Vuoi sapere come difenderti dall’Agenzia Entrate Riscossione, ex Equitalia?
Scopri la guida completa di Studio Monardo, gli avvocati specializzati in cancellazione debiti con l’Agenzia Entrate Riscossione.
Questa guida pratica si rivolge sia ai privati cittadini sia alle imprese e offre strumenti tecnico-legali e operativi per difendersi dalle azioni di riscossione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), l’ente pubblico subentrato a Equitalia. Verranno esaminati tutti gli strumenti di difesa attualmente disponibili (rateizzazioni, rottamazioni, saldo e stralcio, opposizioni giudiziarie, eccezioni di prescrizione, sospensioni, ecc.) con riferimenti normativi aggiornati alla legislazione vigente ad aprile 2025. Il linguaggio sarà chiaro e accessibile, ma con il necessario rigore tecnico. Troverete inoltre esempi pratici, fac-simili di lettere/istanze e tabelle riepilogative (scadenze, piani di pagamento, termini) per facilitare la comprensione.
1. Introduzione
La riscossione coattiva dei tributi e delle sanzioni in Italia è affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), ente pubblico nato nel 2017 in sostituzione di Equitalia. Chiunque (persona fisica o azienda) abbia debiti verso enti come Agenzia delle Entrate, INPS, Comuni, ecc. potrebbe ricevere atti di riscossione da AdER, tipicamente sotto forma di cartelle di pagamento o altri provvedimenti esecutivi. Di fronte a queste situazioni, è fondamentale conoscere i propri diritti e gli strumenti di tutela disponibili per evitare o limitare le conseguenze (pignoramenti di beni, fermi amministrativi su veicoli, ipoteche su immobili, ecc.).
Obiettivo della Guida: Fornire un vademecum completo su “come difendersi” dalle azioni di AdER, combinando aspetti giuridici (norme, sentenze, procedure) e pratici (come presentare un’istanza, quando fare ricorso, come ottenere una rateizzazione, ecc.). La guida esaminerà sia le soluzioni “difensive” (contestazione di atti, opposizioni in tribunale, eccezioni di prescrizione o nullità) sia le soluzioni “deflattive” o di definizione agevolata (come pagare a rate, aderire a condoni fiscali – es. rottamazione o saldo e stralcio – per chiudere i debiti con sconti su interessi e sanzioni).
Importanza dell’Aggiornamento: Il contesto normativo è in continua evoluzione. Negli ultimi anni ci sono state rilevanti novità legislative – ad esempio la Riforma della Riscossione attuata col D.Lgs. 29 luglio 2024 n.110 – e pronunce della Corte di Cassazione che hanno inciso sui diritti dei contribuenti. In particolare, dal 1° gennaio 2025 sono cambiate le regole sulle rateizzazioni (più rate concedibili), e recentissime Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 2098/2025) hanno chiarito quale giudice è competente per le eccezioni di prescrizione dei debiti tributari. Questa guida integra tutte queste novità fino ad aprile 2025.
Come usarla: La guida è strutturata a capitoli tematici. Potete leggerla in sequenza per una panoramica completa, oppure saltare direttamente al capitolo di interesse (ad es. se volete sapere come rateizzare un debito, andate al capitolo sulle Rateizzazioni). Troverete box di approfondimento, esempi concreti, modelli di istanze da utilizzare, e riferimenti puntuali a norme (es. DPR 602/1973, DL 34/2023, Legge 197/2022, ecc.) e circolari ufficiali. Alcuni paragrafi contengono casi pratici illustrati, utili per capire come applicare la teoria alla realtà (es. cosa fare se vi bloccano il conto bancario, come evitare il pignoramento della prima casa, ecc.). Al bisogno, consultate le tabelle riepilogative che riassumono informazioni chiave (come i termini di prescrizione per tipologia di debito, o le scadenze dei pagamenti agevolati).
Passiamo ora ad esaminare nel dettaglio il funzionamento del sistema di riscossione e i possibili strumenti di difesa.
2. Il Sistema di Riscossione Coattiva: Atti e Procedura
Per potersi difendere efficacemente, occorre prima capire come opera AdER e quali atti può notificare. In questo capitolo descriveremo sinteticamente il processo di riscossione: dalla formazione del ruolo alla cartella esattoriale, fino alle misure esecutive come pignoramenti, fermi e ipoteche. Conosceremo inoltre i termini (decadenza e prescrizione) entro cui AdER deve agire e oltre i quali il debito non è più esigibile, e gli atti preliminari (ad esempio l’intimazione di pagamento).
2.1 Dal “ruolo” alla cartella di pagamento
Il ruolo è un elenco di debiti formato dall’ente creditore (ad es. Agenzia Entrate per tasse, INPS per contributi, Comune per multe) e consegnato ad AdER per la riscossione. Sulla base del ruolo, AdER emette la cartella di pagamento (detta anche cartella esattoriale), che è l’atto con cui invita formalmente il debitore a pagare entro un termine (di norma 60 giorni) le somme dovute. La cartella contiene gli importi di imposta/contributo, eventuali sanzioni amministrative, interessi e l’aggio (il compenso di riscossione). È un titolo esecutivo: ciò significa che, trascorso il termine senza pagamento, AdER potrà avviare misure esecutive (pignoramenti ecc.) senza bisogno di ulteriori sentenze.
Notifica della cartella: La cartella deve essere notificata al contribuente secondo le forme di legge (di solito tramite raccomandata a/r, ufficiale giudiziario o PEC per le aziende/professionisti). La data di notifica è molto importante: da essa decorrono 60 giorni per pagare o per impugnare la cartella davanti all’autorità competente (vedremo a breve come scegliere l’autorità giurisdizionale). Inoltre la notifica segna l’interruzione dei termini di prescrizione (un atto notificato “riazzera” il conteggio della prescrizione, che inizierà di nuovo da capo da quella data).
Termini di decadenza: Le cartelle di pagamento devono essere emesse entro certi termini massimi (detti di decadenza) stabiliti dalla legge. Ad esempio, per le imposte sui redditi e l’IVA, l’art.25 del DPR 602/1973 prevede che la cartella (in assenza di ricorso) venga notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Se questi termini non vengono rispettati, la pretesa decade (perde efficacia) e la cartella può essere annullata per tardività. Conoscere se una cartella è stata notificata oltre i termini di legge è quindi un primo potenziale motivo di difesa (eccezione di decadenza).
Prescrizione dei debiti tributari: Diverso dalla decadenza (che riguarda l’azione dell’ente nel formare e notificare la cartella) è il concetto di prescrizione del debito. La prescrizione è l’estinzione del diritto di credito se non viene esercitato entro un certo periodo di tempo dall’ultima azione valida di recupero. I termini di prescrizione variano a seconda della natura del debito (si vedano maggiori dettagli nella Tabella 1 più avanti). In linea generale, molti debiti verso AdER si prescrivono in 5 anni se non intervengono atti interruttivi, salvo eccezioni: ad esempio contributi INPS (5 anni), multe stradali (5 anni), tributi locali (5 anni), mentre per alcuni tributi erariali si discute se il termine sia 10 anni (prescrizione decennale applicata in passato) o 5 anni analogamente agli altri crediti periodici. Una recente tendenza giurisprudenziale propende per applicare la prescrizione quinquennale a tutte le entrate salvo diversa previsione normativa, qualificando i tributi come prestazioni periodiche soggette all’art. 2948 co.4 c.c. (termini di anno in anno). Tuttavia, è bene essere cauti: per alcuni debiti fiscali, AdER potrebbe eccepire la prescrizione decennale. Ciò che conta per il debitore è monitorare il tempo trascorso dall’ultima notifica ricevuta: se passano più di 5 anni senza alcun atto (cartella, intimazione, sollecito, pignoramento…) è probabile che si possa far valere l’estinzione per prescrizione.
Attenzione: Ricevere una cartella (o altro atto) interrompe la prescrizione, facendola ripartire da zero da quella data (art. 2944 c.c.). Inoltre, come vedremo, certe azioni del debitore – ad esempio presentare domanda di rateizzazione – valgono come riconoscimento del debito e impediscono di eccepire una prescrizione eventualmente maturata in precedenza (la Cassazione ha chiarito che richiedendo la rateizzazione di un debito si riconoscono le cartelle relative, rinunciando implicitamente alle eccezioni di prescrizione pregressa).
2.2 Altri atti di AdER: intimazioni, solleciti, fermi e ipoteche
Oltre alla cartella di pagamento, AdER invia talvolta altri atti collegati, di avvertimento o pre-esecutivi, che è utile conoscere:
- Sollecito di pagamento: è un promemoria inviato (anche via posta semplice) per ricordare il mancato pagamento di una cartella scaduta. Non è obbligatorio per legge, ma AdER spesso lo manda prima di attivare procedure più incisive. Ricevere un sollecito non ufficiale non ha valore di interruzione dei termini legali, ma serve da segnale.
- Intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/73): è un atto formale con cui AdER intima il pagamento entro 5 giorni, ed è previsto obbligatoriamente quando è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella e si sta per avviare un pignoramento. In pratica, se AdER non ha agito entro 12 mesi dalla cartella, deve prima notificare un’“intimazione ad adempiere” e solo dopo 5 giorni può procedere con il pignoramento. Se questa intimazione manca, eventuali atti esecutivi successivi potrebbero essere nulli. Ad esempio, se vi pignorano qualcosa dopo lungo tempo senza avervi mai inviato l’intimazione prevista, potrete eccepirne la nullità per violazione dell’art. 50 co.2 DPR 602/1973.
- Preavviso di fermo amministrativo: è una comunicazione (non prevista espressamente dalla legge ma introdotta dalla prassi e da alcune norme secondarie) con cui AdER avvisa il debitore che, in mancanza di pagamento entro 30 giorni, procederà a iscrivere un fermo amministrativo sul veicolo di sua proprietà. Il fermo amministrativo è un vincolo che impedisce di utilizzare e vendere l’automobile o altro veicolo, e scatta solitamente per debiti non pagati superiori a 1.000 €. Il preavviso è importante: permette al debitore di evitare il fermo pagando o accordandosi prima dell’iscrizione effettiva. Se il fermo viene iscritto, per ottenere la cancellazione occorrerà pagare integralmente il debito (o attendere una definizione agevolata) e versare anche le spese di cancellazione.
- Preavviso di ipoteca: analogamente, per debiti più consistenti AdER può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore. Prima di farlo, invia in genere una comunicazione preventiva con termine (di solito 30 giorni) per pagare. Soglie: la legge (art. 77 DPR 602/73) vieta di iscrivere ipoteca per debiti sotto 20.000 €. Se quindi avete debiti inferiori a tale importo, un’ipoteca sarebbe illegittima. Sopra 20.000 €, AdER può iscrivere ipoteca sugli immobili di proprietà del debitore a garanzia del credito, ma attenzione: l’ipoteca non comporta la perdita immediata dell’immobile (è solo una garanzia). Tuttavia, costituisce preludio possibile all’espropriazione se il debito cresce.
- Atto di pignoramento: è l’atto esecutivo vero e proprio con cui AdER avvia l’espropriazione forzata dei beni. Può essere di vari tipi:
- Pignoramento mobiliare presso il debitore: ufficiale giudiziario (o anche messo autorizzato) si reca presso la residenza/sede del debitore e individua beni pignorabili (mobili, attrezzature, ecc.). Questo è ormai raro per AdER, più complesso e meno fruttuoso.
- Pignoramento immobiliare: AdER iscrive pignoramento su un immobile di proprietà e avvia la procedura d’asta. Come vedremo (capitolo 7.1), la legge oggi protegge la prima casa in molti casi e impone un importo minimo del debito (>120.000 €) per poter procedere all’esproprio. In particolare, non si può pignorare l’unico immobile di proprietà del debitore se adibito a sua abitazione principale, salvo che sia di lusso (categorie catastali A/8 o A/9) o che sullo stesso gravino già ipoteche a garanzia di altri crediti. Questa regola, introdotta dal 2013 (DL 69/2013 conv. L.98/2013, che modificò l’art.76 DPR 602/73), tutela la prima casa del contribuente. Se invece il debitore possiede più immobili o l’immobile non è la sua abitazione principale, AdER può procedere al pignoramento immobiliare (ma solo per debiti complessivi oltre 120.000 €). In ogni caso, tra la notifica della cartella e l’eventuale esproprio immobiliare intercorrono diversi passaggi (intimazioni, eventuale ipoteca, ecc.) e tempi relativamente lunghi, dando modo al debitore di correre ai ripari.
- Pignoramento presso terzi: è la forma più comune oggi. AdER individua somme dovute al debitore da terzi e le vincola. Tipicamente colpisce conti correnti bancari/postali (il terzo è la banca), stipendi o pensioni (il terzo è il datore di lavoro o l’ente previdenziale), affitti (inquilino come terzo), crediti verso clienti, ecc. La procedura di AdER su conti e stipendi è semplificata dall’art. 72-bis DPR 602/73, che consente il pignoramento presso terzi senza passare dal tribunale: l’atto di pignoramento viene notificato sia al debitore sia al terzo e produce l’effetto di bloccare le somme dovute. Ad esempio, se viene notificato un pignoramento a una banca, essa congela immediatamente le disponibilità del conto del debitore (fino a concorrenza del debito). Dopo 60 giorni dalla notifica, le somme pignorate vengono assegnate ad AdER (salvo che nel frattempo il debitore non abbia risolto la situazione). Per stipendi e pensioni, la legge pone limiti all’importo pignorabile: su stipendi e pensioni periodici il massimo è generalmente un quinto (20%) al netto delle ritenute, con percentuali minori per stipendi bassi; inoltre, per i depositi di stipendio in conto corrente, la prima mensilità già accreditata al momento del pignoramento è impignorabile (art. 545 c.p.c. e succ. mod.). Questi limiti rientrano nella “tutela dei beni indispensabili” che vedremo nel capitolo 7.
Riassumendo: dopo la cartella, AdER può adottare vari atti (intimazioni, preavvisi) e quindi passare alle misure coercitive (fermi di veicoli, ipoteche immobiliari, pignoramenti di beni mobili, immobili e crediti). Ognuno di questi passaggi può essere un momento utile per attivare strumenti di difesa. Nel prossimo capitolo inizieremo a vedere proprio cosa fare appena si riceve una cartella o un’intimazione, per evitare che si arrivi al pignoramento.
3. Azioni Immediati alla Notifica: verifiche e prime difese
Quando si riceve una cartella di pagamento (o un altro atto di AdER), è importante non ignorarla e attivarsi subito. In questo capitolo vediamo le prime mosse consigliate:
- Verificare l’attendibilità e i dettagli dell’atto (importi, ente creditore, riferimenti).
- Controllare eventuali vizi formali o errori (ad es. errata intestazione, somme già pagate, doppia imposizione).
- Valutare i termini: siete nei 60 giorni per impugnare? L’atto è arrivato oltre i termini di decadenza? Sono decorsi anni (prescrizione)?
- Decidere se presentare ricorso (e in quale sede) oppure utilizzare strumenti amministrativi (es. chiedere sospensione o rateizzazione).
- In ogni caso, comunicare per iscritto con AdER o con l’ente creditore eventuali contestazioni sin da subito, per creare un “traccia” della vostra difesa.
- Se necessario, farsi assistere da un professionista (avvocato tributarista, commercialista) specialmente se il caso è complesso o l’importo rilevante.
Vediamo questi punti in dettaglio.
3.1 Verifica della cartella: ente, causale e dettaglio addebiti
Per prima cosa, leggete attentamente la cartella di pagamento. Individuate:
- Chi è l’ente creditore: (lo trovate indicato, es. Agenzia delle Entrate – ufficio di…, INPS, Comune di …, Camera di Commercio, ecc.). Questo vi dice la natura del debito (fiscale, contributivo, multa, tassa locale, ecc.).
- Anno e tipo di imposta/contributo/sanzione: Ad esempio “IRPEF anno 2018”, “Contributi IVS 2015”, “Multa Codice della Strada del …”, “TARI 2020”, ecc. Se la descrizione non è chiara, potete contattare AdER o l’ente creditore per chiedere delucidazioni o l’estratto di ruolo dettagliato.
- Importo richiesto e voci di calcolo: La cartella di solito ha un prospetto con le voci (imposta o sanzione originaria, interessi di mora maturati, sanzioni aggiuntive se previste, aggi di riscossione, spese di notifica). Verificate se riconoscete l’importo base. Ad esempio: una multa stradale raddoppia se non pagata entro 60 giorni (diventa titolo esecutivo); controllate se l’importo corrisponde a quello atteso.
- Data di notifica e riferimenti degli atti precedenti: Spesso la cartella riporta l’accertamento o l’atto presupposto su cui si basa (es. numero atto Agenzia Entrate, data notifica originaria). Verificate se ricordate di aver ricevuto quell’atto: se non lo avete mai ricevuto, è un segnale d’allarme (potrebbe esserci stata una notifica irregolare o un indirizzo errato). In tal caso, annotate la cosa, perché si potrà eventualmente contestare (vedi par. 3.3).
- Agente della riscossione competente: Ormai AdER è unico a livello nazionale, ma l’atto potrebbe riportare ancora l’ufficio territoriale (es. “AdER – Sportello di Milano”). È solo informativo.
Questa verifica preliminare serve a contestualizzare il debito. Ad esempio, potreste rendervi conto che: – Si tratta di una tassa che sapevate di dover pagare ma avete dimenticato (allora magari conviene puntare a una rateizzazione o rottamazione). – Oppure di una somma che credevate di aver già pagato (allora occorrerà procurarsi le prove di pagamento e chiederne l’annullamento). – Oppure ancora di un debito mai notificato prima (es. non avete mai ricevuto quell’accertamento fiscale): questo apre la strada a contestare la cartella per vizio di notifica dell’atto presupposto.
Annotate ogni elemento sospetto o di possibile interesse.
3.2 Verifica dei termini: decadenza e prescrizione
Come accennato nel capitolo 2, due controlli cruciali sono:
- Termine di decadenza: AdER ha notificato la cartella tempestivamente? Esempio: un avviso di accertamento Agenzia Entrate divenuto definitivo nel 2021 imponeva ad AdER di notificare la cartella entro fine 2023. Se invece la cartella è arrivata nel 2024 inoltrato, potrebbe essere decaduta. Queste valutazioni richiedono di conoscere la data in cui l’atto precedente è divenuto definitivo: se non la sapete, potete chiederla all’ente creditore. In caso di dubbi fondati sulla tardività, è consigliabile impugnare la cartella entro 60 giorni sollevando la relativa eccezione.
- Termine di prescrizione: Quanto tempo è passato dall’ultimo atto valido? Se la cartella arriva “ex novo” dopo tanti anni dall’origine del debito, potrebbe anche essere prescritta (specie per multe o contributi). Tuttavia attenzione: spesso la cartella non è il primo atto, ma è preceduta dall’atto impositivo originario. La prescrizione decorre dall’ultima notifica valida. Esempio: per un contributo INPS 2015 mai pagato, l’INPS può aver iscritto a ruolo nel 2018; se la cartella viene notificata nel 2018, da lì decorrono 5 anni, quindi se non succede nulla entro il 2023, il credito si prescrive. Ma se la cartella vi fu notificata nel 2018 e ora nel 2025 vi mandano un’intimazione, quell’intimazione è tardiva (oltre 5 anni) e potete eccepire prescrizione. In sintesi: calcolate gli anni trascorsi dall’ultimo documento ricevuto. Se superano il termine prescrizionale del tipo di debito (vedi Tabella 1), siete in terreno favorevole per opporvi per prescrizione.
Di seguito, Tabella 1 riepiloga i principali termini di prescrizione per tipologia di debito (in assenza di atti interruttivi).
Tabella 1 – Prescrizione dei debiti col Fisco e altri enti
Tipologia di Debito | Termine di prescrizione | Riferimenti / Note |
---|---|---|
Imposte erariali (Irpef, Ires, IVA, registro, bollo statale) | 10 anni (spesso invocato dall’AdER). Alcune pronunce recenti riconoscono 5 anni in analogia alle entrate periodiche. | Manca termine ad hoc nel DPR 602/73; la giurisprudenza è oscillante. Prudenzialmente AdER applica 10 anni dal momento in cui il tributo è definitivo. Debitore può eccepire 5 anni invocando art.2948 c.c. |
Contributi previdenziali (INPS) | 5 anni | Art. 3, co.9 L.335/1995. Confermato da Cass. SS.UU. 23397/2016 (fine regime decennale pre-1996). Attenzione: contributi ex ENPALS e alcuni contributi minori avevano regole diverse, ma oggi tendenzialmente tutto 5 anni. |
Multe stradali (sanzioni Codice della Strada) | 5 anni | Art. 28 L.689/1981 (norma generale sanzioni amm.ve) e art. 209 CdS. Decorrenza: dalla data in cui la multa è “titolo esecutivo” (60 gg dopo notifica verbale se non pagato né ricorso). La cartella deve arrivare entro 5 anni da allora. |
Tributi locali (IMU, TARI, TASI, ecc.) | 5 anni | Considerati “tributi periodici” – applicazione art.2948 n.4 c.c. (prestazioni annuali). In pratica, se Comune non notifica accertamento entro 5 anni dall’anno di imposta decade la pretesa; una volta emessa ingiunzione/cartella, ulteriori azioni entro 5 anni. |
Tassa automobilistica (bollo auto) | 3 anni | Art. 5, co.51 DL 953/1982 conv. L.53/1983. Il termine decorre dall’anno successivo a quello di scadenza del bollo. Se Regione non notifica accertamento entro 3 anni, il bollo è prescritto. Dopo eventuale ingiunzione, ulteriori azioni entro 3 anni. |
Altre sanzioni amministrative (non tributi) | 5 anni | Regola generale ex L.689/81, salvo termini specifici in leggi speciali. Esempio: sanzioni Autorità (AGCOM, Antitrust) – in assenza di norme, 5 anni. |
Contributi consortili (bonifica, ecc.) | 5 anni | Giurisprudenza li assimila a oneri periodici. |
Rateazioni/rottamazioni decadute | Termine originario o residuo (minimo 5 anni) | Quando decade un provvedimento di rateizzazione o una definizione agevolata, il debito residuo rientra nel regime ordinario di prescrizione, decorrenza dalla data di decadenza (atto interruttivo finale). Spesso il residuo è tutto tributi/sanzioni, quindi tipicamente 5 anni. |
Sentenze di condanna della Corte dei conti (danni erariali) | 5 anni | Decreto legislativo 174/2016. |
Nota: la prescrizione può essere interrotta da una notifica valida di un qualunque atto di riscossione (cartella, intimazione, preavviso di fermo/ipoteca se formalizzato, atto di pignoramento) o dall’atto di riconoscimento del debitore (es. una richiesta di dilazione). Ogni interruzione fa decorrere un nuovo periodo di pari durata. Inoltre alcuni atti possono costituire sospensione temporanea (ad es. la richiesta di un provvedimento di sgravio in autotutela potrebbe sospendere i termini per un certo periodo, così come la presentazione di un ricorso può sospendere la riscossione per il tempo del giudizio, ma su questo si consiglia di verificare caso per caso).
3.3 Contestazione di vizi di notifica o errori evidenti
Se dalla verifica iniziale emergono anomalie evidenti, è opportuno segnalarle subito e prepararsi ad usarle come difesa. Alcune situazioni tipiche:
- Mai ricevuto l’atto presupposto: Se la cartella si basa, ad esempio, su un accertamento fiscale o una multa che voi non avete mai visto, c’è la possibilità che tale atto non vi sia stato notificato correttamente (errore di indirizzo, irreperibilità, ecc.) oppure – nel caso di multe – che sia stato notificato ma magari a un vecchio indirizzo e andato in compiuta giacenza senza che ne foste a conoscenza. In questi casi, la cartella è il primo atto che di fatto venite a conoscere. La legge consente di impugnare direttamente la cartella per far valere la nullità della notifica dell’atto precedente. Ad esempio, presentando ricorso in Commissione/Tribunale (a seconda del tipo di debito) chiedendo l’annullamento sia della cartella sia dell’atto sottostante mai notificato. L’estratto di ruolo rilasciato da AdER, in passato, veniva spesso utilizzato per dimostrare l’esistenza di cartelle mai notificate. Attenzione (Novità 2024-2025): il legislatore ha ristretto la possibilità di impugnare l’estratto di ruolo (vedi paragrafo 6.4) e la Cassazione ora richiede un pregiudizio attuale per ammettere ricorsi fondati sull’estratto (quindi occorre almeno un atto concreto come un pignoramento o un fermo in corso). Ciò significa che se scoprite da soli una cartella non notificata, potreste dover attendere un atto esecutivo per poter fare ricorso. Tuttavia, se la cartella vi arriva ora per la prima volta, potete senz’altro impugnarla entro 60 giorni lamentando di non aver ricevuto l’atto impositivo originario (la cartella stessa è il primo atto che vi causa pregiudizio).
- Errore di persona o importo palesemente errato: Può capitare di ricevere cartelle intestate a omonimi, o che riportano importi abnormi per errori di calcolo (es. 10.000 € invece di 1.000 €). In questi casi ovviamente va subito segnalato l’errore ad AdER e all’ente creditore, chiedendo una verifica in autotutela (cioè correzione senza bisogno di giudice). Se l’errore è oggettivo (scambio di codici fiscali, pagamento già effettuato, duplicazione di una sanzione), spesso l’ente provvede all’sgravio (annullamento del carico) o alla correzione.
- Cartella già pagata o rateizzata: Può succedere di ricevere un’intimazione per una cartella che avevate già pagato integralmente, o che magari è inclusa in una rateizzazione o rottamazione in corso. In tal caso, va immediatamente comunicato ad AdER l’errore, allegando le prove di pagamento o della rateizzazione attiva. La legge obbliga AdER a sospendere la riscossione su semplice richiesta motivata del contribuente quando questi fornisca prova di un pagamento già avvenuto o provvedimento di sgravio (lo vedremo nel capitolo 6.1 sulla sospensione amministrativa ex L.228/2012).
Come segnalare questi vizi? Si può:
- Inviare una lettera raccomandata o PEC ad AdER (e per conoscenza all’ente creditore) elencando i problemi rilevati e chiedendo la sospensione/annullamento della cartella in autotutela.
- Contestualmente, prepararsi a presentare ricorso nelle sedi opportune se la risposta non fosse risolutiva. Importante: il termine di 60 giorni per il ricorso non si interrompe solo perché avete inviato una lettera di contestazione. Quindi, per sicurezza, se il vizio è serio, predisponete comunque il ricorso giurisdizionale e inviatelo entro i termini, a meno che nel frattempo non otteniate un provvedimento scritto di annullamento o sospensione dall’ente.
Nel capitolo 6 vedremo in dettaglio come impostare un’istanza di sospensione/autotutela e un eventuale ricorso giudiziale. Intanto, è fondamentale non attendere passivamente: se avete elementi per difendervi, muovetevi subito.
3.4 Richiedere un estratto di ruolo e controllo online della posizione debitoria
Un passo consigliato – soprattutto se temete di avere altre pendenze oltre a quella arrivata – è procurarsi un estratto di ruolo aggiornato presso AdER. L’estratto di ruolo è un documento (rilasciato su richiesta, anche via sportello online AdER) che elenca tutte le cartelle/avvisi a vostro carico, con indicazione di stato (pagato, da pagare, in sospeso). Pur non essendo un “atto impugnabile” di per sé, l’estratto di ruolo vi dà consapevolezza di eventuali debiti che potrebbero emergere.
Accesso online: Oggi è possibile registrarsi all’area riservata del sito di Agenzia Entrate-Riscossione (con SPID/CIE/CNS) e visualizzare la propria posizione debitoria. Si possono vedere importi, scaricare copie delle cartelle, controllare se ci sono provvedimenti di sospensione, piani di rateazione attivi, ecc. Questo strumento è prezioso:
- Vi consente di vedere se ci sono cartelle notificate in passato magari in vostra assenza (compiuta giacenza, ecc.).
- Potete scaricare i moduli di pagamento, utile se volete sanare subito qualcosa.
- Potete verificare se un debito risulta annullato o prescritto: ad esempio, i debiti sotto 1.000 € affidati tra 2000 e 2015 dovrebbero essere stati annullati automaticamente dalla legge di Bilancio 2023 (commi 227-228 L.197/2022 – il cosiddetto stralcio dei mini-debiti). L’estratto dovrebbe segnalarli come annullati se è stato applicato.
Nota sullo stralcio dei mini-debiti: La Legge di Bilancio 2023 ha previsto l’annullamento automatico (stralcio) di tutti i debiti fino a 1.000 € affidati ad agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Questo significa che, salvo diversa decisione di enti locali, la gran parte delle vecchie cartelle sotto quella soglia è stata cancellata d’ufficio al 31 marzo 2023. Se quindi avevate vecchie multe o tasse piccole antecedenti al 2016, potreste scoprirle già annullate (un’ottima notizia!). È bene verificare nell’estratto se risultano annullate. In caso contrario, e rientravano nei requisiti, potreste segnalarlo ad AdER.
Cautela sulle impugnazioni di estratti: Come anticipato, a seguito della riforma del 2021 (art. 3-bis DL 146/2021) e delle sentenze della Corte Costituzionale nn.190/2023 e 81/2024, oggi l’estratto di ruolo può essere contestato solo in casi specifici di pregiudizio attuale. La Cassazione con ordinanza n. 17606/2024 ha stabilito che per impugnare direttamente l’estratto il contribuente deve dimostrare un interesse concreto già maturato (es. esclusione da appalto, blocco di pagamenti da PA, perdita di un beneficio pubblico) e non solo potenziale. Quindi, usare l’estratto come base di ricorso preventivo è diventato molto difficile. In pratica: se scoprite nell’estratto cartelle mai notificate, non potrete correre subito in Commissione tributaria, dovrete attendere un atto (es. un intimazione o un preavviso di fermo che configuri un pregiudizio concreto) per poter agire. Questa restrizione è contestata da molti come penalizzante per il contribuente, ma allo stato attuale è la situazione normativa.
Riassumendo la strategia iniziale: All’arrivo di una cartella/atto:
- Leggere e capire cosa si richiede e perché.
- Verificare errori o possibili motivi di opposizione (tardività, prescrizione, vizi, pagamento già effettuato).
- Agire entro 60 giorni: se ci sono motivi validi per contestare, predisporre ricorso; se no, valutare strumenti deflattivi (rate, rottamazione).
- Comunicare con AdER/ente: presentare eventuali istanze di sospensione o rettifica subito, senza aspettare.
- Monitorare la propria posizione: ottenere estratto di ruolo per evitare sorprese e valutare eventuali altre azioni (ad es. aderire a definizioni agevolate su più cartelle assieme se disponibili).
Nei capitoli seguenti esploreremo prima gli strumenti di definizione agevolata e rateazione (cap.4) che permettono di gestire il debito senza contenzioso, e poi gli strumenti di opposizione legale (cap.5) per i casi in cui serve far valere i propri diritti in sede giudiziaria. Infine, parleremo delle tutele del patrimonio (cap.6) e forniremo alcuni modelli di istanza utili (cap.7).
4. Strumenti Deflattivi: Rateizzazioni, Rottamazione, Saldo e Stralcio
Affrontare un debito con AdER non significa sempre dover fare causa o opporsi: esistono strumenti deflattivi, ovvero soluzioni amministrative o agevolazioni di legge, che permettono di regolarizzare il debito con facilità o con sconti. In molti casi, utilizzare questi strumenti è la via più rapida e sicura per evitare conseguenze gravi, soprattutto se il debito è fondato. In questo capitolo esamineremo:
- La rateizzazione ordinaria delle cartelle (pagamento dilazionato).
- Le misure di “rottamazione delle cartelle” (definizione agevolata con stralcio di sanzioni e interessi) – con focus sulla Rottamazione-quater 2023 attualmente in corso, e sulle riaperture nel 2025.
- Eventuali “saldo e stralcio” e stralci automatici previsti per categorie specifiche di debiti o contribuenti (come quello del 2019 o il mini-stralcio 2023).
- Altre soluzioni per chi è in difficoltà economica seria, come le procedure di sovraindebitamento (che, pur non essendo gestite da AdER, possono coinvolgere e ridurre i debiti con AdER).
L’adozione di uno di questi strumenti ha spesso l’effetto di bloccare le azioni esecutive di AdER (almeno temporaneamente, se si rispetta poi il piano), dando respiro al debitore. Vediamoli nel dettaglio.
4.1 Rateizzazione ordinaria dei debiti (art. 19 DPR 602/73)
La rateizzazione è uno strumento fondamentale: consente di pagare gradualmente il debito in comode rate mensili, fino a un massimo di (attualmente) 84 rate per debiti fino a 120.000 €, estensibili a 120 rate in casi particolari. È disciplinata dall’art. 19 del DPR 602/1973, recentemente modificato dalla Riforma Riscossione 2024. Ecco i punti chiave:
- Importo dilazionabile: In generale, tutti i debiti iscritti a ruolo possono essere rateizzati, senza limiti di importo minimo. Si può chiedere la dilazione anche per una parte delle somme (ma di solito conviene includere tutto il proprio debito noto per evitare problemi).
- Soglia per richiesta semplificata: Fino a 120.000 € di debito (per singola richiesta) si può ottenere la rateizzazione con una semplice domanda senza necessità di documentare la situazione economica. È sufficiente auto-dichiarare di versare in una temporanea situazione di difficoltà finanziaria. Questa soglia di 120 mila euro è stata elevata (era 60 mila € fino al 2022) per favorire più contribuenti.
- Numero di rate concedibili: La novità a partire dal 2025 è l’aumento graduale delle rate possibili su richiesta semplice:
- 84 rate mensili (7 anni) per le richieste presentate nel 2025 e 2026.96 rate (8 anni) per richieste nel 2027-2028.108 rate (9 anni) per richieste dal 2029 in poi.
- Situazione di difficoltà: Per i piani fino a 120k €, come detto, basta autodichiarare la difficoltà (non occorre allegare ISEE o bilanci). Oltre 120k, invece, serve documentare lo stato di obiettiva e temporanea difficoltà economico-finanziaria. Un decreto del MEF (DM 27/12/2024) ha definito i parametri per valutare tale difficoltà in base a indici di liquidità, indebitamento, ecc.. In sostanza, per debiti grandi, le aziende devono presentare bilanci e certificazioni che attestino che il pagamento integrale immediato comprometterebbe l’attività, mentre col pagamento a rate riuscirebbero a farvi fronte.
- Massimo 120 rate in casi gravi: La rateazione fino a 120 rate (10 anni) può essere concessa sempre su richiesta documentata (indipendentemente dall’importo, ma in pratica serve per importi oltre 120k perché sotto già danno 84-108 rate) se il debitore dimostra grave e comprovata difficoltà. AdER ha reso disponibile anche un simulatore online per calcolare quante rate massime spettano in base a certi parametri economici. Ad esempio, un’impresa in crisi di liquidità potrebbe chiedere 120 rate anche per 200k € di debiti se soddisfa i parametri.
- Presentazione della domanda: Oggi la via più semplice è online: dall’area riservata sul sito AdER c’è il servizio “Rateizzazione” dove si può presentare l’istanza telematicamente, selezionando le cartelle da rateizzare e il numero di rate desiderate (entro il massimo possibile). In alternativa, esiste un modulo cartaceo da inviare via PEC o presentare allo sportello. Suggerimento: usare i canali telematici vi dà una ricevuta immediata e tempi più rapidi. La domanda va fatta per tempo, preferibilmente appena ricevuta la cartella se intendete rateizzare, perché come vedremo fare la richiesta di rateizzazione ha l’effetto di sospendere le procedure esecutive.
- Importo delle rate: Le rate sono mensili. Potete chiedere fino al massimo consentito, ma anche meno se volete rate più pesanti. Non c’è interesse di dilazione fino a fine 2024 per i nuovi piani? Attenzione: Nel caso della Rottamazione (definizione agevolata) l’interesse è 2% annuo. Per la rateizzazione ordinaria, invece, l’interesse di dilazione (detto interesse di rateazione) è determinato periodicamente: attualmente intorno al 3-4% annuo. Dal 2023, con l’inflazione, è aumentato un po’ (consultare il tasso attuale sul sito AdER). In ogni caso, rateizzare comporta pagare qualche interesse in più, ma evita quelli di mora (che sono più alti) e soprattutto blocca sanzioni e procedure.
- Concessione automatica: Se la richiesta è completa e rispettate i requisiti, AdER approva automaticamente il piano. Vi verrà inviata un’accettazione con il piano di pagamento (bollettini/coordinate per le rate). Non c’è discrezionalità su questo: avete diritto alla rateizzazione se rispettate condizioni di legge. Solo per i piani complessi (oltre soglia con documentazione) AdER esamina e può richiedere integrazioni.
- Effetti della rateizzazione: Una volta ottenuta la dilazione e pagata la prima rata, si producono effetti importanti:
- Sospensione delle azioni esecutive: AdER non può iniziare nuove azioni di recupero coattivo sui debiti inclusi nel piano. Se c’era già un fermo amministrativo in atto, però, questo non viene cancellato finché il debito non è estinto; semplicemente non ne verranno iscritti di nuovi. Se era iniziato un pignoramento, di norma l’Ente sospende l’esecuzione una volta concesso il piano (per es. se era stato bloccato un conto, AdER su istanza può sbloccarlo dopo la prima rata). In pratica, col piano attivo siete al riparo da ulteriori aggravamenti, purché rispettiate i pagamenti.
- Niente iscrizione di ipoteche: durante la rateizzazione AdER non iscrive ipoteca per quei carichi.
- Durata validità cartella: il piano congela i termini, per cui AdER non deve preoccuparsi di prescrizione durante la dilazione. (Attenzione: per voi invece, come detto, la richiesta è un riconoscimento debito quindi eventuale prescrizione maturata prima non la potete più invocare).
- Decadenza della rateizzazione: Questo è cruciale: se saltate troppe rate, perdete il beneficio. Attualmente la decadenza avviene se non pagate 5 rate, anche non consecutive. In passato era 8 rate, poi dal 2016 è 5 rate. Significa che fino a 4 rate arretrate potete ancora mettervi in pari; alla quinta rata non pagata, l’intero debito residuo torna esigibile subito e non potete ottenere una nuova dilazione sullo stesso carico. (Nel 2023, con la tregua fiscale, hanno concesso la possibilità di rateizzare di nuovo alcuni debiti decaduti, ma parliamo di eccezioni). Quindi massima disciplina: una volta fatto il piano, cercate di rispettarlo. In caso di difficoltà sopravvenute, contattate AdER prima di decadere: a volte è possibile rivedere il piano (ad esempio allungare un piano esistente se la legge nel frattempo ha ampliato le rate, come avverrà col passaggio da 72 a 84 rate).
- Vantaggi indiretti: Essere in regola con un piano di rate ti consente di ottenere il DURC regolare (documento di regolarità contributiva) per la parte Equitalia/INPS e anche di non risultare inadempiente in verifica ex art.48-bis (pagamenti dalle PA). Inoltre, eviti aggravi di spese e procedure spiacevoli.
Esempio pratico: Mario riceve cartelle per un totale di 50.000 €. Non ha i soldi per pagarle in un colpo. Il 20 gennaio 2025 presenta domanda di rateizzazione online, auto-dichiarando la sua difficoltà. Può chiedere fino a 84 rate (perché nel 2025 il max è 84). Sceglie 84 rate per importo minore possibile al mese (~595 € più interessi). AdER entro breve gli comunica l’accettazione; Mario paga la prima rata a febbraio. Da quel momento, AdER sospende un fermo auto che stava per notificargli e non avvia l’ipoteca che era in programma. Mario mantiene il piano regolare per i successivi 7 anni e riesce a estinguere il debito senza ulteriori guai.
Ricapitolando sulla rateazione: È consigliabile se il debito è legittimo e volete evitare sanzioni più pesanti. Non aspettate il pignoramento per chiedere la dilazione: meglio farlo subito quando ricevete la cartella. In certi casi, anche se è già arrivato un atto di pignoramento (es. blocco conto), potete ancora ottenere la dilazione: se la chiedete entro 60 giorni dal pignoramento, AdER sospende l’incasso e vi permette di pagare a rate, liberando il conto dopo la prima rata. Dunque la rateizzazione è anche uno strumento di blocco del pignoramento last-minute.
Vedremo nel capitolo 5.3 come la Cassazione considera il rapporto tra rateizzazione e prescrizione (spoiler: chiedere rateazione interrompe la prescrizione e vale come rinuncia a far valere eventuali prescrizioni maturate). Quindi fatelo in scienza e coscienza.
4.2 Definizione agevolata – “Rottamazione” delle cartelle
La Definizione Agevolata, colloquialmente detta “rottamazione delle cartelle”, è un provvedimento straordinario con cui il legislatore, in varie occasioni, ha permesso ai contribuenti di estin-guere i debiti iscritti a ruolo con uno sconto consistente principalmente nell’azzeramento di sanzioni e interessi di mora. In pratica si paga solo la quota capitale del tributo/contributo e un rimborso spese minimo (interessi ridotti al 2% annuo e nessun aggio).
Ci sono state diverse edizioni:
- Rottamazione 2016 (DL 193/2016) – riguardava cartelle 2000-2016.
- Rottamazione-bis 2017 (DL 148/2017) – riapertura per chi era rimasto fuori o decaduto.
- Rottamazione-ter 2018 (DL 119/2018, conv. L.136/2018) – per carichi fino al 2017.
- Rottamazione-quater 2023 (L. 197/2022, commi 231-252) – per carichi 2000-30 giugno 2022.
Noi ci focalizzeremo sull’ultima, la Rottamazione-quater, essendo in fase di pagamento proprio tra 2023 e 2025, e perché è stata oggetto di proroghe e riaperture fino a aprile 2025. Comprendere come funziona la quater dà un’idea generale del meccanismo.
Rottamazione-quater (2023): Prevista dalla legge di Bilancio 2023 (L.197/2022), consentiva di definire tutti i debiti affidati ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (con alcune esclusioni, ad esempio: debiti per recupero aiuti di Stato, somme da sentenze di condanna Corte dei conti, multe UE, e l’IVA all’importazione già esclusa in passato). L’adesione comporta:
- Sgravio totale di: sanzioni, interessi di mora e interessi iscritti sul ritardato pagamento. Per le multe stradali: stralcio delle maggiorazioni (50% ex L.689/81) e interessi, ma non della sanzione base.
- Pagamento dovuto: la quota capitale del debito + rimborso spese notifica + diritti di esecuzione eventualmente maturati + un interesse agevolato del 2% annuo a partire dal 1° agosto 2023 (questo interesse agevolato è una novità della quater; nelle rottamazioni precedenti non c’erano interessi futuri se si rispettavano le scadenze).
- Rateizzabile fino a 18 rate (5 anni): la norma prevede fino a 18 rate, così distribuite: 2023 (2 rate), 2024 (4 rate), 2025-2026-2027 (4 rate per ciascun anno). Le scadenze originarie erano: 31 luglio 2023 (prima rata), 30 nov 2023 (seconda), poi 28 feb 2024, 31 mag 2024, 31 lug 2024, 30 nov 2024, e così via ogni Febbraio-Maggio-Luglio-Novembre fino al 2027. Ogni scadenza con tolleranza 5 giorni di ritardo ammessi.
- Adesione e comunicazione delle somme dovute: Inizialmente il termine di adesione era 30 aprile 2023, poi prorogato al 30 giugno 2023 (per tutti, grazie al DL 34/2023). Per i soggetti colpiti da alluvioni di maggio 2023 in Emilia-Romagna/Marche, ulteriore proroga al 2 ottobre 2023. AdER, una volta ricevuta la domanda, avrebbe dovuto inviare la Comunicazione delle somme dovute (ossia l’“estratto conto” della rottamazione con importi e bollettini) entro il 30 giugno 2023, poi prorogato anch’esso al 30 settembre 2023, e al 31/12/2023 per gli alluvionati.
- Stato attuale (aprile 2025): Chi ha aderito alla rottamazione-quater nel 2023 dovrebbe aver pagato le prime 3 rate (Ott 2023, Nov 2023, Feb 2024). La quarta rata era in scadenza al 31 maggio 2024, la quinta al 31 luglio 2024, la sesta al 30 novembre 2024. Novità: a metà 2024 è intervenuto un Decreto correttivo che ha prorogato alcune scadenze: ad esempio, la quinta rata (luglio 2024) fu spostata a settembre 2024. Comunque, guardando al 2025, sono previste:
- Settima rata entro 28 febbraio 2025.
- Ottava rata entro 31 maggio 2025.
- Nona rata entro 31 luglio 2025.
- Decima rata entro 30 novembre 2025.
- E così via fino alla diciottesima al 30 novembre 2027.
- Decadenza: Chi salta una rata (oltre i 5gg di tolleranza) decade dalla rottamazione, con perdita dei benefici (il debito non si annulla, ma tornano dovute sanzioni e interessi pieni, detratto quanto pagato a titolo di acconto).
Riammissione 2025 per i decaduti: Una grande novità introdotta nella prima parte del 2025 (Decreto Milleproroghe 2023 convertito in Legge 14/2023 e attuato con provvedimenti AdER) è la possibilità di essere riammessi alla rottamazione-quater anche se decaduti al 31/12/2024. In altre parole, chi aveva aderito ma non è riuscito a pagare qualche rata del 2023-2024, ha un’ulteriore chance:
- Occorre presentare una domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025.
- Si potrà scegliere se pagare tutto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025, oppure in un massimo di 10 rate:
- Due rate nel 2025 (31 luglio e 30 novembre 2025),
- Quattro rate nel 2026 (febbraio, maggio, luglio, novembre 2026),
- Quattro rate nel 2027 (febbraio, maggio, luglio, novembre 2027).
- Su queste somme si applica comunque l’interesse 2% annuo dal 1/11/2023.
- La domanda può essere fatta online (area riservata o area pubblica con PEC, usando il servizio dedicato) indicando le cartelle originarie e la scelta rate.
- Questa riammissione è estesa anche ai debiti inseriti in procedure di sovraindebitamento al 31/12/2024 (in tal caso la domanda va fatta esclusivamente via PEC).
Questa misura di clemenza consente a molti che avevano aderito ma non tenuto il passo di rientrare e beneficiare ancora degli sconti.
Per chi non ha aderito affatto entro giugno 2023: Purtroppo al momento non è prevista una nuova rottamazione generalizzata nel 2025. Quindi se non siete dentro la quater, dovrete eventualmente attendere future iniziative legislative (non escluse, ma non certe). In passato, ogni 1-2 anni spuntava una definizione agevolata: non è impossibile che nel 2025 o 2026 ci sia una “rottamazione-quinqies”, ma nulla è annunciato ufficialmente a aprile 2025.
Vantaggi di aderire a rottamazione (se e quando disponibile):
- Taglio totale di sanzioni e interessi di mora: il risparmio può essere enorme (anche >50% dell’importo).
- Possibilità di rate lunghe (fino 5 anni) con interessi minimi.
- Sospensione immediata di tutte le azioni di riscossione: per legge, aderire alla definizione agevolata blocca nuovi fermi, ipoteche, pignoramenti. Anche le verifiche art.48-bis (pagamenti PA) vengono sospese.
- Pace fiscale: se si completa il pagamento, il debito è estinto senza ulteriori strascichi.
Svantaggi o attenzioni:
- Bisogna essere in grado di rispettare le scadenze delle rate, altrimenti si decade e tutto torna dovuto con aggravio.
- Non si possono scegliere solo alcune cartelle: l’adesione vale per i singoli carichi che indicate. Potete anche non includerne alcuni, ma è sconsigliabile escludere debiti rilevanti perché su quelli AdER riprenderà la riscossione ordinaria.
- Aderire a rottamazione non richiede rinuncia ai ricorsi pendenti, a differenza di altre definizioni. Tuttavia, se avete un ricorso in corso su una cartella e volete rottamarla, dovete poi rinunciare quando avrete pagato (il contenzioso cessa per sopravvenuto pagamento). In pratica rottamazione e ricorso sono compatibili, ma chiaramente se pagate poi non potrete ottenere un ulteriore vantaggio dal giudice. È una scelta da valutare: se il ricorso ha altissime chance di vittoria (es. cartella nulla per difetto di notifica), forse conviene insistere col ricorso e non aderire. Se invece il ricorso è incerto, la rottamazione offre una certezza di sconto.
Conclusione su rottamazione: Chi ne ha usufruito deve stare attento alle rate. Chi non ne ha usufruito deve puntare su altri strumenti (rateazione ordinaria, saldo e stralcio se esiste, o contenzioso) e sperare in future edizioni. Tenete presente che le definizioni agevolate sono frutto di leggi temporanee: non c’è un diritto permanente a chiedere una “rottamazione” in qualsiasi momento, a differenza della rateazione che invece è sempre disponibile.
4.3 Saldo e Stralcio dei debiti
Il termine “Saldo e Stralcio” si riferisce a una particolare forma di definizione agevolata in cui non solo si abbattono sanzioni e interessi, ma si riduce anche la quota capitale da pagare, in proporzione alle condizioni economiche del debitore. In pratica si paga solo una percentuale dell’intero debito e si cancella (“stralcia”) il resto. È stata una misura mirata e non sempre disponibile: finora si è avuta principalmente con la Legge di Bilancio 2019 (L.145/2018) per contribuenti in difficoltà economica.
Saldo e stralcio 2019: Riservato alle persone fisiche con ISEE fino a 20.000 €, riguardava i carichi dal 2000 al 2017 derivanti da omessi versamenti dovuti in autoliquidazione (es. imposte dichiarate e non versate) o da contributi previdenziali di casse professionali. Le aliquote da pagare erano:
- 16% dell’importo dovuto (quota capitale + interessi da ritardata iscrizione a ruolo) per ISEE fino a € 8.500.
- 20% per ISEE € 8.500 – 12.500.
- 35% per ISEE € 12.500 – 20.000.
- Se ISEE > 20.000 € non ammesso.
- In ogni caso, sanzioni e interessi di mora azzerati.
Questa misura fu un successo per molti contribuenti in difficoltà (che pagarono cifre molto basse rispetto al dovuto). Dopo il 2019 non è stata ripetuta con le stesse modalità. Tuttavia, ci sono state altre forme di stralcio parziale o totale:
- Stralcio 2021 DL 41/2021 (“Sostegni”): Cancellazione totale dei debiti fino a € 5.000 relativi al periodo 2000-2010 per contribuenti con reddito < 30.000 € nel 2019. Questo è stato un condono mirato: chi rientrava in quei parametri ha visto annullare automaticamente (entro ottobre 2021) le proprie cartelle fino a 5.000 €. Non era necessario presentare domanda.
- Stralcio 2023 mini-cartelle: Come già detto, la L.197/2022 ha disposto l’annullamento dei debiti <= € 1.000 affidati 2000-2015, a prescindere dal reddito, con attuazione entro 31/3/2023 (per lo Stato) e facoltà per enti locali di aderire o meno. Questo è un saldo e stralcio completo per quella fascia di importo: chi aveva cartelle piccole vecchie si è visto condonare tutto (capitale e sanzioni).
- Ulteriori possibili stralci: Il Governo talvolta valuta stralci di interessi o sanzioni su particolari situazioni (ad esempio, c’è stata una disposizione per stralciare gli interessi di mora sulle dilazioni in essere al 2023).
Situazione 2025: Attualmente (aprile 2025) non c’è un saldo e stralcio generalizzato aperto al pubblico. Chi è fortemente incapiente e sommerso dai debiti ha come strumento non tanto un condono fiscale (che deve per forza venire da una legge statale), ma piuttosto la procedura di sovraindebitamento (vedi paragrafo successivo) per proporre uno stralcio ai creditori, AdER compresa. È una strada diversa, giudiziale, ma da considerare per i casi disperati.
Differenza rottamazione vs saldo e stralcio: Nella rottamazione paghi tutto il capitale (100%) ma niente sanzioni/interessi; nel saldo e stralcio paghi solo una parte del capitale (es. 20-30%) oltre a zero sanzioni. Capite bene che un saldo e stralcio è un condono molto più spinto, quindi politicamente raro. Nel 2019 fu giustificato dall’ISEE basso (quindi solo per persone in difficoltà conclamata). Oggi proporre un saldo e stralcio indiscriminato sarebbe complesso; se dovesse essere rifatto, probabilmente avrebbe criteri selettivi analoghi (reddito o ISEE).
Come difendersi con uno stralcio: Se rientrate in un caso di stralcio previsto (es: avete scoperto di avere quell’ISEE e quelle cartelle condonabili nel 2019, ma magari non avete presentato domanda a suo tempo), purtroppo non è più possibile aderire postumo. Se invece siete beneficiari di uno stralcio automatico (2021 o 2023), assicuratevi che AdER l’abbia applicato. In caso contrario, inviate un’istanza segnalando che quel debito rientra nei parametri di legge per l’annullamento.
Attenzione: Non confondere saldo e stralcio normativo (condono) con eventuali accordi transattivi individuali con AdER – questi ultimi in generale non sono possibili per legge, salvo rientrare nelle procedure concorsuali/sovraindebitamento. AdER non ha potere discrezionale di ridurre l’importo del debito oltre quanto previsto da leggi (a differenza di altri creditori privati con cui puoi trattare). Quindi, non potete recarvi da AdER e dire “accettate il 50% e chiudiamo”: non è consentito. O si segue la legge (condono se c’è) o nulla.
4.4 Altre soluzioni per debitori in grave difficoltà: sovraindebitamento e transazione fiscale
Per completezza, parliamo brevemente delle procedure concorsuali o para-concorsuali che includono i debiti fiscali:
- Transazione fiscale e accordi di ristrutturazione per imprese: Le imprese che accedono a procedure concorsuali (es. concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti) possono includere i debiti fiscali e contributivi in un piano di pagamento parziale, previa adesione dell’Agenzia delle Entrate e degli enti. La “transazione fiscale” (art. 182-ter L.F., ora Codice Crisi D.Lgs.14/2019) consente ad esempio di proporre di pagare solo una percentuale delle imposte dovute nell’ambito di un concordato. Questo esula dalla competenza di AdER (si tratta con l’Agenzia Entrate – Riscossione sospende la sua azione in attesa del risultato della procedura). È uno strumento utilizzabile dalle aziende in crisi che vogliono evitare il fallimento, ma deve passare dal tribunale e dall’accettazione dei creditori.
- Sovraindebitamento per privati e piccole imprese: La Legge 3/2012 (poi confluita nel Codice della Crisi) offre a privati cittadini, piccoli imprenditori, professionisti o consumatori sovraindebitati la possibilità di rivolgersi al tribunale per omologare un piano di ristrutturazione dei debiti o un “piano del consumatore”. In tali procedure anche il Fisco e AdER sono coinvolti: si può proporre di pagare solo una parte delle cartelle esattoriali, in base alle proprie capacità, ottenendo lo stralcio del resto con l’approvazione del giudice. Ad esempio, un privato con 100.000 € di debiti (inclusi 50.000 € con AdER) e nessun patrimonio, potrebbe proporre di pagare in 4 anni una somma che rappresenta il 20% del totale, a soddisfazione di tutti i creditori, dimostrando che più di così non può. Se il tribunale accerta la buona fede e la fattibilità, omologa il piano: a quel punto anche AdER dovrà accontentarsi di quel 20% e rinunciare al resto. Queste procedure sono complesse e richiedono assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e di legali, ma rappresentano l’ultima spiaggia per chi è davvero in stato di insolvenza civile. Spesso, comunque, prima di arrivare a ciò conviene sfruttare rottamazioni e saldo e stralcio legislativi, che sono più semplici.
In sintesi, il ventaglio di soluzioni deflattive va dal pagare a rate (più semplice e sempre disponibile) al beneficiare di sconti per legge (quando ce ne sono, come rottamazioni) fino ad arrivare a procedure giudiziali per tagliare i debiti (estreme ratio). È importante valutare la propria situazione: se il debito è gestibile, conviene rateizzare e chiudere; se è enorme e senza speranza, potrebbe essere preferibile dichiarare l’insolvenza personale e cercare un abbattimento tramite la legge sul sovraindebitamento.
Nei capitoli successivi, passeremo dal campo “deflattivo” a quello “difensivo-contenzioso”: come opporsi legalmente alle pretese di AdER quando si ritiene che il debito non sia dovuto (in tutto o in parte), o che vi siano vizi procedurali tali da annullare le cartelle o i pignoramenti. Si tratta di capire quando e come fare ricorso, quale giudice è competente, e come sospendere le azioni esecutive durante il contenzioso. Vedremo anche modelli di atti (es. ricorso tributario, opposizione al pignoramento) e strategie da adottare.
5. Strumenti di Opposizione Giudiziaria e Difesa Legale
Quando un contribuente ritiene che la pretesa di AdER sia ingiusta o illegittima, ha il diritto di rivolgersi a un giudice per chiederne l’annullamento o la sospensione. Questa sezione è dedicata agli strumenti di tutela giudiziaria, ovvero i ricorsi e le opposizioni che si possono presentare nei confronti delle cartelle, degli atti esecutivi e delle procedure di riscossione.
È fondamentale scegliere bene il tipo di azione e il giudice competente, poiché il mondo della riscossione coinvolge:
- la giustizia tributaria per i tributi (tasse, imposte, tributi locali),
- la giustizia ordinaria per le sanzioni amministrative, contributi previdenziali (lavoro), e aspetti dell’esecuzione forzata,
- talvolta il giudice di pace per alcune sanzioni minori come le multe stradali.
Inoltre, si distingue tra:
- Impugnazione degli atti di riscossione (cartella, intimazione, preavviso di fermo/ipoteca): da fare entro termini precisi (generalmente 60 giorni per cartelle, 30 per multe) per vizi propri o del titolo.
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o agli atti esecutivi (617 c.p.c.): da fare quando la fase esecutiva è già partita (es. su un pignoramento in atto), per contestare il diritto di procedere all’esecuzione (es. per intervenuta prescrizione) o irregolarità formali dell’atto esecutivo.
Tratteremo qui i casi più comuni di opposizione:
- Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria) per cartelle di natura tributaria.
- Opposizione al Giudice ordinario (civile) per cartelle di altre nature (multe, contributi) o per atti esecutivi.
- Ricorso al Giudice di Pace per sanzioni amministrative (multe) in determinate condizioni.
- Sospensione giudiziale dell’atto impugnato, in attesa della decisione (cosa fondamentale per bloccare intanto i pignoramenti).
- Casi particolari: impugnazione del fermo amministrativo, dell’ipoteca, ecc.
5.1 Ricorso in ambito tributario (cartelle per tasse e imposte)
Se la cartella riguarda tributi (imposte erariali come IRPEF, IVA, IRAP, addizionali, oppure tributi locali come IMU, TARI, ecc.), la giurisdizione è quella tributaria. Dal 2023 le Commissioni Tributarie sono state ridenominate Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado (riforma ex L.130/2022), ma la sostanza resta: il ricorso va presentato presso la Corte di Giustizia Tributaria Provinciale competente per territorio (di solito quella della provincia del domicilio fiscale del contribuente).
Motivi tipici di ricorso tributario avverso cartella:
- Vizi propri della cartella: es. mancata notificazione dell’atto precedente (come discusso al par. 3.3), errore nel calcolo, emissione oltre i termini di decadenza, difetto di motivazione, ecc.
- Vizi del procedimento di notifica: notifica nulla o inesistente.
- Prescrizione del credito tributario: eccepire che il credito si è prescritto (ad esempio cartella notificata oltre 5 anni dall’accertamento definitivo, se si ritiene prescrivibile quinquennalmente).
- Contestazione del merito del tributo: ATTENZIONE, qui bisogna distinguere:
- Se la cartella è la prima e unica comunicazione del tributo (caso raro, ad esempio per omesso versamento in dichiarazione senza che sia stato emesso accertamento), allora si può contestare anche il merito della pretesa tributaria in sede di ricorso contro la cartella.
- Se invece la cartella deriva da un atto impositivo precedente (avviso di accertamento) divenuto definitivo perché non impugnato a suo tempo, non si può più discutere del merito della tassa: quell’avviso è definitivo. Si potranno fare valere solo vizi della cartella o cause estintive sopravvenute (prescrizione). Non ci si può “far riaprire” la questione dell’accertamento mediante il ricorso tardivo contro la cartella, salvo non aver mai ricevuto l’atto originario (in tal caso il merito si può riesaminare perché eccepite la nullità della notifica dell’accertamento).
- Vizi formali di notifica della cartella stessa: se la cartella vi è stata notificata in modo non conforme (es. a soggetto sbagliato, o mancata comunicazione via PEC quando obbligatorio), potete eccepirlo. Spesso però questi vizi portano a una nullità sanabile (se comunque avete avuto conoscenza, potrebbe non annullare il debito in sé, ma solo la regolarità formale).
Termini: Il ricorso tributario va proposto entro 60 giorni dalla notifica della cartella (o altro atto). Questo termine è perentorio. Se saltato, l’atto diventa definitivo. (Nota: se avete fatto istanza di autotutela ad AdER, comunque tenete d’occhio i 60 gg, perché l’istanza non li sospende di per sé).
Procedura: Dal 2023 il processo tributario è telematico obbligatorio. Occorre registrarsi al Portale Giustizia Tributaria, predisporre il ricorso (in formato PDF), firmarlo digitalmente (se l’avete, altrimenti tramite il vostro difensore) e inviarlo telematicamente. In alternativa, si può depositare a mano presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria (ma comunque ormai digitalizzano tutto). È generalmente richiesta l’assistenza di un difensore abilitato (dottore commercialista, avvocato, consulente del lavoro per contributi, ecc.) se l’importo in contestazione supera € 3.000. Sotto tale soglia, potete stare in giudizio da soli (ma è sconsigliato se non avete dimestichezza).
Sospensione dell’esecuzione: Presentare il ricorso non sospende automaticamente la riscossione. Significa che AdER potrebbe, dopo 60 gg dalla notifica della cartella, iniziare azioni esecutive anche se pende ricorso, a meno che… chiediate e otteniate una sospensiva. Nel ricorso tributario potete inserire una istanza di sospensione al Presidente della Sezione (art. 47 D.Lgs.546/92) motivando il “periculum in mora” (cioè il danno grave che subireste se doveste pagare subito o subire pignoramento) e il fumus boni iuris (la fondatezza del ricorso). La Commissione/Corte fissa udienza sulla sospensione entro circa 30-60 giorni e decide con ordinanza. Se concede la sospensione, AdER non potrà procedere fino alla decisione di merito. Se la nega, AdER potrebbe procedere (anche se spesso in pendenza del merito magari aspetta).
Competenza e recente sentenza SS.UU. 2025 sulla prescrizione: Una questione dibattuta era: se si eccepisce la prescrizione del debito dopo la notifica della cartella, è competente sempre il giudice tributario o quello ordinario? Ad esempio, avete una cartella notifica nel 2015 e poi nulla per 7 anni, e nel 2022 AdER fa un pignoramento: la prescrizione 5ennale è maturata. Dovete fare opposizione al giudice dell’esecuzione ordinario (art.615 c.p.c.) o ricorso al giudice tributario? La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 2098 del 30/1/2025, ha stabilito chiaramente che la cognizione spetta al giudice tributario anche nei casi in cui la prescrizione è maturata dopo la notifica della cartella. Ciò perché la controversia riguarda comunque l’esistenza del debito tributario (causa petendi fiscale) e non è considerata una mera questione esecutiva. Questo risolve un contrasto: precedentemente alcune pronunce dicevano il contrario (giurisdizione ordinaria per prescrizione sopravvenuta). Ora la regola è: per qualunque questione attinente al “se” il tributo è dovuto (inclusa prescrizione), il giudice è quello tributario. Il giudice ordinario rimane competente solo per questioni estranee al merito dell’obbligazione tributaria (es. impugnazione di atti dell’esecuzione quando non si discute il debito in sé).
Quindi, nel nostro esempio: se il pignoramento avviene, dovrete comunque ricorrere al giudice tributario (magari con un ricorso ad hoc contro il pignoramento ex art.19 D.Lgs.546/92, o contro il ruolo, chiedendo anche qui sospensione) per far dichiarare prescritta la pretesa. (Sul piano pratico, ciò può creare confusioni, ma è il quadro attuale).
Ricorso contro fermi e ipoteche: Va ricordato che anche il fermo amministrativo e l’ipoteca esattoriale sono impugnabili davanti al giudice tributario (se riguardano debiti tributari), secondo giurisprudenza consolidata e anche ex art.19 D.Lgs.546/92 (che include “altri atti della riscossione”). Quindi se AdER vi iscrive un fermo auto e voi ritenete di non dover pagare (perché magari il debito sottostante è prescritto o annullato), potete ricorrere in Commissione contro il preavviso di fermo o l’iscrizione stessa per chiederne l’annullamento.
Fase di appello e Cassazione: Se il ricorso viene respinto o accolto, le parti (voi o AdER) possono appellare alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale entro 60 giorni dalla sentenza. E poi eventuale ricorso per Cassazione. Sono tempi lunghi (anni). Nel frattempo, se non c’è sospensiva, AdER potrebbe esigere il pagamento (ma di solito se il primo grado vi è favorevole, AdER sospende spontaneamente; se vi è sfavorevole, potrebbe procedere salvo abbiate altra sospensiva in appello).
Esempio pratico ricorso tributario: Supponiamo abbiate ricevuto una cartella per IRPEF 2017, ma vi accorgete che l’avviso di accertamento relativo (che voi contestate) non vi è mai stato notificato. Presentate ricorso entro 60 gg alla Corte di Giustizia Tributaria provinciale, domiciliandovi col vostro avvocato tributarista. Nel ricorso chiedete: annullamento della cartella per nullità notifica accertamento, in subordine annullamento per difetto motivazione (la cartella non spiegava), e sospensione dell’atto. Dopo un mese ottenete la sospensione. Dopo un anno la Commissione vi dà ragione sul merito e annulla la cartella (dichiarando inesistente la notifica dell’atto presupposto). A quel punto il debito è azzerato, salvo appello di Agenzia Entrate. (Se l’ufficio facesse appello, la sospensione della decisione va chiesta di nuovo in secondo grado, altrimenti potrebbero ritentare il recupero – ma in genere se vinci per notifica nulla, l’ente spesso rinuncia).
5.2 Opposizioni in ambito civile (multe, contributi, esecuzione forzata)
Per debiti che non sono di natura tributaria, la difesa passa per il giudice ordinario. Vediamo i casi principali:
a) Cartelle per multe stradali e altre sanzioni amministrative non tributarie:
- Le cartelle relative a multe del Codice della Strada (verbali Polizia Municipale ecc.) originano da un verbale non pagato né opposto. Se ricevete una cartella per multa, potete contestarla entro 30 giorni al Giudice di Pace competente, oppurtre entro 60 giorni al Tribunale ordinario se è una sanzione amministrativa diversa dal CdS. Nel caso specifico delle multe CdS: la legge prevede che l’opposizione a cartella esattoriale per far valere vizi del verbale originario oltre i 30 giorni non è ammessa (il verbale è definitivo); però potete opporre la cartella per vizi propri (mancata notifica del verbale, errore importo, prescrizione oltre 5 anni, ecc.). Il giudice competente per multe è tipicamente il Giudice di Pace (anche se la Cassazione ha ritenuto che se si fa valere prescrizione dopo titolo definitivo, sarebbe opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c. e competente potrebbe essere il tribunale; c’è un po’ di sovrapposizione, ma di norma i GdP trattano queste opposizioni).
- Termini: 30 giorni se impugnate come “opposizione a sanzione amministrativa” (ci si riferisce all’art. 7 D.Lgs.150/2011). Se invece la cartella è viziata perché la multa era mai notificata, alcuni propongono di applicare 60 gg ex 615 cpc… In pratica, è bene agire entro 30 giorni al GdP in questi casi per sicurezza.
- Sospensione: Il GdP può concederla su richiesta, con decreto motivato, se c’è grave e irreparabile danno.
- Esempio: Vi arriva cartella per multa del 2018. Non ricordate di aver ricevuto verbali. Entro 30gg fate ricorso al GdP, sostenendo che il verbale non fu notificato quindi la cartella è il primo atto, e che comunque la pretesa si è prescritta in 5 anni (2018-2023). Il GdP, verificato che la notifica del verbale fu nulla, annulla la cartella.
b) Cartelle per contributi INPS e altri contributi previdenziali:
- Dal 2011 in poi, l’INPS normalmente emette direttamente un proprio Avviso di Addebito con valore esecutivo (non passando da cartella per i contributi correnti). Ma può ancora esserci cartella per vecchi ruoli INPS o per sanzioni civili. In ogni caso, i contributi previdenziali cadono sotto la giurisdizione del Giudice del Lavoro (Tribunale civile – sezione lavoro).
- Se ricevete cartella per contributi previdenziali, il termine per opporla è 40 giorni (previsto dal D.Lgs.46/1999) davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro. Procedura: ricorso al tribunale (spesso richiesto avvocato, a meno che vogliate far da soli, ma è sconsigliato).
- Se invece l’INPS ha emesso Avviso di Addebito (non cartella), pure quello va impugnato entro 40 giorni al tribunale.
- Motivi tipici: prescrizione (5 anni), errore di calcolo, non dovuti, ecc.
- Sospensione: Si può chiedere al giudice con ordinanza ex art. 700 cpc o nelle more del ricorso.
c) Opposizione agli atti dell’esecuzione (pignoramenti) e opposizione all’esecuzione:
- Quando AdER avvia un pignoramento (sia immobiliare sia presso terzi), se il debitore vuole contestare quel pignoramento perché il debito è inesistente o estinto, può fare opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.. Tradizionalmente, questo si fa al tribunale ordinario (sezione esecuzioni) competente per territorio dell’esecuzione. Ma attenzione: per i debiti tributari, come detto, Cass. SS.UU. 2025 ha ristretto lo spazio dell’art.615 (dicendo che anche la prescrizione post-cartella va dal giudice tributario). Dunque:
- Se il pignoramento riguarda tributi, e il motivo è inerente al merito del tributo (prescrizione, pagamento effettuato, ecc.), conviene agire al giudice tributario con un ricorso ad hoc, magari formulato come “impugnazione del pignoramento” (alcune commissioni accettano ricorsi anche contro atti esecutivi come il pignoramento, trattandoli come impugnazione di ruolo/cartella per motivi sopravvenuti).
- Se il pignoramento riguarda altro (multe, contributi): l’opposizione 615 c.p.c. è la strada. Es. AdER pignora conto per multe: potete fare opposizione esecuzione al tribunale civile sostenendo che quelle multe sono prescritte o nulle. (Alcuni giudici di pace assumono competenza residua, ma in generale oltre la fase amministrativa, il GdP non è competente per pignoramenti).
- Opposizione ex art.615 prima che l’esecuzione inizi: tecnicamente uno potrebbe, dopo la cartella scaduta, anticipare un’azione di mero accertamento al tribunale civile per dire “il credito non è esigibile” (ad esempio per prescrizione maturata post-cartella). Tuttavia, questa via è stata fortemente limitata per i tributi (giurisdizione tributaria prevale). Per contributi o multe, si può fare, ma spesso conviene aspettare almeno un atto esecutivo come un’intimazione.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): se c’è un vizio formale nel pignoramento (es. l’atto di pignoramento non contiene le indicazioni di legge, oppure non è stata fatta l’intimazione ex art.50 DPR 602/73 se dovuta), questi sono vizi del procedimento esecutivo. Vanno fatti valere entro 20 giorni dalla notifica dell’atto, con ricorso al giudice dell’esecuzione (tribunale). Anche qui, se riguarda tributi, ormai i giudici verificano che non sia in realtà una questione di merito mascherata. Però un esempio: AdER ti pignora lo stipendio senza inviarti l’intimazione di pagamento 5 giorni prima (che è atto obbligatorio se >1 anno da cartella): questo è vizio procedurale – fai opposizione 617 cpc al tribunale e potresti ottenere l’inefficacia del pignoramento.
- Sospensione dell’esecuzione in corso: Presentata l’opposizione (615 o 617), devi chiedere al giudice un provvedimento di sospensione dell’esecuzione (art. 624 cpc) per bloccare i pignoramenti in corso fino alla decisione. Il giudice fisserà un’udienza urgente e deciderà se sospendere. Se non sospende, l’esecuzione (es. vendita immobiliare o assegnazione crediti) andrà avanti.
d) Impugnare il pignoramento presso terzi come primo atto: A volte capita che la prima notifica in assoluto che il debitore riceve sia direttamente un atto di pignoramento presso terzi (ad es. scopre di avere un debito quando la banca gli comunica il blocco del conto). Questo può accadere se magari la cartella e l’intimazione non sono mai arrivate (o sono state notificate irreperibilità e finite in atti depositati). In questi casi, la Cassazione (sent. 7822/2020) ha detto: se il pignoramento esattoriale è il primo atto notificato, va considerato impugnabile avanti al giudice tributario come se fosse atto impugnabile ex art.19 (per far valere i vizi originari). Quindi si propone ricorso alla Corte Tributaria chiedendo di annullare il pignoramento per invalidità della cartella mai notificata ecc. Questo ricorso sospende di fatto l’esecuzione se ottenete la sospensiva. (È un caso particolare ma non raro).
In sintesi, opposizioni civili:
- Multe: Giudice di Pace (30 gg) se contestate elementi del verbale, Tribunale se fase esecutiva avanzata.
- Contributi: Tribunale lavoro (40 gg).
- Atti esecutivi vari: Tribunale ordinario (615/617 cpc) con termini stretti (immediato o 20 gg).
- Tributi: la gran parte delle contestazioni, anche in fase esecutiva, finisce comunque in Commissione tributaria (per via del consolidamento giurisdizionale su quell’organo come visto).
Nota Bene: In caso di dubbi sulla strada giusta, è fondamentale consultare un legale, perché gli incroci di competenza sono complicati. Sbagliare giudice o rito può farvi perdere tempo e magari decorsi i termini.
5.3 Sospendere le azioni di riscossione: sintesi dei metodi
Abbiamo più volte menzionato la sospensione. Riassumiamo i modi principali per bloccare temporaneamente la riscossione in attesa di definire la questione:
- Sospensione “automatica” con rateizzazione o rottamazione: come visto, se avete un piano di rate attivo o avete fatto domanda di definizione agevolata, AdER sospende le nuove azioni esecutive sui debiti interessati.
- Sospensione amministrativa (di AdER su istanza): vedi cap.6.1 – presentate un’istanza a AdER dichiarando che il debito non è esigibile (per vari motivi), AdER deve sospendere sospensivamente per 220 giorni in attesa di verifica ente.
- Sospensione giudiziale (cautelare):
- In Commissione Tributaria, art.47 D.Lgs.546/92, in pendenza di ricorso tributario.
- Dal Giudice di Pace, ex art. 5 D.Lgs.150/2011 per multe.
- Dal Tribunale (lavoro o ordinario) nelle opposizioni, ex art.624 cpc o provvedimento d’urgenza ex art.700 cpc.
- Sospensione ex lege per evento eccezionale: talvolta decreti legge prevedono sospensioni temporanee della riscossione (ad es. durante il Covid nel 2020-21 c’è stata una moratoria su fermi e pignoramenti). Queste sono situazioni straordinarie; al momento (2025) non ce ne sono in corso.
Da quanto sopra, appare chiaro che il contribuente/datore di lavoro ha diverse opportunità di difesa ma deve tempestivamente attivarsi. Attendere troppo può significare precludersi alcuni rimedi. Ad esempio, se lasciate scadere i 60 giorni senza fare nulla, la cartella diventa definitiva: potrete poi solo cercare di rateizzare o appellarvi a eventuali prescrizioni future, ma intanto AdER potrebbe agire.
Importante: Una buona comunicazione con AdER può talvolta evitare la causa. Se avete argomentazioni valide (prescrizione, doppio pagamento, etc.), inviatele (via PEC) e chiedete riscontro: se l’ufficio riconosce l’errore, risolverete bonariamente. Se invece non ottenete risposte o vi vengono negate, allora procedete con ricorso.
Infine, ricordatevi sempre di rispettare la forma: un ricorso o atto di opposizione mal redatto può essere inammissibile. Meglio farsi assistere da professionisti esperti in questo ambito.
Nel prossimo capitolo ci concentreremo sulla tutela del patrimonio del debitore – ovvero come difendere concretamente i propri beni (casa, stipendio, conto, automobile) dalle procedure esecutive e quali sono i limiti di legge alle azioni di AdER.
6. Tutela dei beni: come proteggere casa, stipendio, conto e altri asset
Difendersi da AdER significa anche sapere cosa può o non può esservi pignorato, e quali strumenti esistono per limitare i danni sulle proprietà e sui redditi del debitore. Vediamo le principali tutele previste dalla legge per i beni del contribuente e qualche strategia:
6.1 Protezione della prima casa e degli immobili
Come accennato, la legge italiana tutela l’abitazione principale del debitore in determinate condizioni. In particolare:
- Prima casa impignorabile: Se l’immobile è l’unico di proprietà del debitore e vi risiede anagraficamente (destinandolo a abitazione principale) e non è di lusso (categorie catastali escluse A/8, A/9), AdER non può procedere al pignoramento immobiliare su di esso (art.76 DPR 602/73 modificato). Questa tutela è molto forte: copre il caso tipico della famiglia che ha solo la casa in cui vive – AdER non può metterla all’asta. Nota: ciò non vieta che AdER possa ipotecarla se il debito supera 20.000 €, ma resterà un’ipoteca “bloccata” perché non potrà convertirsi in esproprio finché restano valide le condizioni (unico immobile, residenza).
- Soglia di 120.000 € per espropriare immobili: Anche al di fuori della prima casa, AdER può procedere a espropriazione immobiliare solo se il debito complessivo supera € 120.000 (sommando tutto ciò che vi è stato intimato di pagare). Questo protegge i piccoli debitori: se dovete 30-40 mila €, al massimo subirete ipoteca, ma non la vendita forzata. Se avete più immobili (es. una casa al mare oltre la prima casa), AdER può pignorarli, ma solo superata la soglia. Se la prima casa non rientra nella tutela (es. avete due immobili, oppure l’immobile è di categoria A/8), allora quell’immobile può essere pignorato, ma sempre se debito >120k.
- Procedura graduale: Prima di pignorare, AdER deve iscrivere ipoteca (in genere lo fa) e solo se il debito non si estingue entro 6 mesi dall’iscrizione ipotecaria può iniziare il pignoramento dell’immobile (altra tutela introdotta in passato). Quindi avete un “warning” e un tempo di 6 mesi post-ipoteca per correre ai ripari (pagare o almeno iniziare a trattare/rateizzare).
- Vendita all’asta dell’immobile pignorato: se malauguratamente si arriva all’asta, sappiate che potete ancora fermare la vendita pagando integralmente il debito prima che avvenga l’aggiudicazione (diritto di purga del pignoramento). Inoltre, potete chiedere la conversione del pignoramento (art. 41 DPR 602/73 e art. 495 cpc) offrendo un piano di pagamento in sostituzione dell’esecuzione (in genere depositando un quinto dell’importo e proponendo rate per il resto, a discrezione del giudice).
- Casa in comunione o cointestata: AdER può pignorare anche immobili in comproprietà (pignorando la quota del debitore). Se c’è una comunione legale tra coniugi e il debito è di uno solo, bisogna valutare caso per caso (spesso se il debito è fiscale di uno, si può aggredire la sua quota, ma la situazione è complicata e va assistita legalmente).
- Fondo patrimoniale: Molti pensano di proteggere la casa mettendola in fondo patrimoniale. Attenzione: i debiti tributari, se contratti per esigenze non familiari, possono comunque colpire beni del fondo; e se il fondo è istituito dopo il sorgere del debito, può essere revocato (azione revocatoria). Dunque il fondo patrimoniale non è una panacea contro AdER, a meno che i debiti siano totalmente estranei ai bisogni familiari (cosa difficile da sostenere per tributi e simili). Idem per un trust o intestazione a terzi: se fatto a ridosso del debito, è facilmente attaccabile come atto in frode.
- Donazione della casa ai figli: Anche qui, se avete già debiti, la donazione può essere revocata da AdER tramite azione revocatoria (entro 5 anni) oppure contestata come simulazione. Insomma, muovere i beni quando si è già indebitati è rischioso e raramente efficace contro il fisco.
In conclusione sulla casa: la legge vi offre già protezioni importanti (in molti casi non la perderete). Evitate quindi di incorrere in soluzioni fai-da-te (come donazioni improvvisate) che potrebbero complicare le cose. Piuttosto, puntate su rateizzazioni o accordi per sanare il debito. Se la casa è ipotecata, cercate di non far maturare troppi interessi perché se un giorno la vendete spontaneamente dovrete comunque far cancellare l’ipoteca pagando AdER.
6.2 Limiti al pignoramento di stipendi, pensioni e conti correnti
Stipendi e salari: AdER può pignorare lo stipendio che percepite presso il datore di lavoro, ma nei limiti previsti dal Codice di procedura civile:
- Fino a 1/10 (10%) dello stipendio netto se l’importo netto mensile è fino a circa € 2.500.
- Fino a 1/7 (~14%) se il netto è tra € 2.500 e € 5.000.
- Fino a 1/5 (20%) se il netto supera € 5.000. Queste fasce sono state introdotte dalla L. 208/2015 per le esecuzioni esattoriali, specificando proporzioni più favorevoli per i redditi più bassi. In ogni caso, mai oltre un quinto. Quindi una parte rilevante del vostro reddito mensile è garantita per legge e non pignorabile.
Pensioni: Anche per le pensioni, massimo pignorabile 1/5, ma con l’ulteriore tutela che esiste una soglia impignorabile pari a 1,5 volte l’assegno sociale (circa € 690 nel 2025): significa che se avete una pensione bassa, quella quota è intoccabile. Esempio: pensione € 800, impignorabile € ~690, quindi pignorabile solo su € 110, ossia € 22 al mese (1/5 di 110). Pensioni minime e sociali di fatto restano quasi immuni.
TFR (liquidazione): AdER potrebbe pignorare il TFR presso il datore prima che vi venga pagato. In genere, se ancora non maturato, il TFR non è aggredibile; se già maturato e depositato (es. in un fondo), potrebbe essere pignorato fino a 1/5.
Conto corrente: Se il vostro stipendio/pensione viene accreditato su conto, bisogna distinguere:
- Somme già depositate prima del pignoramento: se sul conto avete soldi, quando arriva il pignoramento la banca blocca fino a concorrenza debito. Non c’è un limite percentuale su giacenze pregresse (potrebbero bloccare tutto il saldo fino al dovuto).
- Somme future (stipendi) accreditate successivamente: la legge (art. 545 cpc) dice che se il conto contiene l’accredito di stipendio o pensione, la parte riferita all’ultima mensilità depositata è impignorabile fino ai limiti di 1,5 volte assegno sociale, e l’eccedenza pignorabile nei limiti sopra (1/5). In pratica: se vi pignorano il conto il giorno prima dell’arrivo dello stipendio, quell’ultimo stipendio che entra dopo è trattato come stipendio presso terzo, con i limiti di un quinto. Quindi, spesso dopo il pignoramento, la banca sblocca almeno parzialmente le somme provenienti da stipendio man mano (applicando i limiti).
- Conti cointestati: se cointestato con coniuge o altri, la banca in genere blocca tutto e poi dovrà decidere il giudice come ripartire. Di solito si presume metà di proprietà del debitore.
Assegni di mantenimento, sussidi, etc.: Somme di natura assistenziale (assegni famigliari, accompagno) sono impignorabili. Idem le polizze vita non riscattate.
Veicoli: L’auto in sé è pignorabile (tramite fermo amministrativo). Non c’è limite minimo di reddito per l’auto: superati € 1.000 di debito, come detto, possono mettere fermo. Non c’è una salvaguardia per l’unica auto. Tuttavia, se l’auto è strumentale all’attività di impresa o professione (es. un furgone per un artigiano), in teoria è considerato bene strumentale e pignorabile solo in parte (vedi prossimo punto). Il fermo amministrativo è diverso dal pignoramento: non porta via il veicolo, ma lo rende inutilizzabile legalmente. Non esiste una procedura automatica di rimozione del fermo se uno dimostra che serve per lavoro (purtroppo no, anche se alcuni tribunali di pace in passato hanno sospeso fermi su taxi, etc., ma non c’è una norma chiara).
Beni strumentali dell’azienda o professione: Il Codice di procedura (art. 515 cpc) dice che gli strumenti di lavoro del debitore sono pignorabili nei limiti del necessario e solo se il debitore ha altri redditi. Nell’esecuzione esattoriale ciò si traduce raramente in azioni: AdER di solito non va a prendersi i macchinari se blocca i conti. Ma se lo facesse, dovrebbe lasciare l’indispensabile per continuare l’attività (una nozione elastica).
Usufrutto della prima casa: Non è esplicitamente protetto; in teoria se uno ha usufrutto unica casa, potrebbero pignorarlo (ma caso raro).
Vademecum difensivo sul patrimonio:
- Conoscere i limiti: sapete ora che stipendio/pensione non ve lo tolgono tutto. Quindi fate valere i vostri diritti se vedete un pignoramento superiore al quinto.
- Se ritenete che AdER o la banca sbaglino nel calcolo dei limiti (es. vi hanno tolto troppo dallo stipendio o bloccato più del dovuto sul conto), potete fare un ricorso al giudice dell’esecuzione per far sbloccare la parte eccedente.
- Organizzarsi: se avete conti su cui confluisce lo stipendio insieme ad altri risparmi, considerate di tenere separate le cose (un conto per stipendio da cui prelevate subito il necessario, e un altro per i risparmi a nome di un familiare di fiducia magari) – ovviamente trasferire tutti i soldi a terzi all’ultimo momento può essere revocabile e può configurare altri rischi, quindi muovetevi con trasparenza e legalità.
- Evitare di accumulare grosse liquidità sul conto se avete debiti esattoriali noti: meglio investire o comunque impiegare diversamente piuttosto che farsele bloccare. Anche convertire i contanti in beni non esponibili (ma rintracciabili lo stesso) non è soluzione, meglio pagare il debito se avete liquidità, oppure valutare accordi.
- Se l’auto vi è indispensabile e ricevete preavviso di fermo: prima che scatti, valutate di chiedere rateizzazione, perché appena c’è un piano attivo AdER di solito sospende l’iscrizione di nuovi fermi. Se il fermo è già iscritto, l’unica via è pagare (o rottamare) e poi chiedere la cancellazione.
6.3 Come comportarsi di fronte a pignoramenti già avvenuti
Può capitare che, nonostante tutto, arrivi un atto di pignoramento. Ecco alcuni consigli di comportamento:
- Pignoramento immobiliare: Se ricevete l’atto di pignoramento sull’immobile, valutate immediatamente se l’immobile rientra nella prima casa impignorabile. Se sì, quell’atto è viziato (potreste fare opposizione per farlo dichiarare improcedibile). AdER a volte pignora erroneamente, ma normalmente ha filtri per evitare la prima casa. Se comunque succede, agite per far valere la legge.
- Se l’immobile è pignorabile e non riuscite a saldare, potreste cercare di venderlo voi stessi prima dell’asta (con accordo di saldare AdER col ricavato e liberare ipoteche: spesso AdER collabora fornendo conteggi per estinzione anticipata).
- Ricordate del diritto di conversione del pignoramento: se racimolate liquidità sufficiente a coprire il debito (magari vendendo altri beni, o con aiuti), potete chiedere di sostituire l’asta col pagamento a rate in tribunale.
- Pignoramento del conto corrente: In genere vi accorgete del blocco quando la banca vi avvisa. Il denaro rimane in stand-by per 60 giorni; dopodiché viene assegnato ad AdER. In quei 60 giorni, se avete motivi di opposizione (prescrizione, ecc.), dovreste muovervi con un ricorso al giudice o a Commissione tributaria e chiedere sospensione urgenti. Se ottenete un provvedimento entro quei 60 gg, la banca potrebbe non girare i soldi. Se non fate nulla, dopo 60 gg l’importo pignorato viene prelevato e versato all’Erario (fino a capienza debito).
- Se il conto era cointestato e vi hanno congelato più di metà soldi che erano di un’altra persona, quell’altra persona può intervenire nell’esecuzione per far valere la titolarità (non semplice, ma possibile).
- Pignoramento dello stipendio presso datore: Il datore inizia a trattenere quote in busta paga e le versa ad AdER. Qui poco da fare a parte assicurarsi che trattenga il giusto (controllate le buste paga). Se volete risolvere, l’unica è pagare integralmente per far cessare la trattenuta (AdER in genere, se saldate, manda al datore liberatoria).
- Pignoramento di altri crediti (verso cliente…): se siete imprenditore e AdER pignora un vostro credito verso un cliente, rischiate che quel cliente paghi AdER invece di voi. Per evitare danni commerciali, potete pagare voi AdER e liberare il credito (se possibile) oppure convincere il cliente ad aspettare se avete un ricorso in corso. Non è facile, impatta i rapporti.
In caso di pignoramento, mai farsi giustizia da sé. Ad esempio, non cercate di spostare soldi dopo che il pignoramento del conto è notificato – è troppo tardi e potreste incorrere in responsabilità penali se togliete i soldi (perché dal momento della notifica sono vincolati). Non convincete il datore a non applicare il pignoramento: lo obbligate a un illecito. Piuttosto, concentrate gli sforzi in sede legale (opposizione/sospensione) o trattativa con AdER (pagare in cambio di rinuncia all’esecuzione).
6.4 Strumenti “preventivi” di protezione del patrimonio
Abbiamo accennato che una volta sorto il debito, spostare i beni è rischioso e spesso inefficace. Tuttavia, in via generale:
- Costituire un fondo patrimoniale prima di contrarre debiti può proteggere i beni per i debiti successivi che non siano per bisogni familiari. Ma se poi arrivate ad avere debiti fiscali, l’ente potrebbe sostenere che anche quelli servono ai bisogni pubblici generali e comunque provare a pignorare lo stesso chiedendo al giudice di accertarne l’aggredibilità. Inoltre, se i debiti erano già prevedibili, il fondo può essere revocato come fraudolento.
- Trust o società fiduciarie: passare la proprietà a un trust estero o a un prestanome prima dei guai può funzionare per creditori privati, ma contro lo Stato c’è sempre l’azione revocatoria (entro 5 anni) e potenziali reati (se fatto per frodare il fisco, si rischia l’accusa di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, art.11 D.Lgs.74/2000, se l’importo evaso supera soglie penali).
- Assicurazioni o investimenti non pignorabili: ad es. stipulare un’assicurazione vita con beneficiario il coniuge – le somme versate (premi) non sono più nel patrimonio pignorabile. È lecito come pianificazione, purché non versiate improvvisamente milioni quando siete debitori (sennò sempre revocabile).
- Tenere i beni a nome di terzi di fiducia: alcuni imprenditori fanno intestare case e auto alla moglie o ai figli. Finché non c’è simulazione e i soldi per comprarli erano dei terzi, non è illegale. Ma se si prova che era tutto del debitore e che ha solo schivato l’intestazione, in sede esecutiva si può aggredire con revocatoria o facendo dichiarare la simulazione. Insomma, queste manovre vanno prese con estrema cautela e certamente non all’ultimo minuto.
In definitiva: La difesa patrimoniale migliore è anticipare i problemi: se vedete che la situazione debitoria sta precipitando, cercate di negoziare e ridurre i debiti prima che sfuggano di mano. Se avete beni a rischio e debiti impagabili, consultate un legale per eventuali strategie lecite di asset protection. Evitate il “fai da te” perché potreste peggiorare la posizione (ad esempio commettendo reati involontariamente).
7. Esempi pratici e modelli di istanze
In quest’ultimo capitolo forniamo alcuni esempi pratici che sintetizzano le conoscenze esposte finora, nonché dei modelli di lettere/istanze utili per comunicare con AdER o avviare le procedure di difesa.
7.1 Caso pratico 1: Cartella per tasse non pagate – combinare strumenti difensivi
Mario è un commerciante che nel 2020 ha avuto problemi e non ha pagato IVA e IRPEF. Nel marzo 2025 riceve una cartella da AdER di 30.000 € (capitale 20.000 di imposte, 5.000 di sanzioni, 5.000 interessi). Mario:
- Verifica la cartella: riconosce che i tributi li deve (non aveva impugnato gli avvisi bonari). Quindi il debito è dovuto.
- Controlla termini: la cartella arriva entro i termini di legge (ok).
- Non avendo vizi da opporre, decide di non fare ricorso (sarebbe infondato) ma di utilizzare strumenti deflattivi:
- Verifica se può aderire a qualche definizione: la Rottamazione-quater 2023 era per debiti fino 2022, quindi questo debito IVA 2020 dovrebbe rientrare (essendo affidato nel 2023?). Se la cartella è 2025 forse l’affidamento ruolo è 2024 quindi no, quater arrivava fino al 30/6/22 di carico. Quindi niente rottamazione.
- Decide allora per la rateizzazione ordinaria. Importo 30k, sotto 120k, chiede 84 rate. Domanda online immediatamente.
- Nel frattempo aveva 60gg di tempo: presentando domanda rate, la scadenza pagamento cartella è superata ma la domanda sospende le azioni.
- AdER concede la dilazione. Mario paga rate regolarmente. Risolve così, senza cause e senza pignoramenti. (Sanzioni e interessi li paga però, perché non c’era condono applicabile).
Commento: Mario ha scelto di non opporsi legalmente perché non c’erano appigli (il debito era genuino e la notifica regolare). Ha opportunamente sfruttato la rateazione per evitare guai e diluire il peso.
7.2 Caso pratico 2: Cartella per multa stradale mai notificata
Lucia riceve nel 2025 una cartella di € 350 per una multa stradale del 2019 a Milano. Lei non ha mai saputo di questa multa (nessun verbale ricevuto). Cosa fa:
- Va sul sito AdER, scarica la copia della cartella e vede che si riferisce a un verbale Polizia Locale Milano del 2019.
- Presso la Polizia Locale chiede l’relata di notifica del verbale: risulta notificato per posta, ma a un vecchio indirizzo dove Lucia non abitava più, con ritorno “destinatario trasferito”.
- Quindi il verbale non è stato notificato correttamente (dovevano tentare all’indirizzo nuovo? O fare deposito?). In ogni caso, cartella è primo atto.
- Termini: per le multe, 30 gg al Giudice di Pace. Lucia redige un ricorso al GdP:
- Chiede annullamento cartella e verbale presupposto per “omessa notifica del verbale” e conseguente decadenza del diritto alla riscossione (oltre 2 anni).
- Chiede sospensione immediata, motivando che sta per subire fermo su auto per questa cartella.
- Il GdP fissa udienza e concede sospensione. Dopo qualche mese, sentenzia a favore di Lucia, annullando tutto per vizi di notifica (cartella illegittima).
- Lucia invia la sentenza ad AdER via PEC chiedendo lo sgravio del debito residuo.
- Caso risolto: niente pignoramenti, e Lucia ha fatto valere un suo diritto (non pagare una multa mai ricevuta).
Commento: Lucia ha diligentemente recuperato le prove (notifica errata) e usato il ricorso GdP. Se avesse ignorato la cartella, sarebbe incorsa in fermo auto e interessi. Quindi bene così.
7.3 Modello di Istanza di Sospensione a AdER (pagamento effettuato)
Mettiamo il caso abbiate già pagato un debito ma vi arrivi lo stesso la cartella, oppure rilevate uno dei motivi di sospensione amministrativa ex L.228/2012 (pagamento, sgravio, prescrizione, sospensione giudiziale, ecc.). Potete inviare ad AdER (preferibilmente via PEC, o raccomandata) un’istanza come questa:
Oggetto: Istanza di sospensione della riscossione ai sensi dell’art. 1, commi 537-544, L.228/2012
Spett.le Agenzia Entrate-Riscossione,
Divisione __________ (indicare ufficio competente se noto)
Il/La sottoscritto/a ________________, C.F. __________, residente in __________,
PEC ______________,
PREMESSO CHE:
– in data __/__/____ ho ricevuto la cartella di pagamento n. _________ emessa da codesta Agenzia per conto dell’ente creditore __________ (ad es. Agenzia Entrate, Comune di __, ecc.), avente ad oggetto __________ (descrizione del debito, ad es. IRPEF anno __, Verbale codice della strada n.___ del __, ecc.) per un importo di € _____;
– tale somme NON risultano dovute dal sottoscritto in quanto [selezionare il caso pertinente]:
a) Già versate integralmente in data __/__/____, come da quietanza/ricevuta di pagamento che si allega in copia;
b) oggetto di provvedimento di sgravio/annullamento da parte dell’ente creditore (si allega copia del provvedimento prot. n.___ del __/__/____);
c) prescritte/decadute, in quanto riferite a crediti anno ____ per cui è decorso il termine di legge (___ anni) senza atti interruttivi validi (in mancanza di atti notificati, la prescrizione risulta maturata entro il __/__/____);
d) oggetto di sospensione giudiziale disposta dalla ________ (es: Commissione Tributaria / Giudice) con ordinanza del __/__/____ che si allega;
e) [altro motivo previsto dalla norma: doppia iscrizione a ruolo, etc., con relative spiegazioni];
– pertanto ricorre uno dei casi di cui all’art.1, c.537, L.228/2012 che impongono la sospensione immediata della riscossione.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto
CHIEDE
alla S.V. di voler disporre la sospensione immediata dell’attività di riscossione relativa alla cartella/atto indicato in oggetto e ai debiti ivi contenuti, dandone comunicazione all’ente creditore per le opportune verifiche di competenza.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità di quanto sopra rappresentato e allega i seguenti documenti probatori:
1. Copia della quietanza di pagamento n. ___ del __/__/____ [se caso a)];
2. Copia del provvedimento di sgravio/annullamento dell’ente creditore [se caso b)];
3. Copia documentazione attestante la decorrenza dei termini (es. cartella notificata in data ____ e nessun altro atto successivo) [se caso c)];
4. Copia del provvedimento giudiziario di sospensione n. ___/____ [se caso d)];
5. [altro eventuale].
Si richiede cortesemente conferma scritta dell’avvenuta sospensione. Ai sensi della legge 228/2012, qualora l’ente creditore non confermi la persistenza del debito entro 220 giorni, il debito si intenderà annullato.
Distinti saluti.
Luogo e Data
Firma
Allega: copia documento identità; documenti di cui ai punti 1-...; copia cartella.
Note sul modello: adattatelo alla vostra situazione. Inserite uno solo dei motivi (o più d’uno se ricorrono insieme). Spedite via PEC alla direzione provinciale di AdER competente (l’indirizzo si trova sul sito AdER nella sezione Contatti/PEC per territorio). La legge prevede che AdER sospenda entro 10 giorni e inoltri all’ente creditore; quest’ultimo ha 60 giorni per rispondere e se entro 220 giorni totali non certifica che il debito è dovuto, il carico è annullato di diritto. Tenete traccia di questa istanza e dei giorni trascorsi.
7.4 Modello di richiesta di rateizzazione (fac-simile cartaceo)
Sebbene oggi sia quasi tutto online, presentiamo un fac-simile di istanza di rateazione, utile se dovete inviarla via PEC:
Oggetto: Istanza di rateizzazione ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973 – Cartella/avviso n. ______
Alla c.a. Agenzia Entrate-Riscossione – Sportello di __________ (o Direzione Regionale ______) – ufficio rateazioni
Il/La sottoscritto/a ________________, cod.fisc/P.IVA ______________, residente in __________ (indirizzo completo), in qualità di [contribuente/debitore],
PREMESSO CHE:
– A suo carico risultano i seguenti debiti iscritti a ruolo affidati ad AdER:
Cartella/Avviso n. _________ emessa il __/__/____ dall’ente creditore ______________ per un importo totale di € ________;
(eventualmente elencare più cartelle o avvisi da rateizzare insieme);
– Tali somme sono attualmente scadute e non ancora versate;
– Il sottoscritto versa in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica che gli impedisce il pagamento in un’unica soluzione del totale dovuto, ma ritiene di poter far fronte al pagamento in forma rateale mensile;
– Ai sensi dell’art.19 DPR 602/73 e normative correlate, ricorrono i presupposti per la concessione di un piano di rateazione.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto
CHIEDE
la concessione di una rateizzazione ordinaria del debito sopra indicato, per un importo totale di € ________, da suddividersi nel numero massimo di rate mensili consentite (in base alla normativa vigente).
A tal fine dichiara che:
- l’importo complessivo oggetto dell’istanza è di € ______ (sotto la soglia di € 120.000, come da prospetto debiti allegato) );
- (solo se persona giuridica o importo alto) allega i documenti reddituali e patrimoniali richiesti per la valutazione della temporanea difficoltà economica;
- (se importo <120k) autocertifica di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, ai sensi dell’art.19 DPR 602/73, come introdotto dal D.Lgs.110/2024
Indica di seguito il numero di rate richiesto: ______ rate mensili (nel limite massimo di 84 rate, come da riforma 2025, per istanze presentate entro il 2026
Si richiede che il pagamento avvenga mediante bollettini/coordinate che verranno utilizzati per versamenti mensili, con addebito eventualmente su c/c bancario n. ________ (se disponibile il servizio).
Si allega copia del documento di identità e codice fiscale del richiedente, nonché eventuale documentazione attestante la difficoltà economica (se applicabile).
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, il sottoscritto dichiara la veridicità dei dati riportati.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
Luogo, Data
Firma
Allegati:
- copia documento identità;
- prospetto delle cartelle/avvisi (estratto di ruolo) con dettaglio importi;
- documenti reddituali (es. Modello REDDITI, bilancio) [se necessari];
- altra documentazione: ____ .
Spiegazione: Questo modulo andrà adattato (persone fisiche con debiti <120k non hanno obbligo di allegare reddito, basta autodichiarazione; imprese con oltre soglia devono allegare indice Alfa etc. secondo DM 2015/2024). In genere però oggi conviene usare i moduli ufficiali AdER (scaricabili dal sito) o la procedura online, che guidano l’utente.
7.5 Modello di ricorso tributario (schema essenziale)
Per dare un’idea, uno schema base di ricorso tributario (ad es. contro cartella) potrebbe essere:
Ricorso ex D.Lgs. 546/1992
Innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ________
Ricorrente: _________, C.F.________, residente in ________, elettivamente domiciliato in _________ presso lo studio del difensore avv./dott. ________ (C.F.______ - pec: ______ - tel_____), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce (oppure ex art.12 co.5 D.Lgs.546/92 dichiara di stare in proprio essendo il valore di €___ < 3000€);
Resistente: Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in ________ (e sede territoriale in _____);
Oggetto: impugnazione Cartella di pagamento n. ______ notificata il __/__/____ per € _____, relativa a ________ (descrizione tributi)
Fatto e svolgimento del processo:
– In data __/__/____ veniva notificata al ricorrente la cartella di pagamento in epigrafe, emessa per conto di __________ (ente impositore) avente ad oggetto __________ (natura del tributo: ad es. IRPEF 2018 da controllo dichiarazione, ecc.);
– La presente cartella è illegittima per i motivi di seguito illustrati;
(Se pertinente:) – Il ricorrente ha tempestivamente proposto istanza di sospensione ad AdER/ente in data __ (eventuale);
Motivi di ricorso:
1. Violazione di legge – Omessa notifica dell’atto presupposto – Nullità della cartella.
La cartella impugnata trae origine dall’atto _________ (ad es. avviso di accertamento n.__ del __) che, tuttavia, non è mai stato notificato al ricorrente. […] (Spiegare i fatti: es. “L’Agenzia delle Entrate ha emesso avviso n.__ ma il contribuente non lo ha mai ricevuto; da visura tramite estratto di ruolo risulta notificato per compiuta giacenza a un indirizzo errato… etc.”).
Pertanto la pretesa erariale non è divenuta definitiva nei confronti del ricorrente e la cartella è priva di valido presupposto notificato, in violazione degli artt. 19 e 25 DPR 602/73 e delle norme sulla notifica degli atti tributari (L.890/1982 etc.). La giurisprudenza ha più volte affermato che la mancata notifica dell’atto precedente comporta l’annullamento della cartella
2. In subordine – Intervenuta prescrizione del credito tributario.
Anche qualora si ritenesse valida la notifica dell’atto presupposto, si eccepisce che il diritto alla riscossione è estinto per prescrizione. Infatti, tra la data di notifica dell’accertamento (o decorrenza del ruolo) __/__/____ e la notifica della cartella (__/__/____) sono trascorsi oltre __ anni senza atti interruttivi. Il tributo in oggetto è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., non essendovi disposizione speciale per la riscossione oltre tale termine, come da orientamento della Corte di Cassazione. Quindi il termine era spirato prima dell’emissione della cartella.
3. [Altri motivi eventuali: es. vizi di forma, importi errati…]
Richiesta di sospensione: Considerato che, in mancanza di sospensiva, AdER potrebbe attivare azioni esecutive sul patrimonio del ricorrente (già gli è pervenuto preavviso di fermo auto), si chiede la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art.47 D.Lgs.546/92, allegando istanza dedicata.
Prova: Si depositeranno i seguenti documenti: copia cartella impugnata; estratto di ruolo/relata di notifica dell’atto presupposto; eventuali comunicazioni; ogni altro documento utile. Si chiede sin d’ora di ordinare all’ente resistente l’esibizione dell’originale delle relate di notifica controverse.
Diritto: (Omettiamo per brevità – qui si richiamano le norme violate e si commentano i motivi in punto di diritto, citando eventualmente precedenti di merito e Cassazione).
Conclusioni:
Alla luce di quanto esposto, il ricorrente chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria voglia:
- in via preliminare, concedere la sospensione dell’atto impugnato;
- nel merito, annullare la cartella di pagamento n.___/____ per €____, per i motivi esposti```text
…
- nel merito, annullare la cartella di pagamento impugnata, in quanto illegittima per i motivi esposti;
- per l’effetto, dichiarare non dovute le somme richieste e annullare ogni atto collegato o conseguente;
- con vittoria di spese del giudizio a carico della resistente (distratte a favore del sottoscritto difensore antistatario, ove anticipi).
Luogo, Data
(Firma del difensore/procuratore)
Procura alle liti: … (omissis) …
Nota: Il modello sopra è indicativo e va adattato al caso specifico. La redazione di un ricorso tributario richiede precisione formale (indicazione delle parti, oggetto, motivi in fatto e in diritto, conclusioni) e va presentato nelle modalità telematiche previste. Se non si è pratici, meglio rivolgersi a un professionista.
Conclusioni: Difendersi efficacemente dall’Agenzia Entrate-Riscossione richiede una combinazione di conoscenza dei propri diritti, uso tempestivo degli strumenti a disposizione e talvolta il supporto di esperti. Questa guida, aggiornata ad aprile 2025, ha cercato di fornire un quadro esaustivo e pratico delle possibili strategie: dalla prevenzione (controllo e regolarizzazione) alla negoziazione (rateizzazioni, definizioni agevolate) fino al contenzioso (ricorsi e opposizioni in ogni sede opportuna), senza trascurare la tutela concreta del patrimonio personale.
Il contesto normativo è in continua evoluzione – basti pensare alle riforme delle rateizzazioni – quindi è fondamentale restare aggiornati tramite fonti ufficiali (normative, circolari AdE, sentenze) e, in caso di dubbi, consultare professionisti qualificati.
Ricordate: la tempestività è spesso decisiva. Non aspettate di vedere il vostro conto bloccato o la vostra auto fermata: se ricevete atti da AdER, attivatevi subito. Con le informazioni e gli strumenti giusti, è possibile affrontare anche la più ostica delle cartelle esattoriali e uscirne con una soluzione sostenibile e legittima.
Fonti normative principali citate: DPR 29/09/1973 n.602 (Artt.19, 25, 50, 72-bis, 76, 77), Legge 24/12/2012 n.228 (commi 537-544), D.Lgs. 31/12/1992 n.546 (processo tributario), D.P.R. 29/09/1973 n.600 (accertamento), Codice di Procedura Civile (artt. 615, 617, 543, 545, 2910 e ss.), D.Lgs. 46/1999 (riscossione contributi), Legge 08/08/1995 n.335 (prescrizione contributi), D.L. 34/2023 conv. L.56/2023 (proroga definizione 2023), Legge 29/12/2022 n.197 commi 231-252 (rottamazione-quater) e commi 222-228 (stralcio mini-debiti), D.Lgs. 29/07/2024 n.110 (riforma riscossione dal 2025), Codice della Crisi D.Lgs.14/2019 (composizione crisi da sovraindebitamento), Legge 130/2022 (riforma giustizia tributaria).
Riferimenti giurisprudenziali: Cass., Sez. Unite, sent. n.23397/2016 (prescrizione contributi); Cass., Sez. Unite, sent. n.34447/2019 (giurisdizione tributaria su atti riscossione); Cass., Sez. Unite, sent. n.4098/2025 (giurisdizione su prescrizione post-cartella); Cass., ord. n.17606/2024 (estratto di ruolo impugnabile solo con pregiudizio attuale); Corte Costituzionale n. 190/2023 e 81/2024 (legittimità limitazioni impugnazione estratto).
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