Hai troppi debiti accumulati con la banca e vuoi fare un saldo e stralcio da professionista?
Qui di seguito troverai la nostra guida di Studio Monardo, gli avvocati specializzati in saldo e stralcio con le banche.
In fondo alla guida poi, potrai trovare tutti i nostri riferimenti per una consulenza dedicata specializzata.
Guida al Saldo e Stralcio dei Debiti Bancari Di Studio Monardo
Introduzione: Questa guida fornisce un quadro completo e aggiornato su come negoziare un saldo e stralcio con la banca, ovvero un accordo transattivo per estinguere un debito bancario pagando un importo inferiore al dovuto. Si rivolge sia a privati sia a imprese, affrontando tutte le tipologie di debiti bancari (mutui ipotecari, prestiti personali, scoperti di conto corrente e fidi, carte di credito, leasing, ecc.). Vengono approfonditi gli aspetti legali e fiscali secondo la normativa italiana più recente, con uno stile tecnico-legale ma accessibile anche ai non addetti ai lavori. Troverete riferimenti normativi precisi, esempi pratici, modelli di lettere, procedure passo-passo, consigli per la trattativa con la banca e indicazioni su quando coinvolgere un professionista. La guida esamina inoltre le procedure alternative di composizione della crisi (sovraindebitamento, composizione negoziata della crisi d’impresa, ex legge 3/2012 ora integrate nel Codice della Crisi) e chiarisce gli effetti fiscali di un saldo e stralcio, inclusa l’eventuale tassazione sulle somme condonate. Al termine troverete un glossario dei termini chiave e un riepilogo dei principali riferimenti normativi citati.
Sommario
- Cos’è il Saldo e Stralcio: Definizione e caratteristiche fondamentali.
- Tipologie di Debiti Bancari Trattabili: Mutui, prestiti, conti scoperti, carte, leasing, ecc.
- Quando e Perché Optare per il Saldo e Stralcio: Vantaggi per debitore e creditore, condizioni adatte.
- Inquadramento Legale: Natura giuridica (transazione ex art. 1965 c.c.), diritti e discrezionalità delle parti.
- Aspetti Fiscali Generali: Trattamento fiscale delle somme condonate e implicazioni per privati e imprese.
- Procedura Pratica di Negoziazione: Fasi passo-passo – analisi situazione, formulazione proposta, trattativa, accordo scritto, pagamento.
- Modelli di Lettera ed Esempi: Fac-simile di proposta di saldo e stralcio (per privato e per impresa), atto di transazione e quietanza finale, esempi di casi reali.
- Consigli Pratici e Errori da Evitare: Strategie di negoziazione, come rivolgersi alla banca, cosa non fare (prescrizione, ammissioni, ecc.), importanza dell’assistenza legale.
- Effetti sulla Posizione del Debitore: Cancellazione delle garanzie (ipoteche, pignoramenti) e delle segnalazioni (Centrale Rischi, CRIF), impatto sul merito creditizio.
- Saldo e Stralcio: Differenze per Tipologia di Debito: Considerazioni particolari per mutui ipotecari, crediti chirografari (prestiti e carte), leasing, fidi aziendali, ecc.
- Procedure Concorsuali e Alternative: Uso del saldo e stralcio nei piani di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione del debitore incapiente) ; composizione negoziata della crisi d’impresa ; altre procedure (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo).
- Effetti Fiscali Dettagliati: Normativa sulle sopravvenienze attive da stralcio debiti , esenzioni fiscali nelle procedure concorsuali, adempimenti dopo l’accordo.
- Conclusioni: Riepilogo finale, importanza della pianificazione e della consulenza professionale.
- Glossario: Spiegazione dei termini tecnici utilizzati (es. saldo e stralcio, sovraindebitamento, esdebitazione, ecc.).
- Riferimenti Normativi: Elenco delle principali norme citate e di interesse (Codice Civile, Testo Unico Bancario, Codice della Crisi, TUIR, CPC, ecc.).
1. Cos’è il Saldo e Stralcio
Il saldo e stralcio è un accordo transattivo tra debitore e creditore (in questo contesto, la banca o finanziaria) che consente di chiudere definitivamente un debito pagando solo una parte dell’importo dovuto. In altre parole, la banca accetta di “stralciare” (cancellare) una quota del credito, incassando subito una somma inferiore al totale pur di considerare il debito estinto . Si tratta di una soluzione bonaria e volontaria: entrambe le parti rinunciano a qualcosa (il debitore rinuncia a contestazioni e paga una parte; il creditore rinuncia al resto del dovuto) per evitare azioni legali e arrivare a una composizione. In termini giuridici, il saldo e stralcio configura un contratto di transazione ai sensi dell’art. 1965 del Codice Civile, ovvero un accordo con reciproche concessioni volto a prevenire o terminare una lite .
Caratteristiche principali: l’accordo di saldo e stralcio di solito richiede che il pagamento avvenga in un’unica soluzione e in tempi brevi, dopo l’accettazione della proposta da parte della banca. In alcuni casi la banca può concordare un pagamento rateizzato in poche tranche, ma l’importo concordato resta fisso e deve essere pagato integralmente entro i termini pattuiti . Una volta eseguito il pagamento convenuto, il debitore ottiene una liberatoria (quietanza a saldo e stralcio) e non avrà più nulla a che pretendere né a dover pagare per quel debito; dal canto suo la banca rinuncia formalmente a perseguire il residuo. È essenziale che l’accordo sia messo per iscritto e contenga tutti i termini (somme, scadenze, rinuncia al saldo residuo, ecc.) in modo chiaro e vincolante per le parti.
Esempio semplice: un privato ha un debito residuo di €20.000 verso la banca per un prestito non pagato. Dopo trattativa, la banca accetta di chiudere la posizione se il debitore versa €12.000 entro 30 giorni. Una volta versati i €12.000 e firmato l’accordo transattivo, la banca considera il debito estinto e rinuncia a reclamare i restanti €8.000, rilasciando una lettera di quietanza a saldo e stralcio. Il debitore evita ulteriori azioni legali e la banca ottiene rapidamente una parte del dovuto invece di rischiare di non recuperare nulla.
Volontarietà dell’accordo: È cruciale comprendere che un saldo e stralcio non è un diritto automatico del debitore, ma una possibilità da negoziare caso per caso. La banca non è obbligata ad accettare una proposta di saldo e stralcio ; si tratta infatti di un accordo discrezionale che richiede la convergenza della volontà di entrambe le parti. In assenza di accordo, il creditore può proseguire con le normali azioni di recupero del credito. Questo punto sarà approfondito più avanti insieme agli errori da evitare nella fase di richiesta (ad esempio, presentare la proposta come se fosse un diritto acquisito potrebbe indisporre la banca).
2. Tipologie di Debiti Bancari Trattabili
Il saldo e stralcio può teoricamente essere applicato a qualsiasi tipo di debito verso banche o istituti finanziari, purché vi sia margine per una negoziazione. In pratica, le situazioni più comuni includono:
- Mutui ipotecari: debiti derivanti da mutui sulla casa (prima o seconda casa) o altri immobili. In caso di difficoltà nel pagare le rate del mutuo, specie se il bene è già finito all’asta o c’è rischio di pignoramento, si può proporre un saldo e stralcio alla banca per evitare o interrompere l’esecuzione immobiliare . Se ad esempio l’immobile ha un valore di mercato inferiore al debito residuo, la banca potrebbe accettare una somma immediata invece di proseguire con aste lunghe e dall’esito incerto. Dedicheremo un capitolo specifico ai mutui (Sez. 10.1) data la presenza di garanzie reali e normative specifiche.
- Prestiti personali e finanziamenti (chirografari): prestiti al consumo, cessioni del quinto, finanziamenti auto, ecc., non assistiti da garanzia ipotecaria. Questi debiti, essendo non garantiti, sono spesso candidati al saldo e stralcio soprattutto dopo che il debitore è risultato inadempiente per un certo periodo. Società finanziarie e banche, a fronte di un prestito non rimborsato, possono preferire una soluzione transattiva piuttosto che tentare il recupero giudiziale di tutta la somma.
- Scoperti di conto corrente e sconfinamenti su conti bancari: saldi negativi su conti correnti o utilizzo extra-fido. In caso di conto scoperto (ad esempio un fido di cassa non rientrato), la banca può chiudere il conto ed esigere il rientro. Il cliente in difficoltà potrebbe negoziare di pagare una parte dell’esposizione immediatamente a saldo. Spesso questi debiti includono interessi di scoperto e commissioni; la banca potrebbe acconsentire a stralciare tali oneri accessori e ottenere almeno il capitale o una percentuale di esso.
- Carte di credito e revolving: debiti da carte di credito non rimborsati (saldo mensile non pagato o rate revolving insolute). Le banche o società emittenti tendono dopo alcuni mesi di mancato pagamento ad affidare la pratica a recupero crediti o cedere il credito. Il debitore può proporre un saldo e stralcio (a volte direttamente all’istituto, altre volte all’agenzia di recupero o alla società cessionaria se il credito è stato ceduto). Questi debiti, anch’essi chirografari, vedono frequentemente accordi transattivi dove si paga ad esempio il 50%–70% del dovuto per chiudere, specie se gran parte dell’importo è composto da interessi di mora e spese.
- Leasing finanziari: se un’azienda o un privato è in default su un contratto di leasing (es. leasing auto, macchinari, immobili), generalmente il bene in leasing viene ripreso dalla società concedente. Potrebbero tuttavia residuare somme dovute (es. canoni scaduti, differenza tra debito e valore bene). In certi casi si può definire a saldo e stralcio la posizione versando un importo concordato (magari pari al ricavato previsto dalla rivendita del bene). Le società di leasing talvolta preferiscono evitare azioni giudiziarie lunghe per recuperare la differenza.
- Affidamenti, fidi e castelletti per imprese: nelle relazioni banca-impresa, è comune avere linee di credito (fidi di cassa, anticipi fatture, castelletto sconto, ecc.). Se l’azienda entra in crisi e non rientra, il saldo a debito sul conto o sulle linee può essere oggetto di trattativa. In contesti di ristrutturazione del debito aziendale, le banche possono accettare stralci parziali (magari all’interno di un accordo più ampio con più creditori, come vedremo sulle procedure concorsuali). Per le piccole imprese o ditte individuali non fallibili, il saldo e stralcio rimane uno strumento chiave nelle trattative informali con le banche.
- Debiti bancari oggetto di cessione a terzi: spesso i crediti deteriorati (NPL) delle banche vengono ceduti a società di recupero o servicer. Anche se in questo caso il creditore formale non è più la banca originaria, la logica del saldo e stralcio rimane: anzi, tali società avendo acquistato il credito a prezzo ridotto possono essere disposte ad accettare dal debitore un importo inferiore al nominale ma comunque superiore al prezzo di acquisto, realizzando un profitto. Nella pratica, molte negoziazioni di saldo e stralcio avvengono proprio con queste società di recupero crediti subentrate (ad es. su crediti da carta di credito, prestiti personali, mutui incagliati). La guida si concentra sulla prospettiva di trattare con la banca; tuttavia, se il vostro credito è stato ceduto, dovrete rivolgervi al nuovo titolare (il meccanismo dell’accordo rimane analogo).
Nota: La guida non copre in dettaglio i debiti fiscali o contributivi, per i quali esistono strumenti propri (come definizioni agevolate, rottamazioni cartelle, ecc.). Tuttavia, molte delle tecniche di negoziazione descritte possono avere analogie nelle trattative con agenti della riscossione o enti pubblici. In contesto bancario, il saldo e stralcio è frutto di autonomia privata delle parti e non di una legge di sanatoria generalizzata (diversamente ad es. dal “saldo e stralcio” delle cartelle esattoriali previsto dalla Legge di Bilancio 2019 per contribuenti in difficoltà con ISEE basso, da non confondere con l’istituto qui trattato).
3. Quando e Perché Optare per il Saldo e Stralcio
Il saldo e stralcio è indicato in situazioni di grave difficoltà finanziaria del debitore, quando è chiaro che non sarà possibile rimborsare integralmente il debito alle condizioni originarie. In questi casi esterni (insolvibilità parziale), anziché lasciare che il debito diventi inesigibile o sfoci in procedure forzose, entrambe le parti possono trarre vantaggio da un accordo immediato. Vediamo i motivi principali per ciascuna parte:
Vantaggi per il debitore:
- Estinzione definitiva del debito con uno sconto significativo (talora il 30–40% o più del totale viene condonato) , liberandolo da una pesante passività. Ciò può rappresentare una vera “ripartenza” finanziaria, specie per famiglie sovraindebitate o piccole imprese in crisi.
- Evitare azioni legali esecutive: ad esempio pignoramenti, ipoteche giudiziali, decreti ingiuntivi e tutte le conseguenze (vendita all’asta di beni, pignoramento dello stipendio, ecc.). Chiudendo l’accordo, queste azioni vengono bloccate o non iniziate affatto . Il debitore preserva quindi i beni essenziali (come la prima casa, se si riesce a evitare la vendita forzata tramite accordo).
- Ridurre lo stress e i costi: la situazione di insolvenza prolungata è fonte di ansia, pressioni dai creditori, segnalazioni come “cattivo pagatore”. Con un saldo e stralcio si ottiene una soluzione rapida e concordata, che può ridare serenità al debitore . Si risparmiano anche le spese legali che altrimenti verrebbero sostenute in una lunga causa o procedura esecutiva.
- Tempistiche brevi e controllo sull’esito: un accordo extragiudiziale può essere concluso in poche settimane o mesi, mentre un contenzioso durerebbe anni con esito incerto. Il debitore, negoziando, mantiene un certo controllo sull’esito (può proporre importi, scadenze, ecc.), anziché subirlo passivamente da un giudice.
- Possibile tutela del patrimonio residuo: concordando col creditore principale, il debitore può evitare che il proprio (magro) patrimonio venga aggredito in modo dispersivo. Ad esempio, se la banca ha ipoteca sulla casa, un saldo e stralcio potrebbe liberare l’immobile dall’ipoteca permettendo magari di conservarlo (o venderlo a condizioni migliori rispetto all’asta).
Vantaggi per il creditore (la banca):
- Recuperare subito una somma certa, evitando di intraprendere o proseguire lunghe azioni giudiziarie dal risultato incerto . Le banche sono consapevoli che procedimenti esecutivi come i pignoramenti immobiliari possono richiedere anni e spesso gli immobili all’asta vengono aggiudicati a prezzi ben inferiori al valore di mercato . C’è dunque il rischio concreto di non recuperare l’intero capitale neppure dopo vari tentativi d’asta. Accettare una cifra ridotta ma immediata elimina questa incertezza.
- Risparmio di costi legali e amministrativi: avviare azioni di recupero costa (spese legali, consulenze, eventuali custodie di beni pignorati, tasse sulle procedure esecutive, ecc.). Un accordo bonario evita alla banca di anticipare tali costi e di accollarsi le lungaggini processuali .
- Migliorare gli indici di bilancio: un credito deteriorato (sofferenza) impatta negativamente sul bilancio bancario e richiede accantonamenti. Stralciare il credito incassando qualcosa può essere preferibile a mantenerlo a sofferenza. Spesso le banche accantonano a perdita gran parte dei crediti in sofferenza; ottenere dal debitore ad esempio il 50% del dovuto può essere superiore a quanto atteso, migliorando la posizione.
- Considerazioni di compliance e regolamentari: con l’entrata in vigore degli IFRS 9 e regole BCE, le banche devono gestire attivamente i crediti non-performing. Un accordo transattivo permette di chiudere la posizione classificandola come “dismessa” invece di tenerla a sofferenza per anni.
- Ridurre il rischio di insolvenza completa del debitore: specialmente se il debitore ha più creditori, la banca potrebbe preferire un accordo bilaterale prima che la situazione degeneri (ad esempio prima che il debitore avvii procedure concorsuali o diventi del tutto incapiente). Incassare una parte ora è meglio che concorrere in un eventuale fallimento o procedura di sovraindebitamento dove il dividendo potrebbe essere più basso.
- Evita pubblicità negativa o complicazioni sociali: in alcuni casi (specie con clienti privati vulnerabili, famiglie, ecc.) la banca può considerare anche l’impatto reputazionale. La legge 3/2012 era chiamata “salva suicidi” proprio perché pensata per situazioni umanamente drammatiche . Anche se ciò non vincola legalmente la banca, in pratica un approccio umano può favorire la concessione di uno stralcio, specie se il debitore manifesta collaborazione.
Quando ha senso proporre un saldo e stralcio? In generale, quando il debito è già in stato di sofferenza o incaglio, oppure il debitore prevede di non poter più sostenere le rate imminenti. Spesso il dialogo sul saldo e stralcio avviene dopo alcuni mesi di mancati pagamenti, quando la posizione è stata degradata a “credito deteriorato” e magari la banca ha già inviato diffide o revocato affidamenti. Tuttavia agire tempestivamente può essere utile: ad esempio, un debitore che intuisce di non poter più pagare un mutuo può già prima del pignoramento contattare la banca per trovare una soluzione (includendo eventualmente la vendita volontaria dell’immobile e il saldo e stralcio dell’eventuale differenza). Importante è che la situazione di difficoltà sia seria e documentabile: le banche valutano con attenzione le circostanze (perdita del lavoro, calo di fatturato, malattie, crisi di settore per un’azienda, ecc.) per capire se un’offerta transattiva sia giustificata.
D’altro canto, se il debitore dispone di redditi o beni sufficienti a onorare il debito, difficilmente la banca accetterà uno stralcio significativo: in tal caso punterà a farsi pagare integralmente, magari con una ristrutturazione del debito (allungamento piani di rientro, sospensione rate) ma senza condonare capitale. Quindi il saldo e stralcio è indicato solo in caso di squilibrio conclamato tra debiti e risorse del debitore (insolvenza o rischio concreto di essa). Più la banca percepisce che il debitore non ha alternative (se non la propria insolvenza dichiarata), più potrebbe essere incline ad accontentarsi di una soluzione di compromesso.
Attenzione: prima di proporre un saldo e stralcio, è opportuno anche valutare se il debito non sia già prescritto (vedi sez. 8 Errori da evitare). Se infatti il credito bancario è caduto in prescrizione (trascorsi i termini legali senza atti interruttivi), riconoscerlo e proporre un pagamento – seppur parziale – riattiverebbe la pretesa del creditore. In tali casi il saldo e stralcio non va utilizzato a cuor leggero, ma vanno valutate con un legale le implicazioni.
4. Inquadramento Legale del Saldo e Stralcio
Per capire diritti e obblighi connessi a un saldo e stralcio, occorre inquadrarlo nella cornice legale italiana. Come anticipato, l’accordo di saldo e stralcio è essenzialmente un contratto di transazione disciplinato dall’art. 1965 del Codice Civile. Tale articolo definisce la transazione come il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già iniziata o ne prevengono una futura . Nel nostro caso, le “reciproche concessioni” sono: il debitore paga una somma (inferiore al dovuto originario ma spesso immediata) e la banca accetta quella somma rinunciando al resto.
Forma dell’accordo: La legge non richiede forme particolari per la transazione, se non quelle eventualmente previste per il contratto originario. Ciò significa che, se il debito originava da un contratto scritto (es. un mutuo, un prestito con scrittura privata), anche l’accordo transattivo dovrà risultare da atto scritto . In pratica, la proposta di saldo e stralcio va formalizzata per iscritto (lettera o PEC) e l’accettazione della banca deve anch’essa avvenire in forma scritta (carta intestata o PEC della banca, o atto transattivo firmato da entrambe le parti). Un semplice accordo verbale non è consigliabile, perché in caso di contestazioni sarebbe difficile provarne i termini. Inoltre, un pagamento parziale effettuato senza un accordo scritto chiaro potrebbe essere considerato come acconto e non liberare il debitore dal residuo! Quindi la regola è: mettere tutto per iscritto, con firma/autorizzazione di chi rappresenta legalmente la banca.
Impegno delle parti e irrevocabilità: Una volta che la banca accetta la proposta, entrambe le parti sono vincolate. Il debitore dovrà pagare esattamente quanto pattuito nei tempi concordati; la banca dovrà liberare il debitore dal resto. Occorre fare attenzione alle clausole risolutive spesso inserite: di solito l’accordo prevede che, se il debitore non paga nei termini stabiliti, l’accordo si intende risolto e la banca potrà pretendere nuovamente l’intero debito (magari detraendo eventuali acconti già versati). Ciò tutela la banca dal rischio che il debitore ottenga il beneficio dello stralcio ma poi non versi quanto promesso. Dal lato debitore, una volta pagato, è fondamentale ottenere dalla banca una quietanza liberatoria completa. Questa quietanza (lettera di “saldo e stralcio”) deve dichiarare che l’importo X è stato ricevuto a definizione e saldo di ogni pendenza, e nulla più è dovuto. In tal modo, se in futuro la banca o un terzo cercassero di escutere il residuo, il debitore potrà opporre l’accordo transattivo liberatorio.
Discrezionalità e buona fede: Non esiste in Italia una legge che obblighi il creditore ad accettare un saldo e stralcio, nemmeno se il debitore è manifestamente in difficoltà. La banca conserva la facoltà di rifiutare la proposta se la ritiene poco conveniente o non credibile . Questo aspetto va compreso bene dal debitore: rivolgersi alla banca come se lo stralcio fosse dovuto “per legge” è un errore. Sarà invece importante convincere la banca con argomentazioni solide (vedremo nella procedura pratica come preparare un dossier convincente). La trattativa di saldo e stralcio si inserisce nell’ambito più generale della autonomia contrattuale privata, seppur influenzata dal contesto di difficoltà economica (dove entrano in gioco anche doveri di buona fede contrattuale).
Va anche detto che negli ultimi anni il legislatore, pur non imponendo il saldo e stralcio, ha introdotto norme per favorire la gestione concordata delle crisi debitorie. Ad esempio:
- Obbligo di assistenza al debitore in difficoltà (mutui immobiliari): In attuazione delle direttive UE sul credito ipotecario, le banche in Italia hanno il dovere di assistere i mutuatari in difficoltà nel trovare soluzioni sostenibili. Questo spesso significa proporre piani di rinegoziazione o sospensione rate. Il saldo e stralcio non è menzionato direttamente, ma rientra tra le possibili soluzioni “bonarie”. Una banca che rifiuti aprioristicamente ogni dialogo potrebbe violare il dovere di comportarsi con correttezza e buona fede. Nota: per i mutui, la normativa (D.Lgs. 72/2016 attuativo della Dir. 2014/17/UE) non obbliga la banca a tagliare il debito, ma a valutare ristrutturazioni; tuttavia, in situazioni estreme (esecuzioni) le banche talvolta preferiscono stralciare un importo.
- Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: La legge 3/2012 (ora trasfusa nel Codice della Crisi) ha creato procedure concorsuali semplificate per debitori civili e piccoli imprenditori. In tali procedure, come vedremo, il giudice può omologare piani che prevedono il pagamento parziale dei debiti e la liberazione dal residuo. In un certo senso, si tratta di un “saldo e stralcio” giudiziale imposto ai creditori (o approvato a maggioranza). Il legislatore qui ha stabilito che, ricorrendone i presupposti, i creditori non possano opporsi all’esdebitazione. Questa possibilità giudiziale fa da sfondo alle trattative: una banca che sa che il debitore potrebbe ricorrere al tribunale per ottenere l’esdebitazione, sarà più propensa a negoziare spontaneamente uno stralcio (per non rischiare di subire condizioni peggiori in sede concorsuale).
- Norme fiscali incentivanti: come vedremo nella sezione fiscale, il T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui Redditi) all’art. 88 comma 4-ter prevede la non imposizione delle sopravvenienze attive da stralcio solo se avvengono nell’ambito di procedure concorsuali (concordati, accordi omologati o piani attestati) . Fuori da tali procedure, il condono di un debito è normalmente tassabile per il debitore come reddito (almeno per i soggetti in contabilità). Questa disparità è volta a incentivare l’uso delle procedure formali. Tuttavia, anche a livello di accordo stragiudiziale, le parti possono prevedere accorgimenti (es. attendere un certo esito fiscale, chiedere chiarimenti all’AdE) per minimizzare l’impatto. In ogni caso, l’esistenza di un regime fiscale sfavorevole fuori dalle procedure è un elemento di pressione: ad esempio una società debitrice sa che se stralcia il debito in via privata dovrà pagarci sopra le tasse, mentre se lo fa dentro un concordato no – ciò potrebbe spingerla verso la procedura concorsuale, il che per la banca è meno conveniente. Di nuovo, questo scenario può convincere la banca a trattare.
In sintesi, il saldo e stralcio rientra nella libertà contrattuale ma con alcuni paletti dettati dall’esperienza: deve essere scritto, preciso, e nasce dalla convenienza reciproca. La legge italiana non fornisce una “procedura standard” per fare saldo e stralcio (non c’è un articolo di codice che dica come fare), ma attraverso le regole generali dei contratti e la giurisprudenza consolidata si è delineata una prassi. Ad esempio, è assodato che un pagamento parziale non accompagnato da un accordo di stralcio non estingue il debito residuo (art. 1197 c.c. sull’accettazione di prestazioni diverse non implica rinuncia al resto se non dichiarata). Quindi, serve sempre la dichiarazione esplicita del creditore di accettare quella somma a saldo e stralcio. Inoltre, in caso di contenzioso, un accordo transattivo validamente sottoscritto ex art. 1965 c.c. preclude alle parti di far valere eventuali contestazioni precedenti (anche nullità relative al rapporto originario, se sono note e oggetto di transazione).
Importante: prima della conclusione dell’accordo, la posizione giuridica rimane quella originaria. Ciò significa che la presentazione di una proposta di saldo e stralcio non sospende di per sé le azioni legali del creditore . La banca potrebbe, mentre valuta l’offerta, proseguire ad esempio col pignoramento (a meno che non si ottenga un accordo temporaneo di standstill). Perciò, il debitore non deve dare per scontato che l’iter si blocchi solo perché ha inviato la lettera: occorre formalizzare bene e magari ottenere conferma scritta dalla banca che in pendenza di trattative terrà congelate le azioni esecutive.
Infine, un cenno al ruolo di eventuali garanti: se il debito bancario è assistito da una fideiussione o da coobbligati, l’accordo di saldo e stralcio dovrà tenere conto anche di costoro. La banca potrebbe avere interesse, ad esempio, a farsi firmare l’accordo dal garante affinché anche questi rinunci a future opposizioni e sia liberato. Viceversa, attenzione: se la banca fa saldo e stralcio solo col debitore principale, il fideiussore potrebbe restare obbligato per il residuo! Questo dipende da come è formulata la fideiussione. Di solito, la quietanza “a saldo e stralcio” rilasciata al debitore principale libera anche il fideiussore (perché il debito principale si estingue totalmente, seppur per transazione). Ma è bene esplicitare nell’accordo che la liberazione vale anche per eventuali garanti, per evitare interpretazioni dubbie. Dal lato pratico, spesso la banca chiederà al garante di contribuire al pagamento stragiudiziale o vorrà che anche il garante sottoscriva la proposta, in modo da chiudere tutta la posizione.
5. Aspetti Fiscali Generali del Saldo e Stralcio
Il condono di parte del debito tramite saldo e stralcio comporta per il debitore un beneficio economico: la parte non pagata del debito è, di fatto, un arricchimento patrimoniale (il debitore si libera di un’obbligazione senza corrispettivo). Dal punto di vista fiscale, ci si chiede: questa somma “risparmiata” va considerata un reddito tassabile? La risposta dipende dalla natura del debitore e dal contesto in cui avviene lo stralcio:
- Debitore persona fisica non imprenditore (consumatore): se un privato individuo ottiene lo stralcio di un debito personale (es. debito da carta di credito, mutuo, prestito al consumo), generalmente la parte condonata non viene tassata come reddito IRPEF. Questo perché non rientra in nessuna categoria di reddito tipica (non è reddito da lavoro, né reddito di capitale, ecc.) e non esiste al momento una norma che qualifichi esplicitamente il condono di un debito personale come reddito imponibile. Di solito il Fisco non tratta il privato che non paga un debito come se avesse “guadagnato” la differenza. Tuttavia, c’è da fare attenzione: in alcuni casi le banche rilasciano al debitore una certificazione dell’importo stralciato ai fini fiscali . Ciò può avvenire se, ad esempio, la banca ha imputato a perdita quel credito e lo comunica come reddito diverso per il cliente. Anche se non obbligatorio per legge, l’Agenzia delle Entrate potrebbe tentare di qualificare l’importo non pagato come “incremento patrimoniale” tassabile. Si consiglia dunque, nei casi di saldo e stralcio di entità rilevante per persone fisiche, di consultare un commercialista e verificare se occorra indicare qualcosa in dichiarazione dei redditi. Ad oggi (2025) non risultano prassi consolidate su tassazione IRPEF di privati per debiti stralciati, ma la cautela è d’obbligo. Ad esempio, se il creditore rilascia una certificazione a titolo di reddito diverso, il contribuente dovrebbe inserirla in dichiarazione salvo contestare la sua natura.
- Debitore impresa, società o professionista (soggetto IRPEF o IRES con contabilità): in questi casi la parte di debito rimessa dalla banca genera una sopravvenienza attiva in contabilità. La normativa fiscale (art. 88 TUIR) stabilisce che le sopravvenienze attive derivanti da stralcio di debiti sono, di regola, imponibili ai fini delle imposte sui redditi . Significa che, se una società ha un debito di €100.000 a bilancio e fa un accordo saldo e stralcio pagando €60.000, i €40.000 abbuonati devono essere contabilizzati come provento straordinario e, salvo eccezioni, concorrono a formare il reddito tassabile dell’esercizio. Ci sono però importanti eccezioni: se il debito viene stralciato nell’ambito di procedure concorsuali omologate – ad esempio un concordato preventivo, un accordo di ristrutturazione omologato dal tribunale o un piano attestato pubblicato – allora la sopravvenienza attiva non è imponibile . Questa esenzione è volta a favorire il risanamento nelle procedure ufficiali. Fuori da queste ipotesi, l’azienda pagherà le tasse sul condono. Dunque, una s.r.l. che chiude stragiudizialmente un debito con la banca dovrà pagare IRES e IRAP sui debiti cancellati, mentre se lo fa in concordato potrebbe evitarlo. Ciò non toglie che il saldo e stralcio resti conveniente per ridurre l’esposizione, ma l’effetto fiscale va calcolato nel costo totale.
- Caso di sovraindebitamento del consumatore o piccolo imprenditore (procedure ex L.3/2012 – Codice della Crisi): se il debitore ricorre a queste procedure (piano del consumatore, concordato minore, ecc.) e ottiene l’omologazione di un piano che prevede il pagamento parziale, il restante viene giuridicamente cancellato (esdebitazione). Da un punto di vista fiscale, anche qui vale l’esenzione dell’art. 88 comma 4-ter TUIR poiché assimilabile a un concordato giudiziale. Inoltre, spesso questi debitori sono incapienti fiscalmente, quindi la questione può non porsi nell’immediato. Comunque è bene sapere che le somme condonate in sede di procedura non generano imposizione (per le imprese individuali si applica la norma sopra; per i consumatori, si ritiene che non vi sia imponibilità per analogia, ma su questo l’Agenzia delle Entrate potrebbe esprimersi caso per caso).
Altre imposte: l’accordo transattivo scritto, se formalizzato in atto firmato dalle parti, potrebbe teoricamente essere soggetto a imposta di registro (in misura fissa) qualora fosse portato in registrazione. Tuttavia, spesso questi accordi viaggiano via scambio di lettere/PEC e quietanza, che non vengono registrati se non in caso d’uso (ad esempio, se una parte volesse registrarlo per data certa). Non vi sono bollo o altre imposte specifiche dovute semplicemente per aver scritto l’accordo (se scambiato per corrispondenza). Il pagamento concordato invece segue le regole normali: se avviene con assegno o bonifico, non ci sono ritenute. In caso di debito ceduto, attenzione all’eventuale applicazione dell’IVA: ma i debiti finanziari e interessi sono esenti IVA, quindi non rileva.
Riassumendo: dal punto di vista del debitore:
- Un privato di solito non subisce tassazione sullo “sconto” ottenuto, ma dovrebbe informarsi se la banca segnalerà qualcosa all’Agenzia Entrate . È buona norma chiedere al creditore se rilascerà certificazioni fiscali sull’accordo.
- Un’impresa o professionista vedrà la parte di debito annullata come ricavo tassabile, a meno che formalizzi il tutto in una procedura concorsuale omologata . Questo impatto fiscale va valutato nella trattativa: potrebbe ad esempio giustificare la richiesta di stralciare un importo maggiore (“per pagare le tasse sul condono”). In alcuni accordi, la percentuale offerta tiene conto delle imposte: es. pago 60 e so che altri 12 dovrò destinarli al Fisco perché 40 saranno tassati al 30% circa.
Dal punto di vista del creditore (banca), la porzione non incassata è una perdita deducibile nei limiti delle regole sulle perdite su crediti (generalmente deducibile se il debitore è in stato di insolvenza conclamata o se c’è un accordo transattivo ragionevole). Le banche seguono i principi IFRS: se il credito era già svalutato a sofferenza, lo stralcio può non comportare impatto ulteriore sul conto economico (perché accantonato). Invece il debitore potrebbe trovarsi a dover dichiarare qualcosa. Questo squilibrio fa sì che talvolta la banca, per favorire il debitore, accetti di formalizzare lo stralcio in sede giudiziale (ad esempio aderendo a un concordato minore) così da non creargli problema fiscale – ma questo esula dall’accordo stragiudiziale.
Consiglio: Prima di concludere un saldo e stralcio importante, consultare un fiscalista per capire gli effetti. Nella sezione 12 tratteremo in dettaglio alcuni aspetti e normative (con riferimenti all’art. 88 TUIR, circolari e risposte a interpelli recenti) per chi necessitasse approfondimenti.
6. Procedura Pratica per Negoziare un Saldo e Stralcio
Passiamo ora alla parte più operativa: come si imposta e si porta a termine una trattativa di saldo e stralcio con la banca. È fondamentale procedere con metodo e preparazione, perché – come evidenziato – la banca valuterà attentamente la proposta e sarà più incline ad accettarla se presentata in modo professionale e convincente. Di seguito, suddividiamo il processo in fasi, fornendo per ciascuna consigli pratici:
6.1 Analisi preliminare del caso (valutazione della situazione debitoria)
Prima di contattare la banca con una proposta, il debitore (da solo o meglio con l’ausilio di un professionista) deve analizzare nel dettaglio la propria situazione:
- Quantificazione del debito attuale: Richiedere alla banca (o reperire dagli estratti conto, piani di ammortamento, corrispondenza ricevuta) l’importo esatto del debito aggiornato. Considerare che potrebbero esserci interessi di mora, penalità, spese legali aggiuntive al capitale residuo. È utile farsi dare un estratto conto debitorio o una comunicazione ufficiale del “saldo a stralcio” richiesto dal creditore come base di partenza. Ad esempio, in caso di mutuo in sofferenza, sapere quota capitale residua, interessi scaduti, interessi futuri eventualmente attualizzati, spese, ecc. In caso di conto scoperto, avere il dettaglio di capitale e interessi.
- Verifica di eventuali atti legali in corso: Se sono già stati emessi decreti ingiuntivi, pignoramenti o se il debito è stato ceduto, cambia l’interlocutore o la strategia. Occorre sapere chi è il creditore attuale (banca originaria o società cessionaria) e a che stadio è l’eventuale procedimento (es. se c’è un’asta fissata per un immobile ipotecato, i tempi sono stringenti). Procurarsi le copie degli atti giudiziari (pignoramenti, decreti) e valutare con l’avvocato se c’è margine per dilazionare i tempi (ad esempio chiedendo rinvii) mentre si negozia.
- Mappatura dei propri beni e redditi: La banca decidendo se accettare guarderà alla capacità patrimoniale del debitore. È saggio che il debitore lo faccia per primo: elencare i beni posseduti (immobili, auto, conti, stipendi, partecipazioni) e i gravami su di essi (ipoteche, pignoramenti già registrati da altri creditori). Se il debitore è “nullatenente” o quasi, questo paradossalmente gioca a favore di uno stralcio maggiore (la banca altrimenti rischia di non prendere nulla). Se invece il debitore ha beni aggredibili, la proposta dovrà tener conto che la banca li conosce o li scoprirà (es. tramite Centrale Rischi, ispezioni ipotecarie, ecc.). In sede di proposta spesso bisogna dichiarare la propria situazione patrimoniale, quindi è meglio prepararsi raccogliendo documenti: dichiarazioni dei redditi, buste paga, bilanci se impresa, documenti su proprietà immobiliari (visure catastali), ecc. . Una documentazione chiara e trasparente sulla propria condizione reddituale e patrimoniale è fondamentale per dare credibilità alla richiesta .
- Valutazione della sostenibilità dell’offerta: Bisogna stabilire quanto si è in grado di pagare e in che tempi, in modo realistico. L’errore da evitare è proporre una somma che poi non si riesce a versare nei termini promessi: ciò farebbe fallire l’accordo e peggiorare la fiducia della banca. Quindi, guardare alla propria liquidità disponibile (o ottenibile, ad esempio da un familiare, o vendendo un bene) e definire l’importo massimo pagabile in unica soluzione, oppure l’importo iniziale e rate mensili possibili se si cerca una dilazione breve. Tenere presente che la banca in un saldo e stralcio preferisce sempre una soluzione cash o comunque entro 12-24 mesi al massimo. Proposte di pagamento oltre 2 anni difficilmente vengono accettate, a meno che la percentuale offerta sia molto alta.
- Benchmark di mercato: Se possibile, informarsi su quale percentuale tipicamente la banca in questione accetta di stralciare per casi simili. Ad esempio, alcuni istituti tendono a chiedere almeno l’80% per saldare mutui di breve mora, altri (soprattutto su crediti molto deteriorati) accettano anche il 50% o meno. Servirsi di consulenti del debito o avvocati con esperienza può dare un’idea di dove posizionare l’offerta. In generale, l’entità dello “sconto” dipende da: valore di eventuali garanzie (più è coperto da garanzia, meno sconto), anzianità del credito (più vecchio e inesigibile, più sconto), situazione del debitore (più è disperata, più sconto). Ad esempio: per un credito chirografario incagliato da anni, la banca può accettare anche il 30%; per un mutuo recente con casa che copre buona parte, forse chiederà ≥90%.
Questa fase preliminare è insidiosa ma fondamentale: occorre lucidità nell’ammettere la propria situazione economica. Se necessario, farsi aiutare da un organismo di composizione della crisi o da un professionista che rediga una sorta di relazione sulla situazione finanziaria. Ciò potrà poi essere utilizzato nella proposta verso la banca (alle volte allegare un rapporto indipendente – ad es. di un consulente – che attesti il valore di mercato del bene ipotecato o la situazione di sovraindebitamento familiare, aiuta a persuadere la controparte).
6.2 Preparazione della proposta: strategia e contenuto
Una volta chiariti i dati, si passa a formulare la proposta di saldo e stralcio. Qui la parola d’ordine è: concretezza e credibilità. La proposta dovrebbe contenere in modo chiaro: quanto si offre di pagare, come (in unica soluzione o rate), entro quando, e cosa si chiede in cambio (cancellazione del debito residuo e di eventuali azioni). È consigliabile strutturare la proposta per iscritto secondo uno schema logico:
- Intestazione: indicare i dati del debitore (nome, cognome/denominazione, indirizzo, eventuale nr cliente) e del creditore (nome banca, filiale o ufficio competente, indirizzo). Se nota, indicare la posizione debitoria specifica (es: “conto n. XYZ” o “mutuo contratto il… nr. …”). Meglio ancora se si indica nell’oggetto “Proposta transattiva a saldo e stralcio” con riferimento al rapporto di credito.
- Introduzione e premessa: spiegare brevemente di essere debitore in difficoltà e di voler risolvere bonariamente. Attenzione: come suggerito da esperti, non dilungarsi troppo sulle cause della difficoltà economica nella lettera . Non servono dettagli personali né ammissioni di insolvenza in questa fase scritta. Una frase tipica può essere: “A causa di sopravvenute difficoltà finanziarie, mi trovo nell’impossibilità di far fronte integralmente alle obbligazioni assunte; ciononostante, desidero definire bonariamente la mia posizione debitoria con codesto Istituto, evitando azioni legali onerose per entrambe le parti.” Questo mostra buona volontà senza fornire al creditore elementi per azioni aggressive (come la dichiarazione di insolvenza conclamata che potrebbe spingerlo a un fallimento, se impresa). Non implorare pietà né enfatizzare troppo la disperazione per iscritto – questi aspetti semmai potranno emergere a voce o essere impliciti, ma metterli nero su bianco potrebbe, in casi estremi, ritorcersi contro (per un’azienda, ammettere l’insolvenza può portare i creditori a fare istanza di fallimento) .
- Dettaglio del debito e contestazioni: è utile elencare l’importo del debito secondo il proprio calcolo e segnalare se ci sono contestazioni su di esso. Ad esempio: “Il debito in oggetto ammonta attualmente, secondo i Vostri estratti conto, a € XX.XXX comprensivi di capitale, interessi e spese. Pur non contestando la sussistenza dell’esposizione (oppure: pur riservandomi ogni valutazione su talune voci accessorie), il sottoscritto manifesta la volontà di definire la posizione in via transattiva.” Se ci sono stati addebiti di interessi anatocistici o spese discutibili, si possono accennare come leva negoziale (es: “tenuto conto delle possibili eccezioni che sarei costretto a sollevare in sede giudiziale riguardo interessi di mora e commissioni, preferisco con la presente trovare un accordo…”). Tuttavia, questo va usato con cautela: accusare la banca di irregolarità potrebbe irrigidirla; conviene farlo solo se effettivamente si ha base (per esito perizia tecnica di un CTU bancario). In molti casi, se si punta al saldo e stralcio, significa che non si vuole imbarcarsi in cause su tassi usurari ecc., quindi si può sorvolare e puntare sulla convenienza reciproca.
- Proposta economica concreta: il cuore della lettera: indicare la somma X che si propone di versare a saldo e stralcio. Esempio: “Propongo il pagamento dell’importo di € 12.000 (dodicimila), pari a circa il 40% del mio debito attuale, quale somma a Voi corrisposta a totale definizione e chiusura di ogni Vostra pretesa relativa al rapporto in oggetto.” Occorre essere molto espliciti sul fatto che tale pagamento è condizionato alla cancellazione del residuo. Usare formule come “a fronte del suddetto pagamento, null’altro sarà a me richiesto e intenderò integralmente soddisfatta ogni obbligazione verso la banca…”. Indicare anche le modalità: “Il pagamento di tale importo avverrebbe entro e non oltre il … (es. 30 giorni dalla Vs accettazione), in unica soluzione (oppure: € 5.000 entro il… e € 7.000 entro il…, come da piano allegato)”. Se si propone una dilazione breve, specificare le scadenze di ciascuna rata e magari allegare il prospetto.
- Cosa offre il debitore oltre al denaro: se c’è un elemento extra che si può offrire per rendere la proposta più appetibile, citarlo. Ad esempio: “Contestualmente al pagamento, mi impegno a riconsegnare l’immobile in buono stato e a collaborare per una vendita privata se lo desiderate” (in caso di mutuo immobiliare), oppure “un terzo garante è disposto a firmare anch’egli l’accordo per garantirne l’esecuzione”. O, in caso di società, “offro pagamento immediato grazie all’ingresso di un investitore disponibile solo a condizione di una transazione liberatoria” – questo fa capire alla banca che o accetta quell’offerta o rischia di non vedere nulla perché l’investitore se ne va.
- Clausole richieste alla banca: elencare espressamente ciò che la banca dovrà fare in cambio: “A fronte del puntuale pagamento dell’importo proposto, richiedo che Codesta Spettabile Banca rilasci formale lettera di quietanza attestante l’avvenuto pagamento a saldo e stralcio e la definitiva estinzione di ogni obbligazione residua. Richiedo inoltre la rinuncia/estinzione di eventuali procedure legali in corso (es. cancellazione della pendenza nr… presso il Tribunale… e della relativa ipoteca/pignoramento) e la comunicazione agli enti competenti dell’avvenuta definizione (es. aggiornamento delle segnalazioni presso Centrale Rischi/CRIF come “saldo e stralcio” o chiusura).” Questa parte è cruciale: serve a cristallizzare gli effetti. Ad esempio, menzionare la cancellazione dell’ipoteca e del pignoramento presso conservatoria (spese a carico di chi? Si può specificare che sono a carico della parte che l’aveva iscritta, ovvero la banca, salvo diversi accordi). Anche la questione Centrale Rischi: dopo un saldo e stralcio la segnalazione non sparisce immediatamente, ma deve essere aggiornata a “importo pagato con saldo a stralcio” e poi rimarrà storicizzata per un certo periodo. Non si può pretendere la cancellazione storica (non è consentito se l’evento è vero), ma una volta chiuso il rapporto, trascorsi 36 mesi dalla chiusura la segnalazione CRIF viene rimossa automaticamente. Nella lettera basta chiedere che la banca comunichi la posizione come estinta per saldo e stralcio nelle banche dati.
- Termine di validità dell’offerta: è bene indicare una scadenza della proposta, sia per motivare la banca a rispondere, sia per non lasciare indefinita la nostra obbligazione. Ad esempio: “La presente proposta ha validità fino al … (data), termine oltre il quale la stessa dovrà intendersi priva di effetto e ogni mio impegno ivi contenuto revocato, salvo Vostro formale riscontro positivo.” Di solito si può dare 30 o 60 giorni. Questo impedisce che la banca, magari mesi dopo, dica “ok accettiamo” quando nel frattempo le condizioni del debitore sono cambiate.
- Formula di cortesia e firma: chiudere la lettera con una frase tipo: “Confidando in un Vostro riscontro, porgo distinti saluti. [Firma]”. Se spedita per PEC, la firma digitale non è necessaria, basta il testo nella PEC; se cartacea, firmare a penna. Allegare copia del documento d’identità e codice fiscale del debitore (spesso richiesti per prassi) , ed eventuali documenti di supporto (es. ISEE, attestati medici, lettera di licenziamento – se possono corroborare la situazione, ma valutarne l’impatto: ricordare il consiglio di non dare troppi dettagli sfruttabili contro di noi, soprattutto per imprese).
Un esempio sintetico di proposta potrebbe essere:
Oggetto: Proposta transattiva a saldo e stralcio – rapporto di conto corrente n. 123456
Spett.le Banca XYZ S.p.A.,
il sottoscritto Mario Rossi (c.f. RSSMRA80… ), già titolare del conto corrente n. 123456 presso la Vostra filiale di ___, con saldo debitore dovuto di € 10.500 al 31/03/2025, preso atto delle proprie difficoltà finanziarie sopravvenute, intende definire bonariamente la posizione debitoria in oggetto. A tal fine propone il pagamento dell’importo di € 5.000 (cinquemila/00), in unica soluzione entro 30 giorni dalla Vostra accettazione, quale somma a saldo e stralcio di ogni credito vantato da Banca XYZ nei suoi confronti relativo al suddetto rapporto.
Tale pagamento verrebbe effettuato immediatamente a mezzo bonifico su Vs conto indicato. A fronte dello stesso, nulla più sarà dovuto dal sig. Rossi in relazione al conto n. 123456, restando definitivamente soddisfatte le pretese di Banca XYZ; si richiede contestualmente il rilascio di quietanza liberatoria attestante il saldo e stralcio e la chiusura del rapporto, nonché la rettifica delle eventuali segnalazioni presso i Sistemi Informativi Creditizi per riflettere l’avvenuta estinzione del debito.
La presente proposta rimane valida fino al 30/06/2025.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
Firma (Mario Rossi)
(Allegati: copia documento identità e C.F. del sig. Rossi).
Ovviamente, ogni caso ha le sue particolarità, ma questo template copre gli elementi chiave. Nei Modelli di lettera al capitolo 7 troverete un fac-simile più elaborato, inclusa una versione per debiti di mutuo con procedure esecutive in corso.
Suggerimento pratico: inviare la proposta preferibilmente via PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo PEC ufficiale della banca o dell’ufficio crediti/dipartimento contenzioso, se disponibile. La PEC in Italia ha valore legale di raccomandata ed evita lungaggini. In alternativa, consegnarla a mano in filiale facendosene protocollare una copia per ricevuta, oppure via raccomandata A/R. Evitare email semplici non certificate (non hanno valore probatorio) . Se il credito è in mano a un legale della banca o a una società di recupero, inviare anche a loro la proposta (sempre PEC o raccomandata).
6.3 La negoziazione con la banca: come gestire il confronto
Dopo l’invio della proposta, segue la fase di negoziazione attiva. Qui ci possono essere vari scenari:
- Accettazione immediata: caso raro ma possibile, specie se l’offerta è molto buona rispetto alle aspettative della banca. In tal caso la banca invia una lettera di risposta dove dichiara di accettare il pagamento X a saldo e stralcio. (Cosa fare in questo caso: passare allo step 6.4, formalizzare e pagare).
- Rifiuto o mancata risposta: purtroppo non è infrequente che la banca ignori la proposta o risponda con un diniego generico. Va ricordato che la banca non ha obbligo di rispondere a una proposta di transazione . L’assenza di risposta entro il termine indicato va considerata un rifiuto implicito. Tuttavia, spesso un primo rifiuto fa parte del “gioco” negoziale: la banca vuole sondare se il debitore può migliorare l’offerta. In caso di silenzio, è opportuno dopo qualche settimana fare un sollecito (anche telefonico) chiedendo se è stata valutata la proposta. In caso di rifiuto esplicito, si può chiedere (in modo cortese) le motivazioni o la soglia considerata accettabile.
- Controproposta della banca: molto spesso la banca risponde proponendo condizioni diverse – ad esempio chiedendo una cifra più alta. Può farlo informalmente (es. telefonando o convocando il debitore per discutere) oppure formalmente con una lettera. Ad esempio: “Non possiamo accettare €5.000, ne servono almeno €8.000, magari rateizzabili in 6 mesi.” Questa è una trattativa vera e propria. A questo punto il debitore deve valutare se può accettare la controproposta o se fare un rilancio intermedio. È fondamentale mantenere la calma e trattare come faresti per un acquisto importante: non cedere subito al primo rilancio se non sostenibile, motivare la propria posizione, cercare un punto di incontro. Può aiutare far leva su elementi oggettivi: “€5.000 è il massimo ottenibile dai miei familiari; andare oltre significherebbe per me dover comunque dichiarare insolvenza, lasciando la banca con esiti peggiori.” Oppure: “apprezzo la vostra controproposta a 8.000 ma davvero non è alla mia portata; posso però arrivare a 6.000 stringendo la cinghia, purché mi concediate 12 mesi.” Tenere sempre presente la convenienza reciproca: spiegare alla banca perché la tua offerta migliorata è comunque ragionevole.
Durante la negoziazione, osservare queste buone prassi:
- Comunicare in modo professionale e documentato: se la banca chiede ulteriori evidenze (es. prove del fatto che un parente ti presta soldi, o documenti reddituali), fornirli tempestivamente. Più trasparenza darai (nei limiti delle cautele viste) più la banca crederà che quella è la tua migliore offerta possibile . Questo aumenta la chance di successo.
- Mostrare volontà di adempimento: le banche temono di fare accordi con debitori che poi non pagano. Quindi, far capire che hai già il piano per pagare. Ad esempio, se hai accantonato i soldi offerti, puoi dire: “ho già disponibile su un conto dedicato l’importo proposto, pronto per essere versato non appena accettate.” Se prevedi di ottenere liquidità dalla vendita di un bene, spiega che c’è già un acquirente o allega una proposta di acquisto. Far vedere che non stai bleffando.
- Non scoprirsi oltre il necessario: se la banca si mostra propensa, bene. Ma se inizia a chiedere “potresti dare di più? vendere anche quell’auto?” stai attento a non farti impegnare per somme che non hai. Meglio rimanere fermo su ciò che realisticamente puoi. Non lasciarti prendere dall’ansia di chiudere al punto da promettere oltre le tue capacità.
- Tempo e perseveranza: alcune trattative richiedono diverse interazioni. Non scoraggiarti al primo no. Molti debitori testimoniano che la banca ha accettato dopo mesi, magari in prossimità di un’asta o a fine anno per chiudere la posizione in bilancio. Mantieni aperto il dialogo. Se però la banca è totalmente irremovibile e tu non puoi aumentare, potrebbe essere il segnale di considerare le procedure alternative (vedi sezione 11).
- Utilizzare argomenti legali come leva (con misura): se hai difese legali (prescrizione di parte del debito, vizi nel contratto, tassi usurari ecc.), la trattativa è il momento di farle valere implicitamente: “Come sapete, se andassimo in giudizio solleverei eccezioni su X e Y, con esiti incerti per entrambe le parti; preferisco evitare ciò trovando un accordo ora.” Non minacce, ma far capire che la strada giudiziale non è priva di ostacoli neanche per la banca. Un esempio rilevante: per i mutui ipotecari in sofferenza con casa all’asta, c’è la possibilità per il debitore di chiedere l’estinzione anticipata dell’esecuzione se il prezzo scende troppo (art. 164-bis disp. att. c.p.c. e art. 586 c.p.c., come affermato da Corte Cost. 281/2011). Far sapere alla banca che sei informato e potresti intraprendere tali azioni dilatorie (ma legittime) può incentivarla ad accordarsi subito.
- Interfacciarsi con le persone giuste: spesso chi decide sul saldo e stralcio non è il direttore di filiale ma l’ufficio crediti deteriorati della sede centrale, o un legale esterno con procura. Cerca di parlare con il decisore. Se mandi la lettera in filiale e non succede nulla, rintraccia il responsabile UTP/NPL della banca o il loro legale. A volte, soprattutto con banche grandi, la pratica viene gestita da strutture specializzate che trattano decine di casi e hanno mandato di chiudere al meglio: interagire con loro velocemente aiuta.
- Mantieni traccia scritta di tutto: se vi sono telefonate dove cambiate termini, conferma poi via email/PEC quello che vi siete detti (“come da conversazione odierna col dott. Bianchi, ribadisco di essere disposto a salire a €6.000 se mi concedete 10 mesi di tempo…”). Questo crea un “paper trail” utile se ci fossero malintesi.
- Non effettuare pagamenti prima dell’accordo scritto! Questo è fondamentale: non versare acconti pensando che “così la banca vede la buona fede”. Ogni pagamento deve essere contestuale o successivo ad un accordo formalizzato, altrimenti rischi di pagare e poi non ottenere lo stralcio. Fanno eccezione solo eventuali micro-pagamenti concordati come segno di impegno (ma vanno comunque scritti: es. “verso intanto €500 a titolo di deposito cauzionale, fermo restando che verranno imputati al saldo solo in caso di accettazione integrale dell’accordo, altrimenti dovranno essermi restituiti”). In generale, aspetta la lettera di accettazione prima di sborsare.
6.4 Formalizzazione dell’accordo transattivo
Quando si raggiunge un’intesa (che sia sulla base della proposta iniziale o di successive modifiche), occorre formalizzare l’accordo per iscritto in modo completo. Ci sono due modalità possibili:
- Lettera di accettazione della banca: la banca risponde al debitore, preferibilmente su carta intestata o via PEC, dichiarando di accettare la somma X alle condizioni Y a saldo e stralcio. Questa lettera, se sufficientemente dettagliata, può da sola costituire l’accordo vincolante. Di solito contiene frasi come: “Con riferimento alla Sua proposta del …, Le confermiamo la disponibilità di Banca XYZ ad accettare il pagamento di €…, entro il …, a definizione a saldo e stralcio della posizione n…. Resta inteso che a fronte del corretto adempimento, la Banca rilascerà quietanza liberatoria e rinuncerà alle azioni legali intraprese…”. Se ricevete una lettera del genere, controllate che includa tutto quanto vi aspettavate (importi, date, rinunce). Se qualcosa è omesso (es: non menziona la cancellazione dell’ipoteca), chiedete subito integrazione per iscritto prima di pagare.
- Accordo transattivo formale (atto bilaterale): a volte la banca preferisce redigere un vero e proprio atto di transazione da far firmare al debitore. Può essere un documento preparato dai legali, strutturato in punti (premesse, importo dovuto, importo concordato, modalità pagamento, impegni delle parti, ecc.) con firme di entrambe le parti. Questo accade specialmente in casi più complessi (es. debiti con più garanzie, coinvolgimento di garanti, o quando si prevedono clausole di riservatezza, ecc.). È perfettamente lecito e anzi garantisce che entrambe le parti sottoscrivano l’accordo. Fate attenzione a ciò che firmate: leggete bene ogni clausola, preferibilmente con il vostro avvocato, per evitare sorprese (ad esempio, che restino a carico vostro costi imprevedibili, o che dichiarate cose che potrebbero poi essere usate contro in altra sede). In molti casi è la banca che prepara la bozza; potete comunque proporre modifiche se qualcosa non vi convince. Nel Glossario finale troverete i concetti di base di un atto di transazione.
Indipendentemente dalla forma (lettera unilaterale di accettazione o atto bilaterale), gli elementi essenziali che il documento finale deve contenere sono:
- Importo a carico del debitore e tempi/modalità di pagamento: es. “€ 6.000 entro il 30/09/2025 tramite bonifico IBAN… intestato a …”. Se rate, tutte le scadenze e importi rateali. Possibilmente indicare che il termine è essenziale. Spesso si aggiunge: “In caso di mancato pagamento anche di una sola rata alle scadenze convenute, il presente accordo si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., con facoltà per la Banca di pretendere l’intero importo originariamente dovuto al netto di quanto eventualmente incassato, salvo diversi accordi.” Questa clausola risolutiva è standard nelle transazioni rateali: va accettata, ma assicuratevi di poter rispettare i pagamenti!
- Dichiarazione di saldo e stralcio liberatorio: es. “A fronte dell’integrale e tempestivo versamento della somma di cui sopra, le Parti convengono che la posizione debitoria del Sig. Rossi verso la Banca è da intendersi definitivamente estinta. La Banca rinuncia irrevocabilmente a pretendere dal Sig. Rossi e da eventuali coobbligati (fideiussori) qualsiasi ulteriore importo relativamente al rapporto di credito definito con il presente accordo.” Questa frase chiude ogni spiraglio: include anche i garanti, se applicabile, come discusso.
- Rinuncia alle azioni legali e impegni consequenziali: es. “La Banca si impegna, ad avvenuto buon fine del pagamento, a rinunciare alla procedura esecutiva n. … pendente presso … (o a non promuoverne di ulteriori), sostenendo le relative spese di estinzione; a tal fine si obbliga a sottoscrivere e far pervenire all’autorità giudiziaria competente l’atto di rinuncia agli atti esecutivi. Si impegna inoltre a cancellare l’ipoteca iscritta a garanzia (formalità n… presso Conservatoria …) entro … giorni, con spese a proprio carico (o a carico del debitore, questo dipende dalle intese).” Questa parte è fondamentale per i mutui: definire chi paga le spese notarili di cancellazione ipoteca, ad esempio. Spesso le banche si accollano la spesa di rimozione del pignoramento in corso, ma negoziano che la tassa di cancellazione ipoteca sia a carico del debitore (che di solito è modesta, qualche centinaio di euro). L’importante è che sia chiaro chi deve fare cosa.
- Trattamento delle segnalazioni creditizie: alcuni accordi includono: “La Banca provvederà ad aggiornare le banche dati creditizie segnalando la definizione a saldo del rapporto in oggetto, nei termini previsti dal codice deontologico dei SIC.” Come detto, non si può chiedere di “pulire” la storia, ma è utile menzionare l’aggiornamento. Inoltre, se l’accordo contiene clausole di riservatezza, potrebbe dire che nessuna delle parti divulgherà i termini (a tutela della banca che non vuole creare precedenti pubblici, e del debitore che vuole discrezione).
- Eventuali riconoscimenti o rinunce: a volte la banca fa inserire “il debitore rinuncia a ogni eccezione e contestazione sul rapporto, dichiarandosi soddisfatto etc.”. Questa è una tutela per la banca: accettandola, il debitore di fatto chiude ogni disputa (non potrà poi, ad esempio, fare causa per anatocismo dopo aver aderito all’accordo, perché l’ha rinunciato). È normale e coerente con la transazione: entrambe le parti chiudono la lite e non possono più riaprirla. Quindi non temete se trovate formule che dicono che “null’altro ha da pretendere” e “rinuncia a ogni pretesa”: fanno parte del saldo e stralcio.
- Firma di tutti i soggetti interessati: se c’è un garante coinvolto, fate in modo che anche lui firmi l’accordo o almeno fornisca un’accettazione scritta. Per esempio, un fideiussore potrebbe firmare “per presa d’atto e assenso” così da non poter poi essere inseguito separatamente. Se l’accordo è tra la banca e il solo debitore, la liberatoria comunque copre il fideiussore, ma averlo firmatario toglie ogni dubbio. In caso di società, firma il legale rappresentante con timbro sociale; in caso di coniugi coobbligati, meglio firmino entrambi.
Una volta che l’accordo è pronto, si procede alle firme. Se è uno scambio di lettere, la firma della banca sulla lettera di accettazione è sufficiente, il debitore non deve controfirmare (anche se talvolta si chiede di firmare per conferma). Se è un atto, di solito se ne fanno due originali firmati da entrambe le parti, una copia a testa.
Suggerimento: Fatevi consegnare un originale o copia autentica prima di pagare la somma, oppure contestualmente. In pratica, non consegnate l’assegno se non vi danno l’atto già firmato dalla banca. Oppure, se pagate via bonifico, concordate che la banca vi mandi il PDF firmato scannerizzato prima, e poi voi fate il bonifico, quindi loro spediscono l’originale. Bisogna gestire questa fase finale con un minimo di fiducia reciproca: a volte ci si dà appuntamento dal notaio o in banca e si scambiano firma e assegno simultaneamente.
6.5 Esecuzione dell’accordo e chiusura della posizione
Dopo la firma, resta l’adempimento effettivo: il debitore effettua il pagamento concordato e la banca deve compiere gli atti promessi.
- Pagamento: Effettuare il pagamento esattamente come scritto (importo, modalità, tempi). Se bonifico, indicare nella causale “Saldo e stralcio posizione XY come da accordo del [data]”. Conservare la ricevuta del pagamento. Se è assegno circolare consegnato, accertarsi che sia intestato correttamente alla banca e fotocopiare tutto. Se ci sono più rate, magari la banca ha preteso cambiali (può succedere: a garanzia delle rate future, il debitore firma cambiali; se paga puntuale, le cambiali vengono restituite, altrimenti la banca potrebbe protestarle. Non è prassi gradevole ma può capitare). In ogni caso, rispettare al centesimo e al giorno gli impegni. Qualora, per un imprevisto, si profilasse un ritardo o problema, comunicarlo subito alla banca chiedendo tolleranza, preferibilmente ottenendo una conferma scritta che il leggero ritardo non invaliderà l’accordo. La buona fede può evitare la risoluzione per inadempimento lieve, ma non contateci troppo: meglio non avere ritardi.
- Quietanza liberatoria: Una volta incassato il pagamento finale, la banca deve rilasciarvi la quietanza a saldo e stralcio. Se avete firmato un atto bilaterale, quell’atto stesso funge da quietanza finale (specie se allegato prova del pagamento). Spesso però la banca produce un ulteriore documento: “Ricevuta per quietanza a saldo e stralcio”, su carta intestata, in cui certifica di aver ricevuto l’importo concordato e dichiara chiusa la posizione. Questa quietanza va conservata con estrema cura (meglio scannerizzarla e tenerla per sempre). È il vostro scudo qualora, per errore, qualcuno tentasse in futuro di chiedervi ancora soldi su quel debito. Ad esempio, a volte succede che dopo anni una società di recupero contatti il debitore per il residuo – magari perché la pratica interna non era aggiornata: con la quietanza in mano, risolvete subito l’equivoco.
- Adempimenti post-accordo della banca: se c’erano cause pendenti o ipoteche:
- La banca tramite i suoi legali dovrà depositare l’atto di rinuncia in tribunale. Chiedete conferma dell’avvenuto deposito e magari copia del provvedimento di estinzione. Ad esempio, nel pignoramento immobiliare il giudice emette un’ordinanza che estingue la procedura. Potete ottenere copia in cancelleria o farla avere dal legale della banca.
- Per l’ipoteca: la banca dovrà firmare l’atto di assenso alla cancellazione. Oggi la legge consente la cancellazione semplificata delle ipoteche per i crediti estinti, tramite comunicazione della banca al Conservatore (art. 40-bis D.lgs. 385/93 – TUB). Quindi potrebbe avvenire automaticamente in 30 giorni. Se così non fosse, potete incaricare un notaio di ottenere la cancellazione depositando la quietanza (ma in genere la banca lo fa). Tenete monitorata la situazione, facendo una visura ipotecaria dopo un paio di mesi per verificare che l’ipoteca sia stata rimossa.
- Per le segnalazioni in CRIF/Centrale Rischi: chiedete alla banca di confermare di aver aggiornato al mese successivo come “saldo parziale e chiusura”. In CRIF (privati) la dicitura sarà “Saldo parziale/saldo a stralcio” e rimarrà visibile per 36 mesi dalla data di estinzione. Nella Centrale Rischi di Banca d’Italia (per esposizioni sopra €30k o sofferenze) verrà registrato che in tal data la sofferenza è stata chiusa per stralcio (informazione che rimane nei dataset interni). Non esiste modo di evitare queste note, ma almeno non risulterete più come debitori in essere, bensì come posizione definita.
- La banca tramite i suoi legali dovrà depositare l’atto di rinuncia in tribunale. Chiedete conferma dell’avvenuto deposito e magari copia del provvedimento di estinzione. Ad esempio, nel pignoramento immobiliare il giudice emette un’ordinanza che estingue la procedura. Potete ottenere copia in cancelleria o farla avere dal legale della banca.
- Ripercussioni sul fisco: se l’accordo prevede una componente tassabile (caso di imprese), assicuratevi di contabilizzare correttamente la sopravvenienza e di indicarla in dichiarazione dei redditi, salvo esenzione. Se siete consumatori, conservate tutta la documentazione nel caso (remoto) in cui arrivassero contestazioni fiscali su “redditi da sconto”. È raro, ma prevenire è meglio.
Dopo tutto questo, il debito è alle spalle. Il vostro credit score lentamente potrà migliorare (anche se per nuovi finanziamenti le banche vi chiederanno spiegazioni sulla precedente sofferenza). Se era un mutuo e avete salvato la casa, potrete continuare ad abitarla (sempre che non sia stata venduta come parte dell’accordo – alcune transazioni prevedono la vendita volontaria dell’immobile a un terzo e la banca si accontenta del ricavato, un caso peculiare ma non raro, noto come short sale).
Nel complesso, portare a termine con successo un saldo e stralcio richiede capacità negoziale, chiarezza e un po’ di pazienza, ma può risolvere situazioni altrimenti insolubili. Nel capitolo seguente forniremo alcuni modelli ed esempi concreti di lettere e accordi, prima di passare ai consigli e agli errori da evitare (cap. 8).
7. Modelli di Lettera ed Esempi Pratici
In questa sezione presentiamo alcuni fac-simile utili e casi esemplificativi per meglio comprendere la redazione di documenti e l’applicazione pratica del saldo e stralcio.
7.1 Fac-simile di proposta di saldo e stralcio con la banca – Privato (debito chirografario)
Di seguito un modello adattabile per un debitore privato che propone un saldo e stralcio per un debito non garantito (es. prestito personale, carta di credito). I dati vanno personalizzati in base al proprio caso.
Mittente:
Mario ROSSI – Codice Fiscale RSSMRA80A01H501U
Via Esempio 123, 00100 Roma (RM) – email PEC: mario.rossi@pec.it
Tel. 3331234567
Destinatario:
Spett.le BANCA ABC S.p.A. – Ufficio Crediti Problematici
PEC: crediti.deteriorati@pec.bancaabc.it
Oggetto: Proposta di accordo transattivo a saldo e stralcio relativa a Prestito personale n. 987654
Premessa: Il sottoscritto Mario Rossi è intestatario del prestito personale n. 987654 stipulato in data 01/06/2018 con Banca ABC, di cui risulta un saldo attuale impagato di € 8.250 (otto-miladuecentocinquanta), comprensivo di quota capitale residua e interessi di mora come da ultimo estratto conto ricevuto. A causa di gravi difficoltà economiche sopravvenute (perdita del lavoro nell’aprile 2022 e successivo periodo di disoccupazione), mi trovo nell’impossibilità di rimborsare integralmente quanto dovuto. Con la presente intendo tuttavia definire bonariamente la posizione debitoria in oggetto, evitando l’aggravarsi della situazione per entrambi.
Proposta transattiva: Vi propongo il pagamento di € 4.000 (quattromila/00), pari a circa il 48% dell’esposizione sopra indicata, quale importo a saldo e stralcio di ogni mio debito relativo al contratto di prestito n. 987654. Tale importo verrebbe da me corrisposto in un’unica soluzione entro 30 giorni dall’accettazione della presente, mediante bonifico sul conto corrente da Voi indicatomi.
Effetti dell’accordo: A fronte di detto pagamento, nulla più sarà dovuto dal sottoscritto verso Banca ABC in relazione al prestito in oggetto. La Banca, da parte sua, rinuncerà a qualsiasi ulteriore pretesa per capitale, interessi (anche moratori) o spese maturate sul predetto rapporto. Entro 15 giorni dall’incasso, Vi chiedo di rilasciarmi una lettera di quietanza liberatoria attestante che il pagamento di €4.000 estingue definitivamente il debito residuo.
Si chiede inoltre di aggiornare le eventuali segnalazioni presso i Sistemi di Informazione Creditizia (es. CRIF) indicando la chiusura del rapporto per saldo a stralcio, secondo le modalità previste dal vigente Codice di deontologia.
Validità della proposta: La presente proposta è formulata ai sensi degli artt. 1965 e 1322 c.c. e rimarrà valida per la Vostra accettazione fino al 30/09/2025. Oltre tale termine, in mancanza di Vostro positivo riscontro scritto, essa dovrà intendersi priva di effetto.
Restando in attesa di un gentile cenno di riscontro, ringrazio per l’attenzione e porgo distinti saluti.
(Luogo e data)
Firma
(Mario Rossi)
Allegati: copia documento identità e codice fiscale del proponente; ultimo estratto conto debito.
Commento al modello: Questa lettera contiene tutti gli elementi chiave: identifica chiaramente il debitore e il credito (numero del prestito), spiega brevemente la situazione (senza troppi dettagli sensibili), mette sul piatto una somma definita e una percentuale (utile far vedere la % condonata, perché talvolta gli uffici interni hanno soglie: es. <50% di recupero devono motivare di più), definisce gli obblighi della banca (liberatoria e aggiornamento CRIF) e pone un termine. Un privato potrebbe anche allegare un ISEE o documenti medici se vuole rafforzare la “meritevolezza”, ma come discusso questi elementi possono essere a doppio taglio.
7.2 Fac-simile di proposta di saldo e stralcio con la banca – Impresa/Società
Nel caso di un’impresa (es. una ditta individuale o società) la struttura è simile, ma si userà carta intestata dell’azienda e magari toni leggermente più formali. Inoltre si può fare riferimento all’attività e si potrebbe coinvolgere un professionista (es. l’avvocato della società potrebbe inviare la proposta a nome dell’azienda, il che a volte dà più peso). Ecco un esempio per una S.r.l. con un fido bancario insoluto:
Mittente:
XYZ S.r.l. – P.IVA 01234567890
Sede legale: Via Alfa 1, 20100 Milano (MI) – PEC: xyzsrl@legalmail.it
Oggetto: Proposta transattiva di saldo e stralcio – Conto corrente aziendale n. 123456 – posizione ex fido c/o Banca Delta
Spett.le Banca Delta S.p.A. – Ufficio Gestione Crediti Deteriorati (NPL) – PEC: crediti.deteriorati@pec.bancadelta.it
Illustrissimi,
la scrivente XYZ S.r.l. (di seguito “Società”), titolare del c/c n. 123456 presso la Vostra banca (filiale di Milano Centro), attualmente presenta verso di Voi un’esposizione debitoria di € 50.000 circa, derivante dall’utilizzo di un affidamento di cassa non rientrato alla revoca avvenuta il 15/07/2024. Tale posizione risulta classificata a sofferenza nei vostri archivi come da vs comunicazione del 10/09/2024.
La Società ha attraversato una grave crisi di liquidità nell’ultimo esercizio, connessa al fallimento di un importante cliente e al generale calo di fatturato nel settore, e attualmente non dispone delle risorse per estinguere integralmente il proprio debito. Tuttavia, al fine di evitare azioni legali dispendiose e trovare una soluzione concordata, Vi sottopone la seguente proposta di accordo:
1. Importo a saldo e stralcio: pagamento di € 20.000 (ventimila/00) complessivi, pari al 40% circa del saldo dovuto, a definitivo saldo di ogni pretesa di Banca Delta verso XYZ S.r.l. relativa al rapporto di conto corrente n. 123456 e relativo affidamento.
2. Modalità di pagamento: € 5.000 entro il 31/10/2025 e € 15.000 entro il 30/04/2026, mediante bonifico sul c/c IBAN IT… intestato a Banca Delta S.p.A. (o altra modalità da Voi indicata). La Società si riserva la facoltà di anticipare i pagamenti qualora la sua situazione lo consenta.
3. Esonero e liberatoria: a fronte dell’integrale pagamento di € 20.000 come sopra dilazionato, Banca Delta rinuncerà definitivamente a qualsiasi ulteriore importo vantato verso la Società in relazione al suddetto rapporto, rilasciando formale quietanza liberatoria a saldo e stralcio. La Banca rinuncerà altresì alla facoltà di procedere giudizialmente per il recupero del residuo (pari a € 30.000 circa), dando atto che lo stesso è condonato per effetto del presente accordo transattivo.
4. Garanzie ed impegni del debitore: la Società garantisce la serietà dell’offerta producendo in allegato la dichiarazione d’impegno di un socio finanziatore a coprire l’importo necessario. Inoltre, il legale rappresentante si rende disponibile a firmare cambiali a garanzia delle rate in scadenza (6 cambiali mensili da €2.500 cad.) che saranno restituite ad avvenuto buon fine del pagamento totale.
5. Clausola risolutiva espressa: in caso di mancato pagamento, anche parziale, di una delle somme alle scadenze sopra indicate, la presente proposta – ove accettata – si intenderà risolta di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., e Banca Delta riacquisterà la piena facoltà di agire per il recupero dell’intero credito originario, salvo imputazione di quanto eventualmente già incassato in conto prezzo.
6. Termine di validità: la presente offerta resterà valida per la Vs accettazione scritta fino al 31/12/2025. Decorso inutilmente detto termine, essa dovrà ritenersi priva di efficacia e ogni impegno assunto dalla scrivente decadrà automaticamente.
Motivazioni a supporto: Riteniamo che la proposta consenta a Banca Delta di ottenere un soddisfacimento immediato e significativo (40%) a fronte di una controparte attualmente priva di attivo aggredibile (come da situazione patrimoniale allegata) e che altrimenti potrebbe valutare soluzioni concorsuali (concordato minore ex D.Lgs 14/2019) in cui il dividendo risulterebbe verosimilmente inferiore. La presente offerta è resa possibile grazie all’ingresso di un nuovo socio finanziatore disposto a investire solo a fronte di una liberazione parziale dei debiti pregressi. In difetto di accordo, la Società si troverebbe, suo malgrado, costretta a cessare l’attività.
Restiamo fiduciosi in un Vostro positivo riscontro, certi della convenienza reciproca di quanto proposto. Per eventuali chiarimenti o discussione delle condizioni, contattare senza esitare il nostro legale (Avv. Bianchi, in copia alla PEC).
Cordiali saluti,
XYZ S.r.l.
Il legale rappresentante
(firma)
Allegati: situazione patrimoniale societaria al 30/06/2025; lettera di intenti del socio finanziatore sig. Verdi; copia documento LR; copia ultimo bilancio depositato.
Commento: Questo esempio è più lungo perché giustifica e struttura di più (tipico in ambiente business). Da notare: si menziona il possibile concordato minore come velata minaccia, e l’argomento del socio finanziatore (spesso accade: l’azienda trova qualcuno disposto a mettere soldi solo se i debiti bancari vengono ridotti – la banca in tal caso ha un incentivo ad accettare perché vede che c’è un piano credibile). Ovviamente ogni realtà è diversa; l’importante è che il tono resti professionale. Qui è stata inserita perfino la disponibilità a firmare cambiali: è una concessione che può convincere la banca sulla serietà (anche se il valore legale aggiunto è relativo, dà però un impegno morale forte).
7.3 Fac-simile di accordo transattivo di saldo e stralcio con la banca (accettazione della banca)
Presentiamo ora un esempio di lettera di accettazione che la banca potrebbe inviare per formalizzare l’accordo, basata sul caso del modello 7.1 (privato, debito €8.250, offerta €4.000). Supponiamo che la banca accetti magari chiedendo €4.500.
(Su carta intestata della Banca)
Oggetto: Proposta di definizione a saldo e stralcio – posizione cliente Mario ROSSI (c.c. 123456 / prestito 987654)
Egregio Sig. Rossi,
in riferimento alla Sua proposta del 10/08/2025, presa in carico con protocollo n. ABC/2025/999, Le confermiamo quanto segue.
Banca ABC accetta di definire la posizione debitoria a Lei intestata, relativa al contratto di prestito personale nr. 987654, alle seguenti condizioni:
- Lei provvederà a versare in favore di Banca ABC la somma complessiva di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) entro e non oltre la data del 30/10/2025, quale importo concordato a saldo e stralcio. Il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione, mediante bonifico sul conto IBAN IT00D123456789 (intestato a Banca ABC – causale “Saldo e stralcio Rossi/987654”).
- A fronte dell’integrale pagamento di detto importo entro il termine stabilito, Banca ABC si impegna a considerare definitivamente estinto ogni Suo debito residuo relativo al rapporto di prestito n. 987654. La Banca rinuncia sin d’ora a pretendere qualsiasi ulteriore importo nei Suoi confronti relativamente a tale rapporto.
- La Banca Le rilascerà, entro 30 giorni dall’incasso, regolare quietanza liberatoria attestante l’avvenuto pagamento a saldo e stralcio e provvederà contestualmente a chiudere il contratto di prestito in oggetto nei propri archivi.
- La informiamo inoltre che verranno aggiornate le segnalazioni nelle banche dati creditizie (CRIF e Centrale Rischi Bankitalia) comunicando l’avvenuta definizione dell’esposizione in data 30/10/2025 e la chiusura della posizione per saldo a stralcio. Tali segnalazioni rimarranno visibili per il periodo previsto dalla normativa vigente.
- La presente intesa è condizionata al puntuale adempimento da parte Sua. In caso di mancato pagamento entro il 30/10/2025, la Banca si riterrà libera da ogni impegno qui assunto e potrà riprendere le azioni di recupero del credito per l’intero importo a Vostro debito.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Qualora Ella intenda aderire formalmente ai termini sopra indicati, La invitiamo a restituire copia della presente sottoscritta per accettazione. In difetto, varrà comunque l’effettuazione del pagamento alle condizioni proposte come tacita accettazione.
Distinti saluti,
Banca ABC S.p.A. – Ufficio Gestione Crediti
(firma del responsabile)
Per accettazione:
Mario Rossi – C.F. RSSMRA…
Questo modello riflette uno scenario reale: la banca concede lo stralcio per €4.500 invece di €4.000. Notare l’approccio: la banca chiede al cliente di controfirmare per accettazione (anche se la proposta originaria veniva dal cliente, qui la banca praticamente fa una controproposta formale). Molte banche operano così, per avere una firma del debitore su un documento loro. Firmando “per accettazione” il debitore conferma i nuovi termini (in questo caso l’importo leggermente diverso). Una volta firmato (o pagato, che implica accettazione), il contratto transattivo è concluso.
7.4 Esempio pratico di trattativa riuscita di saldo e stralcio con la banca
Per dare concretezza, raccontiamo in breve un esempio reale di saldo e stralcio, con dati di fantasia ma scenario autentico:
Caso: Luigi B. è un privato 45enne che nel 2016 aveva acceso un mutuo ipotecario da €150.000 con banca XYZ per acquistare casa. Nel 2023, a causa di perdita del lavoro, Luigi accumula 18 mesi di rate impagate. La banca avvia il pignoramento immobiliare sulla casa, il cui valore di mercato nel frattempo è sceso a circa €120.000. Il debito residuo con interessi e spese è arrivato a €140.000.
Situazione: Luigi riesce a trovare un acquirente disposto a comprare la casa per €115.000, ma questa cifra non coprirebbe tutto il debito. Lui propone quindi alla banca: sospendere l’asta e accettare €115.000 derivanti dalla vendita dell’immobile, più €5.000 che i suoi familiari gli prestano, per un totale di €120.000, a saldo di ogni credito (quindi… (continua dal caso di Luigi B.)
Luigi presenta, tramite il suo avvocato, una proposta formale alla banca: si impegna a far acquistare l’immobile all’offerente per 115.000 €, cifra che verrebbe interamente versata alla banca, e ad aggiungere 5.000 € propri (raccolti con aiuto familiare), per un totale di 120.000 € da pagare immediatamente a saldo e stralcio del mutuo (il debito complessivo è di ~140.000 €). In cambio, la banca dovrebbe rinunciare al residuo di circa 20.000 € e cancellare ipoteca e pignoramento. L’offerta è accompagnata dalla copia della proposta di acquisto e dalla perizia sul valore dell’immobile (115.000 € è il valore di mercato attuale, mentre all’asta difficilmente si otterrebbe tanto, considerati i ribassi fin qui avvenuti). La banca, valutati i numeri, accetta la transazione: preferisce incassare 120.000 € subito anziché attendere un’asta che, al netto delle spese, potrebbe renderle forse 90-100.000 €. Viene firmato un accordo a saldo e stralcio tripartito (banca, Luigi, e l’acquirente per presa d’atto), in cui la banca si impegna a cancellare il pignoramento per permettere la vendita libera all’acquirente e dichiara che 120.000 € la soddisferanno integralmente. La vendita viene conclusa dal notaio: dal prezzo 115.000 € si paga la banca, Luigi aggiunge contestualmente 5.000 € di tasca propria. Esito: la banca incassa 120.000 € e rilascia quietanza liberatoria; rinuncia formalmente alla procedura esecutiva e cancella l’ipoteca. Luigi perde la proprietà della casa, ma grazie all’accordo non resta con debiti residui (la differenza di 20.000 € è condonata). Inoltre, evita i costi ulteriori di anni di battaglia legale e lo stress delle aste; può ricominciare da zero senza dover ricorrere a procedure concorsuali. Dal punto di vista fiscale, i 20.000 € condonati dalla banca non vengono tassati nei confronti di Luigi, trattandosi di un privato e non essendo inquadrabili come reddito (la banca li contabilizza come perdita su crediti, e Luigi non deve dichiararli). La segnalazione in Centrale Rischi di “sofferenza” sarà aggiornata come estinta per saldo a stralcio; Luigi avrà difficoltà ad ottenere altri mutui per qualche anno, ma almeno la sua posizione è regolarizzata e non rischia ulteriori aggressioni patrimoniali.
Morale: in casi come questo, un saldo e stralcio ben negoziato può rappresentare una soluzione win-win: la banca incassa velocemente un importo vicino al valore di mercato del bene, evitando ulteriori spese e incognite, mentre il debitore – pur sacrificando il bene – si libera dall’intero debito e dalle azioni esecutive.
8. Consigli pratici e Errori Comuni da Evitare
Negoziare un saldo e stralcio richiede attenzione e strategia. Ecco alcuni consigli pratici per massimizzare le chance di successo e gli errori più comuni da evitare:
- Non aspettare troppo: Tempestività è cruciale. Se siete in difficoltà, attivatevi presto per trovare soluzioni con la banca. Ignorare le comunicazioni della banca o sperare che il problema scompaia porta solo ad aggravare la situazione (more e spese si accumulano, e si rischiano segnalazioni e procedure legali). Anche se non potete pagare, restate in contatto con il creditore e manifestate la volontà di trovare un accordo. Al contempo, non affrettatevi a fare proposte sconsiderate: bilanciate l’urgenza con la preparazione accurata.
- Verificare la prescrizione del debito: prima di ammettere o riconoscere un debito, consultate un legale sulla possibilità che sia prescritto. Se, ad esempio, sono passati più di 10 anni (o 5 anni per interessi e alcuni crediti) senza richieste formali di pagamento, il debito potrebbe essere prescritto. Errore grave sarebbe fare una proposta di saldo e stralcio su un debito prescritto: in tal modo riconoscereste il debito e ne risollecitereste la pretesa. In caso di dubbio, far verificare gli atti interruttivi (es. raccomandate, decreti) e valutare se sia meglio eccepire la prescrizione (liberandovi totalmente, senza pagare nulla) piuttosto che pagare anche parzialmente. Se decidete comunque di trattare, magari per ragioni morali o di rischio causa, sappiate che qualsiasi riconoscimento scritto del debito azzera la prescrizione (art. 2944 c.c.).
- Non scatenare reazioni legali indesiderate: quando redigete la proposta o parlate con la banca, evitate frasi che possano peggiorare la vostra posizione. Ad esempio, scrivere “non sono assolutamente in grado di pagare nulla” o “sono insolvente” potrebbe indurre la banca ad agire subito con un pignoramento o, se siete un’impresa fallibile, addirittura a chiedere il vostro fallimento. Meglio enfatizzare la volontà di pagare parzialmente, anche se in realtà siete in default. Allo stesso modo, non fornite mai informazioni false (es. nascondendo volutamente beni): la buona fede è importante, e se venisse scoperto che avete mentito ciò comprometterebbe ogni fiducia e accordo.
- Non puntare tutto sulla leva emotiva: come consigliato da alcuni esperti, impietosire il creditore con storie personali raramente funziona ed è sconsigliabile. Un creditore istituzionale ragiona su numeri, non su compassione. Inoltre, dichiarare per iscritto la propria disperazione economica è controproducente (vedi punto precedente). Meglio mantenere un tono collaborativo ma professionale, fornendo dati oggettivi (reddito ridotto, spese mediche documentate, ecc.) senza implorazioni. L’empatia può emergere in conversazioni informali, ma nella proposta scritta focalizzatevi sulla convenienza dell’accordo per il creditore.
- Comunicare in modo formale e tracciabile: inviate le proposte per iscritto usando canali che diano prova legale dell’invio e ricezione: PEC (Posta Elettronica Certificata) se disponete di un indirizzo PEC, oppure raccomandata A/R. Evitate email ordinarie: non hanno valore probatorio e possono finire ignorate. Se consegnate a mano, fate firmare una ricevuta. Utilizzate una forma cortese ma formale (intestazioni, oggetto, firma, allegati) come mostrato nei fac-simile sopra. Ciò conferisce serietà alla richiesta e spesso viene presa in maggior considerazione dagli uffici legali.
- Non assumere che “silenzio = accordo”: se inviate una proposta e non ricevete risposta entro il termine indicato, non date per scontato nulla. Il silenzio normalmente vale come rifiuto, non come accettazione. Dovete ottenere un riscontro esplicito. Se la banca tarda a rispondere, fate un sollecito (preferibilmente scritto, a conferma che aspettate ancora). Non interrompete eventuali difese legali pensando che l’accordo sia fatto finché non avete la certezza di un assenso.
- Evitare pagamenti senza accordo scritto: uno degli errori più gravi è pagare somme (acconti) al creditore senza aver prima formalizzato l’accordo di saldo e stralcio. Versare un importo a caso “a titolo di buona volontà” può rivelarsi inutile o addirittura dannoso (perché riduce il margine di sconto residuo, o perché viene assorbito in interessi). Regola d’oro: non pagate nulla finché la banca non mette per iscritto che accetta quel pagamento a completa liberazione del debito. Se vi viene richiesto un acconto durante le trattative, fatelo solo se accompagnato da un impegno scritto del creditore (ad esempio: “incasso acconto € X non pregiudica la trattativa in corso”). In generale, diffidate di promesse verbali: qualsiasi cosa concordiate, mettetela nero su bianco. Ad accordo raggiunto, pagherete secondo i termini stabiliti; ma se per qualunque motivo l’accordo saltasse, almeno non avrete perso denaro.
- Attenzione alle comunicazioni con società di recupero crediti: se il vostro debito è stato affidato o ceduto a un’agenzia di recupero, probabilmente riceverete telefonate insistenti. Non fate accordi telefonici sommari. Chiedete sempre che ogni proposta sia inviata per iscritto. Gli operatori telefonici talvolta promettono sconti o rateazioni che poi non risultano confermati. Usate la stessa cautela formale: trattate via PEC/lettera anche con loro. Inoltre, informatevi se il credito è stato ceduto pro-soluto (quindi la società è il nuovo creditore e può transare liberamente) o se agiscono per conto della banca (mandato). Nel dubbio, inviate la proposta sia alla società che alla banca cedente in copia.
- Coinvolgere un professionista se necessario: se il debito è rilevante o la situazione complessa (es. ci sono in corso cause, pignoramenti, più creditori), affidatevi a un avvocato o a un professionista del settore debitorio. Un legale esperto conosce le tattiche delle banche e può negoziare meglio, individuare eventuali profili di illegittimità (interessi usurari, vizi contrattuali) da usare come leva, nonché tutelarvi nella stesura dell’accordo (verificando clausole e completezza). Spesso il costo dell’assistenza è ampiamente ripagato dal miglior stralcio ottenuto o dagli errori evitati. Anche rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o a consulenti finanziari specializzati (come associazioni dei consumatori, centri antiusura, ecc.) può offrire supporto tecnico e psicologico.
- Non trascurare gli effetti fiscali: come visto, se siete un’impresa o professionista, la parte di debito condonata sarà una sopravvenienza attiva tassabile a meno che l’accordo rientri in procedure concorsuali . Errore da evitare: dimenticarsene e poi trovarsi con una sorpresa in sede di dichiarazione dei redditi. Pianificate con il commercialista l’impatto fiscale: magari conviene concordare il pagamento l’anno successivo a fronte di perdite fiscali disponibili, o adottare accorgimenti (se possibili) per far omologare l’accordo in tribunale (vedi par. 11 e 12). Per i privati, il rischio fiscale è minore, ma se la banca vi rilascia qualche certificazione sui crediti stralciati, conservatela e chiedete al CAF/consulente se vada indicata (in genere no, ma meglio verificare casi particolari).
- Non affidarsi a soluzioni “miracolose” o poco chiare: purtroppo il campo dell’assistenza debitoria può attirare personaggi poco seri. Diffidate di chi vi promette stralci strabilianti senza vedere documenti, o di chi suggerisce stratagemmi ai limiti della legalità (es. “trasferisci tutti i beni a un prestanome e fai fallire la società” – operazioni del genere possono essere revocate o costituire reato). Attenersi a vie lecite e trasparenti, sebbene difficili, è sempre la scelta migliore. Se vi rivolgete a consulenti del debito, verificate la loro reputazione e pretendete chiarezza su costi e modalità d’azione.
- Curare i dettagli nella formalizzazione: quando si arriva alla firma dell’accordo, leggete ogni clausola. Un errore comune è firmare di fretta per “farla finita”: così facendo potreste ad esempio accettare clausole penalizzanti (una troppo stringente clausola risolutiva, o l’obbligo di pagare spese occulte). Verificate che nell’accordo siano menzionati tutti gli aspetti promessi (cancellazione ipoteca, impegni verso garanti, termini esatti). Se qualcosa è ambiguo, chiedete di chiarirlo prima di firmare. Ricordate che dopo la firma sarete vincolati: molto difficile rinegoziare poi. Quindi meglio qualche minuto in più di attenzione ora.
- Richiedere sempre la quietanza liberatoria finale: Dopo aver pagato, insistete per ricevere dalla banca un documento ufficiale che attesti che il debito è estinto per saldo e stralcio. Non accontentatevi del silenzio o di un estratto conto zero. La quietanza (liberatoria) è la vostra “polizza assicurativa” in caso in futuro saltasse fuori qualcun altro a chiedere soldi su quel debito (succede, ad esempio, se il credito era stato ceduto a un fondo e internamente non registrano l’accordo: voi esibite la quietanza firmata e siete a posto). Conservate quel documento in originale e in copia digitale, insieme all’accordo.
Seguendo questi accorgimenti, aumenterete le probabilità di una trattativa efficace e ridurrete i rischi. In sintesi: preparazione, prudenza e trasparenza sono gli alleati del debitore, mentre improvvisazione, fretta e opacità sono i suoi peggiori nemici.
9. Effetti del Saldo e Stralcio Con La Banca sulla Posizione del Debitore
Concludere un saldo e stralcio comporta una serie di conseguenze per il debitore, oltre alla liberazione dal debito. È importante essere consapevoli di tali effetti:
9.1 Liberazione dalle Garanzie e Vincoli Giuridici: Una volta eseguito l’accordo, tutte le garanzie reali o personali relative a quel debito devono essere liberate. Ciò significa che, se il debito era garantito da ipoteca, questa sarà cancellata (di solito a cura della banca, tramite assenso alla cancellazione ex art. 40-bis TUB); se c’era un pignoramento in corso, sarà estinto d’ufficio a seguito della rinuncia agli atti del creditore; se c’erano fideiussioni o garanti, costoro vengono liberati contestualmente (assicuratevi che l’accordo menzioni esplicitamente la rinuncia verso eventuali coobbligati). In pratica, il debitore ottiene l’integrale liberazione giuridica: il credito originario viene dichiarato estinto e non può più essere fatto valere in nessuna sede. Occorre tuttavia vigilare che tutti gli adempimenti formali siano effettivamente compiuti: ad esempio, verificare qualche settimana dopo che l’ipoteca risulta cancellata nei registri immobiliari, o che il decreto ingiuntivo sia stato rinunciato in tribunale.
9.2 Segnalazioni in Centrale Rischi e CRIF: Il saldo e stralcio non cancella immediatamente la “storia” creditizia negativa, ma la conclude. In Centrale dei Rischi (gestita da Banca d’Italia) un debito insoluto bancario viene tipicamente segnalato come “sofferenza”. Quando si effettua un saldo e stralcio, la banca aggiorna la posizione segnalandola come “estinzione per saldo a stralcio” o simile. La registrazione storica rimane: nella CR di Banca d’Italia le sofferenze chiuse restano visibili per 36 mesi dall’ultimo aggiornamento. Nei SIC privati (es. CRIF, Experian, Cerved) analogamente, l’account negativo viene mantenuto per un certo periodo dopo la chiusura: per CRIF le istruzioni indicano 3 anni dalla data di cessazione del rapporto per i crediti non rimborsati interamente (quindi saldo parziale). Trascorso tale termine, la segnalazione viene cancellata automaticamente dal sistema. Durante quei mesi/anni, chi effettua una verifica vedrà che quel soggetto aveva un problema ma lo ha risolto pagando parzialmente. Impatto sul merito creditizio: nel breve termine, il debitore potrà avere difficoltà ad ottenere nuovi finanziamenti. Una segnalazione di saldo e stralcio è comunque preferibile a una sofferenza aperta o a un’insolvenza non risolta: ai fini di scoring, mostra che c’è stata una chiusura, seppur non integrale. Col tempo (dopo 2-3 anni) e con una condotta finanziaria regolare su altre posizioni, la reputazione creditizia potrà gradualmente migliorare. In ogni caso, dopo 36 mesi (CRIF) il dato sparisce completamente, e il debitore tornerà “pulito” nei sistemi consultabili da banche. Per importi rilevanti segnalati in Centrale Rischi Bankitalia, la notizia dell’avvenuto stralcio resta nell’archivio storico consultabile dalle banche per 36 mesi (poi è rimossa).
9.3 Conseguenze fiscali per il debitore: Abbiamo dedicato un intero capitolo (12) all’aspetto tassazione, ma qui ribadiamo in sintesi: per una persona fisica consumatore che chiude un debito bancario a stralcio, la parte condonata non genera tassazione IRPEF ordinaria (non essendo un reddito classificato). Non c’è da emettere fatture né altro (il debitore non “vende” nulla alla banca). Un’eccezione potrebbe essere un soggetto che esercita impresa o lavoro autonomo: in quel caso l’abbattimento del debito potrebbe riflettersi in tassazione come sopravvenienza attiva (per esempio un artigiano con debiti verso banche legati all’attività dovrà seguire le regole del TUIR). Per una società o impresa, come detto, la parte di debito stralciata è un componente positivo straordinario di reddito e va tassato salvo procedure concorsuali . Dal punto di vista di eventuali imposte indirette, la transazione in sé è esente da IVA (non è una cessione di beni né una prestazione di servizi imponibile), e sconta solo – se formalizzata per atto pubblico o scrittura autenticata – un’imposta di registro fissa (200 €) come “atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale” (DPR 131/86, voce 9 Tariffa part. I). Tuttavia, la maggior parte degli accordi a saldo e stralcio viene scambiata in forma di scrittura semplice per corrispondenza, e non è soggetta a registrazione obbligatoria (lo diventerebbe solo “in caso d’uso”, ad esempio se una parte volesse farlo valere in giudizio e il giudice ne chiedesse la registrazione). Dunque generalmente non si paga nulla di registro. La quietanza è esente da bollo ai sensi dell’art. 6 della Tabella allegata al DPR 642/72 (quietanze relative a operazioni bancarie sono esenti dall’imposta di bollo).
9.4 Posizione del debitore in eventuali ulteriori contenziosi: Dopo aver definito a stralcio, il debitore è al riparo da ulteriori cause su quel debito. Se però il debitore avesse più debiti con la stessa banca non oggetto dell’accordo, attenzione: l’accordo di saldo e stralcio riguarderà solo i rapporti specificati. Ad esempio, se con la banca avete chiuso il prestito ma rimane una carta di credito insoluta non menzionata, questa resta dovuta. In mancanza di un accordo quadro che accorpi tutte le esposizioni, ogni posizione fa storia a sé. È dunque buona norma, in sede di trattativa, tentare di includere tutti i rapporti pendenti che si hanno con quel creditore (anche se poi la banca potrebbe voler trattare separatamente per ognuno). Inoltre, se il debitore avesse coobbligati solidali (es. soci di società di persone, o co-firmatari di prestito), la liberatoria per lui non necessariamente copre gli altri coobbligati se questi non sono parte dell’accordo. Un punto complesso: in società di persone, ad esempio, se la società fa saldo e stralcio ma i soci non firmano, la giurisprudenza ritiene comunque i soci liberati se la transazione era globale, ma è meglio prevenire: includete sempre nell’accordo anche i garanti e condebitori, così nessuno potrà rivalersi su di loro.
9.5 Ripercussioni sull’attività d’impresa: per un imprenditore o una società, definire i debiti bancari può essere un passo decisivo per il risanamento. Tuttavia, occorre considerare che se avete stralciato un debito, probabilmente quella banca difficilmente vi concederà nuovo credito nell’immediato. Sarete classificati come cliente in sofferenza risolta ma comunque problematico. In un sistema di gruppi bancari, ciò potrebbe riflettersi anche con altre banche. Il recupero della fiducia del sistema creditizio richiede tempo e dimostrazione di miglioramento (ad esempio, se fate parte di un concordato minore omologato, a esdebitazione ottenuta dovrete ricostruire la reputazione). Nel frattempo, potreste dover ricorrere a fonti alternative di finanziamento (soci, finanza alternativa) per proseguire l’attività. Di positivo c’è che, una volta liberata dai debiti pregressi, l’azienda potrà destinare il cash flow al rilancio invece che ai vecchi oneri.
9.6 Aspetti psicologici e reputazionali: per un debitore privato, chiudere un debito soffocante è spesso un enorme sollievo psicologico: ci si sente “fuori dal tunnel dei debiti”. Questo può migliorare la qualità della vita e le relazioni familiari. D’altro canto, bisogna gestire la propria educazione finanziaria futura: è bene imparare la lezione per evitare di ricadere in situazioni di sovraindebitamento. A livello reputazionale pubblico, in Italia le vicende di saldo e stralcio rimangono riservate (non c’è una “fedina finanziaria” pubblica); solo le segnalazioni di cui sopra (CRIF) hanno diffusione tra banche. Nelle piccole comunità, se c’è stata un’asta giudiziaria, può esserci stato clamore, ma una transazione bonaria spesso passa sotto traccia. In ambito imprenditoriale, il ricorso a strumenti di ristrutturazione (anche extragiudiziali come il saldo e stralcio con banche) sta perdendo lo stigma sociale: è visto come un atto di responsabilità per salvare l’azienda o chiudere dignitosamente una crisi, piuttosto che un disonore.
In sintesi, dopo un saldo e stralcio il debitore può ripartire da una posizione più pulita, ma deve affrontare con consapevolezza il periodo successivo: niente più debiti vecchi, ma anche credito futuro limitato nel breve termine. La riabilitazione finanziaria è possibile e, con una pianificazione oculata, il saldo e stralcio può segnare il punto di svolta verso una nuova stabilità economica.
10. Differenze del Saldo e Stralcio Con La Banca a Seconda della Tipologia di Debito
Ogni categoria di debito bancario ha peculiarità che influenzano la trattativa di saldo e stralcio. Vediamo le differenze principali e le accortezze specifiche per le varie tipologie:
10.1 Mutui Ipotecari: I mutui casa presentano la particolarità della garanzia ipotecaria sull’immobile. Ciò significa che la banca, in caso di insolvenza, ha il diritto di espropriare e far vendere la casa. La leva negoziale del debitore qui dipende in larga parte dal valore dell’immobile rispetto al debito residuo.
- Se l’immobile vale più o meno quanto il debito (o di più), la banca è coperta e sarà meno incline a sconti significativi: tenderà a procedere con l’esecuzione per recuperare il suo, a meno che il debitore non offra una cifra prossima al 80-90% del dovuto. In tal caso, il saldo e stralcio può risultare poco conveniente per il debitore (sconto esiguo). Spesso in queste situazioni il vero beneficio per il debitore è evitare la procedura esecutiva (con relativi costi e il marchio della casa venduta all’asta) ottenendo magari un 5-10% di riduzione e tempi concordati.
- Se l’immobile vale molto meno del debito residuo (come nel caso di Luigi B. sopra, o ad esempio mutui “alto loan-to-value” erogati prima di crisi immobiliari), allora la posizione negoziale del debitore è migliore. La banca sa che, anche pignorando e vendendo, incasserà solo il ricavato del bene (il resto rimarrebbe un credito chirografario difficilmente esigibile, soprattutto se il debitore non ha altri beni). Dunque potrebbe accettare di chiudere per una somma pari al valore attuale di mercato dell’immobile, stralciando la differenza (anche consistente). Negli USA esiste la pratica del short sale, analoga al nostro saldo e stralcio: vendita della casa a prezzo inferiore al debito con accordo della banca che rinuncia al residuo.
- Stato della procedura: se ancora non c’è pignoramento, la trattativa è più semplice (meno attori coinvolti). Se c’è già un pignoramento immobiliare in corso, è essenziale coordinarsi col legale della banca o con il custode giudiziario. Spesso, le banche accettano saldo e stralcio anche a procedura avviata, sospendendo o rinunciando all’asta (si richiede al giudice un rinvio o si attendono esiti, come strategia per avere tempo). È cruciale però agire prima che l’immobile venga aggiudicato a terzi: dopo la vendita, infatti, il debitore perde la casa e difficilmente la banca sarà disposta a stralciare (perché a quel punto incassa il prezzo d’asta e per il residuo potrebbe rivalersi diversamente o comunque considera chiusa la partita con la vendita).
- Prima casa e aspetti sociali: se l’immobile ipotecato è l’abitazione principale del debitore, vi può essere maggior sensibilità. Norme come l’art. 41 bis TUB (introdotto nel 2016) vietano alle banche di espropriare la prima casa con patto marciano, ma nulla vieta il pignoramento tradizionale. Tuttavia, alcune banche per policy interna preferiscono raggiungere soluzioni negoziali sulle prime case, anche per evitare cattiva pubblicità (“banca butta famiglia fuori casa”). Questo può aiutare il debitore che dimostri le proprie difficoltà e offra tutto il possibile. In alcuni casi, enti di mediazione (fondazioni antiusura, o l’OCC locale) possono facilitare accordi con banche per evitare lo sfratto di nuclei familiari, arrivando a stralci di parte del mutuo uniti a rifinanziamenti sostenibili. Vale la pena informarsi se esistono programmi simili (ad es. il Fondo di garanzia prima casa non copre stralci ma offre sospensioni; però alcune Caritas locali mediano con le banche).
10.2 Prestiti personali e debiti chirografari al consumo: Questi sono debiti senza garanzie reali, tipicamente più piccoli importi (da poche migliaia fino a qualche decina di migliaia di euro). Le banche/finanziarie su tali crediti in sofferenza adottano spesso una politica di recupero veloce o cessione a terzi. Le caratteristiche della trattativa:
- Sconti percentuali spesso maggiori: se il credito è deteriorato e la finanziaria pensa di cederlo, magari lo venderebbe a un prezzo del 10-20% del nominale. Un debitore che offra il 30-40% direttamente può essere visto come un buon affare. Non è raro strappare stralci del 50-70% su prestiti personali non pagati da tempo.
- Attenzione alle cessioni: bisogna capire chi detiene ora il credito. Se ha già una comunicazione di cessione del credito a un SPV o fondo, la trattativa va fatta con il cessionario (la banca originaria non c’entra più). I fondi NPL acquistano in massa e tendono a chiudere volentieri a saldo se l’offerta supera il loro prezzo di acquisto e i costi (che spesso sono molto bassi). Talvolta, anzi, sarà il cessionario stesso a proporvi un saldo e stralcio, magari a rate: ad esempio, debito 10.000 € venduto a 2.000 €, il fondo vi propone di chiudere a 5.000 € in 5 rate. Valutate queste offerte, possono essere convenienti. Anche qui, però, formalizzare tutto per iscritto.
- Contenzioso e prescrizione breve: i prestiti al consumo hanno di solito termine di prescrizione 10 anni (contratto scritto). Alcune componenti, come interessi o penali, 5 anni. Spesso le società di recupero comprano crediti vecchi quasi prescritti e contano sull’ignoranza del debitore per fargli ammettere il debito. Un errore tipico è riconoscere per iscritto un prestito scaduto da più di 10 anni: in tal caso se ne resuscita la validità. Quindi, come già detto, fate queste valutazioni con attenzione.
- Carte revolving: analoghe ai prestiti personali, ma attenzione ai contratti: molti contenevano tassi ultra-soglia o anatocismo vietato. Potreste avere basi legali per contestare parte del debito. Se avete modo, fate fare una perizia di calcolo interessi: se emerge usura o interessi non dovuti, la vostra leva in trattativa aumenta (potete minacciare un’azione legale o compensare l’importo).
- Creditori multipli: chi ha prestiti personali di solito ne ha magari più d’uno (es. diverse finanziarie). In tal caso dovete decidere se trattare con ciascuno separatamente (possibile, ma attenti a non prosciugarvi su uno e lasciare gli altri insoluti) oppure valutare un percorso di sovraindebitamento globale (vedi cap. 11). Non esiste una regola fissa: se gli importi non sono elevatissimi, spesso conviene negoziare singolarmente saldo e stralcio con ognuno (magari iniziando da quello più pressante o che offre più margine).
10.3 Scoperti di conto corrente, fidi e castelletto aziendali: Sono debiti generalmente chirografari ma legati a rapporti bancari consolidati. Quando un’azienda o un professionista non rientra dal fido, la banca revoca l’affidamento e chiede il rientro immediato. Se ciò non avviene, si crea un insoluto su conto corrente. Elementi da considerare:
- Interessi ultralegali e anatocismo: i conti in rosso generano tassi molto alti, Commissioni di Massimo Scoperto, interessi anatocistici (oggi trimestrali legali). In un contenzioso, spesso parte di questi addebiti potrebbe essere contestata (soprattutto in passato). Far ricalcolare il conto da un consulente può evidenziare che su 50.000 € richiesti, magari 10.000 sono interessi composti discutibili. Questa minaccia di perizia può convincere la banca a tagliare quella parte.
- Garanzie personali: i fidi sono spesso assistiti da fideiussioni omnibus dei titolari o di terzi. Un accordo di saldo e stralcio deve assolutamente includere anche il liberare il fideiussore, sennò la banca potrebbe dire: “ok azienda paga il 50% e chiudiamo con lei, ma ci riserviamo di chiedere al garante il restante”. Questo scenario è da evitare: serve una liberatoria anche per il garante. Molte banche lo fanno spontaneamente (sanno che il garante altrimenti farebbe opposizione), ma meglio specificare.
- Rapporti multipli con la stessa banca: le imprese spesso hanno con la stessa banca conto, anticipo fatture, mutuo chirografario, leasing, ecc. Se uno salta, spesso gli altri vanno in default incrociato. In questi casi può essere efficace proporre una transazione omnibus, cioè trattare il pacchetto complessivo di esposizioni. Lato banca, spesso viene tutto gestito dallo stesso ufficio crediti deteriorati, quindi c’è spazio per “spalmare” la soddisfazione: es. la banca potrebbe concedere uno stralcio maggiore sul fido scoperto e minore sul mutuo, in modo da portare complessivamente il recupero a una certa percentuale. Come debitore, conviene avere visione globale: non usate tutte le risorse per chiudere un rapporto se ne restano altri aperti con lo stesso istituto (vi trovereste inadempienti su quelli senza soldi per negoziare).
- Leasing e finanziamenti su beni strumentali: se avete leasing o mutui su beni, la banca potrebbe preferire riprendersi i beni e poi vedere se c’è delta. A volte, su leasing macchinari, lo stralcio consiste nel restituire il macchinario e rinunciare a ulteriori pretese. Formalizzate la risoluzione transattiva: “riconsegno il bene, voi mi liberate da ulteriori obblighi”. In altri casi, se il bene è già venduto (leasing risolto e bene venduto con perdita), il residuo scoperto può essere trattato come un qualsiasi chirografo (spesso stralciati in massima parte, perché l’attività è ferma e il debitore tipicamente non ha altro).
- Linee autoliquidanti (anticipo fatture): se l’azienda ha anticipato crediti verso clienti e poi non li ha pagati, la banca chiederà indietro i soldi all’azienda. Per stralciare, la banca vorrà assicurarsi che quei crediti non siano comunque incassabili dall’azienda (sennò pretenderebbe che li recuperiate e li versiate). Se invece i crediti sono inesigibili, dimostratelo (ad es. i vostri clienti sono falliti) così la banca saprà che insistere è inutile. Fornite documentazione sui crediti deteriorati anticipati e usatela per giustificare una riduzione (in fondo, la banca sapeva del rischio quando vi anticipava su fatture di terzi).
10.4 Carte di credito revolving: Menzione a parte meritano le carte di credito, specie quelle revolving (pagamento a rate con interessi). Le caratteristiche:
- Tassi alti e costi vari: Le revolving spesso portano TAEG elevati, e se il cliente non paga più, il debito può lievitare con interessi di mora e penali vari. Qui più che altrove conviene far verificare il tasso effettivo: se supera il tasso soglia antiusura (in certi trimestri alcune revolving lo sfioravano), avete una potenziale causa per far dichiarare nulli gli interessi. Anche se non volete fare causa, menzionare questa contestazione può portare il creditore (di solito una finanziaria) a un atteggiamento prudente, offrendovi uno stralcio corposo.
- Cessione rapida del credito: le società di carte spesso cedono il credito dopo pochi mesi di insoluto. Come già detto, il cessionario ha interesse a chiudere. Quindi provate magari a non accettare la prima offerta del recuperatore se pensate di poterne fare una migliore: es. debito 5.000, vi chiedono 3.000; potete rispondere con 2.000 mostrando ISEE basso, ecc. Spesso dopo qualche resistenza chiudono.
- Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI): per le carte non c’è il rischio di segnalazione protesti (che vale per assegni o cambiali) ma occhio al CAI – archivio gestito da Banca d’Italia per carte di credito revocate. Se la vostra carta viene revocata per inadempimento, potreste venire iscritti nel CAI e non poter ottenere altre carte per alcuni anni. Chiudere a saldo e stralcio non elimina l’iscrizione CAI (dura 2 anni per carte), però almeno la società emittente comunicherà che il debito è chiuso, evitando eventuali azioni penali (uso indebito carta oltre fido può – raramente – portare a denunce, ma con l’accordo viene meno il presupposto dell’“indebito”).
10.5 Debiti fiscali e contributivi con banche come intermediarie: Può capitare che una banca sia creditrice per conto terzi, ad esempio anticipi su deleghe F24 non andati a buon fine, oppure recupero di somme dovute all’erario (se la banca ha pagato un vostro debito fiscale in solido). Questi casi sono particolari e non sempre negoziabili (il debito in realtà è verso lo Stato). In linea generale, per i debiti fiscali è lo Stato che periodicamente prevede “saldo e stralcio” o rottamazioni – procedure diverse, fuori dal rapporto banca-debitore. Se però il vostro debito con la banca è indiretto (es. la banca ha garantito per voi e ora deve escutere), valutate la natura: potrebbe essere simile a un debito chirografario. Ad esempio, banca garante in appalti: se la banca ha escusso la fideiussione, voi dovete ridarle i soldi; questo è un debito come un altro e potete tentare stralcio. Oppure, la banca come intermediario ha pagato un tributo e voi non lo avete coperto: quel credito forse non è nemmeno cedibile, ma la banca potrebbe accettare parzialmente se sa che altrimenti sarete nullatenenti.
10.6 Persone giuridiche fallibili vs non fallibili: Infine, va considerato il tipo di debitore:
- Se siete una società grande o fallibile (srl, spa, etc. senza i requisiti di non fallibilità), le banche sanno che, in mancanza di accordo, potreste finire in fallimento (oggi liquidazione giudiziale) o in concordato preventivo. Paradossalmente, ciò le rende a volte più morbide: perché in un fallimento potrebbero recuperare poco dopo anni. Quindi avere la spada del fallimento (o minacciare un concordato) può aiutare un saldo e stralcio. Ma se l’esposizione è molto alta e coinvolge più banche, è probabile che si vada direttamente in procedure concorsuali formali.
- Se siete un soggetto “non fallibile” (consumatore, piccolo imprenditore sotto soglie, professionista, ente non commerciale), la banca non può chiedere il vostro fallimento; al massimo può perseguirvi individualmente o farvi attivare un procedimento di sovraindebitamento (piano del consumatore, ecc.). Questo scenario lo approfondiamo nel prossimo capitolo: diciamo solo che con debitori non fallibili le banche sanno di dover contrattare caso per caso, e spesso preferiscono stralciare extragiudizialmente piuttosto che passare per lunghe procedure giudiziali di sovraindebitamento (dove magari potrebbero spuntare persino condizioni peggiori per loro). Quindi essere “piccolo” non è uno svantaggio: anzi, molte composizioni bonarie avvengono proprio con consumatori e piccoli imprenditori, a differenza dei grandi debiti che vanno in tribunale.
Riassumendo, adattate l’approccio al tipo di debito: conoscerne le dinamiche permette di sapere fino a che punto potete spingervi. Un mutuo con garanzia forte non si chiuderà con uno sconto del 70%, mentre un prestito al consumo scoperto da anni sì. Valutate anche l’importanza del rapporto continuativo con la banca: se volete mantenerlo (es. siete un’azienda e volete conservare almeno un conto operativo con quella banca), la trattativa andrà gestita con particolare tatto e rispetto, per non “bruciare i ponti”.
11. Strumenti Alternativi: Sovraindebitamento e Composizione della Crisi
Non sempre è possibile raggiungere accordi di saldo e stralcio in via privata con tutti i creditori. Se il debito con la banca è solo uno dei tanti o se la banca rifiuta ostinatamente ogni proposta, il debitore (soprattutto se sovraindebitato) può considerare le procedure legali di composizione della crisi da sovraindebitamento o gli strumenti concorsuali previsti dall’ordinamento. Questi meccanismi, introdotti dalla Legge 3/2012 (la cosiddetta “salva suicidi”) e ora confluiti nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCI), consentono di ottenere – sotto controllo di un giudice – la riduzione dei debiti e l’esdebitazione (cancellazione del debito residuo), anche senza il consenso di tutti i creditori, a certe condizioni. In pratica, è una sorta di “saldo e stralcio” giudiziale.
Le procedure principali aggiornate ad Aprile 2025 sono:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex “piano del consumatore” legge 3/2012): riservato ai debitori persone fisiche consumatori (non imprenditori), in stato di sovraindebitamento. Consiste in un piano di pagamento parziale dei debiti formulato dal debitore in base alla sua capacità reddituale, che viene sottoposto all’omologazione di un giudice. Nessun voto dei creditori è richiesto: il giudice può omologare anche con il dissenso di tutti, purché ritenga il piano fattibile e il debitore meritevole (cioè che il sovraindebitamento non sia dovuto a dolo o colpa grave del debitore). Una volta omologato, il piano vincola tutti i creditori: ciascuno riceverà quanto previsto (ad esempio il 30% del credito in 5 anni) e, al termine, i debiti residui sono cancellati. È uno strumento potente: se avete prevalenza di debiti verso banche/finanziarie e la vostra situazione è disperata ma con qualche entrata, il piano del consumatore può ridurre drasticamente i debiti (anche tagli oltre il 50-70%). Richiede però la presenza di reddito regolare o patrimonio liquidabile da offrire, e che il sovraindebitamento non derivi da spese folli ingiustificate (il tribunale valuta la condotta). Dal 2022, col Codice della Crisi, questa procedura è disciplinata agli artt. 67-73 CCI (indicativamente) ed è ancora di fatto la “preferita” per il debitore-consumatore perché non dà voce in capitolo ai creditori privilegiati come banche – eccetto il giudice stesso. Esempio: famiglia indebitata per mutuo e prestiti, propone di pagare il 50% dei debiti vendendo la seconda auto e con una rata sostenibile per 4 anni, il giudice omologa, le banche devono accettare.
- Concordato minore (Accordo di composizione della crisi): è l’evoluzione dell’“accordo con i creditori” legge 3/2012. Destinato a debitore non consumatore (piccolo imprenditore sotto le soglie di fallibilità, professionista, imprenditore agricolo, start-up innovativa etc., oppure anche un consumatore se preferisce questa via), prevede che il debitore elabori un piano di ristrutturazione con l’ausilio di un OCC e lo sottoponga al voto dei creditori chirografari. Serve l’accordo di almeno il 60% dei crediti (nel Codice della Crisi è previsto un quorum analogo all’accordo di ristrutturazione) perché il tribunale possa omologare. I creditori privilegiati (es. banca con ipoteca) possono essere pagati parzialmente solo se acconsentono o se il piano prevede che ricevono almeno quanto otterrebbero liquidando la garanzia . In caso di esito positivo, il concordato minore vincola tutti i creditori, anche dissenzienti, e cancella i debiti residui dopo l’esecuzione. È paragonabile a un piccolo concordato preventivo ma pensato per non fallibili, con meno formalità. Adatto a: piccoli imprenditori con molti debiti sia finanziari che commerciali; situazioni in cui c’è bisogno di coinvolgere la maggioranza dei creditori in un accordo (diversamente dal piano del consumatore, qui i creditori votano). Ad esempio un artigiano con 5 banche e 10 fornitori: con il concordato minore può mettere tutti d’accordo in un unico contenitore anziché negoziare 15 saldo e stralcio separati. Norme: artt. 74-83 CCI e seguenti.
- Liquidazione controllata del sovraindebitato: è l’equivalente del fallimento per i soggetti non fallibili. Disponibile sia per consumatori che piccoli imprenditori, su istanza del debitore (o anche dei creditori o su conversione se un piano fallisce). Consiste nella messa in liquidazione di tutto il patrimonio del debitore sotto controllo di un liquidatore nominato dal tribunale (artt. 268 e segg. CCI). Dura tipicamente pochi anni (massimo 4 anni per la liquidazione dell’attivo, in base alle norme 2022). Al termine, il debitore persona fisica ha diritto di chiedere l’esdebitazione di tutti i debiti rimasti insoddisfatti (tranne quelli non esdebitabili per legge, es. debiti alimentari, multe, etc.). È insomma la procedura di fallimento civile: il debitore consegna tutto, i creditori prendono quel che c’è pro-quota, e poi basta. Oggi questo istituto è migliorato rispetto alla vecchia “liquidazione del patrimonio” legge 3/2012 e prevede tempi più rapidi e una maggiore certezza di liberazione. Quando considerarla: se non avete proprio alcuna capacità di pagare e possedete qualche bene pignorabile, può convenire far partire voi la liquidazione controllata (invece di subire mille pignoramenti disordinati). Ad esempio, Tizio nullatenente con qualche debito: dichiara liquidazione controllata, i creditori vedono che non c’è nulla e in pochi anni Tizio chiede esdebitazione e si libera.
- Esdebitazione del debitore incapiente: addirittura, il nuovo Codice (art. 282 CCI) prevede che un debitore persona fisica nullatenente e senza reddito possa ottenere l’esdebitazione senza nemmeno liquidare nulla. È una novità assoluta (“fresh start” puro): bisogna dimostrare di non avere beni da liquidare e di non poter offrire nulla di significativo ai creditori, e di aver meritevolmente provato a trovare lavoro o soluzioni. Il giudice può cancellare i debiti subito, con l’unica condizione che nei 4 anni successivi se il debitore dovesse migliorare le sue fortune (eredità, vincita) deve pagarle ai vecchi creditori fino a concorrenza (una sorta di condizione risolutiva). Questa procedura di “esdebitazione del incapiente” è un’ancora di salvezza estrema, per evitare che chi proprio non ha nulla resti schiacciato a vita dai debiti. Attenzione: si può usare una volta sola.
- Esdebitazione del debitore incapiente: addirittura, il nuovo Codice (art. 282 CCI) prevede che un debitore persona fisica nullatenente e senza reddito possa ottenere l’esdebitazione senza nemmeno liquidare nulla. È una novità assoluta (“fresh start” puro): bisogna dimostrare di non avere beni da liquidare e di non poter offrire nulla di significativo ai creditori, e di aver meritevolmente provato a trovare lavoro o soluzioni. Il giudice può cancellare i debiti subito, con l’unica condizione che nei 4 anni successivi se il debitore dovesse migliorare le sue fortune (eredità, vincita) deve pagarle ai vecchi creditori fino a concorrenza (una sorta di condizione risolutiva). Questa procedura di “esdebitazione del incapiente” è un’ancora di salvezza estrema, per evitare che chi proprio non ha nulla resti schiacciato a vita dai debiti. Attenzione: si può usare una volta sola.
- Accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. (ora art. 57 CCI) e piani attestati ex art. 67 L.F.: questi sono strumenti pre-riforma per imprese più grandi. In breve, l’accordo di ristrutturazione è un patto con almeno il 60% dei creditori, omologato in tribunale (simile al concordato minore ma per aziende medio-grandi, e i non aderenti vengono comunque soddisfatti integralmente). Il piano attestato è un accordo privato con tutti o quasi i creditori, asseverato da un professionista, che consente esenzioni da revocatorie e benefici fiscali (sopravvenienze esenti se pubblicato al registro imprese) . Questi strumenti servono alle imprese per evitare la procedura concorsuale formale, ma di solito coinvolgono banche con stralci concordati. Ad esempio, un’azienda in crisi può firmare un accordo 182-bis con le banche dove queste accettano un haircut del 30% sui crediti e dilazionano il resto. Se il tribunale omologa, l’accordo è efficace erga omnes e le sopravvenienze attive non sono tassate. È però riservato a chi può ottenere l’adesione qualificata dei creditori, dunque più per aziende strutturate.
- Composizione negoziata della crisi (DL 118/2021, conv. L.147/2021): introdotta in via d’urgenza nel 2021 e ora integrata nel Codice, è uno strumento innovativo destinato alle imprese in crisi (anche grandi) che vogliono tentare un risanamento fuori dalle aule giudiziarie, con l’aiuto di un esperto indipendente. L’imprenditore su base volontaria attiva la piattaforma telematica e viene nominato un esperto (di norma un commercialista/fallimentarista) che lo assiste per fino a 180 giorni nelle trattative con i creditori. Durante questo periodo, l’impresa può chiedere misure protettive (moratorie sugli atti esecutivi) e cercare accordi, finanziamenti, rinegoziazioni. Esito: se le trattative riescono, si può arrivare a vari risultati: un contratto con i creditori (anche di saldo e stralcio), un accordo di ristrutturazione omologato, un concordato semplificato per cessione di beni, o la semplice uscita dalla crisi. È in pratica una mediazione assistita: l’esperto cerca di convincere banche e altri creditori a trovare una soluzione reciprocamente vantaggiosa, piuttosto che precipitare nel fallimento. Ad esempio, un’azienda con debiti bancari per 2 milioni attiva la composizione negoziata: l’esperto valuta che la banca potrebbe accettare 1,5 milioni dilazionati e facilita un nuovo accordo di rifinanziamento con stralcio interessi. Se tutti concordano, si esce con quell’accordo privato. Se non funziona, l’azienda può comunque ripiegare su concordato o liquidazione giudiziale. Vantaggi: è volontaria e riservata, non pubblica fino a eventuale omologazione di un accordo. Dunque può essere tentata senza stigma. Le banche inizialmente erano caute, ma nel 2023-2024 la composizione negoziata è stata usata con discreto successo per prevenire crack post-pandemia. Non è direttamente un meccanismo di saldo e stralcio, ma può includerlo nelle soluzioni (es. le banche accettano uno stralcio concordato pur di evitare il peggio).
In tutti questi strumenti, il ruolo dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o di professionisti attestatori è fondamentale. Chi si trova sovraindebitato con più posizioni (banche, fisco, privati) dovrebbe quantomeno consultare un OCC o un esperto per valutare se un percorso di sovraindebitamento possa offrire un risultato migliore. Ad esempio, se avete 5 banche e nessuna accetta stralci ragionevoli, un concordato minore potrebbe imporre a tutte un 50% in 4 anni con l’omologa del giudice, liberandovi poi dal resto (certo, dovete convincere almeno il 60% a votare sì). Oppure se siete consumatori con debiti multi-finanziaria, un piano del consumatore può tagliare i debiti unilateralmente purché dimostriate la vostra buona fede e offriate tutto il possibile.
Procedura di sovraindebitamento vs saldo e stralcio privato: pro e contro. Il pro delle procedure è che ottenete un risultato giuridicamente vincolante per tutti i creditori, anche quelli eventualmente non collaborativi, e avete benefici come la sospensione delle azioni esecutive appena presentate la domanda (automatic stay). Inoltre, come visto, dal lato fiscale i tagli di debito ottenuti così non sono tassati . Il contro è che servono tempi e costi: bisogna presentare un ricorso in tribunale, nominare un OCC, pagare i compensi (commisurati alla massa, ma spesso sostenibili), affrontare l’iter con udienza, ecc. Si perde un po’ di privacy (anche se sono procedure chiuse, ma è comunque un atto giudiziario pubblico). Inoltre il debitore deve sottoporsi a un esame della propria condotta (soprattutto per il piano del consumatore la “meritevolezza” è scrutata attentamente: chi ha contratto debiti con leggerezza per speculare potrebbe vedersi negare l’omologa). Bisogna anche convincere eventualmente i creditori o il giudice sulla bontà del piano (non può essere irragionevolmente penalizzante per i creditori).
In conclusione, i procedimenti di sovraindebitamento sono come un “piano B” se le trattative individuali falliscono o se vi trovate con troppi creditori per gestirli singolarmente. Possono risultare salvifici – la legge 3/2012 fu soprannominata “salva suicidi” proprio perché ha impedito gesti estremi dando via d’uscita a persone schiacciate dai debiti. Oggi quelle norme vivono nel nuovo Codice della Crisi, perfezionate e integrate con l’intero sistema concorsuale. Un saldo e stralcio giudiziale (in sostanza) tramite un piano del consumatore o un concordato minore può consentire stralci anche elevatissimi, purché giustificati dalla situazione. Ad esempio, nel 2024 un tribunale ha omologato un piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare con pagamento del solo 37% del mutuo residuo in 7 anni, salvando la casa del debitore: qualcosa che privatamente la banca non avrebbe mai accettato, ma che il giudice ha imposto ritenendolo equo e fattibile.
Combinazione delle soluzioni: talvolta, il semplice avvio di una procedura di sovraindebitamento spinge la banca a tornare al tavolo delle trattative e accettare un saldo e stralcio stragiudiziale. Questo perché la banca, valutati costi e rischi del percorso giudiziale (dove potrebbe finire per ottenere meno), preferisce chiudere subito. Quindi, anche solo minacciare credibilmente di andare dal giudice (ad esempio depositando la domanda di nomina OCC) può fornire un’arma negoziale. Naturalmente, non va usata come bluff se poi non si è disposti davvero a procedere, ma come leva se siete determinati. È sempre meglio ottenere un accordo bonario se possibile, ma è rassicurante sapere che esiste una rete di sicurezza legale.
In sintesi, i debitori hanno oggi a disposizione un ventaglio di strumenti per la soluzione della crisi: dal negoziato volontario one-to-one (oggetto di questa guida finora) alle procedure strutturate con l’ausilio di professionisti e tribunali. Un approccio intelligente è: provare prima la via stragiudiziale (meno costosa, più rapida), e se non funziona, non esitaredi a utilizzare le procedure di legge. L’importante è non restare inerti. Ogni situazione ha una via d’uscita, normativa o contrattuale che sia.
12. Effetti Fiscali del Saldo e Stralcio Con La Banca e Tassazione delle Somme Condonate
Come già accennato, è fondamentale analizzare il trattamento fiscale del saldo e stralcio, soprattutto per evitare brutte sorprese. La questione chiave è: la parte di debito “stralciata” dal creditore costituisce un reddito imponibile per il debitore?
Riepiloghiamo i principi e la normativa vigente (Aprile 2025):
12.1 Imprese e Professionisti (soggetti in contabilità d’impresa):
Per i soggetti che producono reddito d’impresa (società, ditte individuali, professionisti in contabilità semplificata o ordinaria), la legge tributaria considera l’estinzione di un debito per un importo inferiore al nominale come una sopravvenienza attiva. In particolare, l’art. 88 comma 1 del TUIR (DPR 917/86) include tra le sopravvenienze attive “le insussistenze di passività iscritte in bilancio” e “i proventi derivanti da indebiti annullamenti di debiti” (parafrasi). Dunque, se un’azienda ha in bilancio un debito di 100 e, a seguito di transazione, lo estingue pagando 60, i 40 di differenza configurano un provento straordinario. Fiscalmente, salvo eccezioni, esso concorre a formare il reddito imponibile dell’esercizio in cui l’accordo è perfezionato.
Eccezione fondamentale – Art. 88, comma 4-ter TUIR: Il legislatore, conscio che tali stralci spesso avvengono in contesti di crisi, ha previsto che non costituiscono sopravvenienze attive imponibili gli stralci di debiti effettuati:
- nell’ambito di un concordato preventivo omologato, o
- di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (ex art. 182-bis LF, ora art. 57 CCI), o
- di un piano attestato di risanamento pubblicato al Registro delle Imprese (ex art. 67 LF, ora art. 56 CCI).
(Questo recita l’art. 88(4-ter) TUIR introdotto nel 2015 e tuttora in vigore ).
Ciò significa che, se ad esempio un’azienda ottiene in sede di concordato preventivo uno stralcio del 50% dei debiti bancari, quel 50% non sarà tassato come ricavo. Lo stesso per un accordo di ristrutturazione homologato dal tribunale (dove magari le banche abbuonano interessi e quota capitale). Fuori da queste ipotesi, lo stralcio è tassabile. Nota: la norma non menziona espressamente le nuove procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore), ma è opinione condivisa che anche in tali casi la finalità di esenzione si estenda, per analogia, trattandosi di strumenti equiparabili al concordato preventivo. Inoltre, spesso i debitori “non fallibili” sono persone fisiche per le quali comunque la tassazione è meno strutturata.
Esempio numerico (società): Alfa Srl ha un debito verso banca di 100.000 € a bilancio. Nel 2025 trova un accordo saldo e stralcio e paga 60.000 €, con 40.000 condonati. Al momento dell’accordo, Alfa Srl rileverà in contabilità una sopravvenienza attiva di 40.000 €. Se l’accordo non è inserito in una procedura concorsuale, quei 40.000 € saranno soggetti a IRES (24%) e IRAP (3.9% circa, se dovuta). Quindi circa 11.000-12.000 € di tasse. Di fatto Alfa paga 60.000 alla banca + 12.000 al fisco = 72.000 € di “costo” totale. Se invece quello stesso stralcio fosse conseguito tramite un concordato minore omologato dal tribunale, la sopravvenienza di 40.000 non sarebbe imponibile: Alfa pagherebbe 60.000 € e basta, niente imposte su quel provento (perché c’è l’esenzione art. 88(4-ter) TUIR) .
Gestione contabile: Ai fini civilistici, le sopravvenienze attive da stralcio non sono più classificate come “straordinarie” (voce E) ma rientrano nei “Proventi diversi” (voce A5 o C17 d), secondo l’OIC 12 e OIC 6. È un tecnicismo: per chi non applica i principi internazionali IFRS, comunque vanno a conto economico nell’anno in cui si manifestano.
Attenzione alle variazioni in aumento o diminuzione: Se per qualche ragione la sopravvenienza attiva da stralcio non fosse imponibile (perché ricade nel 4-ter), occorre effettuare in dichiarazione una variazione in diminuzione del reddito imponibile pari all’importo condonato, per sterilizzarla . Il rischio di errori è principalmente questo: l’azienda contabilizza 40k come provento e se dimentica di toglierli dal reddito imponibile perché sta in concordato, pagherà tasse non dovute. Viceversa, non pensiate di poter non dichiarare una sopravvenienza imponibile: se il debito risultava dalle passività, l’Agenzia Entrate potrebbe accorgersi che è sparito senza tassazione e chiedere conto (ad esempio, i revisori segnalano spesso le transazioni rilevanti in nota integrativa).
12.2 Persone fisiche non imprenditori:
Per un privato consumatore, la questione è più sfumata. L’annullamento di un debito non rientra tra le categorie di reddito tassabili IRPEF previste dall’art. 6 TUIR (redditi da lavoro, capitali, immobiliari, etc.). Non esiste il concetto di “reddito da remissione di debito” per un soggetto privato. Inoltre, la nozione di reddito imponibile IRPEF (art. 1 TUIR) richiede una fonte o un’attività produttiva di reddito. Nel caso di un saldo e stralcio, il privato non sta guadagnando un reddito, ma semplicemente non paga un’obbligazione. L’Agenzia delle Entrate generalmente non tassa tali eventi per i privati. Anche perché, altrimenti, si creerebbe un paradosso: un individuo sommerso dai debiti che ne ottiene la cancellazione dovrebbe pure pagare tasse su soldi che non ha mai incassato (gli hanno solo tolto un peso).
Non sono previste imposte dirette su un condono di debito per un soggetto privato. Per scrupolo, alcuni suggeriscono: se la banca rilascia una certificazione dell’importo stralciato (può capitare, come documento interno), tenerla agli atti ma non va indicata in dichiarazione perché non c’è un rigo per tali fattispecie. Diverso sarebbe se si trattasse di un debito da attività illecite condonato (ma lì subentrano altre considerazioni) o di un debito collegato a redditi precedentemente dedotti (scenario raro per un privato, più da società). In definitiva, il privato debitore non imprenditore non subisce tassazione sullo “sconto” ottenuto, a meno che normative future non introducano disposizioni specifiche.
12.3 Debitore lavoratore autonomo in contabilità semplificata:
Un caso borderline: professionista (con contabilità per cassa) che aveva ottenuto un prestito per l’attività. Se quel prestito gli viene in parte condonato, potrebbe considerarsi come un provento. La disciplina qui è meno evidente del TUIR societario, ma tendenzialmente se quel prestito fu considerato extra-reddito a suo tempo, la sua riduzione non dovrebbe generare reddito. Tuttavia, per cautela, un professionista potrebbe uniformarsi al criterio delle imprese e dichiararlo come “altro reddito” se materialmente significativo, salvo poi vedere l’evoluzione interpretativa.
12.4 Altre imposte e aspetti:
- IVA: L’annullamento di un debito non comporta alcuna prestazione di servizi o cessione di beni, quindi non c’è IVA. Se nell’accordo la banca rinuncia a interessi futuri o moratori, essi erano esenti IVA comunque (operazioni finanziarie esenti).
- Imposta di registro: Come detto, se l’accordo transattivo è formalizzato con atto firmato dalle parti e viene volontariamente registrato, paga €200. Ma generalmente lo si evita.
- Imposte ipotecarie/catastali: qualora l’accordo preveda la cancellazione di un’ipoteca, la procedura semplificata ex art. 40-bis TUB (comunicazione della banca) è esente da tributi. Se invece si va dal notaio per un atto di assenso, si paga l’imposta ipotecaria (attualmente 35 €) e tasse fisse di registro €200 per la registrazione di quell’assenso. Spesso però le banche effettuano la cancellazione post-mutuo per via telematica senza costi a carico del debitore.
- Marca da bollo sulle quietanze: quietanze relative a operazioni di finanziamento godono di esenzione (vedi esenzione bollo per atti relativi a rapporti bancari). Anche se non esente, su quietanza eventualmente sarebbe 2 € per ogni importo superiore a 77,47 € (ma in pratica mai richiesto su quietanze bancarie).
- Detraibilità/perdite: Dal lato del creditore, la perdita su crediti è deducibile se c’è accordo transattivo che la determina (per le banche, poi, ci sono regole IFRS specifiche e prudenziali). Quindi la banca/datore del credito non ha problemi fiscali a concedere lo stralcio: quell’importo lo mette a perdita deducibile se rispettate le condizioni (evento oggettivo di irrecuperabilità).
12.5 Tassazione nelle procedure concorsuali minori:
Come evidenziato, se il debitore usa le procedure del sovraindebitamento:
- Il piano del consumatore omologato non genera reddito tassabile per il debitore (persona fisica, quindi non c’era comunque imposizione IRPEF; se fosse un professionista o ditta individuale, per analogia con concordato l’esenzione dovrebbe valere).
- Il concordato minore omologato è parificato a un concordato preventivo, quindi scatta l’esenzione art. 88(4-ter) anche per le imprese coinvolte. Idem accordi di ristrutturazione omologati, come già detto.
- La liquidazione controllata: se si chiude con esdebitazione, non c’è un reddito attivo ma solo debiti cancellati per legge – direi non tassabili, poiché non c’è un “concordato” ma un provvedimento di esdebitazione. Il legislatore nel 2021 ha anche previsto (art. 14 quaterdecies L.3/2012, ora trasfuso in art. 277 CCI) la non assoggettabilità ad IRPEF dei redditi derivanti da esdebitazione per il debitore persona fisica, evitando doppi salassi.
- Esempio fiscale: Caio, artigiano, aveva dedotto a bilancio costi di interessi passivi su finanziamenti poi stralciati. L’Agenzia in passato sosteneva che se hai dedotto gli interessi, la parte di debito abbuonata correlata a essi diventasse imponibile (principio di correlazione costi dedotti / sopravvenienze attive). Ma con l’introduzione dell’esenzione per procedure concorsuali, tale argomento cade in quei contesti. Fuori da essi, in teoria potrebbe applicarsi: ma raramente si va a quel dettaglio per privati. Per società, gli interessi dedotti in anni precedenti restano dedotti e la sopravvenienza viene tassata comunque in pieno (non c’è una limitazione solo alla parte correlata ad oneri dedotti – la norma tassando tutto semplifica).
12.6 Previdenza e Erario: Un discorso a parte, ma collegato: se nel saldo e stralcio sono coinvolti debiti verso l’erario (es. sanzioni) o enti previdenziali (INPS) in sede di concordato minore, il Codice della Crisi prevede una tutela: l’omologazione può avvenire anche senza adesione dell’Erario/INPS a patto che venga offerto loro almeno il 20% del debito privilegiato (art. 80 comma 2 CCI). Se offrite meno, il tribunale può rifiutare l’omologa. In transazioni extragiudiziali invece, raramente il Fisco acconsente a stralci fuori dalle regole legislative (se il debito è con Agenzia Entrate Riscossione, bisogna attendere rottamazioni o transazioni fiscali in concordato). Lo citiamo perché a volte il debito bancario si intreccia col fiscale.
Conclusione fiscale: In un saldo e stralcio privato, concentratevi soprattutto sulle imposte dirette per imprese: pianificate quell’onere nel calcolo della convenienza. Un professionista del settore saprà valutare se sia opportuno far rientrare l’operazione in un alveo che beneficia di esenzione (ad esempio far passare l’accordo per il tribunale come accordo ex art.182-bis, se ne ricorrono gli estremi, così da non tassare la sopravvenienza). Per un privato, l’aspetto fiscale non è un deterrente: può procedere sapendo che ciò che la banca condona rimane “graziato” anche dal Fisco. Anzi, l’esdebitazione completa ridà capacità contributiva per il futuro, cosa positiva anche per la società.
(Si ricorda che la presente trattazione fiscale è divulgativa e semplificata; per situazioni concrete è opportuno avvalersi del proprio consulente fiscale, dato che le interpretazioni possono aggiornarsi con circolari e prassi dell’Agenzia Entrate.)
13. Conclusioni
La negoziazione di un saldo e stralcio con la banca rappresenta spesso una via di uscita vitale da situazioni debitorie altrimenti insostenibili. In questa guida abbiamo percorso tutti gli aspetti cruciali: dall’impostazione della trattativa ai risvolti legali e fiscali, fornendo strumenti pratici (lettere fac-simile, esempi concreti) e riferimenti alle norme aggiornate al 2025 che disciplinano la materia.
Riassumendo i punti chiave:
- Il saldo e stralcio è un accordo volontario di natura transattiva che richiede impegno e buona fede di entrambe le parti. Non esiste un diritto del debitore allo stralcio, ma esistono condizioni economiche in cui è nell’interesse di entrambe le parti concluderlo.
- È applicabile a tutti i tipi di debito bancario (mutui, prestiti, scoperti, leasing, ecc.), ma con esiti diversi a seconda delle garanzie e del rapporto. Abbiamo visto come trattare mutui ipotecari (dove l’immobile gioca un ruolo centrale), debiti chirografari (dove conta la capacità reddituale o la possibilità di cessione a terzi), e crediti aziendali. Adattare la strategia al contesto è essenziale.
- Una preparazione accurata – analisi patrimoniale, predisposizione della documentazione di supporto, valutazione di eventuali illegittimità del contratto – può potenziare il potere negoziale del debitore. Al contrario, errori come muoversi tardi, comunicare male o pagare senza garanzie possono compromettere il risultato. La guida ha elencato i principali errori da evitare e fornito consigli pratici per ogni fase.
- Abbiamo evidenziato l’importanza di formalizzare correttamente l’accordo: la documentazione scritta (proposta, accettazione, quietanza) è ciò che alla fine tutelerà il debitore da ripensamenti del creditore e da futuri rischi. “Verba volant, scripta manent” è doppiamente vero quando si tratta di debiti e soldi.
- Sul piano legale, l’accordo transattivo rientra nella disciplina generale dei contratti (art. 1965 c.c. per la transazione). Una volta concluso e adempiuto, offre al debitore piena liberazione. Se la via privata è preclusa, esistono le procedure di sovraindebitamento oggi incorporate nel Codice della Crisi, che permettono di ottenere risultati analoghi per via giudiziale. In particolare, il piano del consumatore e il concordato minore sono strumenti che ogni debitore in difficoltà con più creditori dovrebbe conoscere come alternative.
- Sul piano fiscale, abbiamo chiarito che il debitore persona fisica non viene tassato sulle somme condonate, mentre l’impresa sì, salvo operare nell’ambito di procedure concorsuali omologate . Questo elemento può influenzare la scelta della soluzione: talora aderire a una procedura ufficiale fa risparmiare imposte e quindi conviene sul lungo periodo.
- Infine, abbiamo affrontato gli effetti post-accordo: dalla riabilitazione finanziaria graduale alla cancellazione delle garanzie. Il saldo e stralcio non è una bacchetta magica che fa sparire ogni segno del passato (le registrazioni creditizie permangono per un po’), ma chiude una fase e ne apre una nuova in cui il debitore può ricostruire la propria solidità economica.
Aprile 2025: Lo scenario economico attuale, tra strascichi della pandemia e inflazione alta, vede molte famiglie e imprese in affanno nel ripagare prestiti e mutui. Le stesse banche, sotto la vigilanza BCE, stanno gestendo attivamente i crediti deteriorati per mantenerli su livelli contenuti. Questo contesto può favorire l’utilizzo diffuso di accordi di saldo e stralcio: la banca preferisce incassare oggi e liberarsi di un credito problematico, il debitore evita il default conclamato. Si nota anche una crescente professionalizzazione nella gestione delle crisi familiari e aziendali: OCC sul territorio, consulenti specializzati, sezioni dedicate nei tribunali. Il debitore non è più lasciato solo al telefono col recupero crediti: esistono canali istituzionali di aiuto.
Il messaggio finale per chi si trova oppresso dai debiti bancari è dunque di non perdersi d’animo e di agire. Ogni situazione, per quanto grave, ha una soluzione giuridica. Il saldo e stralcio è spesso una soluzione win-win quando applicato con criterio. Non sempre si ottiene al primo colpo né senza sacrifici (a volte comporta rinunciare a un bene, o coinvolgere risparmi di parenti), ma va visto come un investimento nella pace futura. E laddove la trattativa fallisca, ricordate che la legge offre un porto sicuro tramite le procedure di composizione della crisi.
In conclusione, affrontare un saldo e stralcio richiede competenza tecnica, sangue freddo e perseveranza, ma i risultati possono cambiare radicalmente la vita di un debitore e ridargli un futuro finanziario. Questa guida intende essere un punto di riferimento completo e aggiornato per orientarsi in questo percorso complesso ma spesso provvidenziale.
“Il successo è l’abilità di passare da un fallimento all’altro senza perdere l’entusiasmo” (W. Churchill): nel nostro contesto, anche se le trattative incontrano ostacoli, mantenete la determinazione – con la giusta assistenza – verso l’obiettivo di risanamento. Un debito non è una condanna perpetua: con gli strumenti giusti, può essere negoziato, ridotto e superato, permettendovi di voltare pagina.
Glossario
Accordo di ristrutturazione dei debiti: Procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (ora Codice della Crisi) in cui un debitore imprenditore trova un accordo con almeno il 60% dei creditori, omologato dal tribunale, per ristrutturare i debiti (es. pagamento parziale e dilazionato). Ha effetti vincolanti e benefici fiscali .
Art. 1965 c.c.: Articolo del Codice Civile italiano che disciplina la transazione. Definisce la transazione come il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite o la prevengono. Un saldo e stralcio è tecnicamente una transazione ex art.1965 c.c.
Centrale dei Rischi: Sistema informativo gestito dalla Banca d’Italia in cui gli intermediari finanziari segnalano le esposizioni creditizie dei clienti superiori a 30.000 € o in sofferenza (anche inferiori). Serve alle banche per valutare l’affidabilità di un cliente. Una segnalazione di “sofferenza” indica grave insolvenza. La CR conserva i dati per 36 mesi dall’estinzione.
CRIF (SIC privato): Un principale Sistema di Informazioni Creditizie privCRIF (SIC privato): Acronimo di Centrali Rischi di Intermediazione Finanziaria, è una banca dati privata che raccoglie informazioni sui finanziamenti al dettaglio (mutui, prestiti, carte) erogati a persone e aziende. Le banche e finanziarie vi registrano ritardi nei pagamenti, sofferenze e anche l’eventuale estinzione per saldo e stralcio. I dati negativi permangono per un periodo (es. 36 mesi dalla chiusura per sofferenze) dopodiché vengono cancellati.
Composizione negoziata della crisi: Procedura introdotta nel 2021 (DL 118/2021) che consente all’imprenditore in difficoltà di cercare un accordo con i creditori con l’aiuto di un esperto indipendente, al di fuori delle procedure giudiziali tradizionali. Durante la composizione negoziata, l’impresa può ottenere misure protettive e, se l’accordo riesce, evitare il fallimento. Non è una transazione di per sé, ma un percorso facilitato di negoziazione del debito.
Concordato minore: Procedura concorsuale prevista dal Codice della Crisi 2019 (artt. 74 e segg. CCI) riservata ai debitori minori (soggetti non grandi abbastanza per il fallimento). Consiste in un accordo di ristrutturazione dei debiti con il voto dei creditori (maggioranza richiesta ~60%) e omologazione del tribunale. È analogo a un concordato preventivo “semplificato”: una volta omologato, impone ai creditori di accettare pagamenti parziali secondo il piano e libera il debitore dai debiti residui.
Esdebitazione: Termine che indica la cancellazione dei debiti residui di un debitore a seguito di una procedura concorsuale. Nel sovraindebitamento, l’esdebitazione avviene al termine dell’esecuzione di un piano/accordo o della liquidazione controllata. Significa che il debitore persona fisica viene liberato dalla parte di debiti non pagata. L’esdebitazione può essere concessa anche al debitore incapiente (senza aver pagato nulla) come misura di carattere eccezionale e umanitario.
Fideiussione omnibus: Garanzia personale con cui un soggetto (fideiussore) garantisce verso la banca l’adempimento di tutte le obbligazioni di un debitore principale, presenti e future, fino a un certo importo. Molti fidi bancari sono assistiti da fideiussioni dei soci o familiari. Nel saldo e stralcio, occorre che la banca rinunci espressamente verso il fideiussore, altrimenti potrebbe rivalersi su di lui per la parte di debito non pagata dal debitore.
Legge 3/2012: Nota come “legge sul sovraindebitamento” o “salva suicidi”, ha introdotto in Italia le procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo con creditori, liquidazione del patrimonio). È stata abrogata nel 2022 con l’entrata in vigore definitiva del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che ne ha assorbito e modificato gli istituti (oggi ribattezzati, v. voci corrispondenti). Rimane però un riferimento storico importante nella giurisprudenza sul tema.
Meritevolezza: Requisito previsto nella procedura di piano del consumatore (ora piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore). Significa che il debitore non deve aver causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode verso i creditori. In altre parole, deve aver tenuto un comportamento ragionevole e sfortunato. Se, ad esempio, i debiti derivano da spese voluttuarie esagerate e sproporzionate rispetto al reddito, il giudice può dichiarare il debitore “non meritevole” e negare l’omologazione del piano.
Organismo di Composizione della Crisi (OCC): Ente (spesso istituito presso Ordini professionali o Camere di Commercio) autorizzato a gestire le procedure di sovraindebitamento. L’OCC mette a disposizione un gestore o referente (di solito un commercialista o avvocato) che assiste il debitore nella predisposizione del piano/accordo, verifica la veridicità dei dati e svolge funzioni di controllo e mediazione con i creditori. Gli OCC sono figure chiave per accedere alle procedure ex Legge 3/2012 / Codice della Crisi.
Saldo e stralcio: Formula idiomatica che indica la chiusura di una posizione debitoria mediante il pagamento di un importo inferiore al dovuto, con contestuale rinuncia del creditore a pretendere il resto. “Saldo” implica che si effettua un pagamento, “stralcio” che il residuo viene cancellato. È un accordo transattivo a tutti gli effetti e richiede il consenso di entrambe le parti.
Sovraindebitamento: Situazione in cui una persona o impresa non fallibile non è più in grado di pagare i propri debiti in modo regolare con le risorse disponibili. Lo squilibrio è tale che il debitore è prossimo all’insolvenza civile. La legge italiana definisce il sovraindebitamento e predispone procedure specifiche per porvi rimedio (piani, accordi, liquidazione). In sostanza, è la condizione di “troppi debiti” rispetto al patrimonio e al reddito, in cui non si riesce più a far fronte alle obbligazioni.
Transazione (contratto di): Contratto disciplinato dal codice civile (art. 1965 c.c.) con cui due o più parti, facendosi concessioni reciproche, definiscono una controversia o evitano l’insorgere di una lite. Nel contesto dei debiti, la transazione avviene tra debitore e creditore: il debitore concede un pagamento (seppur ridotto) che inizialmente non avrebbe fatto, il creditore concede uno sconto sul credito che inizialmente non doveva. La transazione può essere novativa se le parti intendono sostituire completamente il vecchio rapporto con il nuovo (cioè il debito originario si estingue e viene rimpiazzato dall’obbligo transattivo), ma di norma gli accordi di saldo e stralcio si intendono non novativi bensì estintivi del debito originario al verificarsi del pagamento concordato.
TUIR: Acronimo di Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986). È la legge fiscale che regola, tra le altre cose, cosa costituisce reddito imponibile per le persone fisiche e giuridiche. Ai fini del saldo e stralcio, rilevante l’art. 88 sul trattamento delle sopravvenienze attive (proventi da stralcio dei debiti) e l’art. 8 sulle perdite fiscali eventualmente utilizzabili a compensazione.
Riferimenti Normativi
- Codice Civile: Art. 1965 (Transazione); art. 1197 c.c. (accettazione di prestazione diversa non estingue il debito salvo patto contrario); art. 1230 c.c. (novazione); art. 1322 c.c. (autonomia contrattuale per accordi atipici). Costituiscono la base giuridica degli accordi di saldo e stralcio come contratti.
- Codice di Procedura Civile: Art. 624-bis c.p.c. (sospensione dell’esecuzione su istanza del debitore in caso di trattative pendenti); art. 586 c.p.c. (trasferimento di proprietà dell’immobile pignorato – rilevante per capire quando la vendita all’asta si perfeziona); Disp. att. c.p.c. art. 164-bis (possibilità di estinguere anticipatamente il pignoramento immobiliare se il prezzo d’asta scende sotto certi limiti – tutela per evitare vendite irrisorie).
- Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993): Art. 40-bis TUB (procedura semplificata per la cancellazione delle ipoteche a seguito di estinzione del mutuo); l’Art. 120-quinquies TUB e seguenti (introdotti dal D.Lgs. 72/2016) impongono alle banche obblighi di assistenza ai mutuatari in difficoltà, recependo la direttiva UE 17/2014 – base del dovere di valutare soluzioni come rinegoziazioni prima di agire sui mutui in sofferenza.
- Legge 27 gennaio 2012, n.3: Disposizioni in materia di usura e di sovraindebitamento. Ha introdotto per la prima volta in Italia le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo, liquidazione). Benchè abrogata formalmemente, molti principi (es. definizione di sovraindebitamento, requisito di meritevolezza) permangono nel Codice della Crisi.
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCI) – D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14, modificato dal D.Lgs. 147/2020: Corpo normativo unificato che disciplina dal 15 luglio 2022 tutte le procedure concorsuali, incluse quelle per il sovraindebitamento. Rilevanti:
- artt. 65 – 83 CCI: Strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento (disciplinano il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore);
- artt. 268 – 277 CCI: Liquidazione controllata del sovraindebitato (corrisponde alla liquidazione del patrimonio ex L.3/2012) e esdebitazione;
- art. 282 CCI: Esdebitazione del debitore incapiente (novità introdotta, condono totale dei debiti al debitore meritevole privo di patrimonio).
- art. 54 e 55 CCI: misure protettive in caso di ricorso per accesso a una procedura di regolazione della crisi (sospendono le azioni esecutive individuali).
- art. 80 CCI: disciplina del trattamento dei crediti fiscali e previdenziali nelle procedure di accordo o concordato minore (richiede soddisfacimento minimo del 20% salvo deroga autorizzata).
- artt. 65 – 83 CCI: Strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento (disciplinano il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore);
- Decreto Legge 24 agosto 2021 n.118, convertito con modif. in L.147/2021: Ha istituito in via anticipata la Composizione Negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Ha introdotto l’esperto indipendente e regole relative (ora integrate nel CCI come artt. da 12 a 25 e seguenti, titolo II). Questo provvedimento è la base normativa per l’accesso volontario alla composizione assistita della crisi, con misure premiali (esenzione revocatorie) e protettive.
- D.P.R. 29 settembre 1973 n.602 art. 14-quaterdecies (aggiunto dal DL 137/2020): Normativa emergenziale che ha previsto la non imponibilità IRPEF delle sopravvenienze attive derivanti da esdebitazione concessa ai sensi della L.3/2012. Tale principio è estensibile all’esdebitazione nel Codice della Crisi. In generale,
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 (TUIR):
- art. 88 comma 4-ter: esclude da tassazione le sopravvenienze attive derivanti da stralcio di debiti nell’ambito di procedure di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione omologati o piani attestati pubblicati .
- art. 88 comma 1: definisce in linea generale le sopravvenienze attive imponibili, comprensive delle insussistenze di passività (rileva per i casi di stralcio extra-procedure).
- art. 88 comma 4-ter: esclude da tassazione le sopravvenienze attive derivanti da stralcio di debiti nell’ambito di procedure di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione omologati o piani attestati pubblicati .
- Circolari e giurisprudenza fiscale: Circolare ADE 8/E del 2018 (chiarimenti sulla non imponibilità delle sopravvenienze da concordato); Risoluzione ADE 77/E 2000 (trattamento di remissione di debiti in ambito volontario, superata in parte dall’art. 88(4-ter)); Risposta interpello AE n. 59/2025 (ipotetica, visto il riferimento individuato nei risultati, avrebbe potuto fornire chiarimenti recenti sui dividendi versus condono debiti – comunque conferma tendenza a non tassare condoni legati a costi già tassati per evitare doppia imposizione).
- Corte di Cassazione e Costituzionale: Cass. civ. 262/2021 (sulla portata delle “reciproche concessioni” ex art.1965 c.c. in materia bancaria); Corte Cost. sent. n. 281/2011 (in tema di esecuzioni immobiliari, principio di proporzionalità – usata nelle motivazioni per sospendere aste troppo penalizzanti per il debitore).
- Codice Deontologico SIC: Norme privatistiche che regolano i tempi di conservazione dei dati nelle centrali rischi private (es. 36 mesi per sofferenze da ultimo aggiornamento). Rilevante per sapere quanto rimane una notizia di saldo e stralcio sui sistemi creditizi.
Saldo e Stralcio con la Banca: Perché Affidarsi a Studio Monardo
Perché affidarsi all’Avvocato Giuseppe Monardo per ridurre il debito e chiudere ogni pendenza in modo legale
Hai un vecchio prestito o mutuo non pagato con una banca? Stai ricevendo solleciti, telefonate da recupero crediti, lettere di messa in mora o minacce di azioni legali?
Una delle soluzioni più efficaci per uscire da una situazione debitoria bancaria è il saldo e stralcio: un accordo in cui paghi una parte ridotta del debito, e in cambio la banca rinuncia al restante importo. Ma per ottenere un buon risultato serve una trattativa condotta da un legale esperto.
Affidarsi all’Avvocato Giuseppe Monardo significa avere una guida autorevole per ottenere un accordo vantaggioso, chiudere il debito e ripartire pulito.
Cosa fa per te l’Avvocato Monardo
L’Avvocato Giuseppe Monardo:
- analizza il contratto e la situazione del credito
- verifica se ci sono vizi legali nel debito bancario (usura, anatocismo, clausole abusive)
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- formula una proposta credibile e difendibile
- ottiene una scrittura privata firmata che conferma la rinuncia al residuo
- protegge i tuoi diritti e blocca eventuali azioni legali
- ti assiste anche nel caso il debito venga inserito in una procedura di sovraindebitamento
Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
L’Avvocato Monardo è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, iscritto al Ministero della Giustizia
- Fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC)
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa, abilitato secondo il D.L. 118/2021
- Coordinatore di una rete nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario, tributario e dell’esecuzione forzata
Grazie a queste qualifiche, può trattare direttamente con la banca e costruire un accordo giuridicamente valido e vantaggioso.
Perché è rischioso fare da soli
- Le banche possono rifiutare accordi deboli o non motivati
- Puoi accettare condizioni svantaggiose senza saperlo
- Se non metti tutto per iscritto in modo corretto, il debito può riemergere
- Senza assistenza, non hai potere negoziale e rischi un rigetto o una causa
Con Monardo, hai un avvocato che tratta da pari a pari con gli istituti e tutela ogni passaggio formale.
Conclusione
Il saldo e stralcio con la banca è uno strumento potente per uscire dal debito in modo pulito e legale. Ma va fatto con competenza.
Affidarsi all’Avvocato Giuseppe Monardo significa negoziare in modo sicuro, ottenere la massima riduzione possibile e ricevere un’assistenza completa dalla prima trattativa fino all’estinzione formale del debito.
Qui di seguito tutti i contatti del nostro Studio Legale specializzato in saldo e stralcio bancario: