo stesso meccanismo del saldo e stralcio stragiudiziale: la banca prende un tot dall’azienda e il resto dallo Stato, e MCC rinuncia a rivalersi ulteriormente (cioè considera chiuso il rapporto).
- Per rendere effettiva questa soluzione, occorre che MCC aderisca al piano (dando assenso alla rinuncia alla surroga). Grazie alle modifiche 2022, MCC può aderire ad accordi transattivi nella composizione negoziata e tale adesione faciliterebbe poi il concordato. In sede di voto del concordato, formalmente vota la banca per il suo credito (per intero, essendo privilegiato? se chirografario per mancanza beni, vota per la parte degradata).
- La banca voterà favorevolmente se combinando quanto prende dal debitore e quanto otterrà dal Fondo è soddisfatta. MCC di per sé non vota (non essendo ancora creditore), ma potrebbe intervenire in omologa per opporsi se ritiene che il piano le rechi pregiudizio (anche se non creditore formale, come portatore di interessi pubblici… è delicato). Tuttavia, se la banca è d’accordo, di solito MCC è stato parte della trattativa a monte.
Caso 2: Garanzia già escussa prima della procedura. Qui la banca ha ricevuto da MCC l’importo garantito e di conseguenza:
- La banca rimane creditrice solo per l’eventuale quota non garantita (che può insinuare come chirografaria).
- MCC (o meglio, il Fondo MISE gestito da MCC) è ora creditore privilegiato per l’importo che ha pagato, in virtù del privilegio generale mobiliare ex art. 9, c.5 D.lgs 123/98. Si parla di “super-privilegio statale” proprio per la sua collocazione superiore a quasi tutti gli altri privilegi.
- Pertanto, nel fallimento o concordato, MCC interviene come creditore privilegiato. Dovrà presentare domanda di ammissione al passivo al pari degli altri, oppure esigere il pagamento integrale nel piano concordatario per la parte di privilegio capiente. Se il patrimonio mobiliare dell’impresa consente capienza piena, MCC ha diritto al 100% del suo credito privilegiato; se i beni non coprono tutto, la parte eccedente degrada a chirografaria (che potrebbe essere falcidiata nel concordato).
- La giurisprudenza ha confermato la legittimità di questa posizione di MCC: la Cassazione n. 1005/2023 ha ribadito che, escussa la garanzia, MCC si surroga con un credito privilegiato mirato a recuperare risorse pubbliche, con conseguente legittimità della riscossione a mezzo ruolo esattoriale (art. 17 D.Lgs 46/1999). Quindi non vi sono dubbi sulla possibilità per MCC di far valere il privilegio nello scenario concorsuale.
- Coordinamento banca-MCC: Spesso succede che, nel fallimento, la banca presenti ugualmente domanda per l’intero credito e MCC pure per la sua parte, rischiando un doppio conteggio. I curatori sollevano eccezioni di duplicazione. Ormai è pacifico che la banca, se già indennizzata, deve ridurre il proprio importo richiesto; e MCC entra per la parte pagata. Un problema è quando la banca escute dopo l’apertura della procedura: ma la Cassazione dice che il privilegio di MCC è già presente e la surroga può essere opposta alle procedure concorsuali in ogni momento, avendo efficacia meramente dichiarativa. Quindi anche se MCC paga post apertura, può insinuarsi poi (ciascun caso va gestito con attenzione procedurale).
- Voto in concordato: se MCC è creditore privilegiato, normalmente non vota in quanto privilegiato soddisfatto al 100% dal piano. Se invece il piano propone di non pagarlo integralmente perché i beni sono insufficienti (degradando una parte a chirografo), MCC vota per la parte degradata come chirografo. E qui può opporsi se ritiene di essere trattato peggio del dovuto. Ad esempio, se l’impresa vuole offrire a MCC il 50% del suo credito privilegiato in concordato liquidatorio, questo sarebbe illegittimo perché i privilegiati non si possono falcidiare se non per la parte incapiente su beni. Quindi in pratica, nel concordato, il debitore dovrà destinare ai crediti di MCC tutto il ricavato dai beni mobili disponibili, prima di dare qualcosa ai chirografari comuni. Se resta una parte non pagata, quella parte entra tra i chirografari e riceverà la percentuale prevista per i chirografari. MCC voterà in tale classe chirografi per quella quota.
In entrambi i casi, appare evidente che il credito MCC gode di una posizione forte (privilegiata) che rende difficile ridurlo unilateralmente. Tuttavia, ecco gli spazi di manovra in sede concorsuale:
- Classe e trattativa ad hoc: Nel concordato in continuità, è prassi creare una classe specifica per il “ceto bancario garantito dallo Stato” e riservare loro il trattamento misto come detto (parte in denaro dall’azienda, parte da garanzia). In tal modo si ottiene il consenso della banca e di riflesso di MCC. Ad esempio, il Sole24Ore riportava un esempio di concordato dove si proponeva alle banche garantite: pagamento del 20% da parte del debitore e escussione della garanzia per il restante, con rinuncia di MCC alla surroga per quella differenza. MCC in sostanza viene chiamata a prendere atto che il suo privilegio sarà sterile perché rinuncia a esercitarlo sul debitore. Tale rinuncia deve essere approvata dal suo organo (Consiglio di gestione) e non è scontata, ma se dal piano risulta che il Fondo perderebbe meno rispetto alla liquidazione, è plausibile. Ad omologa, il tribunale verificherà che MCC abbia aderito o comunque che il piano rispetti la regola del “best interest of creditors” per MCC.
- Cram down pubblico: se MCC (o la banca) non aderiscono all’accordo, il debitore potrebbe puntare sull’omologazione forzata. Ad esempio, presentare un accordo di ristrutturazione con adesione di abbastanza creditori da superare il 60% e includere MCC anche se dissenziente. Se si tratta di credito privilegiato, non aderente e il debitore chiede l’estensione ex art. 61 CCII, il tribunale può estendere l’accordo ad MCC purché questi abbia possibilità di soddisfacimento non inferiore al 20% e comunque non inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione (requisiti previsti per i creditori finanziari dissenzienti in art. 61). Essendo MCC un creditore finanziario sui generis, l’applicazione della norma potrebbe essere teoricamente possibile. Più chiaro il caso del concordato: l’art. 64 CCII permette l’omologazione anche senza voto favorevole di Agenzia Entrate se l’offerta del piano è almeno pari al valore di liquidazione. Forse analogamente il giudice potrebbe omologare anche con MCC contrario, se è comunque pagato almeno quanto la stima di realizzo dei beni su cui ha privilegio.
- Nullità del finanziamento garantito? Un cenno alla sezione 5 dell’articolo di Diritto Bancario: in tempi recenti alcuni tribunali (es. Trib. Roma 2021, Trib. Latina) hanno ipotizzato la nullità di mutui Covid garantiti per vizi nelle istruttorie o per violazione di norme imperative (qualcuno ha sostenuto che la garanzia pubblica in certe condizioni potesse generare un indebito aiuto). In tali rari casi, se un mutuo fosse dichiarato nullo, la banca dovrebbe restituire le rate incassate e il Fondo decadrebbe. Si tratta di scenari estremi e ancora controversi. Ai fini pratici del debitore, provare a far dichiarare nullo un finanziamento per liberarsi del debito è un percorso lungo e incerto. Lo citiamo per completezza: ad esempio, se emergesse che il finanziamento fu concesso in violazione di norme antiusura o con garanzie invalidate da intese anticoncorrenziali (come quelle delle fideiussioni omnibus, note vicende delle clausole ABI), il debitore potrebbe far valere tali nullità in giudizio per azzerare o ridurre il debito. Sono strategie difensive più che di saldo e stralcio, e vanno valutate caso per caso con legali specializzati.
In definitiva, le procedure giudiziali offrono un ombrello protettivo all’impresa e possono forzare un saldo e stralcio anche con creditori pubblici. Tuttavia, hanno controindicazioni: pubblicità della crisi, costi (spese legali, attestate, eventuale amministrazione), tempi più lunghi e esito incerto (serve approvazione del tribunale e/o dei creditori). Spesso, la strada giudiziale viene intrapresa quando il tentativo stragiudiziale non ha successo o quando l’indebitamento complessivo è tale da richiedere una ristrutturazione globale.
Giurisprudenza aggiornata (fino al 2025) di rilievo:
- Cass. civ. Sez. I, 18/01/2022 n. 1485: ha confermato la natura privilegiata ex lege del credito di rivalsa di MCC, anche se il finanziamento originario era chirografario, evidenziando come lo scopo pubblico giustifichi l’attribuzione del privilegio al garante surrogato.
- Cass. civ. Sez. III, 16/01/2023 n. 1005: ha sancito in massima ufficiale che l’escussione della garanzia pubblica determina la surroga di MCC con credito privilegiato, volto a recuperare risorse pubbliche, e la legittimità della riscossione tramite cartella esattoriale ai sensi del D.Lgs.46/1999. Questa sentenza rafforza l’inquadramento “pubblicistico” del credito MCC, distinguendolo dal credito bancario originario.
- Tribunale di Torino, sez. VI, decr. 23/09/2022: ha chiarito che la surroga del Fondo di Garanzia è opponibile al fallimento anche se avvenuta dopo, poiché il privilegio sussiste sin dalla concessione della garanzia (valenza dichiarativa della determina di escussione).
- Tribunale di Verona, 13/07/2022: (menzionato in dottrina) ha applicato estensivamente l’art. 9 D.lgs 123/98 anche ai casi di co-garanzia (SACE), ritenendo che il privilegio spetti al garante pubblico per l’intero intervento effettuato, persino se la banca avesse garanzie reali in origine (questioni complesse su cui non ci dilunghiamo).
- Corte di Cassazione, ord. 02/03/2023 n. 6276: ha confermato la legittimità dell’insinuazione al passivo di MCC per il credito di rivalsa, rigettando l’eccezione di un fallimento che pretendeva che MCC dovesse agire solo verso la banca garantita. La Corte ha ribadito che, pagata la banca, MCC diviene creditore del debitore fallito a titolo proprio, con privilegio generale (principio di surroga ex art. 1203 c.c. in combinato con art. 9 D.lgs 123/98).
Questi riferimenti mostrano un quadro coerente: i giudici riconoscono pienamente i diritti di MCC ma al contempo, grazie anche alle normative post-2021, ammettono la possibilità di accordi transattivi nel contesto del risanamento (composizione negoziata, accordi ad efficacia estesa).
Per l’imprenditore, il messaggio è: lo Stato è un creditore duro, ma non ottuso. Non cederà spontaneamente fuori dalle regole, ma se dimostriamo nell’ambito giusto (procedure) che accettare un parziale pagamento conviene più di tirare dritto, c’è spazio per ottenere lo stralcio anche del debito verso il Fondo pubblico.
Modelli e Fac-simili di Documenti Utili
In questa sezione finale forniamo alcuni modelli orientativi dei documenti menzionati nella guida, da utilizzare con gli opportuni adattamenti al caso concreto. Si raccomanda sempre di farli verificare da un professionista legale prima di inviarli/depistarli, ma averne una traccia può essere un valido aiuto.
1. Lettera di proposta saldo e stralcio (impresa a banca/MCC)
(Un esempio di fac-simile è già stato illustrato nella sezione stragiudiziale.) Riprende il modello fornito, adattandolo ai dati effettivi dell’impresa e del finanziamento. Riassumiamo gli elementi da includere:
- Intestazione corretta (creditore attuale, indirizzo PEC se disponibile).
- Riferimenti contratto/debito.
- Importo dovuto e breve cenno alle difficoltà.
- Importo offerto, tempi e modi (unica soluzione preferibile).
- Richiesta di accettazione scritta e liberatoria finale.
- Firma del legale rappresentante e timbro societario (se previsto).
Suggerimenti: Mantenere un tono professionale e rispettoso. Evitare di dilungarsi in storie personali o accuse alla banca. Non contestare nella lettera questioni di merito (tassi, anatocismo) – quelle semmai si sollevano in separata sede, ma non nella proposta di accordo. Mostrarsi collaborativi.
2. Istanza di accesso agli atti (richiesta documenti al Fondo MCC)
Se un’impresa vuole ottenere documenti relativi alla garanzia pubblica (es. copia della richiesta di escussione inviata dalla banca, esito dell’istruttoria MCC, importo pagato, quietanza), può presentare una istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990. Trattandosi di un’attività svolta da MCC per conto di un ente pubblico (Ministero delle Imprese e Made in Italy), i documenti relativi sono ostensibili se si dimostra un interesse diretto, concreto e attuale.
Ecco un possibile schema:
Oggetto: Istanza di accesso agli atti ex L. 241/1990 – Finanziamento garantito Fondo PMI n. XYZ
Alla cortese attenzione di:
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per gli incentivi alle imprese (MIMIT)
- e p.c. Mediocredito Centrale S.p.A. – Gestore del Fondo di Garanzia PMI
PEC: [indirizzo PEC ministero/MCC]
Il sottoscritto …, legale rappresentante della Alfa S.r.l. (C.F. …), in qualità di soggetto beneficiario finale di un finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI, pratica n. XYZ, chiede accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 ai documenti amministrativi di seguito indicati:
- domanda di ammissione alla garanzia presentata dalla banca XYZ in data … e relativi allegati (delibera MCC di concessione garanzia);
- eventuale comunicazione di escussione della garanzia presentata dalla banca XYZ (evento di rischio/verifica inadempimento) e corrispondente provvedimento di accoglimento o diniego dell’escussione da parte di MCC;
- importo liquidato dal Fondo di Garanzia in favore della banca XYZ in data … (quietanza o attestazione di pagamento);
- ogni ulteriore atto relativo alla posizione in oggetto (note, corrispondenza) detenuto dall’Amministrazione.
Tali documenti sono richiesti in quanto la società istante ha un interesse diretto, concreto e attuale alla loro conoscenza, dovendo verificare la propria posizione debitoria complessiva verso il credito garantito e valutare eventuali azioni di ristrutturazione del debito. Si rappresenta che il diritto di accesso è funzionale anche alla tutela in giudizio dei propri interessi giuridici (art. 24, co.7 L.241/90), ad esempio in relazione alla corretta quantificazione del credito di rivalsa vantato dall’erario.
Si chiede pertanto di poter estrarre copia di tali documenti amministrativi. In caso di accoglimento parziale o diniego, si richiede motivata comunicazione ai sensi di legge.
Restando a disposizione per il pagamento dei diritti di segreteria eventualmente previsti, si porgono distinti saluti.
Luogo, data
Firma
Note: Inviare via PEC al Ministero (che è titolare del procedimento di garanzia) e mettere in copia MCC. Il Ministero di solito delega MCC a rispondere. Nell’istanza abbiamo elencato i documenti presumibilmente esistenti. È bene indicare chiaramente il perché servono (tutela diritti, vedi art.24 L.241). L’amministrazione deve rispondere entro 30 giorni. Se nega, si può fare ricorso al TAR. Frequentemente, però, MCC fornisce almeno un riscontro sintetico (es: importo pagato, data, etc.) – come si evince anche dagli elenchi FOIA pubblicati dal Ministero (dove molte istanze di accesso su FCG vengono protocollate).
3. Istanza ex art. 182-bis l.f. (Ricorso per omologazione accordo di ristrutturazione)
Questo è un documento complesso, solitamente redatto da un avvocato, che viene depositato in tribunale. Forniamo uno schema di massima dei contenuti che dovrebbe avere un ricorso ex art. 57 CCII (nuovo accordo di ristrutturazione):
- Intestazione Tribunale: Es. “Tribunale di [Città] – Sezione Volontaria Giurisdizione / Sez. Impresa (Crisi d’Impresa)”.
- Ricorso per omologa accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII (già art.182-bis l.f.).
- Parte Ricorrente: indicare ragione sociale impresa, sede, CF/P.IVA, rappresentante, difesa dagli avv. … (se necessario nominare difensore).
- Esposizione dei fatti:
- Storia dell’impresa, oggetto sociale.
- Situazione di crisi (cause, da quando, indicatori – es. calo fatturato, perdite, insolvenza).
- Indebitamento complessivo: elenco creditori principali (banche, fornitori, erario, ecc.) con importi.
- Tentativi fatti (es. composizione negoziata? trattative stragiudiziali? – qui si può dire se è stato raggiunto un accordo con banca/MCC per tot).
- Accordo di ristrutturazione raggiunto:
- Data e parti che hanno sottoscritto l’accordo.
- Percentuale di creditori aderenti in valore (deve essere ≥60%). Elenco nominativo dei creditori aderenti e percentuale del loro credito.
- Descrizione sintesi dell’accordo: es. “tutti i creditori chirografari prenderanno il 40% in 24 mesi”; “la banca X garantita da MCC prenderà 20.000 € entro 3 mesi e rinuncerà a resto (già coperto da garanzia statale)” ecc.
- Allegare copia dell’accordo firmato da creditori e debitore.
- Attestazione del professionista: confermare che l’impresa ha nominato un attestatore indipendente (nome, iscrizione registro) che ha redatto una relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di accordo (ai sensi art. 56 CCII rinvio art. 48). Allegare relazione attestatore.
- Adempimenti particolari: se l’accordo coinvolge erario o enti pubblici, indicare se è stata fatta loro proposta (transazione fiscale) e l’esito. Se qualche finanziatore non aderente va “cramdownato” (art. 61 CCII), specificarlo.
- Richiesta al Tribunale:
- Di concedere eventualmente le misure protettive (se richieste, però di solito nell’accordo ex 182-bis non servono se già concluso).
- Di omologare l’accordo di ristrutturazione dei debiti in base agli art. 57-60 CCII, dando atto del raggiungimento delle maggioranze di legge.
- Dichiarare conseguentemente vincolanti gli effetti dell’accordo verso i creditori aderenti e (se applicabile) estesi ai creditori non aderenti della stessa categoria (citare art. 61 CCII se si chiede efficacia estesa).
- Documenti allegati obbligatori: piano economico-finanziario con l’indicazione delle modalità e tempi di adempimento dell’accordo; elenco creditori con somma crediti e indicazione di chi aderisce e chi no; relazione attestatore; ultime tre bilanci d’esercizio; situazione patrimoniale aggiornata; certificato camerale e certificato debiti tributari.
- Data e firma dell’istante o del legale.
Come si vede, è un ricorso corposo. Nel nostro contesto, per esempio, se Alfa S.r.l. avesse raggiunto un accordo con Banca X (garantita MCC) per stralciare il debito da 100k pagando 30k, e con altri creditori, tutto ciò andrebbe descritto. Bisogna evidenziare come l’accordo lascia l’impresa risanata e in grado di continuare eventualmente.
L’omologa avviene in camera di consiglio, con decreto motivato. I creditori non aderenti possono fare opposizione entro 30 giorni. Se tutto va bene, l’accordo omologato diventa definitivo e l’impresa dovrà eseguire i pagamenti concordati. I creditori pubblici come MCC se non avevano aderito saranno comunque tenuti all’accordo se ricadono nell’estensione deliberata dal giudice.
4. Bozza di piano di rientro (dilazione debito) vs accordo transattivo
Spesso, specie nelle trattative stragiudiziali, si parla anche di piano di rientro e non solo di saldo e stralcio. Un piano di rientro è diverso: prevede il pagamento integrale (di solito) del debito, ma rateizzato in modo sostenibile. Può essere una soluzione quando il creditore non accetta di rinunciare a quota di credito ma è disponibile a dare più tempo. Va formalizzato per iscritto per evitare fraintendimenti.
Elementi di un accordo per piano di rientro:
- Ricognizione del debito: “Alfa Srl riconosce di essere debitrice di € XXX,00 nei confronti di XYZ per capitale, interessi e spese alla data…”.
- Rateizzazione concessa: “Le parti convengono che detto importo sarà pagato come segue: € … entro il …, ulteriori € … entro il…, etc, fino al saldo entro il …”. Elencare chiaramente le rate… (continua)
Fonti e Riferimenti Normativi, Dottrinali e Giurisprudenziali
Normativa:
- L. 662/1996, art. 2, c.100, lett. a): Istituzione del Fondo di Garanzia per le PMI, base normativa per gli interventi di garanzia pubblica.
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 9, c.5: Previsione del privilegio generale per i crediti nascenti da finanziamenti agevolati (applicato estensivamente alle garanzie MCC).
- D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17: Facoltà di riscossione mediante ruolo per crediti di rivalsa di enti pubblici (utilizzata da MCC per le escussioni).
- D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, art. 8-bis (conv. L. 33/2015): Conferma del privilegio sui crediti di restituzione al Fondo di Garanzia (c.d. “superprivilegio” MCC).
- Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), art. 111: Disciplina del microcredito (requisiti importi, divieto di garanzie reali, ecc.).
- D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 (Mef) e D.M. 20 novembre 2023, n. 211: Regolamento attuativo del microcredito ex art. 111 TUB, con innalzamento importi a 75.000 € (100.000 per Srl) dal 2024.
- Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia PMI (D.M. 12 febbraio 2019 e s.m.i.): Regolano l’ammissione, gestione e recupero delle garanzie. In particolare, Parte VI par. C (introdotta con D.M. 3/10/2022) disciplina le proposte di accordo transattivo (soglia 15%, modalità di presentazione e tempi).
- D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità), art. 13: Misure emergenziali Covid-19 – garanzia pubblica 100% per finanziamenti fino a 30.000 € (poi 25% del fatturato fino a 800k con 90%, ecc.).
- D.L. 24 agosto 2021, n. 118 (conv. L. 147/2021): Introduzione della composizione negoziata della crisi e del concordato semplificato, con possibilità di trattative facilitate anche sui crediti garantiti dallo Stato.
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019):
- Artt. 56-64: Accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis l.f.) anche ad efficacia estesa (art. 61 CCII).
- Art. 63: Transazione fiscale nei piani di accordo/concordato (trattamento crediti tributari e contributivi).
- Art. 64: Omologazione anche in mancanza di adesione degli enti fiscali (cram-down) applicabile in analogia ai crediti pubblici privilegiati come MCC.
- Artt. 84-120: Concordato preventivo, classi di creditori e trattamento dei privilegiati (MCC è privilegiato ex lege).
- Artt. 65-73: Concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore (procedure per soggetti non fallibili, applicabili a piccoli imprenditori/garanti).
Giurisprudenza:
- Cass. civ. Sez. I, 18 gennaio 2022, n. 1485: Conferma la natura privilegiata ex lege del credito di rivalsa del garante pubblico (MCC/SACE) sin dal momento del rilascio della garanzia, a tutela della finalità pubblicistica.
- Cass. civ. Sez. III, 16 gennaio 2023, n. 1005: Massima ufficiale: l’escussione della garanzia PMI determina la surrogazione di Mediocredito Centrale con credito privilegiato, finalizzato al recupero di risorse pubbliche, legittimamente riscosso tramite cartella ex D.Lgs.46/99.
- Cass. civ. Sez. I, 2 marzo 2023, n. 6276: (Ord.) Ribadisce la legittimità dell’insinuazione al passivo di MCC per il credito privilegiato di rivalsa, anche se la banca ha già ottenuto il pagamento dal Fondo (no “doppia pretesa”, ma surroga piena).
- Tribunale Torino, Sez. VI, decreto 23 settembre 2022: Nell’ambito di un concordato, chiarisce che la revoca/escussione della garanzia ha effetto dichiarativo: il privilegio di MCC è opponibile alla procedura concorsuale indipendentemente dal momento in cui avviene l’escussione, poiché discende dalla legge.
- Tribunale Verona, 13 luglio 2022: (in dottrina) Estende l’applicazione dell’art. 9 D.Lgs.123/98 a tutte le ipotesi di garanzia pubblica, affermando che il “super-privilegio” spetta al garante statale anche se il credito bancario originario era chirografario (rafforzando la posizione di MCC).
- Tribunale Roma, 2021 (decr. 8 novembre): (orientamento isolato) Ha dichiarato la nullità di un mutuo garantito dal Fondo PMI (ottenuto con autocertificazioni irregolari) per violazione di norme imperative, privando così banca e MCC della garanzia. (Caso eccezionale, crea incertezza su validità di alcuni finanziamenti Covid).
Prassi e Dottrina:
- Circolare MCC n. 8/2022: Istruzioni operative agli intermediari per gestire trattative di accordo transattivo a saldo nell’ambito della composizione negoziata, in attuazione del D.M. 3/10/2022. Fissa il requisito del 15% minimo di pagamento e coinvolgimento della banca.
- Disposizioni Operative del Fondo PMI (Parte VI): Prevedono formalmente la procedura per presentare proposte di saldo e stralcio al Gestore del Fondo, sospendendo i termini di escussione. Se la proposta <15% viene rigettata, impongono il recupero integrale senza accordi.
Accordi Di Saldo e Stralcio per Finanziamenti Mediocredito Centrale: Perché Affidarsi a Studio Monardo
Hai ottenuto un finanziamento garantito dal Mediocredito Centrale (MCC)? Non riesci più a sostenere le rate e temi un’azione legale? Se la tua impresa è in difficoltà, oggi puoi accedere a strumenti legali per ristrutturare o transare questi debiti, anche con l’intervento della garanzia pubblica.
Affidarsi all’Avvocato Giuseppe Monardo significa avere al tuo fianco un legale esperto in diritto bancario e crisi d’impresa, che può negoziare con l’istituto di credito, tutelarti verso lo Stato e integrare il debito MCC in una procedura protetta.
Le soluzioni possibili
- Accordi stragiudiziali con la banca per rinegoziare il debito
- Transazione fiscale con l’Agenzia Entrate-Riscossione, se la garanzia MCC è stata escussa
- Integrazione del debito in un accordo di ristrutturazione, piano attestato o composizione negoziata
- Inserimento in una procedura di sovraindebitamento o concordato minore, se l’impresa non è più sostenibile
- Esdebitazione del titolare, se fallite tutte le vie di pagamento
Cosa fa per te l’Avvocato Monardo
- Analizza la posizione debitoria, bancaria e fiscale
- Verifica lo stato del finanziamento MCC e i soggetti coinvolti
- Tratta con la banca per una soluzione sostenibile
- Interviene con l’Agenzia Entrate-Riscossione per evitare azioni esecutive
- Integra il debito in un piano strutturato e legalmente valido
- Ti rappresenta davanti al Tribunale, all’OCC o negli accordi privati
Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
L’Avvocato Monardo è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, iscritto presso il Ministero della Giustizia
- Fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC)
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa, abilitato ex D.L. 118/2021
- Coordinatore di una rete nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario, tributario e dell’esecuzione
È uno dei professionisti in grado di gestire integralmente la crisi da debiti garantiti dallo Stato, con competenza trasversale su banche, enti pubblici e procedure giudiziali.
Perché agire subito
- Il mancato pagamento di un debito MCC può diventare una cartella esattoriale in pochi mesi
- Non intervenire subito significa perdere ogni margine di trattativa
- Solo un legale esperto può coordinare banche, Fisco e organi della crisi
- Agire in tempo evita il pignoramento dei conti, lo scioglimento dell’impresa o la segnalazione a sofferenza
Conclusione
I finanziamenti garantiti dal Mediocredito Centrale possono diventare una trappola se non gestiti con prontezza e competenza.
Affidarsi all’Avvocato Giuseppe Monardo significa ricevere una consulenza completa, un piano di difesa efficace e la possibilità di rientrare legalmente nei circuiti finanziari.
Qui di seguito tutti i contatti del nostro Studio Monardo, gli avvocati specializzati in cancellazione debiti e crisi d’impresa: