Vuoi sapere chi contattare in caso di sovraindebitamento e a chi rivolgerti se hai troppi debiti?
Qui di seguito troverai la guida di Studio Monardo, gli avvocati specializzati in procedure di sovraindebitamento.
In fondo alla guida poi, troverai tutti i nostri contatti per richiedere una consulenza specializzata per cancellare i ridurre i tuoi debiti legalmente.
A Chi Rivolgersi In Caso Di Sovraindebitamento: La Guida
1. Introduzione
Il sovraindebitamento indica una condizione di squilibrio finanziario grave in cui una persona non riesce più a far fronte regolarmente ai propri debiti con il patrimonio o il reddito disponibile. In altre parole, le obbligazioni assunte eccedono di gran lunga le risorse economicamente reperibili, portando il debitore all’insolvenza o in una situazione di crisi irreversibile. Questa situazione può coinvolgere consumatori, piccoli imprenditori e altri soggetti “non fallibili” (ossia non soggetti alle ordinarie procedure concorsuali) che si trovino nell’impossibilità di pagare i debiti scaduti.
Di fronte a una condizione di sovraindebitamento, il legislatore italiano ha previsto specifici strumenti legali per evitare che il debitore sia travolto dai debiti. Già a partire dal 2012 con la cosiddetta “Legge Salva Suicidi” (Legge n. 3/2012) sono state introdotte procedure ad hoc per consentire a soggetti sovraindebitati di ristrutturare o cancellare i debiti in eccesso. Dal 2022 queste procedure sono state assorbite e aggiornate nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche), in attuazione anche delle direttive europee sul “secondo tentativo” per debitori onesti in difficoltà. La filosofia di fondo è chiara: il fallimento economico personale non deve diventare una condanna a vita, soprattutto se il debitore è meritevole (ossia in buona fede e privo di colpe gravi nella genesi dei debiti). Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento mirano a spezzare la spirale del debito e offrire al debitore una via d’uscita legale: ad esempio tramite piani di rientro sostenibili, accordi con i creditori, liquidazione controllata dei beni e, in casi estremi, la cancellazione totale dei debiti residui (esdebitazione).
In questa guida approfondita illustreremo a chi rivolgersi in caso di sovraindebitamento e quali passi intraprendere. Dopo aver delineato il quadro normativo aggiornato al 2025 (con le ultime riforme), definiremo i soggetti ammessi alle procedure, descriveremo le procedure disponibili e indicheremo concretamente chi contattare – dagli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) ai Tribunali competenti, fino ai professionisti (avvocati, commercialisti o consulenti specializzati) che possono assistere il debitore. Forniremo inoltre esempi pratici di istanze e dichiarazioni da presentare, una checklist completa dei documenti richiesti, e passeremo in rassegna la giurisprudenza più recente (2023–2025) in materia, evidenziando come i tribunali stanno applicando queste norme.
L’obiettivo è offrire una guida rigorosa ma dal taglio divulgativo, che accompagni il lettore passo dopo passo nel percorso di risanamento dal sovraindebitamento, indicando con chiarezza dove e come chiedere aiuto per uscire dalla crisi debitoria.
2. Contesto normativo aggiornato
Negli ultimi anni la normativa sul sovraindebitamento è stata oggetto di importanti riforme, culminate nell’adozione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) e nei suoi correttivi fino al 2024. Di seguito ripercorriamo brevemente l’evoluzione normativa, evidenziando le novità principali aggiornate ad aprile 2025.
- Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (“Legge salva-suicidi”) – Ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano tre procedure concorsuali “minori” destinate a debitori civili e imprese non fallibili, al fine di superare situazioni di sovraindebitamento. Questa legge (ancora in vigore fino a metà 2022) prevedeva: il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione del patrimonio. Pur innovativa, la L.3/2012 presentava alcuni limiti e lacune, oggetto di successivi interventi correttivi (ad es. la L. 176/2020 che ne ha ampliato l’accesso eliminando alcuni requisiti troppo restrittivi).
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) – In attuazione della delega contenuta nella L. 155/2017, il 12 gennaio 2019 è stato emanato un testo organico di riforma delle procedure concorsuali. Il nuovo Codice, entrato definitivamente in vigore il 15 luglio 2022, ha abrogato la legge 3/2012 integrandone le procedure nel nuovo impianto normativo unitario insieme a fallimento (rinominato liquidazione giudiziale) e altre procedure di crisi. Il Codice della Crisi (spesso abbreviato in CCII) ha dunque assorbito le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, armonizzandole con le procedure maggiori. Contestualmente, sono state introdotte alcune novità sostanziali: ad esempio la procedura di esdebitazione del debitore incapiente (che si aggiunge alle tre procedure preesistenti, portandole a quattro), la possibilità di presentare procedure familiari unitarie (coinvolgendo più membri di una famiglia in un unico piano), e una definizione più ampia di “consumatore” (includendo anche soci di società di persone per i debiti estranei all’attività sociale). Sono state inoltre previste tutele per favorire un accesso equo alle procedure: ad esempio, si è chiarito che anche i debiti fiscali rientrano tra quelli ristrutturabili nelle procedure di sovraindebitamento.
- Decreti correttivi del Codice della Crisi (2020-2022) – Il nuovo Codice, la cui entrata in vigore è stata più volte rinviata, è stato sottoposto a modifiche ancor prima di diventare operativo, per adeguarlo ai mutamenti normativi (in primis la direttiva UE 2019/1023 sull’insolvenza) e correggere alcune criticità. Un primo correttivo è stato introdotto con il D.Lgs. 147/2020, seguito da un secondo correttivo significativo con il D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83, emanato a ridosso dell’entrata in vigore del Codice. Quest’ultimo provvedimento ha recepito la direttiva europea in materia di ristrutturazioni e insolvenza, apportando una serie di aggiustamenti sia alle procedure concorsuali d’impresa sia a quelle da sovraindebitamento. Ad esempio, è stata definitivamente eliminata ogni preclusione al trattamento parziale dei debiti IVA: il vecchio divieto di “falcidia” dell’IVA (previsto dall’art. 7 L.3/2012 e dichiarato incostituzionale dalla Corte Cost. n. 245/2019) è stato rimosso, e oggi il Codice consente espressamente che nei piani del consumatore e nei concordati minori i debiti IVA possano essere soddisfatti anche solo parzialmente. Allo stesso modo, è ora ammessa la ristrutturazione dei debiti per ritenute fiscali non versate, uniformandone il trattamento a quello previsto nel concordato preventivo delle imprese. Si è trattato di un allineamento importante, che rende più efficaci le procedure di sovraindebitamento quando tra i debiti figurino anche carichi tributari (in passato solo dilazionabili, ora anche riducibili in base alla situazione del debitore). I decreti correttivi del 2020 e 2022 hanno inoltre semplificato alcuni aspetti procedurali e alleggerito i requisiti soggettivi di accesso, come vedremo oltre trattando della “meritevolezza” del debitore.
- Correttivo “ter” 2024 (D.Lgs. 13 ottobre 2024 n. 136) – Nel solco di un monitoraggio continuo della riforma, il legislatore è intervenuto una terza volta sul Codice della Crisi con il D.Lgs. 136/2024 (in vigore dal fine 2024), per perfezionare ulteriormente la disciplina. Questo intervento – noto come “Correttivo ter” – ha modificato la maggior parte degli articoli del Codice, concentrandosi in particolare sui principi generali (Titolo I, ad es. definizioni) e sulle procedure di regolazione della crisi minori, includendo quelle da sovraindebitamento. Tra le novità rilevanti in materia di sovraindebitamento introdotte dal correttivo ter, si segnalano:
- Ulteriori chiarimenti sulla nozione di “consumatore” (art. 2 CCII): viene confermato che è consumatore la persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di società di persone (purché i debiti siano estranei all’attività sociale). Viene inoltre precisato che “accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza per i debiti contratti nella qualità di consumatore” anche chi era imprenditore ma ha debiti personali non legati all’attività produttiva cessata. Ciò amplia la tutela a quei piccoli imprenditori o professionisti che abbiano contemporaneamente debiti privati.
- Introduzione esplicita della procedura familiare (art. 66 CCII): più membri di una stessa famiglia convivente, legati da un unico originario contesto di indebitamento, possono presentare una sola domanda congiunta di composizione della crisi. In tal caso il tribunale nomina un unico gestore della crisi (OCC) e un unico giudice delegato, unificando la procedura, sebbene le masse attive e passive dei singoli debitori restino distinte. Questa innovazione – già introdotta nella L.3/2012 nel 2020 – facilita la soluzione coordinata dei debiti familiari (si pensi a coniugi coobbligati su mutui o genitori e figli garanti).
- Maggiore flessibilità nel trattamento dei crediti pubblici (Fisco e previdenza): viene rafforzata la possibilità di cram down fiscale, ossia di omologazione dei piani e accordi anche senza il voto favorevole dell’Erario, purché la proposta assicuri al Fisco un trattamento non deteriore rispetto a quanto otterrebbe nella liquidazione controllata. Inoltre, viene confermato che anche nell’accordo di ristrutturazione del debito (ora concordato minore) i debiti tributari e contributivi possono essere falcidiati (tagliati) se il piano del debitore ne giustifica la necessità. Questo supera definitivamente le incertezze applicative pregresse: un recente aggiornamento dell’Agenzia delle Entrate ha infatti ribadito che “nei debiti risanabili attraverso la composizione della crisi da sovraindebitamento rientrano anche quelli di natura tributaria”, confermando l’apertura del Fisco a soluzioni transattive anche con forte riduzione delle imposte dovute.
- Ulteriori dettagli procedurali: il correttivo ter ha risolto vari dubbi interpretativi emersi nella prassi applicativa dal 2022. Ad esempio, ha coordinato meglio la disciplina del cosiddetto “procedimento unitario” per sovraindebitamento (che unifica in un unico procedimento le fasi di apertura e omologazione, disciplinando cause di inammissibilità comuni a tutte le procedure) con le norme specifiche delle singole procedure. Ha anche chiarito il regime di prededucibilità dei compensi degli OCC e dei gestori: le spese sostenute e i compensi maturati nel corso delle procedure di sovraindebitamento restano prededucibili (cioè pagati prima degli altri crediti) anche se il gestore assume ruoli diversi nel procedimento, garantendo così il pagamento degli ausiliari della procedura.
In sintesi, il quadro normativo aggiornato ad aprile 2025 vede pienamente operative le procedure da sovraindebitamento nell’ambito del Codice della Crisi, come modificato dai tre decreti correttivi (2020, 2022, 2024). Le fonti principali sono ora il D.Lgs. 14/2019 (CCII) – artt. 65 e ss. per le soluzioni da sovraindebitamento – e i successivi D.Lgs. 83/2022 e 136/2024. Restano applicabili, per quanto compatibili, il Regolamento ministeriale n. 202/2014 (sugli Organismi di Composizione della Crisi, OCC) e i decreti attuativi correlati. Nel contempo, la giurisprudenza e la prassi amministrativa (circolari Agenzia Entrate, linee guida degli OCC) hanno contribuito a delineare un sistema più efficiente e orientato al fresh start del debitore onesto ma sfortunato. Nei paragrafi seguenti vedremo chi sono i soggetti tutelati da queste norme e come funzionano in concreto le procedure per uscire dal sovraindebitamento.
3. Chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono riservate per legge a determinate categorie di debitori in difficoltà, ossia soggetti non assoggettabili alle ordinarie procedure fallimentari (ora liquidazione giudiziale). In generale, possono accedere alle procedure di sovraindebitamento tutti i debitori “civili” o economici che: (a) si trovano in uno stato di crisi o insolvenza (sovraindebitamento); e (b) non rientrano tra i soggetti fallibili, cioè non possono essere assoggettati al fallimento o alle altre procedure concorsuali maggiori (concordato preventivo, ecc.). Vediamo nel dettaglio le principali categorie di soggetti ammessi, insieme alla definizione di sovraindebitamento.
- Definizione di sovraindebitamento: il Codice della Crisi definisce lo “stato di sovraindebitamento” come lo stato di crisi o insolvenza del debitore non fallibile. In termini pratici, un soggetto è sovraindebitato quando non è più in grado di pagare regolarmente i propri debiti ed è in una situazione di incapacità definitiva o di grave difficoltà finanziaria a causa dell’eccessivo indebitamento accumulato. Tale stato si manifesta tipicamente con l’insufficienza del flusso di cassa prospettico a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi e con l’inadeguatezza del patrimonio rispetto all’entità del debito. Importante: le procedure qui discusse si applicano solo a debitori che non possono accedere al fallimento (liquidazione giudiziale). Ciò significa che, ad esempio, una grande società per azioni in insolvenza non rientra nel sovraindebitamento (essa dovrà semmai ricorrere a concordato preventivo o liquidazione giudiziale); viceversa un privato cittadino o una piccola impresa “sotto soglia” insolvente rientrano nella disciplina del sovraindebitamento.
- Consumatori: persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Tipicamente sono i privati cittadini con debiti legati alla sfera personale o familiare: prestiti al consumo, mutui per la casa, bollette e spese di famiglia arretrate, scoperti di conto, finanziamenti personali, debiti condominiali, tributi domestici, ecc. Viene incluso anche l’erede di un imprenditore defunto che sia gravato da debiti ereditari dell’azienda (in tal caso l’erede non continua l’attività d’impresa ma resta debitore a titolo personale). Il piano del consumatore – ribattezzato dal Codice “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore” – è riservato esclusivamente a soggetti rientranti in questa categoria. Esempio: un impiegato che ha accumulato debiti per prestiti e carte di credito, disoccupato e con mutuo insoluto, è un consumatore sovraindebitato che può accedere al relativo piano.
- Lavoratori autonomi e professionisti: persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano un’attività economica non organizzata in forma d’impresa commerciale. Rientrano qui, ad esempio, i professionisti (avvocati, medici, ingegneri, commercialisti, ecc.), gli artigiani individuali (falegnami, idraulici, artisti), i commercianti al dettaglio minori e in generale tutti i lavoratori autonomi che pur avendo un’attività economica non sono soggetti a fallimento. Questi soggetti, pur potendo avere debiti anche di natura commerciale o fiscale legati alla propria attività, non sono considerati imprenditori commerciali ai fini delle procedure concorsuali. La legge li equipara ai debitori civili nell’accesso alle procedure di sovraindebitamento. Ad esempio, un architetto con studio individuale, oberato da debiti tributari e prestiti personali contratti per spese familiari, può ricorrere a un accordo o liquidazione da sovraindebitamento in quanto professionista non fallibile.
- Imprenditori minori “sotto soglia”: piccole imprese commerciali che non superano i limiti dimensionali previsti dall’art. 1 della vecchia legge fallimentare (R.D. 267/1942) – criteri rimasti in vigore anche nel nuovo Codice per definire chi è esonerato dal fallimento. Si tratta delle cosiddette “imprese non fallibili” perché troppo piccole: il legislatore presume che sotto certe soglie l’insolvenza non debba seguire le procedure ordinarie. I limiti attualmente vigenti (non modificati dalle riforme) sono:
- Attivo patrimoniale annuo non superiore a €300.000 (nei tre esercizi precedenti la domanda),
- Ricavi lordi annui fino a €200.000,
- Debiti totali (anche non scaduti) non oltre €500.000.
- Imprenditori agricoli: sebbene esercitino un’attività economica, gli imprenditori del settore agricolo sono da sempre esclusi dal fallimento per legge (art. 2135 c.c. e art. 1 LF). La L.3/2012 li aveva espressamente inclusi tra i beneficiari, e lo stesso vale nel Codice della Crisi. L’agricoltore indebitato può quindi presentare un piano o accordo di sovraindebitamento.
- Start-up innovative: la normativa speciale (D.L. 179/2012) esclude per i primi anni le startup innovative dal fallimento, prevedendo che eventuali crisi vadano gestite con strumenti alternativi. Anche tali società di capitali innovative, se indebitate, possono accedere alle procedure di sovraindebitamento come soggetti non fallibili.
- Ex imprenditori cessati: chi ha esercitato un’impresa commerciale e l’ha cessata da oltre un anno può accedere alle procedure da sovraindebitamento purché rispetti i requisiti dimensionali sopra detti al momento della cessazione. Ad esempio, un ex titolare di azienda che ha chiuso l’attività due anni fa lasciando debiti non regolati, oggi non è fallibile e può chiedere un concordato minore o liquidazione controllata in qualità di imprenditore cessato.
- Società di persone con soci illimitatamente responsabili: società semplici, s.n.c., s.a.s. e associazioni professionali, nonché i soci illimitatamente responsabili di società fallibili. In sostanza, gli enti privi di personalità giuridica e i soci che rispondono con patrimonio personale possono rientrare nelle procedure minori se la società non è soggetta a fallimento. Da notare che se una s.n.c. è grande e fallibile, i soci sono co-fallibili; ma se una s.n.c. rientra nelle soglie di non fallibilità, potrà usare il concordato minore e i soci saranno coinvolti nel piano (gli effetti dell’accordo si estendono anche ai soci illimitatamente responsabili).
- Enti non commerciali privati: Organizzazioni non lucrative (ONLUS, OdV, APS), associazioni riconosciute, fondazioni private, associazioni sportive dilettantistiche, condomìni, e in generale soggetti giuridici che non svolgono attività d’impresa commerciale in via principale. Anche se dotati di personalità giuridica, essi non sono fallibili e pertanto un ente non profit indebitato (per esempio un’associazione culturale sommersa dai debiti di gestione) può avvalersi della normativa sul sovraindebitamento.
Chi non può accedere? Sono esclusi dalle procedure di sovraindebitamento tutti i debitori assoggettabili alle procedure concorsuali maggiori: in particolare le imprese commerciali sopra soglia (società di capitali e ditte individuali che superino anche uno dei limiti dimensionali), le società a responsabilità limitata e per azioni (sempre fallibili se insolventi), le società cooperative (per cui valgono le regole del fallimento o liquidazione coatta), gli enti pubblici. Tali soggetti dovranno rivolgersi, in caso di insolvenza, alle procedure ordinarie (es. concordato preventivo, amministrazione straordinaria, ecc.) e non rientrano nell’ambito del sovraindebitamento.
Va sottolineato inoltre che l’accesso alle procedure da sovraindebitamento è subordinato alla assenza di comportamenti scorretti del debitore. In particolare, il Codice prevede cause di inammissibilità se il debitore:
- ha già ottenuto un’esdebitazione nei 5 anni precedenti la nuova domanda,
- ha già beneficiato di due esdebitazioni in passato (massimo due volte nella vita),
- ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (ad esempio contraendo debiti in modo avventato, dissipando il patrimonio o frodando i creditori),
- ha violato gli obblighi informativi verso l’OCC o compiuto atti in frode ai creditori nei 5 anni antecedenti (es. sottrazione di beni).
Tali condizioni attengono alla meritevolezza del debitore e verranno esaminate più avanti. In questa sede basti sapere che la legge intende riservare gli strumenti di sollievo dal debito a chi non ne ha abusato in precedenza e a chi non ha colpe rilevanti nella formazione dei propri debiti. Ad esempio, un consumatore che negli ultimi anni ha accumulato debiti giocando d’azzardo in modo compulsivo, continuando a chiedere prestiti senza possibilità di rimborso, potrebbe essere considerato non meritevole (per colpa grave) e vedersi negata l’omologazione del piano dal giudice. Viceversa, un piccolo imprenditore rovinato dalla crisi economica e da circostanze imprevedibili, che non ha nascosto beni ai creditori, sarà ritenuto meritevole e ammesso alle procedure.
Procedura “familiare”: una novità importante è la possibilità per più soggetti sovraindebitati conviventi e legati da vincoli di famiglia (o per coobbligati con debiti comuni) di presentare un’unica procedura congiunta. In tal caso il tribunale nomina un solo OCC gestore per tutti e tratta unitariamente la crisi, se ciò consente una soluzione più efficace. Ad esempio, marito e moglie entrambi sovraindebitati (magari per mutui e finanziamenti sottoscritti insieme) possono proporre un piano familiare unitario. Anche soci illimitatamente responsabili di una stessa società possono accedere con una domanda congiunta se i loro debiti hanno un’origine comune. Questa possibilità agevola il risanamento quando la crisi economica coinvolge l’intero nucleo familiare.
Riassumendo, le procedure di sovraindebitamento si applicano a persone fisiche (consumatori, professionisti, ex imprenditori) e a piccoli operatori economici (imprese minori, enti non profit) che versino in uno stato di insolvenza o difficoltà economica grave. Sono invece escluse le imprese di maggiori dimensioni e chi abbia comportamenti scorretti. Se rientrate tra i soggetti ammessi e vi trovate in sovraindebitamento, potete valutare l’accesso a una delle procedure descritte nel paragrafo seguente, rivolgendovi agli appositi organismi per avviarle.
4. Quali sono le procedure disponibili per il sovraindebitamento
La normativa prevede quattro diversi procedimenti attraverso i quali il debitore sovraindebitato può trovare soluzione alla propria crisi. Tali procedure, disciplinate dal Capo II del Titolo IV del CCII, ricalcano in parte quelle introdotte dalla L.3/2012, con alcune modifiche terminologiche e sostanziali, e si adattano alle diverse tipologie di soggetti e situazioni. In elenco, le quattro procedure oggi disponibili sono:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (in breve, piano del consumatore);
- Concordato minore (già chiamato accordo di composizione dei debiti);
- Liquidazione controllata del sovraindebitato (già liquidazione del patrimonio);
- Esdebitazione del debitore incapiente (procedura di liberazione dei debiti residui senza utilità).
Ognuna di queste ha caratteristiche specifiche, presupposti e effetti propri. Vediamole singolarmente in dettaglio.
4.1 Piano del consumatore
Il piano del consumatore è uno strumento riservato esclusivamente ai debitori qualificabili come “consumatori” (persone fisiche con debiti di natura personale, estranei ad attività di impresa o professionale). Si tratta di un piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal consumatore al tribunale, con il supporto dell’OCC, per riorganizzare e ridurre l’esposizione debitoria in base alle sue reali capacità economiche.
Caratteristiche principali: Il piano del consumatore non richiede il consenso dei creditori per essere adottato. È sufficiente che il giudice, dopo aver sentito l’OCC e i creditori eventualmente oppositori, omologhi il piano ritenendolo fattibile e accertando la meritevolezza del consumatore (assenza di dolo o colpa grave) nel determinare il debito. In pratica, dunque, il consumatore – con l’ausilio dell’OCC – predispone un piano di pagamento, anche parziale, dei debiti e lo sottopone al vaglio del tribunale; i creditori non votano sul piano (a differenza dell’accordo/concordato minore), ma possono presentare opposizioni se ritengono violati i propri diritti.
Contenuto del piano: molto flessibile. Il piano deve indicare come il debitore intende soddisfare, in tutto o in parte, i creditori nell’arco di un certo periodo. Può prevedere:
- Rimodulazione dei pagamenti: ad esempio una dilazione in più anni delle somme dovute, compatibilmente col reddito futuro previsto;
- Riduzione dei debiti (“falcidia”): ossia lo stralcio parziale di alcune posizioni creditorie che il debitore non è in grado di pagare integralmente;
- Eventuale liquidazione di beni non essenziali: il consumatore può includere la vendita di qualche asset di proprietà per ricavare risorse da distribuire (fermo restando che prima casa e beni necessari al sostentamento possono essere tutelati se il piano è sostenibile altrimenti).
Il piano può proporre trattamenti differenti ai creditori, nel rispetto delle cause legittime di prelazione (va assicurato un certo ordine: creditori con privilegio, pegno o ipoteca non possono ricevere meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui vantano garanzia). Una particolarità del piano del consumatore è che anche i debiti fiscali e contributivi possono essere ristrutturati, con pagamento parziale o dilazionato, inclusi – dal 2022 – i debiti IVA (prima era vietato).
Durata: La legge (art. 68 CCII) prevede che il piano abbia una durata minima di 3 anni (salvo casi eccezionali di offerta immediata di liquidità) e massima di 5 anni estendibili a 10 anni in talune ipotesi. Ciò per assicurare che lo sforzo del debitore non sia troppo breve né troppo prolungato. Durante l’esecuzione del piano, tutte le azioni esecutive e precauzionali contro il debitore sono sospese (i creditori non possono pignorare beni né iscrivere ipoteche).
Procedura di omologazione: il consumatore deposita il piano presso il Tribunale competente (quello del luogo di residenza) per il tramite dell’OCC. L’OCC allega una propria relazione che attesta la veridicità dei dati e valuta la fattibilità del piano e la condotta del debitore. Il giudice verifica i requisiti (completa informativa ai creditori, meritevolezza del debitore, convenienza per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria) e, se tutto è in regola, omologa il piano rendendolo vincolante per tutti i creditori (anche dissenzienti). Da quel momento il debitore dovrà rispettare puntualmente le scadenze del piano sotto la supervisione dell’OCC.
Effetti finali: Se il piano viene integralmente eseguito, il tribunale su istanza del debitore dichiara l’esdebitazione, ossia la cancellazione di tutti i debiti rimasti non pagati secondo il piano. Il consumatore dunque, a fine periodo, ottiene una liberazione definitiva dai debiti pregressi (fresh start). Se invece il piano non viene eseguito per colpa del debitore (es. morosità reiterate), il beneficio decade e i creditori possono riprendere le azioni di recupero per i crediti residui.
Meritevolezza: elemento cruciale nel piano del consumatore è la buona fede del debitore. Il giudice, per omologare, deve accertare che il sovraindebitamento non sia dovuto a comportamenti gravemente colposi o dolosi del consumatore. Con la riforma, la valutazione di meritevolezza è in negativo: si verifica che non ricorrano colpa grave, malafede o frode (ad esempio indebitamento irresponsabile senza alcuna prospettiva di rimborso). La giurisprudenza recente ha chiarito che il requisito va interpretato tenendo conto del nuovo criterio normativo: spetta eventualmente al creditore contestare e provare la condotta colposa del debitore, non più al debitore dimostrare ex ante la propria meritevolezza. Tribunali come quello di Nola e la Corte di Cassazione (ordinanza n. 22890/2023) hanno confermato che un piano non può essere rigettato sulla base di una generica valutazione morale del debitore, ma solo se vi è prova di colpa grave o frode nella formazione dei debiti. In assenza di tali circostanze, il consumatore ha diritto a una chance di ristrutturazione.
Esempio pratico: Maria, insegnante 45enne, ha debiti per 100.000 € (mutuo prima casa arretrato, prestiti personali, carte revolving) e uno stipendio di 1.500 €/mese. Con l’aiuto dell’OCC propone un piano in cui vende un piccolo terreno ereditato, offre ai creditori chirografari un pagamento dilazionato del 20% dei loro crediti in 5 anni e continua a pagare le rate di mutuo ridiscusse. Il tribunale verifica che Maria è sovraindebitata senza colpa grave (ha perso il coniuge e unico reddito sufficiente) e che i creditori ottengono col piano più di quanto otterrebbero pignorandole lo stipendio. Omologa quindi il piano. Maria per 5 anni versa ai creditori quanto stabilito e al termine ottiene l’esdebitazione del restante 80% di debiti non pagati.
4.2 Concordato minore
Il concordato minore (già chiamato “accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento”) è la procedura destinata ai debitori non consumatori, quindi tipicamente a imprenditori minori, professionisti, imprese agricole, start-up non fallibili, enti non commerciali, ecc. Si tratta di un vero e proprio accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori, che richiede il voto favorevole di una certa maggioranza di essi e l’omologazione da parte del tribunale. È concettualmente simile a un concordato preventivo ma calibrato su debitori di minori dimensioni e con procedure semplificate.
Caratteristiche: A differenza del piano del consumatore, qui i creditori hanno diritto di voto. Il debitore, sempre assistito dall’OCC, formula una proposta di concordato ai creditori (che può prevedere pagamento parziale e/o in tempi dilazionati dei debiti) e la suddivide in classi se opportuno. È richiesta l’adesione di almeno la maggioranza dei crediti ammessi al voto, calcolata per teste o per importo (il Codice richiede il voto favorevole di una classe di creditori rilevante, o – in assenza di classi – dei creditori rappresentanti la maggioranza dell’ammontare dei crediti). Se si raggiunge la maggioranza richiesta, il tribunale passa all’omologazione valutando legalità e fattibilità dell’accordo. In mancanza di consenso, la procedura viene chiusa (salvo eventuale passaggio a liquidazione controllata).
Contenuto della proposta: Il concordato minore può essere:
- In continuità: se il debitore intende proseguire l’eventuale attività imprenditoriale/professionale, garantendo ai creditori il pagamento col ricavato futuro (es. piani industriali di risanamento per piccole imprese).
- Liquidatorio: se prevede la cessazione dell’attività e la messa a disposizione di tutti i beni per soddisfare i creditori (in modo ordinato e concordato, evitando l’esecuzione forzata disordinata).
Spesso per micro-imprese il concordato minore ha elementi misti: ad esempio può prevedere la vendita di alcuni cespiti non strategici e la continuazione dell’attività con i beni restanti, utilizzando parte dei redditi futuri per pagare i creditori. Come nel piano del consumatore, è consentito anche nel concordato minore di falcidiare (ridurre) gli importi dovuti ai creditori chirografari e, con i dovuti limiti, anche a privilegiati se il valore di liquidazione dei beni sottostanti è inferiore al credito. I debiti fiscali possono essere trattati con stralcio o dilazione, purché l’Erario ottenga almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione del patrimonio del debitore. Dal 2024, inoltre, è possibile l’omologazione anche in mancanza di voto favorevole dell’Erario (cram down) se l’offerta è conveniente secondo i parametri di legge.
Procedura di votazione e omologa: Una volta presentata la proposta di concordato minore al tribunale, questo valuta l’ammissibilità e apre la procedura nominando un gestore (OCC) come commissario che sorveglia le operazioni. I creditori vengono convocati o consultati per esprimere il voto. Se la maggioranza richiesta approva, il giudice procede all’omologazione del concordato minorile, rendendolo vincolante per tutti i creditori, anche dissenzienti. L’omologazione può avvenire anche in mancanza di approvazione da parte di eventuali classi dissenzienti, se il tribunale riscontra che la proposta è comunque equa e conveniente (possibile cram down interclasse). Durante la procedura, come nel piano, i creditori sono tenuti a sospendere azioni esecutive individuali.
Esecuzione: Dopo l’omologa, il debitore (sotto la vigilanza dell’OCC commissario o di un liquidatore nominato se previsti atti dispositivi) esegue il piano di pagamento concordatario. L’accordo può prevedere vendite di beni tramite procedure semplificate, oppure pagamenti periodici ai creditori secondo priorità. Ultimato quanto previsto (ad es. completato il pagamento delle percentuali offerte), il tribunale dichiara la chiusura del concordato minore.
Esdebitazione finale: Analogamente al piano del consumatore, il debitore che adempie integralmente agli obblighi concordatari ha diritto alla cancellazione dei debiti residui. L’art. 80 CCII estende al concordato minore gli effetti liberatori: “Il debitore persona fisica, a seguito dell’adempimento dell’accordo omologato, è esdebitato per la parte di debito non soddisfatta”. Ciò consente al debitore di ripartire pulito dai debiti pregressi una volta concluso con successo il concordato.
Meritevolezza e ammissione: Per il concordato minore non è richiesta la meritevolezza in senso stretto (quella riguarda il consumatore). Tuttavia, se dovesse emergere che il debitore ha frodato i creditori o violato in maniera grave i doveri di lealtà, il tribunale potrebbe non omologare per ragioni di abuso. In generale però l’accordo vincolato dal voto dei creditori riduce l’importanza di un giudizio etico sulla condotta del debitore. Va segnalato che il CCII prevede comunque che il debitore non consumatore debba agire secondo buona fede, e l’occultamento di informazioni o beni è causa di annullamento dell’accordo.
Esempio: Una piccola impresa familiare (snc) con debiti totali per €400.000 propone ai creditori un concordato minore liquidatorio: mette in vendita il magazzino e alcuni macchinari (stimati ricavabili €150.000) e offre ai creditori chirografari il 50% in 2 anni, mantenendo l’immobile aziendale per continuare l’attività ridotta. I creditori chirografari votano a favore (ottengono più di quanto stimerebbero ricavare dalla chiusura e svendita totale), i privilegiati incassano dal realizzo dei beni su cui hanno garanzia. Il tribunale omologa. La snc esegue vendite e pagamenti sotto controllo OCC; dopo 2 anni ottiene l’esdebitazione dal residuo 50% non pagato, potendo proseguire l’attività ripulita dai debiti eccedenti.
4.3 Liquidazione controllata del sovraindebitato
La liquidazione controllata è la procedura concorsuale di carattere liquidatorio applicabile a qualsiasi soggetto sovraindebitato (consumatore o non) che non sia in grado di offrire ai creditori un pagamento soddisfacente tramite un piano o accordo. È l’equivalente del fallimento (ora liquidazione giudiziale) per i debitori non fallibili: in questa procedura infatti il patrimonio del debitore viene liquidato (venduto) in modo collettivo e il ricavato ripartito ai creditori. Il grande vantaggio rispetto all’esecuzione civile individuale è che, al termine della liquidazione controllata, il debitore persona fisica può essere esdebitato, cioè liberato dai debiti residui, ottenendo così il fresh start normativo.
Quando si ricorre alla liquidazione controllata? In genere:
- Se il debitore non ha una capacità di reddito sufficiente per proporre un piano di rientro (es. disoccupato senza entrate stabili),
- Oppure se ha un patrimonio liquidabile e preferisce mettere direttamente a disposizione i beni ai creditori,
- Oppure se ha tentato un accordo/piano ma questo non è stato accettato o omologato.
La liquidazione può essere avviata volontariamente dal debitore (domanda propria) oppure, novità introdotta dal CCII, su istanza dei creditori o di un pubblico ministero, ma solo se il debitore è una impresa minore (per i consumatori vale la volontarietà) – ciò per evitare che creditori attivino procedure concorsuali indesiderate ai privati.
Effetti dell’apertura: Il tribunale, verificati i requisiti, dichiara aperta la liquidazione controllata nominando un giudice delegato e un liquidatore (spesso lo stesso gestore OCC). Da quel momento:
- Il patrimonio del debitore (tutti i beni presenti e futuri entro un certo periodo) forma la massa attiva da liquidare.
- Il debitore perde la disponibilità dei suoi beni che passano al liquidatore (salvi i beni impignorabili per legge e quelli necessari al sostentamento suo e della famiglia).
- Si sospendono le azioni esecutive individuali: i creditori devono presentare domanda di insinuazione al passivo nella procedura, e non possono più agire per conto proprio.
- Il liquidatore, sotto la supervisione del giudice, procede a vendere i beni mobili, immobili, crediti, ecc. del debitore con modalità competitive (aste o trattative) e a riscuotere eventuali crediti (es. stipendio in quota pignorabile).
- Una parte del reddito futuro del debitore, se eccedente il minimo vitale, può dover confluire nella massa attiva per un certo periodo.
Soddisfazione dei creditori: Il liquidatore, terminata la conversione in denaro dell’attivo, predispone un piano di riparto: paga prima le spese di procedura e i crediti prededucibili, quindi i creditori privilegiati (fino a concorrenza del valore di realizzo dei beni gravati da pegni/ipoteche), e infine distribuisce l’eventuale residuo ai creditori chirografari in proporzione (riparto in percentuale). Spesso nelle procedure da sovraindebitamento il realizzo può coprire solo una piccola parte dei debiti chirografari – da qui l’importanza dell’esdebitazione per liberare il debitore dal restante.
Chiusura e esdebitazione: La liquidazione controllata si chiude con un decreto del tribunale quando tutto il patrimonio è stato liquidato e distribuito. Se il debitore è una persona fisica, contestualmente o su istanza successiva può essere concessa l’esdebitazione: la cancellazione di tutti i debiti non soddisfatti nella liquidazione. Questa è una differenza fondamentale rispetto al vecchio fallimento, dove l’esdebitazione era un istituto a parte da richiedere dopo. Nel sovraindebitamento, la legge mira a dare al debitore meritevole una liberazione dai debiti pregressi una volta sacrificato tutto il possibile ai creditori.
Condizioni per l’esdebitazione post-liquidazione: L’art. 282 CCII prevede che l’esdebitazione possa essere negata se il debitore ha tenuto comportamenti gravi (frode, dolo, dichiarazioni false) o se non ha cooperato. Altrimenti, decorsi 3 anni dalla chiusura della liquidazione, i debiti residui si considerano automaticamente cancellati (o anche prima, su istanza, se è chiaro che nulla più si potrà pagare). In ogni caso, non più di una esdebitazione ogni 5 anni e mai più di due volte in totale. Inoltre, restano esclusi dall’esdebitazione eventuali debiti per mantenimento o alimenti, sanzioni penali o amministrative di particolare gravità, obblighi di risarcimento da illecito doloso – come già previsto nel fallimento.
La liquidazione controllata rappresenta dunque il paracadute finale: se non è praticabile un piano né un accordo, il sovraindebitato può comunque attivare questa procedura per liquidare ciò che ha in modo ordinato e ottenere la clemenza sui debiti residui (fresh start). Naturalmente, per chi possiede beni significativi, questo significa perdere il patrimonio, ma evita il protrarsi infinito di pignoramenti e debiti impagabili.
Esempio: Marco, ex artigiano senza lavoro, ha debiti per €250.000 e nessuna entrata stabile. Possiede solo una vecchia casa ereditata. Non potendo proporre pagamenti, avvia la liquidazione controllata cedendo l’immobile. Il liquidatore vende la casa a €100.000 e ripartisce: 80.000 ai creditori ipotecari (banca) e 20.000 in percentuale ai chirografari (ottenendo ad esempio un 10%). La procedura si chiude. Marco rimane ancora formalmente debitore per il 90% non pagato, ma trascorso il periodo di legge il tribunale gli concede l’esdebitazione: i creditori non potranno più avanzare pretese per quei debiti. Marco potrà ripartire da zero, seppur senza più la casa.
4.4 Esdebitazione del debitore incapiente
L’esdebitazione del debitore incapiente è una procedura speciale, introdotta di recente (artt. 283-284 CCII), che consente in casi estremi di cancellare tutti i debiti di una persona fisica sovraindebitata che non ha alcuna utilità da offrire ai creditori. È una sorta di “fallimento senza attivo”, pensata per quei debitori totalmente privi di beni e di reddito, per i quali anche una liquidazione sarebbe inutile perché non vi è nulla da liquidare. In passato tali soggetti rimanevano intrappolati nei debiti a vita, perché nemmeno potevano accedere alle procedure (non avendo contenuti da proporre): ora la legge offre loro un’ultima spiaggia di riabilitazione.
Presupposti: La persona che chiede l’esdebitazione incapiente deve dimostrare:
- Di essere sovraindebitata e priva di patrimonio liquidabile (nessun immobile, nessun bene di valore, nessun risparmio) e di non poter offrire alcuna utilità neppure parziale ai creditori.
- Di non avere un reddito pignorabile o comunque di avere redditi talmente esigui da non consentire neanche un minimo piano di rientro.
- Di essere meritevole: cioè il sovraindebitamento non deve dipendere da sua frode o colpa grave, e deve aver tenuto un comportamento leale (obbligo di completa trasparenza sulla propria situazione).
- Di non aver già usufruito dell’esdebitazione incapienti in passato (è concedibile una sola volta nella vita per espressa previsione di legge).
- (Se del caso) di aver già tentato una liquidazione controllata senza successo perché non c’era nulla da liquidare, oppure comunque che la liquidazione sarebbe manifestamente inidonea a soddisfare i creditori.
Procedura: Il debitore presenta una istanza al tribunale competente, tramite l’OCC, chiedendo di essere ammesso al beneficio dell’esdebitazione integrale ai sensi dell’art. 283 CCII. Deve allegare tutti i documenti che provano la sua totale incapienza (ad es. certificati che attestano l’assenza di proprietà, ISEE molto basso, eventuali cartelle cliniche se vi sono ragioni di salute, stato di disoccupazione, ecc.) e una relazione particolareggiata dell’OCC che attesta la veridicità della situazione economica e l’assenza di risorse occultate. L’OCC deve anche indicare se eventualmente la situazione di sovraindebitamento è stata aggravata da concessione irresponsabile di credito da parte di terzi (cioè se il debitore è vittima anche di credito facile), informazione utile a fini statistici e di sistema.
Il tribunale, ricevuta l’istanza:
- Verifica preliminarmente che ci siano i requisiti di legge (persona fisica, meritevole, incapiente, documentazione completa).
- Informa i creditori: dispone che l’istanza venga notificata a tutti i creditori, i quali hanno facoltà di presentare opposizione entro un termine (30 giorni di solito) se ritengono che il debitore in realtà abbia beni o redditi occultati, o che non sia meritevole.
- Udienza e decisione: il giudice può fissare un’udienza per ascoltare il debitore e discutere eventuali opposizioni. Se nessun creditore si oppone (spesso perché consapevoli che non c’è nulla da prendere) e se i requisiti sono soddisfatti, il tribunale può emettere il decreto di esdebitazione dell’incapiente, che libera il debitore da tutti i debiti chirografari anteriori.
Effetti: Con il decreto di esdebitazione, il debitore è immediatamente libero da ogni obbligo di pagamento dei debiti pregressi non soddisfatti (che di fatto saranno pari al 100% o quasi, vista l’incapienza). Questo non significa che i creditori rimangano del tutto senza speranza: la legge infatti prevede una condizione risolutiva. Per i 4 anni successivi all’esdebitazione, se al debitore sopravvengono nuove utilità rilevanti, egli ha l’obbligo di pagarle ai creditori fino al 10% dei loro crediti originari. In pratica, se entro 4 anni il debitore incapiente riceve un’eredità, vince alla lotteria o comunque migliora inaspettatamente la propria condizione economica (ad esempio trova un ottimo lavoro), dovrà informare i creditori e versare loro almeno il 10% di quanto dovuto (se le risorse sopravvenute lo consentono). Trascorsi 4 anni senza “colpi di fortuna”, l’esdebitazione diventa definitiva e irrevocabile.
Meritevolezza: anche qui è fondamentale. Se emerge dopo che il debitore aveva nascosto volontariamente beni o redditi, o aveva evaso volontariamente tasse (indicando malafede), l’esdebitazione può essere revocata. Ad esempio, diversi decreti hanno negato l’esdebitazione incapiente a chi risultava aver evaso il fisco volutamente: l’omesso pagamento di imposte dovute, frutto di evasione deliberata, è stato considerato indice di colpa grave non compatibile col beneficio. Al contrario, i tribunali tendono a concederla quando il debitore ha condotte regolari ma è travolto da eventi sfortunati.
Esempio concreto: Il Tribunale di Bari nel 2023 ha concesso l’esdebitazione incapiente a una donna che, dopo aver contratto debiti, era divenuta totalmente nullatenente a causa di una grave malattia invalidante (quindi impossibilitata a lavorare). Accertato che il sovraindebitamento era dovuto a fatti a lei non imputabili (patologia sopravvenuta) e che non aveva frodato i creditori, il giudice l’ha liberata da tutti i debiti, ritenendo soddisfatto il requisito della meritevolezza in quanto non sussistevano dolo o colpa nella formazione dell’insolvenza. Altro esempio: il Tribunale di Napoli (decreto 22/03/2023) ha accordato l’esdebitazione a una casalinga che aveva debiti per fideiussioni bancarie escusse in favore del marito insolvente, valutando che il suo indebitamento derivava dall’insolvenza altrui e che lei non disponeva di beni né reddito proprio.
Di recente, anche situazioni con ingenti debiti tributari sono state risolte con esdebitazione incapiente: il Tribunale di Torino, decreto 23 aprile 2025, ha accolto la domanda di una debitrice con oltre 115.000 € di debiti verso Erario e INPS (su un passivo totale di 200.000 €), ritenendo che la sua storia personale (madre di tre figli gemelli, partita IVA chiusa per difficoltà economiche) dimostrasse assenza di colpa grave e che, nonostante i debiti fiscali rilevanti, la meritevolezza dovesse prevalere. Questo provvedimento è significativo perché chiarisce che anche debiti fiscali e contributivi possono essere cancellati se il debitore è incapiente e di buona fede, allineandosi all’obiettivo di dare un pieno fresh start.
In sintesi, l’esdebitazione del debitore incapiente è un istituto di clemenza eccezionale: azzera i debiti di chi proprio nulla ha e nulla potrà pagare, evitando l’accanimento su vite economicamente distrutte. Rappresenta la chiusura del cerchio delle tutele: persino il debitore privo di risorse può aspirare a tornare “pulito”, naturalmente a condizione di onestà e unicità del beneficio.
5. A chi rivolgersi in caso di sovraindebitamento: OCC, Tribunali e professionisti di supporto
Di fronte a una situazione di sovraindebitamento, è fondamentale rivolgersi ai soggetti giusti che possono attivare e gestire le procedure sopra descritte. La legge ha istituito appositi Organismi e delineato le competenze dei Tribunali, prevedendo al contempo il ruolo di professionisti (avvocati, commercialisti) a supporto del debitore. Ecco chi contattare in caso di sovraindebitamento:
5.1 Organismo di Composizione della Crisi (OCC)
Gli OCC sono enti appositamente autorizzati dal Ministero della Giustizia, istituiti per assistere i debitori sovraindebitati nell’accesso alle procedure e svolgere funzioni analoghe a quelle di curatori o commissari nelle procedure. Introdotti dalla L.3/2012, oggi sono regolati dal Codice della Crisi. L’Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento offre supporto, assistenza e soluzioni concrete alle persone in difficoltà economica a causa di debiti. In pratica, funge da intermediario tra il debitore e il sistema giudiziario:
- Composizione degli OCC: Possono essere costituiti presso vari enti: ad esempio Ordini professionali (dei commercialisti, degli avvocati, dei notai), le Camere di Commercio, le Province o Comuni (su iniziativa propria), nonché associazioni o fondazioni senza scopo di lucro con determinate caratteristiche. Ogni OCC è iscritto in un registro ministeriale e opera di norma su base territoriale (ad es. OCC di Milano, OCC di Napoli Nord, OCC della Camera di Commercio di Roma, ecc.).
- Il “Gestore della crisi”: È la figura professionale nominata dall’OCC per occuparsi del singolo caso. Tipicamente è un professionista (commercialista, avvocato o consulente finanziario) con specifica formazione, iscritto in apposito elenco. Il gestore affianca il debitore nella predisposizione della proposta, verifica i documenti, redige la relazione da presentare al giudice e, una volta aperta la procedura, svolge le funzioni di commissario o liquidatore a seconda dei casi. In parole semplici, è il “tutor” che guiderà il debitore lungo tutto il percorso di composizione della crisi.
- Cosa fa l’OCC per il debitore: Innanzitutto fornisce informazioni preliminari e valuta se ricorrono i requisiti per accedere a una procedura. Accettato l’incarico, l’OCC raccoglie dal debitore tutti i documenti e dati necessari, lo aiuta a individuare la soluzione più adatta (piano, concordato o liquidazione), elabora insieme a lui la proposta da presentare e compila la relazione di fattibilità e meritevolezza. Deposita poi l’istanza in Tribunale e funge da referente durante tutto il processo. Ad esempio, l’OCC si occupa di comunicare la pendenza della procedura ai creditori, di convocarli se necessario per il voto (nel concordato minore), di redigere verbali e di vigilare sull’esecuzione del piano accordato. In caso di liquidazione, l’OCC (o il gestore nominato come liquidatore) vende i beni e ripartisce il ricavato, preparando infine la relazione di chiusura.
- Dove trovare un OCC: Ogni provincia (o gruppo di province) ha uno o più OCC operativi. Più avanti, in Sezione 9, forniremo una tabella con l’elenco aggiornato degli OCC suddivisi per regione, con indicazione degli enti presso cui sono istituiti. In generale ci si può rivolgere:
- Alla Camera di Commercio territoriale (molte CCIAA hanno attivato un OCC interno, spesso con sportello dedicato ai sovraindebitati).
- Agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili locali (molti Ordini hanno un proprio OCC o partecipano a OCC interprovinciali).
- Agli Ordini degli Avvocati laddove abbiano costituito un organismo.
- Ad associazioni di categoria o di consumo riconosciute come OCC (es. alcune associazioni di consumatori hanno creato OCC per aiutare le famiglie indebitate).
- In mancanza di un OCC disponibile nel circondario, il debitore può rivolgersi direttamente al Tribunale per chiedere la nomina di un professionista gestore ad hoc.
- Costo dell’OCC: Gli OCC sono per lo più enti non profit o servizi pubblici. Tuttavia, è previsto un compenso per il gestore e delle spese di procedura. In genere l’OCC chiede un fondo spese iniziale (spesso intorno ai €200-300) per coprire i costi di segreteria, e il compenso finale del gestore viene determinato secondo parametri ministeriali in base alla complessità e all’attivo realizzato. Questo compenso è prededucibile, cioè verrà pagato con precedenza sugli importi ricavati nella procedura stessa. Se il debitore è del tutto incapiente, a volte gli OCC (soprattutto quelli pubblici) riducono al minimo gli oneri o li subordinano all’eventuale miglioramento futuro (ci sono casi in cui il compenso del gestore in esdebitazioni incapienti è stato quasi simbolico). Ad ogni modo, il costo non è proibitivo rispetto ai benefici, e molti OCC offrono il primo colloquio di orientamento gratuitamente.
In sintesi, l’OCC è il primo interlocutore cui rivolgersi. Ad esempio, un consumatore sommerso dai debiti potrà fissare un appuntamento con l’OCC della propria città (presso la Camera di Commercio o l’Ordine locale): riceverà informazioni, consegnerà i documenti richiesti e, se la situazione rientra nei casi previsti, l’OCC avvierà formalmente la procedura presentando l’istanza di nomina del gestore al referente interno e poi depositando la proposta in tribunale. Durante tutto il percorso, l’OCC assiste il debitore e fa da interfaccia con i creditori e i giudici.
Da notare che anche la sola presentazione dell’istanza di nomina dell’OCC al Tribunale può produrre effetti protettivi: secondo la legge, il giudice, ricevuta la domanda, può disporre la sospensione temporanea delle azioni esecutive dei creditori in attesa della definizione della procedura (specie se c’è pericolo imminente per i beni del debitore). Dunque è bene attivarsi per tempo presso un OCC, poiché già questa iniziativa fornisce un ombrello contro pignoramenti e sequestri mentre si prepara il piano.
5.2 Tribunali competenti
Le procedure di sovraindebitamento, pur svolgendosi con forte ausilio degli OCC, sono comunque sottoposte al controllo e alla decisione finale dell’Autorità giudiziaria. Il giudice competente è individuato dalla legge nel Tribunale ordinario del luogo in cui il debitore ha il centro principale dei suoi interessi (per le persone fisiche coincide con la residenza o domicilio). All’interno del Tribunale, di solito, le procedure da sovraindebitamento sono assegnate alla sezione fallimentare o imprese (che già tratta concordati preventivi e fallimenti): molti Tribunali hanno giudici delegati specificamente anche per i casi di sovraindebitamento.
Ruolo del Tribunale:
- Riceve dall’OCC il ricorso per l’apertura della procedura (sia esso un piano, un concordato o una liquidazione) e verifica i requisiti formali e di ammissibilità.
- Nomina il gestore (se non già designato dall’OCC istante) e dichiara aperta la procedura con un decreto se ritiene la domanda completa.
- Convoca l’eventuale udienza di omologazione (per sentire il debitore e gli opponenti).
- Soprattutto, il Tribunale emette i provvedimenti decisivi: il decreto di omologazione del piano del consumatore o del concordato minore, il decreto di apertura e di chiusura della liquidazione controllata, il decreto di esdebitazione. Questi provvedimenti danno efficacia giuridica alla soluzione della crisi (vincolando i creditori o liberando il debitore dai debiti).
Interlocuzione con il giudice: Nella maggior parte dei casi, il debitore stesso non dovrà comparire frequentemente in tribunale. Il dialogo con il giudice avviene per lo più tramite gli atti depositati dall’OCC. Tuttavia, in alcune fasi:
- Potrebbe essere fissata un’udienza di comparizione per l’omologa, in cui il giudice vuole accertarsi direttamente di alcuni aspetti e dare la parola a eventuali creditori contestatori. In tale udienza il debitore (assistito dal proprio avvocato e dal gestore) risponde alle domande e chiarisce la propria situazione.
- Nella liquidazione controllata, il debitore è tenuto a collaborare con il liquidatore e può dover rendere l’inventario dei beni e essere interrogato dal giudice delegato sulle cause dell’insolvenza e sull’eventuale possesso di beni (simile a quanto avviene in un fallimento).
- In un’esdebitazione dell’incapiente, il tribunale quasi sempre convoca il debitore per sincerarsi della sua condizione e verificare la meritevolezza dal vivo, prima di concedere il beneficio.
Geografia giudiziaria: È importante individuare il tribunale competente territorialmente. Normalmente è quello del luogo di residenza (per la persona fisica) o sede principale dell’attività (per imprenditori). Ad esempio, un consumatore residente a Torino si rivolgerà al Tribunale di Torino; un piccolo imprenditore di provincia afferente al Tribunale del capoluogo di quella provincia. In caso di dubbi, l’OCC saprà indicare il foro competente.
Da rilevare che in alcuni tribunali maggiori (Milano, Roma, Napoli, ecc.) i numeri di procedure sono cresciuti, portando alla creazione di sezioni o giudici dedicati al sovraindebitamento, con prassi specifiche spesso pubblicate sui siti istituzionali (ad es. modelli di ricorso standard, protocolli tra tribunale e OCC locali per velocizzare le nomine, ecc.). È utile quindi consultare anche il sito del tribunale di competenza: spesso vi è una sezione “Procedure da sovraindebitamento” con modulistica o avvisi.
Rapporto tra Tribunale e OCC: Si può semplificare così: l’OCC prepara e gestisce sul piano tecnico la procedura, il Tribunale la convalida giuridicamente. Senza il decreto del giudice, il piano o l’accordo non producono effetto sui creditori. Dunque il passaggio in tribunale è obbligato. Tuttavia, il debitore non deve farsi intimorire: queste non sono cause civili contenziose lunghe, bensì procedure concorsuali perlopiù rapide e senza particolari formalità a carico sua, poiché del lato tecnico-legale si occupa appunto l’organismo e l’eventuale legale. Il tribunale, in sostanza, vigila che tutto avvenga secondo la legge e tutela gli interessi sia del debitore sia dei creditori.
In caso di rigetto dell’istanza (ad esempio perché il giudice ritiene il debitore non meritevole o la proposta non fattibile), è ammesso reclamo in corte d’appello. In alcune situazioni, se il piano non viene omologato, il tribunale può aprire d’ufficio la liquidazione controllata come soluzione residuale.
5.3 Avvocati e consulenti specializzati
Sebbene la normativa permetta al debitore di rivolgersi direttamente a un OCC senza obbligo di assistenza legale, nella pratica è altamente consigliabile farsi affiancare da un avvocato o altro professionista esperto in materia di sovraindebitamento sin dalle prime fasi. I motivi sono diversi:
- Un avvocato di fiducia potrà aiutare il debitore a capire quale procedura conviene di più alla situazione, spiegare i pro e contro, fare da tramite con l’OCC e soprattutto curare gli aspetti legali del ricorso. Ad esempio, redigere la narrativa della domanda in maniera completa e persuasiva, predisporre eventuali memorie in risposta alle contestazioni dei creditori, rappresentare il debitore in udienza e nei rapporti con il giudice. Molti tribunali e OCC espressamente suggeriscono al debitore di farsi affiancare da un legale per meglio tutelare i propri interessi.
- Un commercialista o consulente finanziario specializzato può essere prezioso per l’elaborazione del piano di ristrutturazione, specialmente se vi sono aspetti contabili o aziendali. Ad esempio, per un imprenditore minore ancora in attività, servirà un professionista che prepari i bilanci previsionali e verifichi la sostenibilità del piano di concordato. Spesso all’interno degli OCC stessi operano commercialisti con tali competenze, ma il debitore può volerne coinvolgere uno di sua fiducia.
- Organizzazioni di tutela dei consumatori o antiusura: In alcune città esistono sportelli (gestiti da associazioni dei consumatori, fondazioni antiusura, Caritas diocesane, ecc.) che offrono consulenza e assistenza gratuita ai sovraindebitati, orientandoli verso le procedure L.3/2012 ora CCII. Rivolgersi a queste organizzazioni può aiutare chi è in difficoltà economica a ottenere un supporto tecnico senza oneri iniziali. Ad esempio, il Movimento Consumatori in Lombardia, alcune articolazioni di Avvocato di strada Onlus, e simili, hanno attivato progetti per seguire le persone indebitate nelle pratiche di composizione della crisi.
Il patrocinio a spese dello Stato: Poiché le procedure di sovraindebitamento si svolgono innanzi al tribunale civile, in linea di principio il debitore persona fisica privo di reddito può chiedere l’ammissione al gratuito patrocinio (difesa a spese dello Stato). Tuttavia, la situazione è peculiare: le procedure concorsuali non sono vere e proprie cause con parti contrapposte, dunque alcuni tribunali potrebbero ritenere non applicabile il patrocinio. Su questo vi è disomogeneità. È opportuno informarsi localmente (l’OCC o l’Ordine Avvocati sapranno dire se nel tribunale locale i debitori sovraindebitati possono accedere al patrocinio gratuito). In ogni caso, il costo di un avvocato in queste procedure è spesso sostenibile in rapporto ai benefici economici (debiti condonati).
Riassumendo: Il debitore in difficoltà dovrebbe:
- Contattare un OCC per un primo esame della situazione (o alternativamente un avvocato esperto che faccia da tramite con un OCC).
- Farsi seguire preferibilmente da un avvocato specializzato in crisi da sovraindebitamento per la predisposizione degli atti e la rappresentanza processuale.
- Coinvolgere, se necessario, un professionista contabile per predisporre documentazione economica (budget familiare, stime di realizzo dei beni, ecc.).
- Interagire con il Tribunale solo attraverso i canali formali (istanze, udienze) con l’ausilio dei professionisti, senza prendere iniziative isolate nei confronti di giudici o creditori (ad esempio evitando di pagare singoli creditori fuori piano senza sentire OCC/legale, per non infrangere la par condicio).
Questa rete di supporto assicura che il debitore non sia lasciato solo in un momento così delicato. Il coinvolgimento di professionisti qualificati (gestore OCC, avvocato, consulente) conferisce credibilità e solidità alla procedura, aumentando le chance di successo (omologa del piano o esdebitazione finale).
Nota pratica: spesso gli avvocati e commercialisti abilitati come “gestori della crisi” svolgono un duplice ruolo – ad esempio l’avvocato Tizio potrebbe essere sia il legale difensore del debitore sia il gestore nominato dall’OCC in quella procedura. La legge lo consente, purché si eviti conflitto di interessi. In alcuni casi l’OCC preferisce nominare gestore un soggetto terzo, mantenendo separato chi assiste il debitore da chi redige la relazione. Ad ogni modo, ciò che conta per il debitore è affidarsi a figure competenti e navigare la procedura con trasparenza e collaborazione.
In conclusione, “a chi rivolgersi?”:
- Primo step: all’OCC territoriale (vedi elenco sez. 9) per attivare formalmente la procedura.
- Secondo step: farsi assistere da un avvocato esperto durante tutto il percorso (possibilmente già dalla compilazione dell’istanza iniziale).
- Terzo: seguire le indicazioni del gestore nominato e rispettare le tempistiche del Tribunale (comparire se convocati, fornire documenti aggiuntivi se richiesti).
Così facendo, si mettono le basi per un esito positivo e realmente risolutivo del sovraindebitamento.
6. Modelli pratici di istanze e dichiarazioni
In questa sezione forniamo indicazioni sugli atti principali che il debitore dovrà predisporre – spesso con l’aiuto dell’OCC o del proprio legale – per accedere alle procedure. Si tratta di modelli di riferimento per:
- L’istanza di nomina del gestore della crisi (da presentare all’OCC o al Tribunale per avviare la procedura);
- La proposta di piano/concordato o ricorso di liquidazione da presentare in tribunale;
- Le dichiarazioni che il debitore deve rendere (dichiarazione di veridicità, di meritevolezza, ecc.).
6.1 Istanza di nomina del Gestore (OCC) – Questo è generalmente il primo atto formale. Può essere indirizzato:
- direttamente a un OCC (ad esempio all’Organismo costituito presso un Ordine o Camera di Commercio),
- oppure al Tribunale competente (che poi provvederà a designare un OCC se il debitore non l’ha già scelto).
Di solito gli OCC mettono a disposizione un modulo predefinito. Un esempio di fac-simile di istanza per un consumatore potrebbe essere:
Istanza di Nomina del Gestore della Crisi ex art. 67 CCII
Al Referente dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di [Ente] – [Città]
Oggetto: Richiesta di nomina del Gestore della crisi ai fini dell’accesso a procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il sottoscritto __________, nato a ______ il //, residente in ______ () via ______ n., C.F. ________,
espone quanto segue:
– Di trovarsi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, co.1, lett. c) D.Lgs. 14/2019, accumulando debiti per un importo complessivo di € verso diversi creditori (come dettagliato nell’allegato elenco). In particolare tali debiti si sono generati a causa di __ (breve descrizione: es. perdita del lavoro, spese mediche, calo fatturato, ecc.) __.
– Di non essere assoggettabile a procedure concorsuali maggiori in quanto __ (consumatore/privo della qualità di imprenditore commerciale sopra soglia, ecc.) .
– Intende accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, segnatamente propone di presentare un __ (piano del consumatore / concordato minore / istanza di liquidazione controllata) per regolare la propria posizione debitoria.
Tutto ciò premesso, chiede
la nomina di un Gestore della crisi da parte dell’OCC adito, affinché lo assista nella procedura di composizione della crisi ai sensi della normativa vigente.
Allega: documento identità, codice fiscale, elenco dettagliato creditori e debiti, indicazione nominativi eventuali garanti/coobbligati, ogni altro documento utile allo stato passivo.
Si dichiara fin d’ora la piena collaborazione con l’OCC e si forniscono le dichiarazioni di cui all’art. 69 CCII in allegato.
Luogo, data.
Firmato: _________
Naturalmente l’istanza va adattata al caso concreto e integrata con gli allegati richiesti dall’OCC (spesso vi è un modulo analitico Attivo/Passivo da compilare). Una volta presentata, l’OCC valuterà e formalizzerà l’accettazione nominando il gestore.
6.2 Ricorso per l’omologazione del piano o apertura della liquidazione – Dopo la nomina del gestore e la raccolta dei documenti, arriva il momento di presentare la domanda al Tribunale. I modelli variano a seconda della procedura:
- Per il piano del consumatore: si deposita un ricorso ex art. 67 CCII contenente la proposta di piano e la richiesta di omologazione senza voto dei creditori. Deve includere:
- generalità del debitore,
- indicazione di essere un consumatore sovraindebitato meritevole (con breve storia del sovraindebitamento),
- descrizione dettagliata di tutti i debiti (creditore, importo, causa, garanzie, ecc.),
- descrizione di patrimonio e redditi del debitore (beni posseduti, stipendio/pensione, spese mensili necessarie, familiari a carico),
- proposta di ristrutturazione: come verranno pagati i vari creditori (es.: “il debitore si obbliga a pagare €__ al mese per 5 anni da ripartire come segue: 100% ai creditori privilegiati per quanto in privilegio, e il % ai chirografari; inoltre liquiderà l’autovettura di proprietà stimata €, etc.”),
- motivazione della convenienza per i creditori (perché accettando il piano essi ottengono almeno quanto otterrebbero diversamente, ad es. in una liquidazione),
- elementi a supporto della meritevolezza (spiegare che il debitore non ha colpe gravi né atti in frode: es. “il sovraindebitamento è derivato dalla perdita improvvisa del lavoro e non da spese voluttuarie; il debitore ha sempre cercato di adempiere; non risultano atti di frode ai creditori, etc.”).
- Relazione dell’OCC: è allegata obbligatoriamente, nella quale il gestore attesta la veridicità di quanto sopra e la fattibilità del piano. La relazione può essere inglobata nel ricorso o separata, ma in pratica è parte integrante (spesso conclusa dal parere del gestore che dichiara se il piano è adeguato e se il debitore è meritevole).
- Dichiarazioni del debitore (vedi sotto) e documenti (elenco creditori, atti di proprietà, bilanci, buste paga, ISEE, estratti conto, ecc.).
- Per il concordato minore: il ricorso ex art. 74 CCII è simile, ma prevede in aggiunta la richiesta di convocare i creditori per l’espressione del voto sulla proposta. Qui sarà importante indicare se si intende dividere i creditori in classi e quale maggioranza si prevede di raggiungere. La struttura:
- premessa su qualità di non fallibile e sovraindebitato,
- descrizione debiti e patrimonio,
- proposta di accordo: percentuali da pagare a ciascuna classe di creditori, tempi e modalità, eventuale piano industriale se c’è continuità aziendale,
- indicazione di eventuali apporti di terzi (se un familiare apporterà denaro per facilitare l’accordo, va detto),
- relazione OCC (che in questo caso funge da commissario giudiziale e potrà integrare poi la relazione con l’esito del voto),
- conclusioni: richiesta di omologa del concordato minore una volta acquisito il voto favorevole, con eventuale cram down se necessario.
- Per la liquidazione controllata: si presenta un ricorso ex art. 268 CCII dove il debitore chiede l’apertura della procedura di liquidazione. Questo atto è più semplice in quanto non c’è un piano da proporre, ma solo:
- indicazione dei motivi per cui il debitore non è in grado di fare un piano di pagamento e dunque chiede la liquidazione di tutti i suoi beni,
- elenco analitico di beni, creditori, situazione economica,
- l’impegno a consegnare i beni e a collaborare lealmente,
- in sostanza una autodichiarazione di fallimento personale, con la richiesta al tribunale di nominare un liquidatore che realizzi il patrimonio.
- Si allega la relazione OCC che verifica il passivo e attesta la sussistenza dello stato d’insolvenza.
- Conclusioni: richiesta di apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII, con eventuale sospensione delle esecuzioni in corso.
6.3 Dichiarazioni del debitore (autocertificazioni ex art. 69 CCII) – Un elemento chiave degli atti introduttivi sono le dichiarazioni che il debitore deve rendere sotto la propria responsabilità riguardo alcuni aspetti previsti dalla legge. Tali dichiarazioni possono essere inserite nel ricorso stesso o fornite come allegato separato, ma sono essenziali per attestare il rispetto delle condizioni di accesso. Solitamente includono:
- Dichiarazione di assenza di procedure precedenti: il debitore deve dichiarare di non essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda. Se ad esempio aveva già ottenuto un’esdebitazione 3 anni prima, non può chiedere un nuovo piano ora (deve attendere 5 anni). Inoltre dichiara di non aver mai beneficiato di esdebitazione più di una volta in passato (la legge consente al massimo due esdebitazioni in totale).
- Dichiarazione di meritevolezza: solitamente formulata come “di non aver causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”. In pratica il debitore attesta di non aver assunto i debiti con leggerezza sapendo di non poterli pagare, di non aver volontariamente fatto crescere i debiti con comportamenti dolosi, e di non aver compiuto atti in frode (come simulare cessioni di beni per sottrarli ai creditori). È una dichiarazione importante perché mendaci o reticenze su questo punto possono portare a rigetto o revoca della procedura.
- **Dichiarazione di… di non avere altre procedure concorsuali pendenti o in corso. In pratica si afferma di essere un soggetto “pulito” e legittimato ad accedere alla procedura, assumendo la responsabilità penale in caso di false dichiarazioni.
Queste dichiarazioni vanno rese per iscritto e sottoscritte dal debitore (spesso allegate come modulo separato). Ad esempio, un modello di dichiarazione potrebbe essere:
Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 47 e 76 DPR 445/2000:
– di non essere stato esdebitato in una procedura di sovraindebitamento nei cinque anni precedenti la presente domanda;
– di non aver beneficiato di esdebitazione per più di una volta (mai più di due volte in totale) in passato;
– di non aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, né di aver posto in essere atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
– di aver riportato fedelmente nell’istanza tutti i debiti e tutti i beni di proprietà, e di non aver sottratto o dissimulato attività al fine di pregiudicare i creditori;
– di impegnarsi a informare immediatamente l’Organismo e il Tribunale di qualsivoglia mutamento della propria situazione patrimoniale (sopravvenienze attive) nel corso della procedura.*
In aggiunta, in alcuni tribunali si richiede la dichiarazione di non superamento delle soglie dimensionali (per imprenditori minori) e la dichiarazione di aver/not aver tentato precedenti piani di composizione.
6.4 Stile e formalità: Pur trattandosi di atti giudiziari, le istanze di sovraindebitamento dovrebbero avere uno stile chiaro, completo ma sintetico, evitando eccessivi tecnicismi. È fondamentale allegare ogni documento probatorio: copie di contratti di finanziamento, estratti conto, intimazioni di pagamento, cartelle esattoriali, contratti di mutuo, atti di proprietà immobiliare (visure catastali e ipotecarie), bilanci, dichiarazioni fiscali, cedolini stipendi, stato di famiglia, certificati di disoccupazione, spese mediche, ecc. La regola d’oro è: nulla deve essere nascosto. Tutto ciò che attiene a debiti e patrimonio va messo sul tavolo. Il giudice e l’OCC valuteranno la trasparenza del debitore anche dalla completezza di quanto esibito.
Esempio riassuntivo: Tizio, consumatore, presenta con l’aiuto dell’OCC un ricorso per piano del consumatore composto da circa 20 pagine: nelle prime 5 pagine racconta la sua storia e dettaglia i debiti; nelle successive 5 illustra il piano (pagamenti mensili, percentuali, tempistiche); le ultime pagine riportano la relazione dell’OCC che conferma i dati e dichiara Tizio meritevole. Allegati al ricorso vi sono: l’elenco creditori, la lista beni, le dichiarazioni di Tizio come sopra (che non ha mai usato questa procedura prima e non ha frodato nessuno) e un fascicolo con i documenti (contratti di prestito, CUD, stato di famiglia, ecc.). Questo corpus viene depositato in Tribunale telematicamente. Il giudice, esaminandolo, ha un quadro completo per decidere sull’omologa.
In conclusione, predisporre con cura la documentazione e gli atti iniziali è determinante: un’istanza ben fatta e corredata dalle dovute dichiarazioni aumenta la fiducia del Tribunale e facilita l’accoglimento della procedura.
7. Checklist documentale completa
Affrontare una procedura di sovraindebitamento richiede la raccolta sistematica di tutti i documenti rilevanti sulla posizione economica del debitore. Presentiamo di seguito una checklist completa dei documenti e informazioni che tipicamente l’OCC richiederà al debitore (e che vanno predisposti prima di presentare la domanda):
- Documento d’identità e Codice Fiscale del debitore (copia CI e CF) – per identificarlo univocamente.
- Stato di famiglia e certificato di residenza – per attestare composizione del nucleo familiare e domicilio (utile anche ai fini di un eventuale piano familiare).
- Eventuali certificati di matrimonio, separazione o annotazioni (se la situazione familiare incide, ad es. presenza di regime di comunione o separazione dei beni, assegni di mantenimento ecc.).
- Elenco completo di tutti i creditori con indicazione per ciascuno di: nome/denominazione, indirizzo, importo dovuto (capitale, interessi, spese), causale del debito, presenza di eventuali garanzie reali o personali, eventuali cause legali in corso. Questo è uno dei documenti più importanti (specie per l’OCC che dovrà poi notificare ai creditori la procedura).
- Documentazione dei debiti: per ciascun creditore vanno raccolti gli ultimi atti o estratti conto:
- Contratti di mutuo, finanziamento o prestito con piano di ammortamento e ultime quietanze/morosità.
- Estratti conto di carte di credito, conti correnti con scoperti, prestiti revolving.
- Bollettini o solleciti di pagamento di utenze non pagate.
- Cartelle esattoriali dell’Agenzia Entrate-Riscossione (ex Equitalia) e avvisi di accertamento fiscali non pagati.
- Avvisi bonari, intimazioni, ingiunzioni ricevute da Enti locali (IMU/TARI arretrate, multe).
- Verbali di pignoramento o decreti ingiuntivi, se alcuni creditori hanno già intrapreso azioni (includere estremi procedure esecutive, numero di ruolo, tribunale, ecc.).
- Eventuali atti di fideiussione o garanzia prestati: indicare se si è garanti per debiti altrui o se altri garantiscono i debiti propri (coobligati).
- Situazione patrimoniale dettagliata:
- Immobili: visura catastale e ipotecaria aggiornata per ogni immobile di proprietà (casa, terreno, garage…), con indicazione di intestatari e gravami (ipoteche, pignoramenti).
- Per l’abitazione principale: se c’è mutuo, prospetto del debito residuo; se affittata, contratto di affitto e canone percepito.
- Automezzi: elenco auto, moto, veicoli intestati (con visura PRA) e indicazione se gravati da fermo amministrativo.
- Conti correnti e depositi: estratti conto degli ultimi 1-2 anni per ogni conto bancario/postale intestato al debitore (servono a verificare movimenti anomali e saldo attuale).
- Investimenti finanziari: elenco eventuali titoli, fondi, azioni, criptovalute possedute e loro valore attuale.
- Partecipazioni societarie: se il debitore ha quote di società, indicarne percentuale e presumibile valore (allegare visura CCIAA).
- Beni mobili di valore: collezioni, gioielli, opere d’arte, ecc. – se esistenti, vanno dichiarati (a volte si allegano foto o stime se rilevanti).
- Documentazione reddituale:
- Ultime tre dichiarazioni dei redditi (Modello 730 o Unico PF) del debitore e dell’eventuale coniuge se i beni sono in comunione.
- Ultime buste paga o cedolini della pensione (almeno 3 mensilità) o, se autonomo, estratti conto o fatture recenti per dimostrare il reddito mensile medio.
- Attestazione ISEE aggiornata (Indicatore Situazione Economica Equivalente) – utile per fotografare reddito e patrimonio familiare in modo ufficiale.
- Certificato di disoccupazione (DID) o documentazione centro per l’impiego se il debitore è senza lavoro, oppure attestazione di percezione di sussidi (NASpI, Reddito di cittadinanza, ecc.).
- Eventuali contratti di locazione in essere se il debitore paga un affitto (allegare contratto e ricevute canoni, per conteggiare la spesa).
- Prospetto delle spese correnti mensili (non un documento ufficiale, ma spesso l’OCC chiede di compilare una tabella con spese medie per alimentazione, bollette, trasporti, istruzione figli, spese mediche, affitto/mutuo, ecc.) per valutare la quota di reddito residua disponibile.
- Eventuali cause legali pendenti: se il debitore è coinvolto in contenziosi in corso (es. una causa di lavoro da cui potrebbe derivare un credito, o una causa di separazione che stabilirà obblighi), segnalare e allegare atti principali.
- Eventuali precedenti procedure concorsuali: se in passato il debitore (o la sua impresa) ha fatto concordati, procedure liquidatorie o altro, allegare i decreti di chiusura/omologa.
- Deleghe e procure: se si nomina un avvocato, procura alle liti; se più familiari presentano procedura unica, eventuale procura congiunta.
- Documenti di riconoscimento e Codici Fiscali di eventuali co-debitori coinvolti (es. coniuge in piano familiare).
- Modulistica OCC compilata: alcuni OCC forniscono moduli interni (schede riassuntive, questionari su meritevolezza, ecc.) – vanno allegati una volta compilati.
- Ricevuta pagamento contributo unificato o spese OCC: il sovraindebitamento è esente dal contributo unificato, ma va allegata la ricevuta di pagamento del bollo o diritti fissi se previsti (es. marche da bollo € (importo variabile) oppure ricevuta versamento €244 per istruttoria OCC).
Presentare una dossier completo con tutta la documentazione sopra elencata serve non solo a rispettare gli obblighi, ma anche a convincere il giudice della serietà e trasparenza del debitore. È bene catalogare i documenti in sezioni (Anagrafica, Crediti, Debiti, Patrimonio, Redditi, Varie) ed eventualmente predisporre un indice degli allegati per facilitare la consultazione.
Nota: in caso di procedura familiare congiunta, andranno forniti i documenti per ciascun membro coinvolto (ad esempio redditi di entrambi i coniugi, elenco beni comuni e personali, ecc.), avendo cura di distinguere le singole posizioni all’interno del fascicolo.
Riassunto finale della checklist:
- Documento identità e CF, stato famiglia, residenza
- Elenco nominativo dei creditori con importi e cause
- Documenti relativi a ogni debito (contratti, estratti, cartelle, atti legali)
- Visure catastali e PRA, attestazioni di proprietà beni mobili/immobili
- Estratti conto bancari ultimi 12-24 mesi
- Dichiarazioni redditi ultimi 3 anni, buste paga/pensione recenti, ISEE
- Documenti spese correnti (affitto, utenze, ecc.)
- Eventuali atti giudiziari pendenti
- Dichiarazioni sostitutive di veridicità e meritevolezza firmate
- Ricevute versamenti dovuti (spese OCC, bolli, ecc.)
- Relazione particolareggiata OCC (sarà allegata alla fine, a cura dell’OCC stesso)
Questa lista copre pressoché tutte le casistiche. L’OCC potrà richiedere integrazioni specifiche se, ad esempio, emergono anomalie (ad es. una movimentazione bancaria sospetta potrebbe richiedere un estratto di conto più lungo o giustificativi).
Più la documentazione è completa e accurata, più la procedura scorrerà velocemente e con esito favorevole, poiché i creditori e il tribunale avranno un quadro chiaro e veritiero della situazione.
8. Giurisprudenza aggiornata e commentata (2023–2025)
Dal 2022 ad oggi si è sviluppata una significativa giurisprudenza sulle procedure da sovraindebitamento, sia di merito (tribunali) sia di legittimità (Corte di Cassazione), che ha contribuito a chiarire diversi punti della nuova disciplina. In questo paragrafo esamineremo alcune delle decisioni più rilevanti degli ultimi anni (2023–2025), evidenziando l’orientamento dei giudici sulle questioni applicative principali: il requisito di meritevolezza, la falcidiabilità dei crediti fiscali, la possibilità di esdebitazione per il debitore incapiente, l’ammissibilità di procedure familiari, ecc.
Meritevolezza del consumatore – Cassazione 2023: Uno dei temi più dibattuti è stato il criterio di valutazione della meritevolezza del debitore, soprattutto nei piani del consumatore. La riforma ha spostato l’enfasi dall’onere del debitore di dimostrare la propria meritevolezza, alla verifica in negativo che non vi sia dolo o colpa grave. La Corte di Cassazione, I Sezione, con l’ordinanza n. 22890 del 27 luglio 2023 ha sancito in modo chiaro che la meritevolezza va accertata alla luce del nuovo art. 69 CCII, ossia valutando se vi sia stata colpa grave del consumatore nell’indebitarsi. Nel caso esaminato, la Cassazione ha cassato la decisione di un Tribunale che aveva negato l’omologa del piano richiedendo al consumatore di provare di aver assunto i debiti con ragionevole previsione di adempimento (vecchio parametro): la Suprema Corte ha affermato che questo approccio non è più valido dopo la modifica normativa del 2020 (confluita nel CCII). Il giudice deve piuttosto verificare l’assenza di condotte gravemente colpose o fraudolente. In pratica, il consumatore è presumibilmente meritevole salvo prova contraria di comportamenti dolosi. Questo orientamento è stato confermato poi da altre pronunce di merito: ad esempio il Tribunale di Nola, in un’ordinanza del 2023 successiva al rinvio della Cassazione, ha omologato un piano in precedenza rigettato proprio adeguandosi al nuovo criterio, rilevando che le cause dell’indebitamento erano in gran parte dovute a fatti imprevedibili e non a colpa del debitore.
Shock del merito creditizio: Sempre sul tema meritevolezza, va segnalato che la riforma 2022 ha introdotto l’obbligo per l’OCC di riferire sul merito creditizio con cui le banche hanno concesso i prestiti (art. 69, co. 5 CCII). La ratio è responsabilizzare i creditori professionali. Ebbene, Cass. 27562/2024 (ord. 28 settembre 2024) ha richiamato il principio che la meritevolezza del debitore implica di converso un comportamento responsabile anche del creditore: i giudici potranno tener conto, nel valutare la buona fede del debitore, se egli sia stato destinatario di credito irresponsabile (prestiti concessi senza adeguata verifica di solvibilità). Ciò non incide direttamente sull’omologa, ma orienta a un approccio più comprensivo verso il debitore quando vi è corresponsabilità delle finanziarie nell’aver alimentato il suo indebitamento.
IVA e debiti fiscali – Corte Costituzionale e applicazione pratica: Un altro punto cruciale riguarda la falcidia dei debiti tributari. Come già accennato, la Corte Costituzionale con sentenza n. 245/2019 aveva eliminato il divieto di falcidia IVA nelle procedure di sovraindebitamento. Le nuove norme del Codice consentono esplicitamente di pagare parzialmente anche l’IVA e le ritenute. La giurisprudenza di merito ne ha preso atto: oggi i tribunali omologano piani e accordi anche con tagli significativi sui debiti fiscali, purché sia garantito il rispetto della pari dignità (in pratica bisogna offrire al Fisco almeno quanto riceverebbe dalla liquidazione). Ad esempio, il Tribunale di Pordenone nel 2023 ha omologato un piano del consumatore con stralcio del 70% di debiti IRPEF e IMU, ritenendo soddisfatto il criterio di convenienza perché in caso di liquidazione i creditori erariali non avrebbero ricevuto di più. Tuttavia permangono cautele: la Corte di Cassazione (in ambito fallimentare, ma con possibili riflessi analogici) ha ribadito che il trattamento dell’Erario deve essere comunque proporzionato alla capacità contributiva e che l’esdebitazione non può trasformarsi in uno scudo per evasori. Ciò si ricollega anche al tema incapienti, come vedremo.
Procedura familiare – prime applicazioni: La facoltà di presentare un concordato minore o piano congiunto familiare è stata testata in alcuni tribunali. Un caso interessante è la Sentenza n. 131/2023 del Tribunale di Bari, in cui è stato omologato un concordato minore familiare presentato da due coniugi soci illimitatamente responsabili di una s.n.c. insolvente. Il tribunale ha unificato la procedura, nominando un unico gestore per entrambi e constatando che la proposta congiunta (che prevedeva la liquidazione dei beni comuni e un pagamento parziale ai creditori sociali) era fattibile e conveniente. Si tratta di uno dei primi precedenti di omologa “collettiva”, confermando la possibilità di gestione unitaria delle crisi familiari. Altro esempio: Tribunale di Bologna 2024 ha omologato un piano del consumatore congiunto di una coppia indebitata, sottolineando che il concetto di “famiglia” nell’art. 66 CCII va inteso in senso ampio (conviventi con figli) e che la nomina di un unico OCC ha reso più efficiente la procedura. Questi esiti incoraggiano l’uso dello strumento per risolvere in un colpo solo indebitamenti diffusi nel nucleo.
Esdebitazione del debitore incapiente – orientamenti innovativi: Introdotta solo dal 2022, l’esdebitazione dell’incapiente ha già visto diversi decreti in tutta Italia, delineando i confini di questo beneficio:
- Tribunale di Milano, decreto 5 luglio 2023: ha concesso l’esdebitazione a un pensionato ultrasessantacinquenne indebitato, ritenendo che la sua età avanzata e l’assenza di prospettive di incremento di reddito lo rendessero meritevole del fresh start immediato. In pratica, il giudice ha valutato che, data la pensione minima, forzare un piano sarebbe inutile e ha liberato l’uomo dai debiti residuali.
- Tribunale di Napoli, decreto 22 marzo 2023: ha accordato l’esdebitazione incapiente a una casalinga che aveva fatto da garante per debiti altrui (fideiussioni escusse). Il tribunale ha ritenuto che l’indebitamento derivasse dall’insolvenza del debitore principale (il marito) e che la donna, priva di reddito e beni, fosse meritevole perché aveva assunto il debito per altruismo e non per propria colpa.
- Tribunale di Bari, decreto 31 luglio 2023: caso di forte impatto emotivo, riguardante una donna divenuta insolvente a causa di una grave malattia invalidante. Nel decreto (n. 3/2023 r.p.c.), il giudice di Bari ha evidenziato che la debitrice non aveva frodato i creditori, che l’indebitamento era causato da fatti a lei non imputabili e che non poteva offrire nulla né in presente né in prospettiva. Ha quindi concesso l’esdebitazione integrale dei debiti. Questo provvedimento contiene una “massima ufficiale” in cui si riconosce espressamente la meritevolezza di chi è caduto in povertà per motivi indipendenti dalla volontà (in quel caso, la malattia) e ne trae la logica conseguenza dell’esdebitazione.
- Limiti per comportamenti scorretti: di contro, alcuni tribunali hanno negato l’esdebitazione incapiente quando hanno ravvisato condotte censurabili. Ad esempio, il Tribunale di Trapani 2023 (decreto pubblicato) ha rigettato la richiesta di un imprenditore incapiente che però risultava aver accumulato notevoli debiti fiscali non versando volontariamente imposte per anni: il giudice ha ritenuto che la evasione fiscale seriale integrasse colpa grave e violasse il dovere costituzionale di contribuire (art. 53 Cost.), escludendo quindi la meritevolezza. In sostanza: niente esdebitazione per chi deliberatamente evade.
- Tribunale di Torino, decreto 23 aprile 2025: questo recentissimo caso – segnalato e commentato in dottrina – è estremamente importante perché ha affrontato il nodo dei debiti tributari rilevanti in una procedura incapiente. La debitrice aveva oltre €115.000 di debiti verso Erario e INPS su un passivo totale di €200.000. Nonostante la presenza di ingenti debiti fiscali (derivati da un’attività libero-professionale poi cessata), il tribunale ha valorizzato la complessiva vicenda personale e familiare della donna (cittadina australiana residente in Italia da 20 anni, separazione, tre figli gemelli a carico, crollo dei redditi) ed ha escluso qualsiasi intento fraudolento o malizioso nell’insorgere dei debiti. Ha dunque concesso l’esdebitazione incapiente anche sui debiti verso l’Erario, sancendo di fatto che la presenza di debiti fiscali non preclude il beneficio se il debitore è onesto e realmente impossibilitato a pagare. Questo decreto rappresenta una linea guida: i giudici guarderanno al comportamento complessivo del debitore e alle cause della sua insolvenza, piuttosto che alla “qualità” (fiscale o meno) del debito. È un segnale di umanizzazione della giustizia concorsuale, in linea con la finalità di dare un secondo chance agli imprenditori e consumatori onesti.
Ulteriori sviluppi attesi: Nel biennio 2024-2025 ci si attende qualche pronuncia di legittimità su altre questioni:
- La Corte di Cassazione potrebbe esprimersi sul cram-down fiscale nel concordato minore (finora pacifico in dottrina ma ancora da consolidare giurisprudenzialmente).
- Potrebbero emergere decisioni su come trattare debiti per mantenimento familiare o danni da reato nelle esdebitazioni: ad esempio se vada escluso il debito per assegni di mantenimento o come comportarsi con multe stradali (in linea di massima, le sanzioni amministrative pecuniarie non sono esdebitabili).
- Giurisprudenza costituzionale: non si escludono questioni di legittimità sulla limitazione “una tantum” dell’esdebitazione incapiente – potrebbe essere sollevato se negare un secondo fresh start dopo due procedure in tutta la vita sia compatibile con principi europei sul sovraindebitamento. Ad oggi però non risulta sollevata alcuna questione.
In definitiva, l’orientamento dei tribunali italiani nel 2023-2025 appare favorevole all’utilizzo flessibile e sociale degli strumenti di sovraindebitamento:
- Più attenzione alla persona del debitore e alle sue vicende (come suggerito dal massimario Cassazione 2025 e dai giudici di merito).
- Meno formalismi: la tendenza è omologare se la proposta è equilibrata, anziché cercare cavilli per rigettarla.
- Conferma dell’apertura su debiti fiscali: da tabù a elemento trattabile, purché nel rispetto di certe garanzie.
- Promozione del fresh start: le esdebitazioni vengono concesse con larghezza quando il contesto lo giustifica, riconoscendo che liberare il debitore disperato è nell’interesse anche della collettività (evita economia sommersa e drammi sociali).
Questa evoluzione giurisprudenziale, alimentata anche dalle nuove norme, rende oggi le procedure da sovraindebitamento uno strumento realmente efficace. La prudenza rimane (nessun condono per i furbi), ma chi agisce con correttezza troverà nei tribunali un approccio comprensivo e orientato alla soluzione.
9. Elenco aggiornato degli OCC per Regione
Di seguito presentiamo una tabella riepilogativa degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) autorizzati in Italia, suddivisi per Regione. Per ogni Regione sono indicati gli OCC attivi (presso Camere di Commercio, Ordini professionali o altri enti) con la sede di riferimento. (Fonte dati: Ministero della Giustizia – Registro OCC aggiornato al 2025.)
Regione | Organismi di Composizione della Crisi (OCC) attivi |
---|---|
Abruzzo | OCC Commercialisti Associati Abruzzo (Odcec Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara) – Sede a Pescara, OCC “Protezione Consumatori” Montesilvano (PE) – Sportello Segretariato Sociale, OCC Ordine Avvocati Pescara – c/o Palazzo di Giustizia Pescara, OCC Camera di Commercio Chieti – c/o CCIAA Chieti, OCC Odcec Teramo – Organismo dell’Ordine Commercialisti di Teramo |
Basilicata | OCC Camera di Commercio della Basilicata – Sede Potenza (competente per Potenza e Matera) |
Calabria | OCC Commercialisti Catanzaro – c/o Odcec Catanzaro, OCC Odcec Reggio Calabria – c/o Ordine Commercialisti RC, OCC Odcec Palmi – (competenza su Palmi/Gioia Tauro) |
Campania | OCC Odcec Avellino – Ordine Comm. di Avellino, OCC Ordine Avvocati Napoli – presso Tribunale di Napoli, OCC Odcec Napoli – Ordine Comm. Napoli, OCC Odcec Napoli Nord – Aversa (CE), OCC Odcec Salerno – Ordine Comm. Salerno |
Emilia-Romagna | OCC Camera di Commercio Ferrara-Ravenna – sede congiunta Ferrara e Ravenna, OCC Ordine Avvocati Reggio Emilia, OCC Commercialisti Emilia (Piacenza-Parma-Reggio-Modena) – sede Parma, OCC Commercialisti Romagna (Forlì-Rimini-Ravenna-Ferrara) – sede Forlì, OCC Ordine Avvocati Modena OCC Ordine Avvocati Ravenna |
Friuli-V.G. | OCC “Rialziamoci Italia” Pordenone – Associazione presso Pordenone OCC “Rialziamoci Italia” Udine – (sede operativa a Treviso, competenza Friuli) |
Lazio | OCC Odcec Roma – Ordine Comm. di Roma, OCC Ordine Avvocati Velletri – c/o Tribunale Velletri, OCC Ordine Avvocati Roma – (sportello a Palazzo di Giustizia Roma), OCC Moonetica – Assodebitori (Roma) – Associazione privata OCC “A Sostegno del Debitore” Roma – Sportello sociale in Roma |
Liguria | OCC Odcec Genova – Organismo Ordine Comm. Genova(Altri capoluoghi liguri fanno riferimento ad OCC di regioni vicine o a Odcec locali minori) |
Lombardia | OCC Odcec Brescia, OCC Camere di Commercio Lombardia (MI-MB-CO-LC-CR-LO-PV-SO-VA) – presso Camera Arbitrale Milano, OCC Odcec MilanoOCC Odcec Como, OCC Odcec Busto Arsizio (VA), OCC Odcec PaviaOCC Odcec Lecco, OCC Odcec Mantova, OCC Odcec Bergamo, OCC Ordine Avvocati Cremona, OCC Odcec Monza BrianzaOCC Ordine Avvocati Brescia, OCC Segretariato Sociale Bergamo-Brescia (Associazione) |
Marche | OCC Odcec Fermo, OCC Ordine Avvocati Pesaro, OCC Commercialisti Marche (Associazione) – coinvolge Odcec Pesaro, Ancona, Ascoli |
Molise | OCC Camera di Commercio del Molise – Sede Campobasso (competente su Campobasso e Isernia) (Attualmente non risultano OCC di Ordini professionali in Molise; i debitori possono rivolgersi all’OCC camerale.) |
Piemonte | OCC di Alessandria – Organismo locale (Odcec AL), OCC Canavese (Ivrea) – Associazione Modello Canavese, OCC Odcec NovaraOCC “A Sostegno del Debitore” Torino – Sportello sociale Torino/Alpignano(A Torino città, in assenza di un OCC d’Ordine, operano associazioni come quella indicata; gli Odcec di Torino, Cuneo, Asti, VCO collaborano con OCC interregionali.) |
Puglia | OCC Odcec Lecce, OCC di Trani – Associazione locale (Odcec Trani), OCC Ordine Avvocati Lecce, OCC Odcec Taranto, OCC Odcec BariO, CC Ordine Avvocati Bari (costituito nel 2024, non in elenco sopra, sede Bari) |
Sardegna | OCC Odcec Cagliari, OCC “Rialziamoci Italia” Olbia – Associazione a OlbiaOCC Odcec Sassari |
Sicilia | OCC Odcec Agrigento-Sciacca, OCC Odcec Ragusa, OCC Odcec Trapani, OCC Ordine Avvocati Messina, OCC Odcec Catania, OCC Odcec Palermo, OCC Ordine Avvocati Siracusa, OCC “Prima Difesa” Maletto (CT) – Sportello segretariato socialeOCC “Prima Difesa” Pachino (CT) – Sportello segretariato sociale |
Toscana | OCC Lucca – Organismo di Composizione Crisi Lucca (Odcec Lucca), OCC Camera Commercio Maremma e Tirreno – sede Livorno (competente per Livorno-Grosseto)(Altri OCC attivi in Toscana includono: OCC Odcec Firenze, OCC Odcec Pisa, OCC Ordine Avvocati Arezzo, ecc. – qui per brevità non elencati singolarmente.) |
Trentino-A.Adige | OCC Camera di Commercio di Bolzano – Organismo CCIAA Bolzano (competente anche per Trento) (Nota: la Regione Trentino-Alto Adige opera con un OCC camerale unificato a Bolzano; i debitori di Trento si rivolgono a Bolzano.) |
Umbria | OCC Odcec Perugia-Spoleto – Organismo unificato Commercialisti PG-Spoleto, OCC Ordine Avvocati PerugiaOCC Ordine Avvocati Spoleto |
Valle d’Aosta | (La Valle d’Aosta attualmente non dispone di un OCC autonomo registrato; i debitori valdostani possono rivolgersi agli OCC del Piemonte – es. Torino – o a Camere di Commercio limitrofe per assistenza.) |
Veneto | OCC “Equità e Giustizia” Villorba (TV) – Organismo del Comune di Villorba (Treviso)OCC Odcec, Padova, OCC Odcec Venezia – “OCC del Veneziano” presso Odcec Venezia, OCC Odcec Verona(Presenti inoltre OCC presso Odcec Vicenza e Ordine Avvocati Verona non elencati sopra.) |
Legenda: Odcec = Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; molti OCC sono istituiti presso tali Ordini. Altri OCC fanno capo a Consigli degli Ordini Avvocati (COA) o a Camere di Commercio (CCIAA) e associazioni. È sempre consigliabile consultare il sito web del Ministero della Giustizia – sezione Registro OCC per i contatti aggiornati, oppure rivolgersi alla Camera di Commercio locale che saprà indirizzare al competente OCC sul territorio.
Questa tabella dimostra la diffusione capillare degli OCC in tutta Italia: praticamente in ogni Regione vi è almeno un organismo operativo (spesso più d’uno nelle regioni popolose). Il debitore in sovraindebitamento può quindi rivolgersi con fiducia all’OCC più vicino (ad esempio, contattando la Camera di Commercio o l’Ordine professionale locale) per avviare il proprio percorso di risanamento.
10. Fonti normative e bibliografiche in materia di sovraindebitamento
Concludiamo segnalando le principali fonti normative e di approfondimento utilizzate e consigliate per ulteriori studi sulla materia del sovraindebitamento:
Normativa primaria:
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), in vigore dal 15/07/2022, artt. 65-91 (Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento) e artt. 282-283 (Esdebitazione). Testo aggiornato con D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
- D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 – “Secondo decreto correttivo” del Codice della Crisi, attuativo Direttiva (UE) 2019/1023, ha modificato numerosi articoli tra cui quelli sul sovraindebitamento (introduzione esdebitazione incapienti, regole cram-down fiscale, ecc.).
- D.Lgs. 13 ottobre 2024, n. 136 – “Terzo decreto correttivo” del CCII, ha ulteriormente innovato definizioni (consumatore, familiare) e procedure minori.
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3 – Disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (cosiddetta “legge salva suicidi”), abrogata dal 2022 ma utile come riferimento storico. Particolarmente rilevanti art. 7 (presupposti, poi modificato da L.176/2020) e art. 14-terdecies (esdebitazione post-liquidazione ante riforma).
- D.M. 24 settembre 2014, n. 202 – Regolamento ministeriale sui requisiti di iscrizione nel registro degli OCC, ancora vigente: definisce chi può costituire OCC e requisiti di professionalità dei gestori.
- Delega al Governo 19 ottobre 2017, n. 155 – legge delega per la riforma delle discipline della crisi, base del D.Lgs. 14/2019.
- D.L. 137/2020 (“Decreto Ristori”) convertito L. 176/2020 – ha apportato modifiche urgenti alla L.3/2012 in ottica emergenziale Covid (anticipando alcune norme del CCII, come la riscrittura del requisito di meritevolezza e l’introduzione del piano familiare). Queste modifiche sono confluite poi nel CCII.
- Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo – relativa ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla remissione dei debiti, per la parte sul “secondo tentativo” ha ispirato l’esdebitazione dell’imprenditore onesto (3 anni dal fallimento). Tale spirito è stato applicato anche al consumatore in Italia.
Normativa secondaria e prassi:
- Circolare Agenzia Entrate n. 19/E del 6 maggio 2015 – “Transazione fiscale e composizione della crisi da sovraindebitamento”, afferma (già in vigenza L.3/2012) la includibilità dei debiti tributari nelle procedure e fornisce istruzioni agli uffici fiscali su accordi e piani.
- Circolare INPS n. 70 del 26/07/2023 – fornisce indicazioni su trattamento di debiti contributivi nelle procedure di sovraindebitamento (es: come comportarsi in caso di omologa di piano con stralcio contributi).
- Linee guida del CNDCEC (Consiglio Naz. Dott. Commercialisti) – “Crisi da sovraindebitamento – orientamenti e best practice” (aggiornate al 2023) – documento non normativo ma di riferimento per gestori e professionisti, con modelli standard.
- Protocollo Tribunale di Milano – OCC Milano 2022 – esempio di protocollo d’intesa locale tra uffici giudiziari e OCC per uniformare modulistica e prassi (consultabile sul sito del Tribunale di Milano).
- Massimario Cassazione, Relazione n. 10/2025 – “Il correttivo ter al Codice della crisi: novità e finalità”, Ufficio del Massimario della Suprema Corte, capitolo dedicato al sovraindebitamento (par. 9) con analisi dottrinale autorevole sulle modifiche introdotte e riferimenti alle prime pronunce applicative.
Sovraindebitamento: Perché Affidarsi a Studio Monardo
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Cosa fa per te l’Avvocato Monardo
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Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
L’Avvocato Monardo è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, iscritto al Ministero della Giustizia
- Fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC)
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa, abilitato ex D.L. 118/2021
- Coordinatore di una rete nazionale di professionisti in diritto bancario, tributario ed esecutivo
Grazie a queste qualifiche, può seguire direttamente tutte le fasi della procedura, senza passaggi intermedi, con risultati concreti e tempestivi.
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