Vuoi opporti ad un fermo amministrativo?
Qui di seguito troverai la nostra guida di Studio Monardo, gli avvocati specializzati in cancellazione debiti e fermi amministrativi.
Buon lettura e per richiedere una consulenza dedicata, in fondo alla pagina, troverai tutti i riferimenti del nostro Studio Legale.
Introduzione:
Il fermo amministrativo di un veicolo – noto anche colloquialmente come “ganasce fiscali” – è un provvedimento attraverso il quale un ente pubblico creditore, per mezzo dell’agente della riscossione, blocca un veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) di proprietà di un debitore moroso. In pratica, è una forma di tutela cautelare che impedisce al proprietario di utilizzare liberamente il proprio mezzo finché non salda il debito per cui il fermo è stato imposto.
Attenzione: Qui trattiamo il fermo amministrativo come misura per il recupero di debiti (tasse, multe non pagate, ecc.), da non confondere con altre forme di “fermo amministrativo” previste dal Codice della Strada a titolo di sanzione accessoria (ad esempio, il fermo di qualche mese disposto dalla Prefettura come sanzione per determinate infrazioni). La guida è rivolta ai cittadini italiani e fornisce informazioni aggiornate ad aprile 2025, basate esclusivamente sulla normativa italiana vigente, con linguaggio chiaro e taglio pratico-operativo.
Nei paragrafi seguenti vedremo cos’è esattamente il fermo amministrativo, quando e perché viene applicato, chi può disporlo e come viene notificato, quali effetti comporta sul veicolo e sul proprietario, come verificare se un mezzo è sottoposto a fermo, come e quando opporsi, quali rimedi giuridici e amministrativi sono disponibili (dal ricorso al giudice di pace o al giudice tributario, alle istanze in autotutela), la documentazione necessaria, i costi e le tempistiche, nonché i rischi da evitare durante questo procedimento. Infine, includeremo le novità normative e giurisprudenziali rilevanti fino ad aprile 2025.
Scopo di questa guida: offrire al cittadino uno strumento completo, aggiornato e comprensibile per capire come difendersi o attivarsi correttamente in caso di fermo amministrativo della propria auto (o altro veicolo) ed eventualmente opporsi in modo efficace.
Cos’è il fermo amministrativo di un veicolo?
Il fermo amministrativo è un provvedimento di natura amministrativa e cautelare che viene iscritto presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e che vincola un bene mobile registrato, tipicamente un autoveicolo o motoveicolo, a garanzia del pagamento di un debito. In altre parole, l’ente pubblico creditore (Stato, Regione, Comune, ecc.), per recuperare somme non pagate dal contribuente, può “bloccare” un veicolo di proprietà del debitore: da quel momento non è più consentito circolare con quel mezzo, né demolirlo o esportarlo, e di fatto ne viene limitata la disponibilità finché il debito non sarà estinto.
Caratteristiche chiave del fermo amministrativo di un veicolo:
- È previsto dalla legge (art. 86 del D.P.R. 602/1973 per i tributi e le altre entrate riscosse tramite ruolo) ed è uno strumento utilizzato dagli enti pubblici per coercere il pagamento di somme dovute (tasse, imposte, sanzioni amministrative, contributi, ecc.) mediante una pressione indiretta sul debitore, privandolo dell’utilizzo del veicolo.
- Riguarda beni mobili registrati: non solo automobili, ma anche motocicli, rimorchi e altri veicoli iscritti al PRA; in teoria anche natanti (barche) o aeromobili possono essere oggetto di fermo, ma in questa guida ci focalizzeremo sulle auto e moto, che sono i casi più comuni per i cittadini.
- È un atto amministrativo (non un provvedimento penale né una sentenza civile) e viene adottato al di fuori del procedimento giudiziario, sulla base di poteri attribuiti per legge all’agente della riscossione. Ciò significa che non serve un giudice per disporlo inizialmente (diversamente, ad esempio, da un pignoramento tradizionale), anche se poi il cittadino potrà eventualmente ricorrere al giudice per contestarlo.
- Ha natura cautelare e afflittiva: il fermo non comporta l’espropriazione immediata del veicolo (il bene resta di proprietà del debitore), ma ne limita drasticamente l’utilizzo e la disponibilità. Questa misura serve soprattutto a mettere pressione al debitore perché paghi, sotto la sanzione di non poter usufruire del proprio mezzo. È afflittiva perché crea un disagio significativo, pur non trasferendo il bene al creditore.
- Si distingue dalla confisca o dal pignoramento: in caso di fermo, il veicolo rimane formalmente del debitore (il PRA registra un vincolo, ma non c’è trasferimento di proprietà). Nel pignoramento, invece, si avvia l’espropriazione forzata per vendere il bene e ricavare denaro, mentre nella confisca (penale o amministrativa) il bene viene tolto definitivamente al proprietario per violazione di legge. Il fermo amministrativo potrebbe precedere un eventuale pignoramento, ma è un passo intermedio, meno drastico.
- Viene spesso chiamato anche “fermo fiscale” quando è correlato a debiti tributari, oppure “ganasce fiscali” in gergo popolare: questa espressione rende l’idea del “blocco” dell’auto, come se avesse delle ganasce applicate alle ruote (anche se fisicamente l’auto non viene bloccata con un dispositivo, il vincolo è solo giuridico ma gli effetti sono analoghi).
Esempio pratico: Tizio non paga alcune cartelle esattoriali relative a multe stradali e al bollo auto. Dopo le dovute notifiche e scadenze, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (che è l’agente incaricato) dispone il fermo amministrativo dell’automobile di Tizio, una volta trascorsi i termini di legge. Da quel momento, fino a quando Tizio non pagherà il debito, la sua auto risulterà “con fermo amministrativo” al PRA: non potrà circolarci legalmente né potrà venderla o rottamarla senza prima risolvere il fermo.
Quando e perché viene imposto il fermo amministrativo
Il fermo amministrativo viene applicato in caso di mancato pagamento di un debito verso un ente pubblico, dopo che sono state espletate le procedure di riscossione ordinaria. In particolare, i casi tipici in cui può scattare sono:
- Mancato pagamento di tributi o imposte: ad esempio IRPEF, IVA, imposte locali, bollo auto (tassa automobilistica regionale), contributi previdenziali, ecc., che siano stati iscritti a ruolo per la riscossione forzata.
- Mancato pagamento di multe stradali o altre sanzioni amministrative: ad esempio contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada non pagate entro i termini (divenute così titolo esecutivo per la riscossione coattiva), sanzioni amministrative per violazioni varie (Legge 689/1981), ecc.
- Mancato pagamento di tasse locali o bollette assimilate: come la TARI (tassa rifiuti), l’ICI/IMU (imposte comunali sugli immobili) se ancora pendenti e passate a ruolo, oppure le rette per servizi pubblici non pagate e affidate a un concessionario per il recupero.
- Mancato pagamento di contributi consortili o altre entrate patrimoniali: ad esempio contributi ai consorzi di bonifica, sanzioni erariali, ammende, ecc., qualora siano anch’essi oggetto di riscossione coattiva tramite ruolo o ingiunzione.
In sintesi, quando il cittadino risulta debitore verso il Fisco o verso un ente pubblico e non ha pagato spontaneamente nei termini previsti, l’ente creditore può attivare la riscossione forzata. Il fermo amministrativo è una delle prime misure coercitive che possono essere adottate, generalmente dopo la notifica di una cartella esattoriale o di un’ingiunzione di pagamento non pagata entro la scadenza.
Sequenza tipica che porta al fermo:
- Notifica di un titolo esecutivo di pagamento: di solito una cartella esattoriale (emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione) o, per alcuni enti locali, un’ingiunzione fiscale equivalente. Questo atto intima il pagamento di uno o più debiti entro un certo termine (in genere 60 giorni per la cartella).
- Mancato pagamento nei termini: se il debitore non paga né si attiva (ad esempio chiedendo una rateizzazione) entro il termine indicato, il debito diventa esigibile per via coattiva. In alcuni casi l’agente della riscossione invia anche un sollecito o intimazione di pagamento ulteriore (specialmente per importi piccoli, sotto una certa soglia, è prassi inviare un avviso di sollecito e attendere 120 giorni prima di procedere).
- Preavviso di fermo amministrativo: prima di iscrivere formalmente il fermo, l’agente della riscossione deve inviare una comunicazione preventiva al debitore (il preavviso). In questa comunicazione, il contribuente viene avvisato che, se non paga entro 30 giorni, sarà disposto il fermo sul veicolo indicato, senza ulteriori avvisi.
- Iscrizione del fermo: se trascorrono i 30 giorni dal preavviso senza che il debitore abbia pagato, né presentato opposizione valida, né dimostrato che il veicolo è impiegato come bene strumentale per la sua attività (vedremo a breve questo aspetto), scatta il fermo amministrativo. L’agente della riscossione invia il provvedimento di fermo al PRA per l’annotazione. A quel punto, ufficialmente, il veicolo risulta “con fermo” e il blocco ha effetto.
Dunque, il perché viene imposto è chiaro: per garantire il recupero di crediti che altrimenti non sono stati pagati spontaneamente. Il fermo è un modo per indurre il pagamento mettendo il debitore nella difficoltà di non poter usare l’auto (o altro veicolo) fino a saldo avvenuto.
Va sottolineato che il fermo amministrativo non è automatico per ogni debito non pagato: è una facoltà dell’ente riscossore, che in genere la esercita in base a criteri di economicità e opportunità. Ad esempio:
- In passato, quando la riscossione era gestita da Equitalia, esistevano soglie di debito al di sotto delle quali di regola non si procedeva al fermo (era una direttiva interna, non una legge): nessun fermo per debiti sotto 800 €; fermo su un solo veicolo per debiti tra 800 € e 2.000 €; fermo fino a 10 veicoli per debiti tra 2.000 € e 10.000 €. Queste linee guida interne non avevano valore normativo, ma Equitalia le applicava per proporzionalità.
- Oggi, con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (subentrata a Equitalia dal 2017), non esiste per legge un importo minimo per disporre il fermo amministrativo. In teoria, anche un debito di poche centinaia di euro potrebbe causare un fermo. La Cassazione, con orientamento recente, ha chiarito che la mancanza di una soglia minima normativa significa che la misura può essere legittimamente applicata indipendentemente dall’ammontare del debito. In pratica comunque l’agente valuta caso per caso: per importi molto bassi spesso invia più solleciti e tende a usare il fermo con prudenza, ma non è escluso a priori.
- C’è invece un limite esplicito per altre misure: ad esempio, per iscrivere ipoteca su un immobile occorrono almeno 20.000 € di debito; per pignorare un immobile servono almeno 120.000 € di debito. Per il fermo auto, come detto, non c’è un limite di legge analogo, trattandosi di un bene mobile e di una misura cautelare diversa.
Quando scatta il fermo? Dopo la scadenza del termine di pagamento del titolo esecutivo e l’ulteriore preavviso di 30 giorni. In pratica, se ricevi una cartella e non paghi entro 60 giorni, l’Agente della riscossione può inviarti – spesso non immediatamente, ma dopo qualche tempo – un preavviso di fermo. Dal momento in cui notifica il preavviso, hai 30 giorni per reagire. Trascorsi i 30 giorni senza soluzione, l’iscrizione del fermo può avvenire in qualsiasi momento successivo (spesso viene effettuata poco dopo lo scadere del termine, ma talvolta l’agente può ritardare ancora per motivi organizzativi).
Perché questa tempistica? La legge impone il preavviso per dare un’ultima opportunità al debitore di regolarizzare la posizione ed evitare il fermo. È anche un requisito di legittimità: un fermo imposto senza preavviso è viziato e può essere annullato (salvo rare eccezioni di provvedimenti iscritti in passato, oggi la prassi è sempre di preavvertire).
Eccezione importante – veicoli strumentali al lavoro: la normativa (D.P.R. 602/1973, art. 86 comma 2) vieta espressamente di iscrivere fermo amministrativo se, entro il termine dei 30 giorni dal preavviso, il debitore dimostra che il bene mobile è strumentale alla propria attività di impresa o della professione. Ciò significa che se l’auto o il veicolo in questione è indispensabile per svolgere il tuo lavoro (ad esempio un furgone per un artigiano, un’auto utilizzata da un agente di commercio, un mezzo agricolo per un agricoltore, ecc.), puoi comunicarlo all’agente della riscossione con idonea documentazione: in tal caso il fermo non dovrebbe essere eseguito. Questo è uno dei motivi per cui è fondamentale leggere attentamente il preavviso: contiene anche l’indicazione di tale facoltà. Approfondiremo più avanti come invocare questa esenzione.
Riassumendo, il fermo amministrativo viene imposto quando un debitore non paga volontariamente e l’agente della riscossione decide di esercitare una leva coercitiva bloccandogli un bene (il veicolo) per spingerlo a pagare. È importante notare che, se il debitore regolarizza la sua situazione prima (pagando, rateizzando, ecc.), il fermo non verrà eseguito. Viceversa, ignorare gli avvisi espone concretamente all’attuazione della misura. Più avanti vedremo però che anche dopo l’iscrizione del fermo esistono modalità per uscire dalla situazione, ma con costi e disagi maggiori.
Chi può disporre il fermo amministrativo di un veicolo
Il fermo amministrativo non può essere disposto da chiunque, ma solo dai soggetti legittimati per legge, cioè dagli enti pubblici creditori o dai loro concessionari/agenti della riscossione. In particolare:
- Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER): è l’ente pubblico economico nazionale preposto alla riscossione coattiva dei tributi e di molte altre entrate dello Stato e degli enti locali. Dal 1° luglio 2017 ha sostituito Equitalia. ADER è il soggetto che, nella maggior parte dei casi, dispone i fermi amministrativi sui veicoli dei debitori. Se il debito è stato iscritto a ruolo ed è finito nelle cartelle esattoriali, sarà ADER (direttamente o tramite i suoi uffici territoriali) a emettere il preavviso e poi il provvedimento di fermo.
- Concessionari locali della riscossione: alcune Regioni, Province o Comuni, per crediti di loro competenza (come multe o tributi locali), possono avvalersi di società concessionarie diverse da ADER, autorizzate alla riscossione coattiva. Ad esempio, esistono società come Soris, Abaco, Ica, o enti pubblici economici regionali (come Riscossione Sicilia S.p.A. per la Sicilia, o società in house regionali/provinciali). Questi soggetti, se dotati dei poteri di riscossione, possono emettere ingiunzioni di pagamento e atti di fermo amministrativo sui veicoli, analogamente ad ADER. In pratica, se non è ADER a inviarti la cartella ma un concessionario locale con un’ingiunzione, sarà poi quel concessionario a mandare il preavviso di fermo e a iscriverlo.
- Enti impositori tramite ingiunzione fiscale: alcuni enti (soprattutto Comuni) utilizzano la procedura dell’ingiunzione fiscale (Regio Decreto 639/1910, ancora in vigore) per riscuotere i propri crediti. Anche l’ingiunzione, una volta divenuta definitiva, permette all’ente di procedere con fermo amministrativo. Spesso però anche in questo caso i Comuni affidano materialmente a società o a ADER l’esecuzione.
- Soggetti legittimati per particolari crediti pubblici: ad esempio, l’INPS per crediti contributivi tipicamente si avvale di ADER (dopo una certa data i contributi non pagati vengono iscritti a ruolo). Lo stesso dicasi per l’Agenzia delle Dogane (per dazi non pagati), l’Agenzia delle Entrate (per imposte erariali, anche se ora ADER è lo stesso “gruppo”), i Consorzi di bonifica, ecc. In tutti i casi, o l’ente opera tramite ADER oppure tramite concessionari, ma il potere di iscrivere il fermo deriva sempre dall’art. 86 del D.P.R. 602/1973, che è applicabile a tutte le entrate a ruolo.
- Autorità di polizia o amministrative (NO): un comune cittadino potrebbe confondere il fermo fiscale con i provvedimenti di sequestro o fermo disposti sul momento da Polizia/Carabinieri (ad es. se ti fermano senza assicurazione, applicano un fermo amministrativo di 3 mesi sul veicolo come sanzione). Tuttavia, quel tipo di fermo (disciplinato dal Codice della Strada) non c’entra con il fermo per debiti. La Polizia Stradale, i Vigili o altri non possono imporre un fermo fiscale: possono semmai elevare multe o disporre fermi per violazioni stradali, ma se scoprono che un veicolo è soggetto a fermo fiscale, possono solo applicare le sanzioni previste (multa, confisca, ecc., come vedremo) ma non sono loro ad aver messo il fermo.
- Creditori privati (NO): un creditore privato (es. banca, finanziaria, privato cittadino) non ha il potere di disporre un fermo amministrativo sul PRA. I creditori privati, se vogliono vincolare un veicolo del debitore, devono passare attraverso un procedimento giudiziario ordinario (pignoramento presso il tribunale e iscrizione di pignoramento al PRA, oppure far iscrivere un’ipoteca giudiziale, ecc.). Il fermo amministrativo è riservato al settore pubblico e para-pubblico. Dunque, se compri un’auto usata, non troverai mai un fermo PRA messo da una banca per un leasing non pagato – al massimo potresti trovare annotato un privilegio o un pignoramento, che però sono altra procedura e comunque consultabili con visura.
In sintesi: i protagonisti sono gli enti pubblici creditori (Stato, enti locali, enti previdenziali) e l’agente della riscossione che agisce per loro. Se ricevi un preavviso di fermo, con ogni probabilità arriverà da Agenzia Entrate-Riscossione (o da un agente locale autorizzato) e citerà gli estremi delle cartelle o ingiunzioni impagate da cui origina. Questi soggetti operano in base a poteri normativi; non c’è discrezionalità arbitraria: possono iscrivere fermi solo a fronte di crediti certi, esigibili e dopo aver seguito le procedure di legge.
Nota: talvolta, la Regione o Provincia potrebbe iscrivere un fermo per il bollo auto non pagato (che è un tributo regionale). In pratica, anche il bollo segue la via della cartella esattoriale; molte Regioni delegano ADER per il recupero. Se però la Regione ha un proprio ente di riscossione, potrebbe procedere essa stessa. Ad ogni modo, la sostanza non cambia: chi materialmente mette il fermo è sempre un soggetto con poteri pubblici di riscossione.
Come avviene la notifica e l’iscrizione del fermo amministrativo
Vediamo ora come si arriva concretamente all’iscrizione del fermo sul veicolo, soffermandoci sul preavviso e sulle modalità di notifica degli atti.
Notifica della cartella (o atto equivalente)
Tutto parte dalla notifica di un atto che intima il pagamento del debito. Questo può essere:
- Una cartella esattoriale (detta anche cartella di pagamento): è la forma più comune. Viene notificata da Agenzia Entrate-Riscossione tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) se il destinatario ne ha un domicilio digitale, oppure tramite messo notificatore. La cartella contiene l’elenco dei debiti, la loro origine (ad esempio “multa n°… del Comune X” oppure “IRPEF anno… accertamento n°…” ecc.) e chiede il pagamento entro 60 giorni.
- Un’ingiunzione fiscale (per enti che usano questa procedura): anche questa viene notificata a mezzo ufficiale giudiziario o servizi postali, con analogo contenuto, ma di solito con termine di 30 giorni per pagare.
- Un accertamento esecutivo: dal 2020, per alcuni tributi (ad esempio tributi locali o accertamenti fiscali dell’Agenzia delle Entrate), l’accertamento stesso vale come titolo esecutivo se non pagato entro una certa data. In tal caso, dopo la scadenza, l’ente può procedere senza cartella. Anche qui comunque si notifica un sollecito o intimazione prima di passare al fermo.
È fondamentale ricevere (o comunque venire a conoscenza di) questo primo atto. Se la cartella o ingiunzione non viene notificata correttamente, tutti gli atti successivi (incluso il fermo) potrebbero essere contestati. Spesso però, le notifiche vengono effettuate secondo le regole: se il destinatario è assente, la cartella può essere depositata presso il comune (notifica per compiuta giacenza) e la legge considera comunque perfezionato l’iter. Molti si accorgono del debito solo al momento del preavviso di fermo proprio perché magari la cartella era stata notificata in un vecchio indirizzo o mai ritirata.
Suggerimento: mantieni sempre aggiornato il tuo indirizzo di residenza presso l’anagrafe e, se possibile, attiva una PEC personale e comunicane l’indirizzo ai vari enti (ad esempio registrandolo sui portali istituzionali quando fattibile). In questo modo riduci il rischio di notifiche “a vuoto” che non vedi. Inoltre, controlla periodicamente se hai pendenze aperte: sul sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione, nell’area riservata, è possibile vedere le proprie cartelle e avvisi se ti autentichi con SPID/CIE.
Invio del preavviso di fermo
Se il debito rimane insoluto dopo la cartella, l’agente della riscossione, prima di bloccare il veicolo, deve inviarti un preavviso di iscrizione di fermo amministrativo. Questo documento normalmente contiene:
- I tuoi dati anagrafici e fiscali.
- Il riferimento alle cartelle/atti non pagati (numero e data) con relativi importi aggiornati.
- L’elenco dei veicoli risultanti intestati a te (debitore) che potrebbero essere oggetto di fermo. Spesso viene indicato direttamente il numero di targa o più targhe, se il debitore possiede più veicoli.
- L’avvertimento che, se non paghi entro 30 giorni dalla ricezione del preavviso, sarà eseguito il fermo amministrativo sul veicolo indicato, senza ulteriore preavviso.
- L’indicazione che, entro quel termine, puoi evitare il fermo pagando il dovuto o presentando documentazione che il veicolo è bene strumentale all’attività lavorativa (come visto prima).
- Eventuali istruzioni su come comunicare con l’ente (ad esempio allegando modulistica per l’autotutela, o indicando l’ufficio a cui rivolgersi).
Modalità di notifica del preavviso: generalmente avviene con le stesse regole della cartella. Quindi può arrivare per raccomandata A/R, per posta elettronica certificata (se l’agente possiede un indirizzo PEC del destinatario – per le imprese e i professionisti iscritti ad albi è obbligatorio usare la PEC), oppure tramite messo notificatore. Spesso i preavvisi ai privati cittadini arrivano via posta raccomandata semplice con ricevuta (talvolta con busta verde). Se hai una PEC risultante dagli elenchi pubblici (INIPEC per professionisti, Registro Imprese per ditte, o il nuovo domicilio digitale per i cittadini che lo comunicano), controllala regolarmente: la legge consente la notifica telematica degli atti di riscossione via PEC.
All’atto pratico, molti debitori scoprono del fermo proprio con questa lettera di preavviso. È un documento importante: non ignorarlo! I 30 giorni che hai a disposizione sono l’ultima finestra per agire prima che il vincolo sul veicolo diventi realtà. Più avanti vedremo cosa fare in quei 30 giorni (pagare, chiedere rateazione, presentare ricorso o autotutela…).
Se per ipotesi il fermo venisse iscritto senza che ti sia mai arrivato il preavviso, potresti contestarlo per difetto di notifica. Però attenzione: l’ente potrebbe aver notificato regolarmente il preavviso (ad esempio via PEC a un indirizzo PEC non consultato, o mediante deposito al Comune se eri irreperibile). Dunque, prima di affermare “non mi hanno avvisato”, fai verifiche (richiedendo copia delle relate di notifica). In caso di vizio effettivo, si può chiedere l’annullamento per mancato rispetto dell’obbligo di preavviso.
Differenza tra preavviso e provvedimento di fermo: il preavviso non è ancora il fermo, ma solo un avviso di futura iscrizione. Non produce da solo il blocco del veicolo (infatti in quei 30 giorni puoi ancora usare e disporre dell’auto normalmente). Se però non reagisci entro il termine, il preavviso acquista valore di “comunicazione di iscrizione del fermo” – come se ti avessero detto: “Bene, adesso l’abbiamo iscritto”. In molti casi, l’agente della riscossione non invia un’ulteriore comunicazione dopo l’iscrizione. Alcune volte potresti ricevere per posta un documento intitolato “Comunicazione di iscrizione fermo amministrativo” con i dati della registrazione al PRA (numero di formalità, data, ecc.), ma ciò non è obbligatorio per legge (il preavviso già annunciava tutto). Quindi potresti scoprire di essere effettivamente in fermo solo controllando al PRA o se tenti operazioni sul veicolo.
Iscrizione del fermo al PRA
Decorso il termine senza pagamento, l’agente invia telematicamente al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) l’atto di fermo amministrativo per l’annotazione. L’iscrizione al PRA conferisce pubblicità legale al provvedimento: da quel momento il fermo è opponibile a terzi e risulta nelle visure. In pratica:
- Viene creato un vincolo sul veicolo: sulla scheda PRA dell’auto/moto appare la registrazione del fermo con indicazione dell’ente richiedente e della data.
- Il proprietario diventa custode obbligato del veicolo fermato (spesso il preavviso o l’atto di fermo specifica questo ruolo): significa che deve custodire il mezzo senza usarlo in circolazione, nell’interesse della procedura di riscossione.
- Il PRA non consente il passaggio di proprietà né la radiazione senza che prima il fermo sia cancellato (salvo casi particolari che vedremo).
Importante: l’iscrizione del fermo non ha una scadenza temporale prefissata. Rimane fino a quando non viene richiesto un atto di cancellazione (tipicamente perché il debito è stato pagato o l’atto è stato annullato). Quindi, a differenza di un’ipoteca che si prescrive dopo 20 anni, il fermo non decade automaticamente dopo un tot di anni (salvo eventuale prescrizione del debito sottostante, che però devi far valere attivamente se ne ricorrono i presupposti). In pratica, se non fai nulla, il veicolo potrebbe restare vincolato a tempo indefinito, rendendolo inutilizzabile, anche se il valore residuo del mezzo dovesse diventare insignificante col tempo.
L’iscrizione al PRA è consultabile pubblicamente: chiunque faccia una visura sulla targa vedrà che c’è questo gravame. Ecco perché se cerchi di vendere l’auto durante il fermo, l’acquirente accorto lo scoprirà e la vendita sfumerà (o dovrai venderla a un prezzo stracciato e comunque il fermo seguirà il veicolo anche al nuovo proprietario).
Possibili differimenti o annullamenti prima dell’iscrizione: può capitare che entro i 30 giorni il debitore paghi o raggiunga un accordo (come una rateizzazione) o evidenzi un errore. In tali casi, se tutto va a buon fine, l’agente non procede all’iscrizione. Ad esempio, paghi al 20° giorno: l’ente riceve il pagamento e non manda avanti il fermo (il preavviso decade di fatto). Oppure presenti un’istanza di autotutela dimostrando che il debito non è dovuto: se l’ente l’accoglie e sblocca la situazione, il fermo non verrà iscritto. O ancora, richiedi e ottieni la rateizzazione entro quel termine: in genere l’ADER sospende le azioni esecutive, fermo compreso (lo vedremo nel dettaglio). Per questo è cruciale agire durante la finestra del preavviso.
Comunicazione al proprietario dopo l’iscrizione
Dopo aver iscritto il fermo, come detto, l’agente potrebbe inviarti una comunicazione di conferma (spesso tramite raccomandata semplice) in cui ti informa che il fermo è stato iscritto in data X sul veicolo targato Y. Tuttavia, non sempre ciò avviene in modo tempestivo o affatto. A volte i cittadini scoprono il fermo solo incidentalmente (ad es., al rinnovo dell’assicurazione l’operatore avvisa che risulta un fermo, oppure durante una revisione, o peggio quando vengono fermati in strada da un controllo).
In sintesi: la procedura di imposizione del fermo è scandita da atti formali (cartella/ingiunzione -> preavviso -> provvedimento di fermo con iscrizione) che devono essere notificati secondo legge. Ogni vizio in questi passaggi può essere motivo di opposizione. Ma se tutto è fatto correttamente e il debitore non interviene in tempo, il risultato finale è il blocco ufficiale del veicolo al PRA. Nel prossimo capitolo vedremo in concreto cosa comporta questo blocco per il proprietario e quali sono gli effetti giuridici e pratici.
Cosa comporta il fermo amministrativo: conseguenze ed effetti sul veicolo e sul proprietario
L’iscrizione di un fermo amministrativo su un veicolo produce una serie di effetti legali e pratici di cui il proprietario (o eventuali coobbligati) deve essere consapevole. Vediamoli uno per uno:
Divieto di circolazione
Il primo e più immediato effetto è il divieto di circolazione su strada del veicolo sottoposto a fermo. Dal momento in cui il fermo è attivo, non puoi utilizzare il mezzo su strade pubbliche (né in aree equiparate a strade pubbliche). Ciò significa che non puoi guidarlo, né tu né altri, fino a quando il fermo non sarà cancellato.
- Se il veicolo viene comunque messo in circolazione (cioè se vieni sorpreso a guidarlo o se qualcun altro lo guida su tua autorizzazione) stai commettendo una violazione del Codice della Strada. In particolare, l’art. 214 comma 8 CdS prevede una sanzione amministrativa pecuniaria molto elevata per chi circola con veicolo sottoposto a fermo amministrativo. L’importo della multa è nell’ordine di diverse migliaia di euro (circa da 1.988 € fino a oltre 7.000 €, variabile in base alle disposizioni aggiornate e alle circostanze).
- Oltre alla multa, sono previste sanzioni accessorie pesanti: in caso di circolazione abusiva del veicolo in fermo, le autorità possono disporre la confisca del veicolo (il mezzo viene sequestrato e poi confiscato, cioè tolto definitivamente al proprietario e venduto o demolito) e la revoca della patente del conducente. Su quest’ultimo punto c’è una novità recente: in passato la revoca della patente era automatica, ma la Corte Costituzionale (sentenza n. 52/2024) ha dichiarato illegittimo l’automatismo di questa sanzione, stabilendo che la revoca può essere applicata ma non obbligatoriamente. Resta invece la confisca obbligatoria del veicolo. In pratica, se vieni fermato alla guida di un’auto “con fermo”, rischi quasi certamente di perdere definitivamente il veicolo, oltre a pagare una multa salata, e potenzialmente di subire un provvedimento grave sulla tua patente (revoca o quanto meno una lunga sospensione).
- Durante il fermo, il proprietario è nominato custode del veicolo e ha l’obbligo giuridico di non utilizzarlo e conservarlo con diligenza. Se non rispetta l’obbligo di custodia (cioè se lo usa o lo fa usare), oltre alle sanzioni sopra dette, potrebbe teoricamente essere chiamato a rispondere di violazione dei doveri del custode e il suo comportamento potrebbe pregiudicare eventuali benefici (ad esempio la possibilità di ottenere rateizzazioni o sospensioni). Insomma, dal punto di vista legale si è tenuti a lasciare l’auto “in fermo” ferma davvero.
Dove tenere l’auto durante il fermo? Non c’è un obbligo di depositarla in un luogo specifico (come avviene per i veicoli sequestrati dalla polizia, che spesso vengono portati in depositeria). Il veicolo rimane a te, quindi normalmente lo terrai in garage o in un’area privata. È sconsigliabile lasciarlo in sosta su strada pubblica: tecnicamente, se è parcheggiato su una pubblica via ma non viene mosso, non stai “circolando”, quindi non infrangi il divieto di circolazione. Tuttavia, potresti incorrere in problemi indiretti: ad esempio, se l’auto è su suolo pubblico deve essere comunque assicurata per la responsabilità civile (RC Auto) secondo la normativa vigente, anche se non circola, e deve essere in regola con la revisione periodica. Mantenere assicurato e revisionato un veicolo che non puoi usare è oneroso; c’è chi sospende l’assicurazione e lo lascia in un cortile privato per risparmiare. L’importante è che tu non lo utilizzi su strada: se un vigile dovesse accertare che un’auto in sosta ha un fermo, in teoria potrebbe contestare la violazione solo se ha prova che l’abbia effettivamente guidata, non per il solo fatto di stare parcheggiata. Tuttavia potrebbe segnalare la cosa e un controllo successivo potrebbe coglierti in fallo. Il consiglio pratico è di spostare l’auto in un luogo privato (garage, cortile) e sospendere l’assicurazione temporaneamente, per poi riattivarla quando potrai tornare a circolare (verifica le condizioni con la tua compagnia).
Impossibilità di vendere o cedere il veicolo
Un veicolo gravato da fermo amministrativo non può essere validamente venduto o radiato senza prima risolvere il vincolo. Più precisamente:
- Puoi formalmente stipulare un atto di vendita (nessuno te lo impedisce, la legge non annulla automaticamente la compravendita), ma l’acquirente non potrà trascrivere il passaggio di proprietà al PRA finché il fermo è presente. Il PRA, di fronte a una richiesta di trasferimento, vedendo un fermo iscritto, rifiuterà la trascrizione (o se la trascrizione viene fatta – ad esempio per atto notarile – il veicolo resterà comunque con il fermo a carico). Nella pratica, quindi, l’auto perde commerciabilità: nessun acquirente sano di mente pagherebbe per un’auto che non può utilizzare e che rischia di essere confiscata.
- Se vendi di nascosto l’auto a qualcuno senza informarlo del fermo, il nuovo proprietario ne resterà comunque vincolato. Il fermo infatti segue il veicolo, non la persona: anche se Tizio vendesse l’auto a Caio durante il fermo, l’auto rimarrebbe bloccata. Caio non potrebbe circolare (perché il divieto è riferito al veicolo) e subire l’impossibilità di vendere o cedere il veicolo (e limiti alla disponibilità).
Un veicolo gravato da fermo amministrativo non può essere liberamente venduto, né demolito o esportato finché il fermo è in vigore. In dettaglio:
- Vendita a terzi: Tecnicamente, nulla vieta di stipulare un contratto di vendita o di fare un passaggio di proprietà, ma il fermo resta sull’auto anche in capo al nuovo proprietario. L’atto di vendita non rimuove il vincolo: il PRA, anzi, al momento della trascrizione del passaggio indicherà che sull’auto permane il fermo. Ciò comporta che il nuovo proprietario non potrà circolare (perché il divieto segue il veicolo) e, in caso di controllo, subirà le medesime sanzioni come se fosse stato lui il debitore originario sorpreso a guidare col fermo. Inoltre, il creditore potrà comunque procedere sul veicolo (ad esempio pignorarlo) nonostante il cambio di proprietà, perché la legge prevede che la vendita dell’auto successiva all’iscrizione del fermo non è opponibile all’ente creditore. In parole semplici: se compri un’auto già sottoposta a fermo, ti prendi anche il suo fermo e l’ente potrà comunque rivalersi su di essa.
- Recesso dall’acquisto: Un acquirente inconsapevole, una volta scoperto il fermo, potrà eventualmente agire legalmente contro il venditore per vizio del bene (bene gravato da vincolo non dichiarato), chiedendo la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo. Ma si tratta di cause civili complesse; in ogni caso, per il creditore e per il PRA il passaggio di proprietà non elimina il fermo. Dunque, in pratica è impossibile vendere un veicolo con fermo a condizioni normali: chi compra di solito chiede una visura PRA prima, scopre il fermo e rinuncia. Se qualcuno dovesse comprarla lo stesso, ne risulterebbe un contenzioso e comunque il vincolo resta.
- Eccezione – vendita precedente al fermo: se il veicolo è stato venduto (con atto avente data certa) prima della data in cui il fermo è stato iscritto, allora il fermo non doveva essere applicato su quel veicolo. In queste situazioni “patologiche” (ad esempio, l’auto risulta ancora intestata al debitore al PRA perché il passaggio non era stato trascritto in tempo utile), l’ACI comunica all’Agente della riscossione l’avvenuta trascrizione con data antecedente e l’agente provvede a cancellare gratuitamente il fermo dagli archivi PRA. In tal caso, infatti, il fermo colpisce un bene che al momento dell’iscrizione non era più del debitore: va rimosso d’ufficio. Questo però riguarda casi specifici in cui la vendita è anteriore ma non registrata o simili.
- Divieto di radiazione (demolizione o esportazione): con il fermo presente, non puoi demolire né esportare definitivamente il veicolo. Il PRA rifiuterà qualsiasi richiesta di radiazione (cancellazione dal registro) finché c’è un fermo iscritto, perché ciò farebbe venir meno la garanzia per il creditore. Quindi, non puoi consegnare l’auto a un demolitore per demolirla ufficialmente, né cancellarla per esportarla all’estero, a meno che non ottieni prima la cancellazione del fermo.
- Caso particolare – veicolo distrutto: l’unica eccezione in cui è consentita la radiazione con fermo attivo è se il veicolo è andato distrutto in un evento eccezionale (incidente grave, incendio, calamità naturali). In tal caso, presentando alle Autorità una documentazione attestante la distruzione (verbali dei Vigili del Fuoco, della Polizia, ecc.), è possibile chiedere al PRA la cancellazione per demolizione anche in presenza del fermo. Questo perché il veicolo non esiste più sostanzialmente. Resta comunque dovuto il debito (il fermo sarà cancellato, ma l’ente potrà rivalersi su altre cose del debitore).
- Uso limitato del bene: durante il fermo, pur non potendo circolare o vendere, rimani proprietario. Puoi ad esempio scegliere di tenerlo fermo in garage, mantenerlo o meno assicurato (vedi sopra), effettuarci eventualmente interventi di manutenzione a tuo rischio (ad esempio accenderlo nel cortile per non far scaricare la batteria – circolare no, ma tenerlo efficiente sì). Tieni presente però che continuano a maturare gli obblighi legati al possesso: ad esempio, il bollo auto (tassa di proprietà) continua ad essere dovuto ogni anno finché l’auto è registrata a tuo nome, fermo o non fermo. Il fermo non sospende il bollo, perché la tassa automobilistica è dovuta per il solo fatto di essere proprietario iscritto al PRA, indipendentemente dall’utilizzo. Dunque, dovresti pagare il bollo annuale per non incorrere in ulteriori debiti (paradossalmente, potresti accumulare altri bolli non pagati e quindi altri fermi o pignoramenti).
- Deprezzamento e oneri sul veicolo: il fermo non ferma il naturale deprezzamento del mezzo, né eventuali obblighi come la revisione periodica. La revisione ministeriale (controllo biennale) teoricamente andrebbe fatta comunque se arriva la scadenza, anche se il mezzo non circola, perché il Codice della Strada richiede che per circolare sia revisionato. Tuttavia, se non prevedi di usarlo finché c’è il fermo, potresti rimandarla. Sappi però che, una volta risolto il fermo, se la revisione è scaduta nel frattempo, dovrai fare la revisione prima di tornare a circolare legalmente. Nulla vieta di portare il veicolo a revisione anche durante il fermo (ad esempio trainandolo o su un carro attrezzi sino all’officina, dato che non può circolare con assicurazione attiva su strada). Questo per dire che il veicolo “congelato” può generare ulteriori seccature (revisione scaduta, batteria scarica, ecc.) che saranno a tuo carico.
In sintesi, un fermo amministrativo paralizza la disponibilità del tuo veicolo: non lo puoi usare, non lo puoi vendere, non lo puoi demolire. Rimane tuo, ma è come se fosse “congelato”. Continui a doverti occupare di eventuali costi fissi (bollo, custodia, assicurazione se lo tieni su area pubblica), senza poterlo sfruttare. Questa è la leva di pressione principale: tenerti fermo un bene che magari ti serve, in modo che tu sia incentivato a pagare il debito per riaverne la piena disponibilità.
Possibile pignoramento e vendita forzata
Il fermo amministrativo, di per sé, non soddisfa il credito dell’ente: è solo un vincolo. Se il debitore continua a non pagare, l’Agente della riscossione può decidere di passare alla fase successiva, ossia l’espropriazione del veicolo. I passi successivi potrebbero quindi essere:
- La trasformazione del fermo in pignoramento: il concessionario, trascorso ulteriore tempo, potrebbe notificare un atto di pignoramento del veicolo (ai sensi delle norme sul pignoramento mobiliare presso il debitore). A quel punto, con l’ausilio eventualmente di un ufficiale della riscossione o di un ufficiale giudiziario, il veicolo può essere prelevato fisicamente (caricato da un carro attrezzi) ed eventualmente custodito in attesa di vendita.
- La vendita all’asta del veicolo pignorato: se il debito è di importo rilevante e il veicolo ha un valore commerciale, il concessionario può mettere il mezzo all’asta pubblica per ricavare una somma da imputare al debito. Spesso per automobili normali questo passo non viene compiuto, perché il valore di mercato dell’auto potrebbe essere basso e non compensare i costi della procedura. Ma per veicoli di pregio o situazioni in cui il debito è alto, è un rischio concreto. L’asta estinguerà la proprietà del debitore e il ricavato, detratte le spese, andrà a ridurre o soddisfare il debito (se avanza, viene restituito al debitore; se manca, il debitore resta comunque con un debito residuo).
- Il fermarsi al fermo: c’è da dire che in molti casi l’Agente della riscossione si limita al fermo amministrativo come misura sufficiente. Il semplice fatto di impedire l’uso del mezzo spesso porta il debitore a trovare una soluzione (pagare, fare ricorso, ecc.). L’eventuale pignoramento/asta è meno frequente, specialmente se l’auto è vecchia o di scarso valore (non converrebbe). Tuttavia, il rischio rimane: legalmente, dopo il fermo, nulla impedisce di proseguire con l’esecuzione forzata.
Nota bene: il fermo amministrativo non estingue il debito. Durante il periodo in cui l’auto è bloccata, il debito principale continua eventualmente a maturare interessi di mora. L’ente può anche attivare altre azioni in parallelo (pignorare conti, stipendio, ecc.) se il debito lo giustifica e se ci sono altri beni aggredibili. Il fermo è solo una delle frecce al suo arco. Dunque, ignorare il problema pensando “tanto ho l’auto ferma e basta” potrebbe portare a sorprese peggiori successivamente.
Ricapitolando gli effetti principali su proprietario e veicolo:
- Auto inutilizzabile su strada: pena multe salatissime, confisca e possibili guai alla patente.
- Auto invendibile e non demolibile: resta intestata al debitore e non può cambiare stato giuridico.
- Obblighi del proprietario: custodia del veicolo, pagamento eventuale di bollo e mantenimento assicurativo minimo se su suolo pubblico.
- Pressione psicologica ed economica: il proprietario subisce il disagio di avere un bene immobilizzato, con costi che possono sommarsi (si pensi al caso di un lavoratore autonomo che deve comunque procurarsi un altro mezzo per lavorare perché il suo è fermo).
- Possibile escalation: se il debito non viene risolto, il fermo può preludere ad azioni esecutive più gravose come il pignoramento e la vendita forzata.
Con questo quadro, appare evidente perché opporsi (se ci sono motivi validi) o comunque attivarsi è importante. Prima di entrare nelle modalità di opposizione, vediamo come si può verificare se un veicolo è soggetto a fermo, così da avere certezza della situazione.
Come controllare se un veicolo è sottoposto a fermo amministrativo
È fondamentale, in diverse circostanze, sapere se su un veicolo grava un fermo amministrativo. Ciò vale sia per il proprietario che vuole verificare la propria situazione, sia (soprattutto) per un potenziale acquirente di un veicolo usato, il quale deve assicurarsi che non ci siano vincoli.
Metodi per verificare l’esistenza di un fermo amministrativo sul veicolo:
- Visura PRA (Pubblico Registro Automobilistico): è il metodo principale e più affidabile. La visura PRA è una ricerca nella banca dati del registro automobilistico che, dato il numero di targa (o il numero di telaio), fornisce lo stato giuridico del veicolo, inclusi eventuali gravami. Nella visura vengono elencati i vincoli registrati: ipoteche, fermi amministrativi, pignoramenti, ecc. Puoi ottenere una visura PRA:
- Recandoti presso uno sportello ACI (Automobile Club d’Italia) o un ufficio provinciale del PRA: basta richiedere una visura indicando la targa. È un servizio a pagamento ma a costo contenuto (normalmente pochi euro di diritti, ad es. circa 6 euro).
- Tramite i servizi online dell’ACI: c’è un servizio chiamato Visurenet accessibile dal sito ACI (previo pagamento elettronico delle relative tariffe) dove, inserendo i dati richiesti, ottieni la visura in formato digitale. Utile se vuoi fare la verifica da casa.
- Presso un’agenzia di pratiche auto o uno studio di consulenza automobilistica: anche queste agenzie possono effettuare visure PRA in tempo reale, dietro pagamento di una piccola commissione.
- Servizi digitali ACI dedicati: l’ACI mette a disposizione anche strumenti come l’app ACI Space (con la funzione “MyCar”) e il servizio online “Verifica tipo documenti e vincoli”. In particolare:
- Tramite l’app MyCar (nell’app ACI Space) o sul sito AUTO 3D dell’ACI, i proprietari possono accedere alle informazioni sul proprio veicolo, incluso se c’è un fermo amministrativo iscritto.
- Il servizio “Verifica Tipo documenti e vincoli” consente, inserendo targa e numero di carta di circolazione, di sapere se su un veicolo risultano annotazioni di vincoli (fornisce un’indicazione sintetica).
- Questi servizi sono pensati per facilitare il cittadino e possono essere gratuiti o richiedere autenticazione.
- Controllo con l’Agente della riscossione: se sei il debitore e vuoi sapere se c’è un fermo in atto, puoi anche verificarlo accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione. Nel tuo estratto debitorio potresti vedere le cartelle e gli eventuali provvedimenti (solitamente risultano i preavvisi inviati e gli eventuali fermi attivi). In alternativa, puoi recarti a uno sportello ADER e chiedere informazioni. Tieni però presente che la visura PRA rimane la prova ufficiale dello stato del veicolo.
- Atti in tuo possesso: ovviamente, se hai ricevuto un preavviso di fermo e non hai pagato, puoi quasi dare per scontato che trascorso il termine il fermo sia stato iscritto. Ma per esserne sicuro al 100%, fai comunque la visura. Talvolta capita che l’ente ritardi o sospenda la procedura senza comunicarlo chiaramente. Solo il PRA fa fede dello stato corrente.
- Acquirente di veicolo usato: per chi compra un’auto o moto usata, fare la visura PRA prima di concludere l’affare è essenziale. Non bastano i documenti del veicolo (libretto, CDP) perché su quelli non viene annotato il fermo. Un venditore disonesto potrebbe omettere di dire che c’è un fermo. Con una visura di pochi euro vi risparmiate guai seri. Anche molti passaggi di proprietà vengono fatti in agenzie ACI proprio per verificare al volo la targa: se risulta un fermo, ci si ferma immediatamente.
- Segnalazioni durante altre pratiche: a volte, scopri che c’è un fermo perché tenti un’operazione e vieni bloccato. Ad esempio:
- Vai in motorizzazione per aggiornare la carta di circolazione: se c’è un fermo, alcune pratiche potrebbero non essere consentite (es. un cambio di residenza sul libretto è permesso, ma un duplicato per smarrimento in genere sì; invece la sospensione dal PRA per demolizione verrebbe rifiutata come detto).
- L’assicuratore, verificando la targa in banca dati, potrebbe vedere una segnalazione e avvisarti.
- Un meccanico durante la revisione ministeriale potrebbe non accorgersi del fermo perché non è detto che la banca dati MCTC incroci quell’informazione. Tuttavia, effettuare la revisione non è vietato dal fermo (il problema è portare l’auto lì se non puoi circolare).
Riassunto: la maniera ufficiale per controllare un fermo è sempre la visura PRA. Si tratta di un documento semplice che conviene procurarsi:
- Se sei proprietario e temi ci possa essere un fermo (magari perché hai debiti non pagati): fai la visura, così conosci esattamente la situazione (targa, numero atto di fermo, data iscrizione, ente).
- Se sei acquirente: non firmare nulla senza aver visto una visura recentissima (effettuata al massimo il giorno prima dell’acquisto). Anche far inserire nel contratto che il venditore garantisce assenza di gravami può tutelarti legalmente in seguito, ma prevenire è meglio che curare.
La visura PRA inoltre ti darà informazioni utili nel caso in cui tu debba poi opporsi: ad esempio, mostra la data esatta di iscrizione del fermo (utile per capire termini di ricorso), e l’ente impositore (saprai se è una cartella di Agenzia Entrate-Riscossione, o un’ingiunzione comunale ecc.).
Ora che abbiamo visto come prendere coscienza del fermo, passiamo al cuore della guida: come e quando è possibile opporsi a un fermo amministrativo e quali sono gli strumenti a disposizione del cittadino.
Come (e quando) opporsi a un fermo amministrativo
Opporsi a un fermo amministrativo significa intraprendere azioni per ottenere l’annullamento, la sospensione o la revoca del provvedimento di fermo. È importante sottolineare che l’opposizione ha senso quando il fermo è ritenuto illegittimo o erroneo, oppure quando vi sono motivi validi per contestare il debito o la procedura. Se, al contrario, il debito è dovuto e correttamente accertato, la soluzione più rapida sarà pagare o trovare un accordo di pagamento (come la rateizzazione) piuttosto che un’opposizione legale che difficilmente avrebbe successo.
Vedremo dapprima in quali situazioni è possibile e opportuno fare opposizione, e poi i rimedi concreti: dagli strumenti amministrativi (istanze all’ente) al ricorso davanti al giudice competente.
Situazioni in cui è possibile contestare il fermo amministrativo
Non tutti i fermi possono essere annullati: se la procedura è stata regolare e il debito effettivamente esistente, il fermo è legittimo. Tuttavia, ci sono diversi casi in cui il fermo potrebbe essere ingiusto o viziato. Ecco le principali circostanze che possono fondare un’opposizione:
- Debito già pagato o annullato: se il debito a monte del fermo non era più dovuto al momento dell’iscrizione – ad esempio perché avevi già pagato la cartella prima che scadesse, oppure perché avevi ottenuto dall’ente impositore uno sgravio (annullamento) – allora il fermo è indebito. Un caso classico: paghi la cartella durante i 30 giorni di preavviso, ma per un disguido burocratico il fermo viene iscritto lo stesso; oppure hai vinto un ricorso sulla multa originaria ma, per ritardi di comunicazione, l’ADER ti mette comunque il fermo. In situazioni simili, hai pieno diritto a far annullare il fermo, essendo venuto meno il presupposto del credito.
- Errore di persona o di veicolo: rarissimo ma non impossibile. Ad esempio, un errore di targa (il fermo viene iscritto sulla targa sbagliata) o un caso di omonimia/identificativo fiscale errato per cui viene bloccato il veicolo di un omonimo anziché del vero debitore. Se riesci a dimostrare che il veicolo fermato non c’entra col debito (perché ad esempio appartiene a un soggetto diverso da chi doveva subire il fermo), allora si può far rimuovere immediatamente.
- Notifica irregolare degli atti presupposti: se non ti è mai stata notificata la cartella esattoriale o l’ingiunzione che sta a monte, potresti non aver mai avuto modo di pagare o contestare quel debito. In tal caso, si può opporre il fermo sostenendo che manca validamente il titolo esecutivo oppure che non sei mai stato messo a conoscenza in modo regolare. Questo motivo è frequente: molte opposizioni si fondano su vizi di notifica (es. la cartella è stata notificata a un indirizzo errato, o mai consegnata e non regolarmente depositata). Se il giudice accerta che effettivamente la notifica fu nulla o inesistente, può annullare gli atti a cascata, incluso il fermo.
- Vizi formali del preavviso o del provvedimento di fermo: ad esempio, mancato invio del preavviso (obbligatorio per legge). Oppure un preavviso così generico da non permettere di capire quali sono i debiti (anche se di solito elencano le cartelle, quindi questo è raro), o ancora un fermo iscritto prima che scadessero i 30 giorni di legge dal preavviso. Anche errori come la mancata indicazione della possibilità di eccepire il bene strumentale potrebbero rilevare. Questi vizi formali, se sostanziali, possono rendere annullabile il fermo.
- Debito prescritto o non più esigibile: ogni credito ha un termine di prescrizione. Se l’ente ha dormito troppo a lungo, il debitore può sollevare la prescrizione del debito. Ad esempio, le multe stradali di solito si prescrivono in 5 anni dal momento in cui sono definitive, le cartelle per tributi in genere hanno prescrizioni da 5 a 10 anni a seconda del tributo, ecc. Se riesci a dimostrare che tra l’ultimo atto valido e il fermo sono passati più anni del termine di legge senza atti interruttivi, quel credito non era più legalmente riscuotibile: di riflesso, il fermo su un credito prescritto è illegittimo. Anche questo è un motivo spesso invocato.
- Importo del debito sproporzionatamente basso (principio di proporzionalità): in passato alcuni giudici hanno ritenuto nullo il fermo se il debito era minimo rispetto al valore del veicolo, per violazione dei principi di buona amministrazione. Tuttavia, come detto, la giurisprudenza attuale della Cassazione non ritiene più applicabile questo concetto: anche per pochi euro, in teoria, il fermo è lecito. Dunque questa strada oggi è poco efficace, se non in casi clamorosi di abuso (es. fermo su 3 veicoli per un debito da 100 € – scenario ipotetico in cui si potrebbe invocare un eccesso di potere). In generale comunque, l’importo basso di per sé non è più un appiglio sufficiente, salvo eventuali orientamenti locali favorevoli.
- Veicolo bene strumentale all’attività lavorativa: questo è un motivo preventivo più che successivo. Se il concessionario ha ignorato la tua comunicazione che il veicolo era strumentale all’impresa/professione e ha iscritto ugualmente il fermo, potresti opporlo sostenendo la violazione dell’art. 86 c.2 DPR 602/73. Qui però c’è da fare attenzione: devi aver effettivamente comunicato (nei 30 giorni) e dimostrato la strumentalità, o comunque devi poterla provare davanti al giudice. Ad esempio, sei titolare di ditta individuale di giardinaggio e l’unico furgone aziendale è quello fermato: se hai le pezze d’appoggio (iscrizione alla Camera di Commercio con codice ateco coerente, cespite registrato, magari attrezzature caricate), allora hai buone chance di far valere l’errore dell’agente della riscossione nel non esonerare quel mezzo. Viceversa, se semplicemente il mezzo ti serve per andare al lavoro come dipendente, purtroppo non rientra nella nozione di “strumentale all’attività di impresa/professione” (è un utilizzo personale, non un bene direttamente impiegato nell’attività produttiva).
- Debito soggetto a sospensione o provvedimenti legislativi: ad esempio, il governo ha varato un provvedimento di “stralcio” o condono per certi debiti e il tuo rientra tra quelli che devono essere annullati d’ufficio. Oppure hai aderito a una definizione agevolata (rottamazione) che sospende la riscossione. Se nonostante ciò ti hanno messo il fermo, puoi farlo rilevare: il fermo è illegittimo perché il debito è sospeso per legge o in via amministrativa. Un caso recente: la Legge di Bilancio 2023 ha disposto l’annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 euro affidati entro 2015; se nel 2023 i concessionari non hanno ancora cancellato i fermi relativi a quelle cartelle, tali fermi sono ormai privi di base (il debito è annullato ex lege).
- Rateizzazione già accordata sul debito: se al momento dell’iscrizione del fermo tu avevi già in corso una rateizzazione regolare per quel debito, l’agente della riscossione non avrebbe dovuto procedere (perché il pagamento dilazionato rispetta la volontà di pagamento e gli atti esecutivi sono sospesi finché paghi le rate). Se per errore ti iscrive il fermo nonostante la dilazione attiva e in regola, è sicuramente da far valere per farlo togliere.
- Altre ragioni particolari: ad esempio, il fermo su veicolo cointestato quando magari l’altro cointestatario è totalmente estraneo al debito – in tal caso quel soggetto estraneo potrebbe fare opposizione per la sua quota di proprietà lesa. Oppure uso del veicolo per esigenze sanitarie gravi (non c’è esenzione specifica, ma in casi umani estremi magari si tenta una carta in tribunale mostrando il pregiudizio grave, per richiedere almeno una sospensione).
Come si vede, le situazioni sono varie. È fondamentale individuare il motivo concreto per cui vuoi opporti: può essere più di uno. Ad esempio, potresti eccepire sia la prescrizione del debito sia un vizio di notifica, insieme, nel ricorso. Oppure puoi chiedere all’ente in autotutela di annullare il fermo perché hai già pagato e contestualmente, per sicurezza, presentare ricorso al giudice per far valere lo stesso.
Un punto cruciale è il “quando” opporsi: l’opposizione va tempestivamente presentata. Idealmente, non aspettare che il fermo sia già iscritto se hai elementi per agire prima: il preavviso stesso è impugnabile come atto amministrativo. In genere:
- Se individui i vizi entro i 30 giorni del preavviso, puoi giocare d’anticipo: presentare subito un ricorso o un’istanza e magari chiedere contestualmente una sospensione urgente per evitare che l’auto venga bloccata.
- Se invece ti accorgi dei motivi solo dopo, o se per qualsiasi ragione il fermo è già stato iscritto, si può comunque ricorrere, ma intanto il veicolo rimane fermo finché non ottieni eventualmente una sospensiva o un esito favorevole.
Tempistiche di opposizione: Ne parleremo meglio più avanti, ma anticipiamo che i termini sono molto stretti. In generale, conviene agire entro 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo (o dell’iscrizione del fermo, se non hai ricevuto il preavviso). Sessanta giorni è il termine per ricorsi tributari, ma se non sei sicuro della natura del debito, è prudente stare sul termine breve di 30 giorni: in questo modo sarai dentro tutti i possibili termini (per multe e sanzioni amministrative il termine di opposizione è 30 giorni; per cartelle tributarie sarebbe 60, ma agendo a 30 non sbagli).
Ricorda che se lasci passare troppo tempo, rischi l’inammissibilità: un ricorso tardivo di solito viene rigettato indipendentemente dal merito. Quindi, appena vieni a conoscenza del fermo (preavviso o atto di fermo che sia), se intendi opporti devi muoverti subito.
Nei paragrafi successivi illustreremo i vari rimedi disponibili, a partire dalle richieste in autotutela (cioè rivolte allo stesso ente impositore/agente della riscossione), per poi passare al ricorso giudiziario vero e proprio e ad altri strumenti come la rateizzazione e le sospensive.
Rimedi disponibili per opporsi o rimediare al fermo amministrativo
Una volta deciso di agire, hai a disposizione diverse opzioni, che non si escludono a vicenda. Puoi anzi perseguire più strade parallele (ad esempio, presentare un’istanza all’ADER e contemporaneamente fare ricorso al giudice, così se una fallisce hai l’altra in corso). Vediamo i principali rimedi:
1. Istanza in autotutela all’Agente della Riscossione (o all’ente creditore): L’autotutela è la richiesta rivolta alla Pubblica Amministrazione di correggere o annullare un proprio atto perché viziato o errato, senza dover passare per il giudice. Nel nostro caso, significa scrivere all’Agente della riscossione (ADER o concessionario locale) esponendo le ragioni per cui il fermo è sbagliato e chiedendone la cancellazione o sospensione.
L’autotutela è facoltativa per l’ente: non c’è obbligo di accoglimento, ma spesso, se l’errore è evidente (pagamento già effettuato, scambio di persona, ecc.), è nel loro interesse provvedere e annullare il fermo rapidamente.
Come procedere in autotutela:
- Individua l’ufficio destinatario. Se il preavviso l’ha mandato ADER, in alto troverai i riferimenti (di solito la Direzione provinciale o regionale competente). ADER stessa sul suo sito fornisce modelli per alcune istanze (ad esempio il modello F2 per chiedere annullamento del preavviso in caso di veicolo strumentale, o il modello F3 per chiedere cancellazione del fermo in alcuni casi particolari). Puoi usare i loro moduli oppure scrivere tu una lettera dettagliata.
- Nell’istanza indica: i tuoi dati, il riferimento al preavviso/fermo (numero di atto, data), la targa del veicolo, e soprattutto i motivi della richiesta (esponi i fatti: “ho pagato in data X, allego ricevuta”; “il veicolo è indispensabile per la mia attività di rappresentante di commercio, allego visura camerale e copia libretto attrezzi a bordo”; “la multa originaria è stata annullata dal Giudice di Pace, allego sentenza”; ecc.).
- Allegare tutta la documentazione utile: quietanze, copie di sentenze, certificati, fotografie (nel caso di errore palese), ecc. Più l’errore risulta chiaro, più hai chance che l’ente intervenga.
- Invia l’istanza con uno strumento tracciabile: idealmente via PEC alla casella PEC indicata per quell’ufficio (oggi ADER ha PEC per ogni sede provinciale – trova l’indirizzo sul loro sito); oppure raccomandata A/R, o consegna a mano facendosi rilasciare ricevuta di protocollo.
- Effetti dell’istanza: la presentazione di un’autotutela non sospende automaticamente il fermo o i termini per ricorrere. Significa che se mancano pochi giorni alla scadenza dei termini di ricorso, non puoi attendere oltre solo perché hai chiesto autotutela: rischi che il termine scada. L’ideale è presentarla subito, parallelamente eventualmente a un ricorso. Se l’ente accoglie la richiesta, bene (ti daranno un provvedimento di annullamento/sgravio e di revoca del fermo); se non risponde o rigetta, non hai perso tempo prezioso nel frattempo.
- Spesso ADER risponde alle istanze di autotutela in tempi variabili: in caso di errore palese (es: pagamento già registrato) può rimuovere il fermo anche in 30-60 giorni; in casi dubbi magari respinge. Tieni presente che esiste una particolare procedura di sospensione legale (introdotta dalla L. 228/2012) che consente, presentando prove di pagamento o annullamento, di ottenere la sospensione immediata della riscossione: ADER la chiama “Dichiarazione di avvenuto pagamento o sgravio”. Se il debitore la presenta con allegati probanti, l’agente blocca le azioni esecutive per 200 giorni in attesa di riscontro dall’ente creditore. Se l’ente conferma che il debito non è dovuto, il fermo viene annullato; se l’ente smentisce, riparte la riscossione. Questa è una forma di autotutela formalizzata per legge. Puoi informarti presso ADER per utilizzarla (ci sono moduli appositi sul sito ADER per la “sospensione legale della riscossione”).
- Veicolo strumentale: se il motivo è che il veicolo ti serve per lavoro, allega documenti come: certificato CCIAA (se impresa), copia della partita IVA (se professionista), una breve descrizione dell’uso che fai del veicolo (ad es. “furgone per trasporto attrezzature edili”), eventuali foto o elenco di attrezzi caricati di solito, ecc. ADER ha predisposto procedure per questo: di solito, se riconoscono la strumentalità, annullano il preavviso e non iscrivono il fermo. Se invece il fermo è già iscritto e riesci a dimostrare che dovevano esonerarlo, puoi chiedere la cancellazione in autotutela ugualmente.
- Vantaggi dell’autotutela: è gratuita, relativamente semplice (una lettera ben fatta), e non conflittuale. Spesso consente di risolvere senza spese legali. Svantaggi: non è garantita (l’ente potrebbe fare orecchie da mercante, soprattutto se il motivo è discutibile) e può richiedere tempo, durante il quale l’auto resta bloccata.
2. Ricorso al giudice competente: Se l’autotutela non è praticabile o non ha avuto esito, oppure se vuoi fin da subito far valere i tuoi diritti in sede giudiziaria, puoi presentare un ricorso/opposizione davanti all’autorità giudiziaria. La scelta del giudice dipende dalla natura del debito che ha originato il fermo:
- Per i debiti di natura tributaria (es. tasse, imposte, contributi equiparati) la competenza è del Giudice Tributario, ossia la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale). Questa corte giudica sulle controversie relative a tributi di ogni genere e, dal 2006, anche sugli atti della riscossione come il fermo amministrativo, se riferiti appunto a tributi. Quindi, se il fermo deriva da IRPEF, IVA, bollo auto, IMU, contributi INPS a ruolo, ecc., dovrai fare un ricorso tributario.
- Per i debiti di natura non tributaria (es. multe stradali, sanzioni amministrative, crediti erariali non tributari, altre entrate patrimoniali), la giurisdizione è quella ordinaria. In particolare, i fermi per multe del Codice della Strada o altre sanzioni amministrative rientrano nelle opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi disciplinate dal codice di procedura civile, che vengono trattate dal Giudice di Pace o dal Tribunale ordinario a seconda del valore e della materia:
- Il Giudice di Pace è competente per le opposizioni relative a sanzioni amministrative (multe) entro determinate soglie di valore e materie. In genere, se il fermo riguarda cartelle per multe stradali o importi modesti, ci si rivolge al Giudice di Pace (la legge ne attribuisce competenza per le cause di esecuzione mobiliare fino a 20.000 € e per materia nelle sanzioni amministrative).
- Il Tribunale civile potrebbe essere competente se il debito sottostante è diverso (ad es. un fermo per un debito derivante da danno erariale, o per sanzioni oltre certi importi) o se la somma eccede la competenza del GdP. Nella maggior parte dei casi che coinvolgono cittadini (multe, bollo, piccole cartelle), comunque, il Giudice di Pace è la figura di riferimento.
- Nota: talvolta non è immediato capire la natura. Ad esempio, un fermo per sanzioni INPS (contributi) è di natura non tributaria? I contributi non sono tributi, ma sono entrate di diritto pubblico; storicamente i ricorsi su contributi vanno al giudice del lavoro o ordinario, però se sono a ruolo e li contesti come fermo potresti incappare in questioni di competenza. In casi dubbi, conviene farsi consigliare da un legale per indirizzarsi al giudice giusto, oppure proporre ricorso in via subordinata (anche se ciò è tecnicamente complicato). Regola pratica: se nel preavviso l’ente creditore è Agenzia delle Entrate o l’Agenzia Riscossione per tasse, vai dal giudice tributario; se l’ente è un Comune per multe, vai dal giudice di pace; se altro ente pubblico per entrate varie, di solito giudice ordinario (e se importo entro 20mila e materia amministrativa, Giudice di Pace, altrimenti Tribunale).
Tempistiche per il ricorso:
- Giudice Tributario: 60 giorni dalla notifica del preavviso (o dell’atto di fermo, se quello hai ricevuto). Si tratta di un ricorso in materia tributaria: va notificato all’ADER (e all’ente creditore originario) e depositato presso la segreteria della Corte tributaria provinciale. Se il valore della controversia supera € 3.000 serve l’assistenza di un difensore abilitato (avvocato o commercialista abilitato in commissione tributaria); sotto tale soglia, il contribuente può stare in giudizio da solo. Nel ricorso puoi chiedere anche la sospensione cautelare del fermo, motivando il “danno grave e irreparabile” (esponi che ti serve l’auto per lavorare, ecc.): la Corte fissarà un’udienza entro circa 30-45 giorni per decidere se sospendere temporaneamente gli effetti del fermo in attesa della decisione finale. Il giudizio tributario può durare diversi mesi (a volte più di un anno), ma la sospensiva – se concessa – ti permette intanto di riutilizzare l’auto.
- Giudice di Pace/Tribunale (giurisdizione ordinaria): 30 giorni dalla notifica (termine tipico per opposizioni esecutive e sanzioni). L’atto introduttivo è un ricorso in opposizione (ex art. 615 c.p.c. se contesti il diritto di procedere, ex art. 617 c.p.c. se contesti vizi formali – spesso si cumulano) oppure un ricorso ai sensi della L. 689/81 se trattasi di sanzione amministrativa già iscritta a ruolo. In pratica, conviene farsi aiutare da un avvocato, il quale redige un ricorso citando tutti gli estremi e depositandolo presso la cancelleria competente. Anche qui si può chiedere la sospensione dell’efficacia del fermo nelle more. I tempi variano da ufficio a ufficio; il Giudice di Pace spesso fissa udienze a 2-4 mesi di distanza, ma per la sospensione potrebbe pronunciarsi prima (talora anche inaudita altera parte, cioè d’urgenza). Davanti al Giudice di Pace, per cause di valore fino a €1.100 si può stare senza avvocato; oltre serve l’avvocato (anche se in materia di sanzioni amministrative c’è chi si difende da sé anche su importi maggiori, ma è rischioso).
- Luogo di presentazione: in tributario, presso la Corte tributaria della provincia in cui ha sede l’ufficio dell’ente impositore (spesso coincide col tuo domicilio fiscale). In ordinario, l’opposizione si propone al giudice del luogo dove hai la residenza (per esecuzioni mobiliari ciò spesso coincide col luogo dell’esecuzione). Comunque, di solito: Giudice di Pace del luogo dove risiedi o dove è avvenuta la notifica del preavviso.
Nella redazione del ricorso dovrai:
- Indicare il/ i motivi di opposizione (come da elenco visto sopra, adattati al tuo caso).
- Chiedere ciò che vuoi ottenere: tipicamente, l’annullamento del preavviso e/o del fermo amministrativo per i motivi esposti, con conseguente ordine all’ente di cancellare il fermo dal PRA.
- (Facoltativo) Chiedere la sospensione cautelare immediata del fermo per evitare danni (fornendo magari una documentazione aggiuntiva sul pregiudizio di tenere l’auto ferma: es. una dichiarazione del datore di lavoro che attesti che senza auto non puoi recarti su cantieri, ecc.).
- Allegare le prove documentali: preavviso ricevuto, visura PRA, ricevute di pagamento, copie di atti, notifiche viziate (se ne hai copia), ecc.
- Versare i contributi unificati dovuti: in tribunale/GdP dipende dal valore (es: contributo di €43 se il debito contestato è fino a €1.100, €98 se fino a €5.200, e così via a salire); in Commissione tributaria è anch’esso a scaglioni (es: €30 per valore fino a €2.582, €60 fino a €5.000, €120 fino a €25.000, etc.).
Pro e contro del ricorso giudiziario:
- Pro: è l’unico modo per ottenere un annullamento con forza di giudicato se hai ragione. Il giudice terzo può riconoscere i tuoi diritti e imporre la cancellazione del fermo. Inoltre, se ottieni una sospensiva, puoi tornare a circolare anche prima della fine del processo. Infine, puoi far valere questioni di merito (prescrizione, difetti di notifica) che in autotutela l’ente magari ignorerebbe.
- Contro: ha un costo (spese di contributo, eventuale parcella dell’avvocato, ecc.), richiede tempo ed è formalmente più complesso. Inoltre, c’è sempre un rischio di esito sfavorevole: se perdi, potresti dover pagare anche le spese di giudizio a favore dell’ente. Va valutato in base alla solidità dei motivi: se sono forti (es. hai la ricevuta di pagamento, o la cartella mai notificata con riscontro di posta), ne vale la pena; se sono incerti, valuta se conviene un approccio transattivo (pagare a rate, ecc.) piuttosto che una causa lunga.
3. Richiesta di rateizzazione del debito (soluzione alternativa): Questo non è propriamente un “opposizione” nel senso di contestare il provvedimento, ma è una mossa difensiva per alleviare gli effetti del fermo quando riconosci il debito e vuoi solo più tempo per pagare. Come funziona:
- La rateizzazione (o dilazione) si richiede all’Agente della Riscossione compilando gli appositi moduli (modello R1 o R2 per ADER, a seconda dell’importo) e presentandoli (anche online ormai, tramite il servizio “Rateizza adesso” di ADER).
- Puoi chiedere un pagamento fino a 72 rate mensili (6 anni) se hai un temporaneo stato di difficoltà e il debito supera certe soglie, oppure addirittura 120 rate mensili (10 anni) in caso di comprovata grave e duratura difficoltà (rateizzazione straordinaria). Debiti sotto €120.000 sono concessi in dilazione abbastanza facilmente (basta dichiarazione di temporanea difficoltà, non serve prova), sopra €120.000 occorre documentare l’indice di liquidità o il calo del fatturato per le imprese.
- Effetto sul fermo: se il fermo non è ancora stato iscritto, la presentazione di una domanda di rateizzazione e la sua accettazione evitano che venga iscritto (di solito il preavviso stesso suggerisce “puoi chiedere una rateizzazione entro i 30 giorni per evitare il fermo”). Se invece il fermo è già iscritto, ottenere la rateizzazione comporta due fasi:
- L’Agente della riscossione sospende il fermo appena inizia il piano di rate (purché tutte le cartelle su cui c’è il fermo siano incluse nella dilazione). Sospendere significa che l’ente comunica al PRA che il fermo è sospeso per pagamento in corso: in pratica, tu puoi tornare a utilizzare il veicolo durante la rateizzazione! Infatti ADER specifica che, con la sospensione del fermo, “il contribuente può circolare con il veicolo interessato, ma non può rottamarlo né venderlo”. Quindi è una liberazione parziale: puoi guidare di nuovo l’auto legalmente (non sei più passibile di multa per art.214 CdS, perché risulta sospeso), tuttavia permane l’annotazione e restano vietate vendita e demolizione (fino alla cancellazione finale).
- Cancellazione definitiva: avviene solo dopo il pagamento integrale di tutte le rate del piano. Una volta saldato tutto il debito dilazionato, ADER trasmette al PRA la richiesta di cancellazione del fermo. Questa è la rimozione vera e propria dal registro, che rende l’auto completamente libera. Se stai pagando, dunque, sappi che fino all’ultima rata l’auto rimane formalmente con fermo (anche se sospeso).
- Cosa succede se non paghi una rata? Le regole attuali prevedono che se salti 5 rate, anche non consecutive, la rateizzazione viene revocata. In tal caso, il fermo sospeso torna ad essere attivo (oltre al fatto che l’intero debito residuo diviene riscuotibile in unica soluzione). Quindi, se intraprendi la strada del pagamento a rate per sbloccare l’auto, assicurati di poter sostenere il piano, altrimenti ti ritroveresti di nuovo col mezzo bloccato e magari senza possibilità di un’ulteriore dilazione (dopo decadenza da precedente rateazione, puoi chiederne un’altra solo pagando prima le rate scadute o comunque alle condizioni normative del momento).
- Vantaggi: risolvi il problema pratico dell’uso dell’auto abbastanza in fretta (appena ottenuta la dilazione e pagata la prima rata, chiedi subito la sospensione del fermo e ADER la comunica telematicamente al PRA; spesso nel giro di qualche giorno risulta sospeso e puoi circolare). Inoltre eviti un contenzioso e dilazioni il pagamento in base alle tue capacità.
- Svantaggi: ovviamente riconosci il debito e ti impegni a pagarlo per intero (salvo interessi di rateazione, che sono comunque applicati). Pagherai di più sul lungo periodo per via degli interessi (il tasso di dilazione per ADER è attorno al 4% annuo attualmente). E rimani con l’ansia di non poter vendere l’auto fino a fine pagamento – se pensavi di venderla subito per pagare il debito, la rateizzazione non ti consente comunque di liberarla per vendere prima di aver finito di pagarla.
In situazioni in cui riconosci il debito come dovuto ma non hai liquidità, la rateizzazione è spesso la scelta più sensata: nel frattempo puoi usare l’auto (dopo sospensione fermo) e pian piano estinguere il dovuto. Invece, se contesti il debito perché pensi non sia dovuto, allora conviene il ricorso.
4. Altri rimedi giuridici particolari: oltre al ricorso di merito, esistono strumenti come:
- Opposizione di terzo: se il veicolo fermato appartiene in comproprietà anche a un terzo non debitore, questi potrebbe intervenire sostenendo che il bene (o la sua quota) non doveva essere toccato. Sono però casistiche complesse e rare.
- Conciliazione o mediazione (in ambito tributario): per i ricorsi tributari fino a €50.000, la legge prevede un tentativo obbligatorio di conciliazione: il tuo ricorso viene inizialmente trattato come reclamo e l’ente creditore (es. Agenzia Entrate o ente locale) può eventualmente accogliere in parte e trovare un accordo transattivo (magari togliendo sanzioni, ecc.). Nel caso di fermi, se il debito è fiscale, potresti ricevere proposta di accordo (esempio: annullamento di parte del debito o rateazione in sede conciliativa). Sono ipotesi limitate: in genere ADER non “transige” il debito di altri enti (non ha potere di ridurre l’importo), ma può accettare di annullare sanzioni per vizi evidenti.
- Sospensione amministrativa del fermo: esiste la possibilità che il concessionario stesso sospenda provvisoriamente il fermo in attesa di verifiche o per ordine di un ente sovraordinato. Ad esempio, se hai avviato un ricorso e l’ente creditore riconosce la fondatezza parziale, potrebbe dire ad ADER di sospendere in attesa dell’esito. Oppure se presenti un’istanza di sgravio all’ente originario (es. al Comune per annullare una multa nulla), il Comune può chiedere ad ADER di sospendere il fermo nel frattempo. Queste sono sospensioni volontarie che dipendono dalla collaborazione dell’ente, ma è bene sapere che possono accadere.
- Cancellazione per inerzia del creditore: come accennato, c’è una norma recente: se presenti la dichiarazione di avvenuto pagamento all’ADER e l’ente creditore non risponde entro 220 giorni, l’ADER deve annullare il carico. In pratica: se chiedi sospensione legale per pagamento e il Comune (es.) non dà cenno entro i termini, il debito potrebbe essere annullato di default. Sono meccanismi di tutela del contribuente da errori degli enti, inseriti in leggi degli ultimi anni.
Documentazione necessaria per l’opposizione al fermo amministrativo
Qualunque strada tu scelga (autotutela, ricorso, rateizzazione), la documentazione è la chiave per avere successo. Ecco un elenco dei documenti utili da raccogliere e utilizzare:
- Visura PRA del veicolo: come detto, è fondamentale per avere gli estremi esatti del fermo (data iscrizione, numero formalità, ente richiedente). Allegala sia nelle istanze che nei ricorsi per dimostrare che il fermo c’è ed è di quella data.
- Preavviso di fermo amministrativo: se l’hai ricevuto, allegane copia integrale. È la base della vicenda: riporta i riferimenti delle cartelle e la data di notifica del preavviso (che serve per calcolare i termini). Se non l’hai ricevuto e hai scoperto il fermo da altri canali, segnalalo nel ricorso (ma poi l’ente porterà le prove di come l’ha notificato).
- Cartella esattoriale o atto presupposto: allega la copia della cartella o ingiunzione di pagamento da cui nasce il debito, se ne sei in possesso. Ad esempio, se contesti che la cartella non ti è stata notificata, sarebbe utile avere almeno il numero e la data di essa (che trovi nel preavviso o richiedendo un estratto di ruolo). Nel ricorso puoi chiedere al giudice di ordinare all’ente di esibire le relate di notifica, nel caso.
- Ricevute di pagamento: se sostieni di aver pagato, questo è il documento principe. Può essere il bollettino pagoPA, il vaglia postale, la ricevuta di F24, qualsiasi attestato ufficiale. Allega sempre copia (meglio se hai anche un estratto conto dell’ente creditore che conferma la registrazione, ma spesso basta la ricevuta).
- Documenti di annullamento/sgravio: se hai un provvedimento di sgravio dall’ente originario (es: la Prefettura ha accolto un tuo ricorso multa e annullato la sanzione, o l’Agenzia Entrate ha annullato in autotutela un avviso) allegalo. Dimostra che quel debito non doveva essere riscosso.
- Sentenze o verbali di ricorsi precedenti: ad esempio, sentenza del Giudice di Pace che annulla la multa originaria; o una sentenza tributaria che annulla l’accertamento fiscale. Ogni pronuncia che incide sul debito originario va presentata.
- Prova di notifica irregolare: se la tua tesi è che la cartella non ti è mai arrivata, puoi procurarti dall’Agente della riscossione un estratto di ruolo (elenco delle tue cartelle e relative notifiche) e vedere la relata di notifica. A volte appare, ad esempio: “notificata in data X per compiuta giacenza presso Comune Y”. Se hai cambiato residenza prima di quella data, puoi allegare il certificato storico di residenza per mostrare che l’hanno mandata nel posto sbagliato.
- Documenti sul veicolo strumentale: come detti prima, visura Camera di Commercio, partita IVA, documenti fiscali che attestano che l’auto è registrata come cespite o utilizzata nell’attività, eventuali contratti di lavoro che dimostrano che devi spostarti con mezzi propri per esercitare la professione, ecc. Anche una dichiarazione firmata dal datore di lavoro che attesti la necessità potrebbe aiutare come supporto, sebbene non sia “prova” in senso stretto.
- Documenti personali: copia del documento d’identità va quasi sempre allegata per istanze e ricorsi (soprattutto se notificati via PEC). Se fai ricorso tributario senza avvocato (entro 3mila €), dovrai firmare tu e allegare documento. Se fai istanza in autotutela, allega documento per far riconoscere la sottoscrizione.
- Deleghe o procure: se ti affidi a un avvocato o intermediario, servirà la procura alle liti (per il processo) o la delega (per presentare istanze). Prepara questi atti secondo le regole (nel ricorso tributario la firma digitale dell’avvocato con procura sull’atto, nel GdP la procura firmata da te e autenticata dal legale, ecc.).
- Altri: qualunque altro documento che citi come prova nei motivi va allegato. Ad esempio, se sostieni che il veicolo ti serve per accompagnare una persona disabile e vuoi far leva su motivi di urgenza, allega il certificato di disabilità di quella persona e spiega il contesto (anche se non c’è una norma che esenti dal fermo per questo, può influire sulla decisione di sospensione da parte del giudice in via di equità).
In sostanza, prepara un dossier completo. Oltre ad aiutare l’ente o il giudice a capire la tua situazione, mostra anche la tua serietà nel perseguire il caso. Molti ricorsi vengono vinti o persi sulla base dei documenti: se affermi qualcosa ma non lo documenti, la tua parola potrebbe non bastare.
Costi da considerare per l’opposizione
Affrontare un’opposizione al fermo amministrativo comporta alcuni costi, diretti e indiretti, che è bene tenere presenti:
- Contributo unificato e spese di giustizia: come accennato, presentare un ricorso in tribunale o davanti al giudice tributario richiede il pagamento di un contributo unificato. I principali scaglioni:
- Giudice di Pace/Tribunale civile: €43 per cause di valore fino a €1.100; €98 fino a €5.200; €237 fino a €26.000; e così via (importi crescenti all’aumentare del valore in controversia). Nel caso di opposizione al fermo, il “valore” è di solito l’importo del debito su cui il fermo insiste (sommando magari più cartelle). Quindi se il fermo è per cartelle totali di €3.000, il contributo sarà €98.
- Processo tributario: €30 per valore fino a €2.582, €60 fino a €5.000, €120 fino a €25.000, €250 fino a €75.000, ecc. (sono importi leggermente diversi perché stabiliti da normative proprie). Ad esempio, se impugni un fermo per debiti bollo auto €500 + €600 (totale €1.100), in commissione paghi €30 di contributo. Se il totale fosse €6.000, pagheresti €120.
- Oltre al contributo unificato, c’è di solito una marca da bollo forfettaria di €27 da apporre (in commissione tributaria e in tribunale civile come diritti, anche questa varia a seconda dei casi).
- Spese legali (avvocato): se ti affidi a un legale, dovrai considerare il suo compenso. Molti avvocati propongono un forfait per ricorsi di questo tipo. Il costo può variare molto in base alla complessità e alla città, ma indicativamente per un’opposizione a fermo (che non è una causa di valore altissimo di solito) può andare da qualche centinaio di euro a oltre mille, a seconda se si arriva fino in fondo o se serve assistere in più udienze. Potresti valutare se è disponibile il patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) se il tuo reddito è molto basso e la causa lo consente – per multe e tasse modeste, se hai redditi sotto ~€11.700, potresti aver diritto all’avvocato gratis.
- Eventuali spese perizie/CTU: molto improbabile per questioni di fermo auto, ma in teoria se la controversia richiedesse un accertamento tecnico (non succede quasi mai: di solito è tutto documentale), potrebbe esserci da anticipare spese di CTU. Nella pratica di un fermo amministrativo non c’è nulla da periziare, quindi questo punto è trascurabile.
- Costo della visura PRA e altri certificati: esiguo (pochi euro per visura PRA, qualche diritto per certificati comunali di residenza storica, ecc.); sono costi minori ma sommati magari 20-30 euro in totale.
- Spese di spedizione e notifica: se spedisci raccomandate A/R (ad esempio la notifica del ricorso in commissione tributaria va fatta a mezzo posta se non tramite ufficiale giudiziario), spenderai per le raccomandate. Anche l’ufficiale giudiziario per notificare al Comune/ADER eventuali atti in opposizione (nel caso di giudice di pace) ha un costo (di solito poche decine di euro).
- Costo di cancellazione del fermo al PRA: una volta ottenuto l’annullamento o dopo pagamento, la cancellazione del fermo al PRA comporta dei costi amministrativi: in genere si paga un bollo e emolumenti ACI (indicativamente, intorno a €32 totali, salvo aggiornamenti). In alcuni casi particolari è gratis (come visto: se fermo errato o vendita pregressa, parlano di cancellazione gratuita). Normalmente, però, quando porti il provvedimento di revoca o il nulla-osta dell’ADER, per annotare la cancellazione devi pagare questi importi. Nota: di recente ADER e ACI hanno informatizzato la procedura: ADER trasmette telematicamente il provvedimento di revoca al PRA e la cancellazione viene annotata automaticamente, con costi a carico del debitore riscossi da ACI in modalità digitale (o a carico dell’ADER che poi rifattura?). Informati al momento opportuno: potrebbe essere necessario comunque recarsi all’ACI per concludere la pratica, oppure potrebbe avvenire d’ufficio (ma non contare su questo: molti hanno dovuto presentarsi di persona con la lettera di revoca).
- Possibile condanna alle spese: se fai un ricorso e lo perdi, il giudice potrebbe condannarti a rifondere le spese legali all’ente controparte. Nel caso del giudice tributario, spesso ogni parte paga le proprie se la questione era dubbia, ma se il ricorso viene ritenuto infondato, potresti dover pagare qualche centinaio di euro di spese. Nel Giudice di Pace, analogamente, il Comune o ADER potrebbero chiedere il rimborso spese (spesso limitato a importi modesti, ma è da considerare come rischio). Questo naturalmente è evitabile se invece vinci (in tal caso, potresti essere tu a ottenere le spese a tuo favore).
Confronto costi-benefici: prima di lanciarti in una causa, valuta in modo pratico: quanto è grande il debito? quanto mi costerà oppormi? Ad esempio, se hai un fermo per €200 di bollo non pagato: fare ricorso ti costerebbe quasi di più tra contributi e perdite di tempo, rispetto a pagare quei €200. In quel caso, magari ti conviene pagare direttamente e liberarti del problema. Se invece il fermo è su €5.000 che ritieni di non dovere, allora ha senso spendere qualche soldo per annullarlo.
Ricorda però anche i benefici non economici: togliere il fermo magari ti ridà l’auto per lavorare, e quello potrebbe valere molto di più dei soldi in ballo. Quindi nella valutazione includi il “valore d’uso” del veicolo e i disagi che ti comporta tenerlo fermo.
Se non puoi permetterti i costi di un’opposizione formale: punta sull’autotutela e sul dialogo con l’ente. Magari, se hai ragione, riuscirai da solo a convincerli. In parallelo, tieni d’occhio se escono normative di saldo e stralcio/rottamazioni che potrebbero darti vie d’uscita agevolate (talvolta pagare solo una parte del debito per chiudere la questione).
Tempistiche: durata e scadenze del procedimento di opposizione
Abbiamo già toccato qua e là i tempi rilevanti, ma ricapitoliamo in modo ordinato le tempistiche da considerare in relazione al fermo amministrativo e alla sua opposizione:
Termini per presentare opposizione:
- Entro 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo è consigliabile attivarsi. Questo vale soprattutto per i casi di debiti non tributari (multe), dove il termine di legge per l’opposizione agli atti esecutivi è 30 giorni. Ma rispettando i 30 giorni sei tranquillo anche nell’ipotesi tributaria (dove sarebbero 60).
- 60 giorni è il termine previsto per il ricorso in Commissione Tributaria dalla notifica degli atti impugnabili (incluso il fermo). Dunque, per debiti fiscali, hai formalmente fino al 60° giorno dal preavviso/fermo per depositare ricorso tributario. Oltre questo termine, il ricorso tributario sarebbe tardivo, salvo che tu non possa invocare una “rimessione in termini” (possibile solo se provi che la notifica non ti è giunta per caso fortuito o forza maggiore, cosa difficile).
- 20 giorni è il termine per le opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che qualcuno applica al preavviso di fermo come atto della riscossione. È un termine breve che decorre dalla conoscenza dell’atto. Per non rischiare, alcuni presentano opposizione addirittura entro 20 giorni. Tuttavia, nei fatti, visto che il preavviso ha una vita di 30 giorni e che spesso si impugna insieme alla cartella etc., il termine più praticato è 30.
- Ricorso dopo l’iscrizione del fermo: se non hai fatto in tempo durante il preavviso, puoi comunque impugnare il fermo stesso. In tal caso, i termini decorrono dalla data in cui ne hai avuto conoscenza (ad esempio, dalla data di visura PRA in cui hai scoperto il fermo, o dalla comunicazione di avvenuta iscrizione se l’hai ricevuta). Non conviene far passare molto: anche qui meglio stare entro 30 o 60 giorni da quella conoscenza.
- Istanza di autotutela: non ha un termine perentorio, ma va da sé che va presentata prima possibile. Se la presenti dopo un anno, l’ente potrebbe aver già venduto il veicolo, o il debito può essere decaduto da rottamazioni ecc. Idealmente, presentala subito dopo aver ricevuto il preavviso o scoperto il fermo.
- Rateizzazione: la domanda di dilazione può essere fatta in qualsiasi momento finché il debito è in riscossione attiva. Anche dopo il fermo, puoi chiederla. Naturalmente, se la presenti entro i 30 giorni del preavviso, blocchi sul nascere il fermo; se la fai dopo, dovrai poi attenderne gli effetti (sospensione) come visto. Non c’è un termine legale ultimo (se non quello che se il debito viene già pignorato, allora non è più concedibile la rateazione a quel punto per norma interna). Finché sei in fase di fermo, la rateizzazione è ancora richiedibile.
Durata del procedimento:
- Procedura di autotutela: può durare da pochi giorni a qualche mese. Se l’ente accoglie, potrebbe bastare una settimana per sbloccare tutto (in casi semplici). Se l’ente non risponde, potresti restare in sospeso anche 1-2 mesi in attesa, dopodiché conviene agire in via giudiziaria comunque. La sospensione legale L.228/2012 ha tempi prestabiliti: l’ente creditore deve rispondere in 60 giorni ad ADER, e se non risponde la riscossione resta sospesa per altri 120 giorni in attesa, dopodiché se ancora nulla l’istanza si intende accolta e il carico annullato (tot 180 gg circa).
- Causa davanti al Giudice di Pace: mediamente può durare 6-12 mesi per una decisione, a seconda del carico dell’ufficio e se c’è bisogno di più udienze. Alcuni GdP risolvono in 2-3 udienze (nel giro di 4-6 mesi). Altri fissano un’udienza e poi la decisione arriva dopo qualche mese scritta.
- Ricorso in Commissione Tributaria: la tempistica varia, ma spesso si attesta intorno a 12 mesi per la sentenza di primo grado. In alcune commissioni meno intasate, 6-8 mesi; in altre più lente, anche 18 mesi.
- Richiesta di sospensione giudiziale: sia il GdP sia la Commissione Tributaria decidono sulle istanze cautelari di solito in tempi rapidi rispetto al merito:
- In Commissione Tributaria, la legge impone che l’istanza di sospensione venga trattata entro 30 giorni dal deposito (anche se spesso slitta a 45-60 giorni). Quindi potresti avere un’ordinanza di sospensione in uno o due mesi. Se concessa, il fermo viene sospeso (comunicala subito ad ADER per far aggiornare PRA).
- Dal Giudice di Pace, non c’è un termine fisso ma se motivi l’urgenza, può fissare udienza in tempi brevi (anche 2-3 settimane in casi estremi, o un paio di mesi normalmente). Può anche concedere la sospensione immediatamente in caso di pericolo grave senza attendere l’ente (decreto inaudita parte).
- Esecuzione della sentenza: se vinci, l’ente dovrebbe adeguarsi e cancellare il fermo. Se non lo fa spontaneamente, la sentenza costituisce titolo per ottenere la cancellazione forzata (in teoria potresti notificarla e, in caso di inottemperanza, chiedere un ottemperanza – nelle commissioni tributarie c’è il giudizio di ottemperanza – ma di solito non serve, ADER esegue le sentenze sfavorevoli se diventano definitive). Se l’ente appella la sentenza (in tributario o in tribunale), potrebbe chiedere la sospensione dell’esecuzione della sentenza e tenere ancora il fermo. Però, spesso, se hai vinto in primo grado, riesci intanto a chiedere tu la cancellazione provvisoria. Diciamo che, realisticamente, se vinci in primo grado e la controparte appella, conviene presentare istanza al giudice d’appello di sospendere il fermo comunque in attesa del secondo grado, portando le tue ragioni già riconosciute in primo grado.
- Durata massima del fermo se non fai nulla: indefinite, potenzialmente per sempre, finché non paghi o non arriva una sanatoria. Non c’è automatismo di decadenza. Tuttavia, se il debito cade in prescrizione e passano anni, dovresti comunque attivarti per far valere la prescrizione ed ottenere la revoca. Se, ad esempio, il fermo è su una cartella per bollo auto del 2015, e siamo nel 2025, quel debito bollo potrebbe essere prescritto (i bolli prescrivono in 3 anni dalla notifica della cartella, salvo interruzioni). Ma ADER non rimuoverà il fermo spontaneamente perché “forse prescritto”: devi tu fare un’istanza o ricorso per farlo valere. Dunque, il fermo dura potenzialmente oltre la vita utile dell’auto stessa se non fai niente.
- Tempi di cancellazione del fermo dopo pagamento: se paghi integralmente il debito (o l’ultima rata), in teoria l’ADER dovrebbe trasmettere il provvedimento di cancellazione al PRA entro qualche settimana. Spesso dopo 10-20 giorni dal saldo finale, il debitore riceve una lettera di “definizione pratica: revoca fermo inviata al PRA”. Comunque, per sicurezza, puoi recarti tu al PRA con la quietanza di pagamento e la comunicazione di revoca per chiedere la cancellazione subito. In mancanza, sollecita ADER a inviare il nulla osta.
In conclusione, la battaglia contro un fermo amministrativo può essere breve o lunga a seconda dello strumento:
- Pagando o rateizzando, nell’arco di poche settimane puoi tornare a usare l’auto.
- Ricorrendo, devi essere pronto a un percorso giudiziale che può durare molti mesi, anche oltre un anno, a meno che la controparte non ceda prima (non comune) o che tu ottenga la sospensione (in tal caso, l’auto la riusi più presto, anche se la causa continua).
Consigli pratici ed errori da evitare
Per gestire al meglio una situazione di fermo amministrativo ed evitare di aggravare i problemi, tieni presenti questi consigli pratici e cose da non fare:
- NON ignorare gli atti ricevuti: Il peggiore errore è mettere da parte il preavviso di fermo pensando “ci penserò più tardi” o peggio ignorarlo sperando che il problema sparisca. Il fermo non sparisce, anzi verrà iscritto se non reagisci entro i termini. Quindi, agisci subito: appena ricevi un preavviso, valuta le opzioni (pagare, ricorrere, etc.) e muoviti nei 30 giorni. Anche dopo l’iscrizione, non rassegnarti passivamente: informati e vedi come risolvere. Il tempo gioca a sfavore perché più passa, più potresti perdere opportunità (ad esempio, potresti decadere da possibili impugnazioni).
- NON circolare con il veicolo in fermo: Può sembrare allettante “rischiare” pensando “che probabilità ho di essere fermato?”. Ma le conseguenze in caso di controllo sono troppo gravi (multa di migliaia di euro e confisca del mezzo). Inoltre, un veicolo in fermo e circolante è scoperto dal punto di vista assicurativo: molte compagnie prevedono che l’assicurazione non copra se l’uso è contrario alla legge. Immagina di fare un incidente grave guidando un’auto in fermo: l’assicurazione potrebbe rivalersi su di te per i danni pagati ai terzi, dati i profili di circolazione illegittima. Sarebbe un disastro economico. Quindi, non usare il mezzo finché è bloccato. Se proprio devi spostarlo per emergenza (es: portarlo in un’officina per custodirlo), fallo con carro attrezzi o carrello.
- NON acquistare un veicolo senza aver fatto una visura PRA: Questo per i potenziali acquirenti: sempre controllare prima di comprare. Se compri un’auto con fermo perché non hai controllato e il venditore non te l’ha detto, erediterai il problema. Anche se poi potrai rivalerti in tribunale contro il venditore, nel frattempo ti ritrovi soldi spesi e auto inutilizzabile. Quindi la visura PRA è d’obbligo in qualsiasi passaggio tra privati (le concessionarie solitamente lo fanno di prassi prima di ritirare un usato).
- NON fare affidamento su voci o consigli non verificati: La materia dei fermi amministrativi è tecnica; ci sono molti luoghi comuni o informazioni superate (ad esempio, qualcuno potrebbe ancora dire “eh sotto 800 euro non lo fanno” – come era con Equitalia – ma ora non è più così garantito). Quindi, informati da fonti affidabili: leggi questa guida, consulta i riferimenti normativi, chiedi a professionisti se hai dubbi. Non basarti sul sentito dire di amici o parenti, perché potresti fare mosse sbagliate (come presentare ricorso al giudice sbagliato, o pensare di avere più tempo di quel che hai).
- NON sbagliare giudice o procedura: Come evidenziato, è cruciale rivolgersi al foro competente. Se sbagli (ad es. fai ricorso al Giudice di Pace per un fermo su IRPEF – competenza invece del giudice tributario), rischi che dopo mesi il tuo ricorso venga dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, e avrai perso tempo prezioso. In caso d’incertezza sulla competenza, è meglio consultare un avvocato esperto di queste materie. In questa guida abbiamo indicato le linee generali, ma ogni caso ha le sue particolarità.
- NON perdere le scadenze di ricorso: Lo ribadiamo: decorso il termine (30 o 60 giorni a seconda dei casi), non potrai più contestare il fermo, se non in casi eccezionali appellandoti alla rimessione in termini (difficile). Quindi segna la data di notifica e calcola bene la scadenza. Se decidi di ricorrere, deposita in tempo il ricorso. Non aspettare l’ultimo giorno, perché potrebbero esserci intoppi (uffici chiusi, problemi di notifica, ecc.).
- NON dimenticare di includere tutte le cartelle/atti nel ricorso o nell’istanza: Spesso il fermo riguarda più debiti (nell’atto elenco ad esempio 3 cartelle diverse). Se fai opposizione, assicurati di contestare tutti i ruoli sottostanti che vuoi far annullare, altrimenti anche vincendo parzialmente potresti ritrovarti il fermo confermato per le parti non contestate. Ad esempio, se contesti il fermo dicendo “la cartella X è pagata”, ma ce n’era un’altra Y non pagata e tu non hai detto nulla su quella, il giudice potrebbe limitarsi a togliere il fermo per X ma lasciarlo per Y. Quindi conviene esporre per ciascun debito la relativa ragione (anche fosse “riconosco la cartella Y ma essendo la cartella X nulla, il fermo sull’intero veicolo va rimosso” – quantomeno porti il giudice a annullare tutto il fermo perché basato anche su atto nullo).
- NON pensare che il fermo sparisca pagando solo una parte del debito a caso: Il fermo viene revocato solo quando tutto il debito per cui è stato iscritto è estinto o comunque non più dovuto. Pagare metà importo senza un accordo di rateizzazione non sblocca nulla (ti troveresti con meno debito ma con l’auto ancora ferma finché non completi). Se non puoi pagare tutto, meglio concordare una rateazione ufficiale, come detto.
- NON confondere la cancellazione con la sospensione del fermo: Se ottieni la sospensione (giudiziale o a seguito di rateizzazione), l’auto è utilizzabile, ma resta tecnicamente vincolata. Non tentare di demolirla o venderla in quel frangente: la sospensione non lo consente. Dovrai attendere la cancellazione definitiva. ACI consente di annotare la “sospensione del fermo” al PRA (ad esempio, c’è modulistica per sospendere un fermo con provvedimento di sospensione del concessionario o del giudice). Quell’annotazione serve a far vedere ai terzi che il fermo è attualmente non efficace. Ma non è la fine del fermo. Fai attenzione quindi a completare l’iter fino alla cancellazione, altrimenti rimani con limitazioni.
- NON lasciar decadere la rateizzazione: Se hai ottenuto un piano di dilazione per liberare l’auto e magari l’hai rimessa su strada, fai di tutto per pagare le rate regolarmente. Imposta promemoria, metti da parte i soldi prioritariamente. Perché se decadi, oltre a tornare il fermo attivo senza preavviso, l’ADER difficilmente ti concederà una seconda chance di rate (a meno di saldare le rate scadute e fare nuova istanza, ma intanto il danno è fatto).
- NON firmare quietanze “a saldo e stralcio” con soggetti dubbi: Ci sono purtroppo in giro truffatori che promettono di “cancellare il fermo” dietro pagamento di una somma inferiore al debito. Fai attenzione: l’unico modo di risolvere un debito verso il Fisco è attraverso gli strumenti legali visti (pagamento, ricorso, condono statale). Se un sedicente mediatore dice di poter trattare con ADER per chiudere pagando di meno, stai quasi certamente di fronte a una truffa. Non esistono procedure private di saldo-stralcio se non quelle previste dalla legge di volta in volta. Quindi, rivolgiti solo a professionisti qualificati (avvocati, commercialisti) e diffida di “sensali” o agenzie non trasparenti.
- NON dimenticare di verificare l’esito finale: Dopo aver ottenuto l’annullamento o aver pagato il debito, controlla effettivamente che il fermo sia cancellato dal PRA. A volte possono passare settimane e qualche passaggio burocratico può tardare. Fai una nuova visura PRA per assicurarti che la dicitura di fermo amministrativo non compaia più. Solo così sei certo di poter disporre liberamente del veicolo (anche per vendita o demolizione futura).
- Tieni traccia di tutto: conserva copie di ogni documento, ricevuta, protocollo, PEC inviata o ricevuta. In caso di contestazioni o smarrimenti, avere l’archivio completo ti salverà. Per esempio, se mandi l’istanza in autotutela via PEC, archivia la ricevuta di consegna; se depositi un ricorso, assicurati di avere copie timbrate e i dettagli di notifica.
Seguendo questi accorgimenti, massimizzerai le chance di risolvere favorevolmente la situazione e ridurrai i rischi collaterali. Ricorda che l’opposizione a un fermo è un percorso delicato, ma con la giusta attenzione ai dettagli e l’uso corretto degli strumenti, puoi tutelare i tuoi diritti.
Novità normative e giurisprudenziali
La disciplina del fermo amministrativo e le prassi applicative sono state interessate da alcune novità recenti, sia legislative che derivanti da importanti sentenze. Ecco un riepilogo delle principali novità fino al 2025 da tenere presenti:
- Stralcio dei mini-debiti 2000-2015 (Legge n. 197/2022): la Legge di Bilancio 2023 ha previsto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a €1.000 affidati all’Agente della riscossione tra gli anni 2000 e 2015. Ciò significa che, a partire dal 31 marzo 2023, moltissime vecchie cartelle sotto tale soglia sono state cancellate d’ufficio. Impatto sui fermi: se il tuo fermo riguardava esclusivamente cartelle rientranti in questo stralcio, il debito è stato annullato e quindi il fermo dovrebbe essere revocato senza oneri. ADER ha provveduto a inviare ai PRA la revoca di questi fermi entro la fine del 2023. Tuttavia, è sempre bene controllare: se per caso un fermo riferito a debiti stralciati risultasse ancora attivo, contatta ADER con la prova che quelle cartelle rientravano nello stralcio per farlo rimuovere.
- Definizione agevolata 2023 (“rottamazione-quater”): la stessa legge ha introdotto la possibilità di pagare in forma agevolata (senza sanzioni e interessi) i debiti affidati dal 2000 al 30 giugno 2022, in un massimo di 18 rate fino al 2027. Molti contribuenti hanno aderito entro il 30 aprile 2023. Impatto sui fermi: per i debiti ammessi alla rottamazione, la legge prevede la sospensione delle procedure esecutive, inclusi i fermi. Quindi, se hai aderito alla definizione agevolata per le cartelle che avevano causato un fermo, quel fermo non può più essere attivato (se era solo preavviso, viene congelato) o rimane sospeso (se era già iscritto). Di fatto potresti richiedere la sospensione al PRA presentando la ricevuta di adesione. La cancellazione definitiva avverrà dopo che avrai pagato tutte le rate (o l’unica rata). Anche qui, se sei in regola con la rottamazione, ma il fermo risultasse ancora come attivo, puoi sollecitare ADER mostrando la tua adesione accettata.
- Riforma della Giustizia Tributaria (Legge n. 130/2022): da settembre 2022 e con effetto sul 2023 è cambiato il sistema delle Commissioni Tributarie, ora denominate Corti di Giustizia Tributaria. Questo non cambia tanto la sostanza per il contribuente, ma segnaliamo:
- I giudici tributari ora sono magistrati professionali (gradualmente introdotti).
- Rimane la competenza sui fermi legati a tributi.
- Sono state introdotte novità processuali (come la possibile testimonianza scritta, prima non ammessa). Per l’opposizione a un fermo raramente c’è bisogno di testimoni, ma è un cambio di scenario.
- I nomi degli organi sono cambiati (non più Commissione Provinciale/Regionale ma Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado).
- Cassazione sulla sproporzione debito/valore (2022): come discusso, la Corte di Cassazione a sezioni semplici ha cambiato orientamento rispetto al passato per quanto concerne la proporzionalità del fermo. In passato alcune sentenze (anche di merito) avevano annullato fermi ritenendoli abuso di potere se il debito era irrisorio in rapporto al valore dell’auto. Ad esempio, c’erano state pronunce di Commissioni Tributarie Provinciali in cui fermi per pochi euro su auto di valore venivano giudicati illegittimi per violazione del principio di proporzionalità nell’azione amministrativa. Tuttavia, la Cassazione, sentenza n. 32506/2022 ha affermato chiaramente che la norma non prevede soglie di importo e che il fermo è legittimo anche per debiti di modesta entità, rientrando nella discrezionalità dell’ente valutare le misure di riscossione. Questo significa che oggi è più difficile far leva sulla sproporzione come motivo di annullamento: i giudici tendono a seguire l’indirizzo della Cassazione e quindi a considerare valido il fermo pure per piccoli debiti. In pratica, la soglia di €800 che Equitalia adottava non è più vigente, e dal punto di vista legale non c’è un minimo.
- Chiarimenti del Ministero dell’Interno sulle sanzioni per circolazione con fermo (2022-2025): c’è stata un’evoluzione interpretativa riguardo all’applicazione dell’art. 214, comma 8, CdS (multa e sanzioni per chi guida veicoli in fermo):
- Nel 2018 una modifica normativa aveva creato un dubbio: sembrava che la sanzione colpisse solo il “custode” che circola col veicolo (lasciando pensare che se il conducente non era il proprietario/custode non si applicasse). Nel 2019 il Ministero dell’Interno, con circolare, aveva dato un’interpretazione restrittiva, di fatto sospendendo l’applicazione della multa ai casi di fermo fiscale.
- La Cassazione, sentenza n. 16787/2022, ha chiarito però che la sanzione amministrativa pecuniaria si applica a chiunque circoli con un veicolo sottoposto a fermo fiscale, ristabilendo quindi la punibilità generalizzata.
- Il Ministero dell’Interno ha emanato nel novembre 2022 un nuovo indirizzo (nota prot. 300/STRAD/…) recependo la Cassazione: da allora le Forze dell’Ordine hanno ripreso a contestare normalmente la violazione in caso di circolazione abusiva di veicoli con ganasce fiscali.
- Circolare 2025: proprio di recente (marzo 2025) il Ministero dell’Interno ha diffuso una circolare esplicativa aggiornata che chiarisce le procedure: ad esempio, come gestire il documento di circolazione in caso di fermo (sospensione della carta di circolazione durante il fermo), e recepisce la sentenza della Corte Costituzionale 2024 sulla revoca patente (indicando che la revoca non è più automatica ma va valutata caso per caso). Per i cittadini ciò significa che la linea attuale è: se circoli con un veicolo in fermo, prendi multa, perdi il veicolo (confisca) e potenzialmente ti revocano la patente in base alla gravità. Non c’è più scappatoia interpretativa.
- Sentenza Corte Costituzionale n. 52/2024 (revoca patente): questa pronuncia, già menzionata, ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 214 CdS nella parte in cui imponeva obbligatoriamente la revoca della patente a chi circola con veicolo in fermo. D’ora in poi, la revoca potrà essere decisa dalla Prefettura in base alle circostanze (ad esempio, se il fatto è grave o reiterato), ma non sarà automatica. Resta invece obbligatoria la confisca del veicolo. Questa è una buona notizia per i trasgressori occasionali, che potrebbero evitare la perdita della patente se dimostrano che la violazione è stata magari un errore unico e non c’è stata pericolosità (ma non è una garanzia: semplicemente la Prefettura valuterà caso per caso).
- Aggiornamento tabelle sanzioni CdS (2023-2024): periodicamente le sanzioni pecuniarie del Codice della Strada vengono adeguate (di solito ogni 2 anni in base all’inflazione). Nel 2023 c’è stato un lieve aumento. Quindi la multa per circolazione con fermo è attualmente (2025) intorno a €2.116 minimo (era €1.988 nel 2022) e può arrivare a oltre €8.000 nel massimo. È un dettaglio, ma utile sapere che gli importi sono aggiornati al rialzo.
- Digitalizzazione delle notifiche: dal 2024 è entrato in funzione il PND (Piattaforma Notifiche Digitali) per gli atti della PA. ADER ha iniziato a sperimentare notifiche digitali tramite questa piattaforma per le cartelle e avvisi. Ciò significa che in prospettiva anche i preavvisi di fermo potrebbero arrivare in un cassetto digitale associato al tuo SPID se non hai PEC. Per ora la maggior parte arriva ancora via raccomandata o PEC, ma tieni d’occhio il domicilio digitale (se ti registri sul sito notifichedigitali.gov.it). Le novità digitali mirano a velocizzare e tracciare meglio le notifiche, riducendo le contestazioni. Quindi, nel prossimo futuro, sarà più difficile che un atto vada “smarrito” senza che tu lo sappia, se hai i mezzi digitali attivi.
- Consolidamento prassi ACI-ADER: ACI, a fine 2024, ha aggiornato le sue procedure relative al fermo. Ora la comunicazione tra ADER e PRA avviene telematicamente sia per iscrivere che per cancellare o sospendere i fermi. Questo riduce i tempi morti. Ad esempio, se ADER dispone la sospensione per rateizzazione concessa, lo comunica online e tu potrai circolare senza dover portare materialmente nulla al PRA. Allo stesso modo, a debito saldato, la cancellazione telematica viene inviata. Tuttavia, l’ACI consiglia comunque, in casi antecedenti 2020 o se qualcosa non appare aggiornato, di rivolgersi agli sportelli PRA con il documento di revoca. La pagina informativa ACI (agg. nov 2024) chiarisce questi aspetti e fornisce moduli per casi particolari (come annotare una sospensione, o revocare fermi iscritti prima del 2020 con procedura cartacea).
- Semplificazioni in arrivo: il legislatore discute talvolta modifiche per bilanciare la riscossione e i diritti del contribuente. Si vocifera (ma ad aprile 2025 nulla di concreto è ancora legge) di possibili soglie per i fermi su veicoli destinati a uso personale non di lusso – una proposta è che per debiti sotto una certa cifra, se la persona ha un solo veicolo necessario per esigenze familiari, si privilegi la rateizzazione anziché il fermo. Per ora però, nulla di questo è normato. Qualsiasi novità eventuale nel 2025 e oltre andrà monitorata su fonti ufficiali.
In sintesi, le novità degli ultimi tempi confermano: linea dura sulla circolazione abusiva (sanzioni severe, ribadite e corrette solo nella proporzione), maggiore digitalizzazione, e qualche spiraglio di sollievo per i debiti minori (grazie a stralci e rottamazioni). Per il resto, la normativa di base sul fermo (DPR 602/1973 art. 86) è rimasta invariata dal 2013 e continua ad applicarsi allo stesso modo nel 2025.
Conclusione
Opporsi a un fermo amministrativo nel 2025 è un percorso che richiede attenzione ai dettagli, conoscenza dei propri diritti e doveri, e spesso un po’ di pazienza. La chiave è non farsi trovare impreparati: informarsi subito, valutare le opzioni e agire tempestivamente. Questa guida ha illustrato tutti gli aspetti rilevanti – dalla comprensione di cos’è e come funziona il fermo, fino ai passi concreti per contestarlo o risolverlo – con l’obiettivo di renderti in grado di affrontare la situazione in modo consapevole.
Ricorda che ogni caso ha le sue particolarità: se il tuo caso presenta elementi complessi, non esitare a consultare un professionista (avvocato tributarista o civilista, o un’associazione di consumatori specializzata in multe e cartelle) per un parere mirato. Tuttavia, con le informazioni fornite, dovresti avere una solida base per capire come procedere e dialogare efficacemente con l’ente riscossore o con il giudice.
In breve, i punti cardine:
- Appena ricevi un preavviso di fermo, analizza il perché (quali debiti) e decidi se pagare, negoziare o contestare, entro i 30 giorni.
- Se già c’è un fermo iscritto, verifica i motivi di legittimità e considera ricorso e/o pagamento rateale per sbloccare la situazione.
- Non usare l’auto finché il fermo non è sospeso o cancellato ufficialmente.
- Sfrutta gli strumenti a disposizione: autotutela per errori evidenti, ricorso al giudice per far valere i tuoi diritti, rateizzazione se devi guadagnare tempo e riottenere l’uso del mezzo.
- Segui le procedure corrette e rispetta i termini. Documenta tutto.
- Una volta risolta la questione, assicurati che il fermo venga effettivamente rimosso dal PRA.
Opporsi a un fermo amministrativo può sembrare impegnativo, ma è un percorso affrontabile con successo se condotto con metodo. Il cittadino ha a disposizione mezzi di tutela importanti: la legge offre spazi di difesa e gli uffici pubblici, se messi di fronte a un errore, spesso collaborano per rimediare (soprattutto ADER negli ultimi anni ha affinato gli strumenti di dialogo con il contribuente). D’altro canto, ignorare il problema non farà che peggiorarlo.
Opporsi a un Fermo Amministrativo: Perché Affidarsi a Studio Monardo
Perché affidarsi all’Avvocato Giuseppe Monardo per bloccare il fermo e tutelare i tuoi diritti
Hai ricevuto una comunicazione di fermo amministrativo sul tuo veicolo da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione? Ti sei accorto che non puoi vendere, rottamare o usare liberamente la tua auto o furgone per lavoro?
Il fermo amministrativo è una misura cautelare con cui il Fisco blocca l’utilizzo di un veicolo iscritto al PRA, a causa di cartelle esattoriali non pagate. Ma non sempre è legittimo e, in molti casi, è possibile opporvisi con successo.
Affidarsi all’Avvocato Giuseppe Monardo significa ricevere assistenza legale qualificata per impugnare il provvedimento, ottenere l’annullamento o la sospensione e difendere il tuo veicolo e la tua mobilità.
Cosa può fare per te l’Avvocato Monardo
- Verifica se il fermo è impugnabile e ne contesta la validità
- Presenta ricorso al giudice competente (esecuzione o tributario)
- Chiede la sospensione urgente del fermo
- Avvia una trattativa con l’Agenzia delle Entrate Riscossione
- Inserisce il fermo in una procedura di sovraindebitamento, per bloccare l’azione e ottenere l’esdebitazione
- Ti difende in giudizio fino alla rimozione definitiva del fermo
Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
L’Avvocato Monardo è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, iscritto presso il Ministero della Giustizia
- Fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC)
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa, abilitato ex D.L. 118/2021
- Coordinatore di una rete nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario, bancario ed esecutivo
È uno dei pochi professionisti in Italia in grado di attivare tutte le forme di opposizione, risanamento o cancellazione del fermo amministrativo, con competenza riconosciuta.
Perché agire subito
- Il fermo non si blocca da solo, anche se paghi le cartelle
- Continuare a usare il veicolo fermato comporta sanzioni
- Il tempo è limitato per impugnare l’atto
- Il fermo può compromettere il tuo lavoro e la tua quotidianità
Con l’intervento tempestivo dell’Avvocato Monardo, puoi tutelarti legalmente e recuperare la disponibilità del tuo veicolo.
Conclusione
Il fermo amministrativo non è una condanna: è un provvedimento che può e deve essere contestato, quando è illegittimo o sproporzionato.
Affidarsi all’Avvocato Giuseppe Monardo significa ottenere una difesa concreta, esperta e tempestiva, con strumenti giudiziari e stragiudiziali per sbloccare il veicolo e risolvere il debito in modo sostenibile.
Qui di seguito troverai tutti i contatti del nostro Studio Legale che ti aiuta ad opporti e a cancellare un fermo amministrativo: