Come Accedere Alla Ex Legge 3 2012 Sul Sovraindebitamento: Guida Completa Aggiornata

Qual è il quadro normativo attuale per il sovraindebitamento?

La materia del sovraindebitamento, inizialmente disciplinata dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, è oggi completamente confluita nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, approvato con Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in vigore dal 15 luglio 2022, con modifiche fino alla Legge di Bilancio 2025. Il Codice rappresenta un corpus normativo organico che ha abrogato la legge 3/2012 e ha riordinato tutte le disposizioni in materia di gestione della crisi, sia per imprese che per soggetti non fallibili, tra cui il consumatore, il lavoratore autonomo, il piccolo imprenditore e l’ex imprenditore individuale.

Le norme fondamentali che disciplinano le procedure di sovraindebitamento si trovano principalmente nel Titolo IV del Codice, intitolato “Procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, che include gli articoli da 65 a 91. L’obiettivo del legislatore è stato quello di assicurare anche ai soggetti non fallibili la possibilità di ristrutturare o estinguere i propri debiti attraverso percorsi legali controllati, finalizzati alla liberazione definitiva (esdebitazione) dai debiti non onorabili, quando sussistono le condizioni.

Ulteriori fonti da considerare per l’attuazione pratica delle procedure sono:

  • Il Decreto Ministeriale 202/2014, che disciplina i compensi dei gestori della crisi e degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC).
  • Il Decreto Legislativo 149/2022 (riforma Cartabia), che ha introdotto novità procedurali anche per le composizioni della crisi personale.
  • Le disposizioni transitorie previste per chi ha già avviato una procedura ai sensi della ex L. 3/2012 prima dell’entrata in vigore del Codice.

Cosa si intende per “sovraindebitamento” secondo la legge?

La nozione di sovraindebitamento è oggi contenuta all’art. 2, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 14/2019, che lo definisce come:

“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

È quindi una condizione oggettiva e non solo momentanea, in cui il debitore – persona fisica o microimpresa – non riesce più a fronteggiare in modo sostenibile i propri debiti. Non è necessario che sussista lo stato di insolvenza in senso tecnico (cioè l’impossibilità assoluta di pagare), ma basta anche una grave e non superabile difficoltà economica, come nel caso di chi ha un reddito troppo basso rispetto ai debiti contratti.

Si tratta, quindi, di una condizione diversa dal fallimento o dalla liquidazione giudiziale (riservata alle imprese fallibili) e diversa anche dalla insolvenza temporanea. La normativa sul sovraindebitamento si rivolge a soggetti non assoggettabili alle procedure concorsuali maggiori (come fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria), offrendo loro una via legale per ristrutturare o cancellare i debiti.

Chi può accedere alle procedure per il sovraindebitamento?

Ai sensi dell’art. 65 del Codice della crisi, possono accedere alle procedure previste i seguenti soggetti:

  • Consumatori (cioè persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta).
  • Professionisti, lavoratori autonomi e freelance.
  • Piccoli imprenditori non soggetti a liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14/2019 (cioè chi non supera le soglie di attivo, ricavi o dipendenti previste dall’art. 1 della Legge Fallimentare).
  • Imprese agricole, in quanto escluse dalla disciplina della liquidazione giudiziale.
  • Start-up innovative, che non possono fallire per espressa previsione di legge.
  • Ex imprenditori cancellati, anche se i debiti si riferiscono a un’attività cessata.
  • Associazioni, fondazioni ed enti del Terzo Settore non commerciali.

Sono invece esclusi coloro che:

  • sono soggetti a liquidazione giudiziale (ex fallimento);
  • hanno già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti (tranne se incapienti: v. infra);
  • hanno commesso atti in frode ai creditori (es. sottrazione di beni, falsi documenti);
  • non collaborano con il gestore della crisi nel fornire documentazione completa.

📊 Tabella riepilogativa dei soggetti ammessi al sovraindebitamento (Aggiornamento 2025)

SoggettoPuò accedere?Procedura consigliataNote e requisiti principali
ConsumatorePiano del consumatore o esdebitazione incapienteNessuna attività d’impresa o professione; debiti personali; reddito o stato di bisogno accertato
Disoccupato o inoccupatoEsdebitazione dell’incapienteNessun reddito e patrimonio; buona fede e comportamento collaborativo
Pensionato con debiti da consumoPiano del consumatorePensione minima sufficiente per proporre un piano o dimostrare la totale incapienza
Lavoratore autonomo (es. artigiano)Concordato minorePartita IVA attiva o cessata; debiti misti personali e professionali
Professionista (es. avvocato, medico)Concordato minore o piano (se misto)Necessaria separazione tra debiti personali e di attività; meritevolezza
Ditta individuale sotto sogliaConcordato minore o liquidazioneNon deve superare soglie art. 2 D.Lgs. 14/2019; può proporre piano o cedere i beni
Ex imprenditore cancellatoQualsiasi proceduraDeve risultare cancellato dal Registro Imprese; anche se i debiti sono “da impresa”
Impresa agricolaConcordato minore o liquidazioneSempre esclusa dalla liquidazione giudiziale ex art. 1 L.F.; ammissibile anche con beni rurali
Start-up innovativaConcordato minore o pianoInesistenza soggettiva al fallimento; può accedere anche in costanza di attività
Ente del Terzo Settore (no profit)Liquidazione controllata o pianoDeve dimostrare sovraindebitamento e assenza di attività commerciale prevalente
Srl fallibile (oltre soglia)Deve attivare la liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII
Società di persone fallibili (es. snc)Idem come sopra; solo se fuori soglia o cessata da anni può ipotizzare OCC (cas

Quali sono gli obiettivi della procedura di sovraindebitamento?

Lo scopo delle procedure è duplice:

  1. Permettere al debitore onesto ma sfortunato di trovare un modo sostenibile per pagare almeno parte dei propri debiti, evitando il blocco permanente della sua vita economica e familiare.
  2. Assicurare una parziale soddisfazione dei creditori attraverso una procedura ordinata, trasparente e controllata dal Tribunale.

L’obiettivo finale, sancito anche dalla Direttiva UE 2019/1023, recepita nell’ordinamento italiano, è il cosiddetto fresh start, ossia la liberazione totale dei debiti al termine della procedura, attraverso il meccanismo dell’esdebitazione (art. 282 e ss. del Codice).

Quali procedure si possono scegliere per gestire i debiti nel 2025?

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), aggiornato con le modifiche introdotte fino al 2025, prevede quattro distinte procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, che si applicano in base alla tipologia del soggetto debitore, alla sua situazione patrimoniale e alla natura dei debiti contratti. Ciascuna ha caratteristiche, requisiti e finalità diverse. Vediamole una per una, con riferimenti normativi precisi.

1. La ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore)

Articoli di riferimento: art. 67–70 D.Lgs. 14/2019

È la procedura riservata alle persone fisiche non imprenditrici, cioè ai consumatori, ovvero coloro che hanno contratto i propri debiti per finalità estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

📌 Requisiti:

  • Non deve trattarsi di debiti contratti in ambito imprenditoriale.
  • Il consumatore deve essere in stato di sovraindebitamento.
  • Deve risultare meritevole: non aver commesso frodi, né atti in mala fede (es. distrazioni di beni).

📌 Funzionamento: Il debitore, assistito dal gestore della crisi nominato da un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), propone un piano di rientro sostenibile, anche senza l’accordo dei creditori. Il Tribunale può omologarlo anche in assenza di consenso, purché rispetti il principio di parità di trattamento tra i creditori.

📌 Vantaggi:

  • Non serve il voto favorevole dei creditori.
  • Può prevedere riduzione delle somme dovute, dilazioni temporali, sospensione degli interessi, ecc.
  • È accessibile anche da chi non ha beni da liquidare, purché abbia un reddito minimo.

📌 Esito: Se il piano viene rispettato, al termine della procedura il consumatore può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui non pagati.

2. Il concordato minore (ex accordo di composizione della crisi)

Articoli di riferimento: art. 74–79 D.Lgs. 14/2019

È destinato a:

  • imprenditori sotto soglia (cioè non soggetti a liquidazione giudiziale),
  • lavoratori autonomi con partita IVA,
  • professionisti,
  • ex imprenditori cancellati dal registro imprese,
  • imprese agricole e start-up innovative.

📌 Requisiti:

  • Il debitore deve avere almeno una parte attiva (beni o redditi) da offrire ai creditori.
  • Deve presentare una proposta sostenibile, accompagnata da una relazione del gestore.

📌 Funzionamento: A differenza del piano del consumatore, qui i creditori votano sulla proposta. Serve il consenso della maggioranza dei creditori calcolata sul valore dei crediti ammessi al voto.

📌 Vantaggi:

  • Permette anche agli ex imprenditori di chiudere la situazione debitoria in modo ordinato.
  • Consente l’accesso a eventuali finanziamenti in funzione del piano.
  • Può prevedere la prosecuzione dell’attività, con mantenimento dei beni strumentali.

📌 Esito: Se il piano viene approvato e rispettato, il debitore può beneficiare dell’esdebitazione.

3. La liquidazione controllata del sovraindebitato (ex liquidazione del patrimonio)

Articoli di riferimento: art. 78–86 D.Lgs. 14/2019

È la procedura destinata a qualsiasi soggetto sovraindebitato, sia consumatore che imprenditore non fallibile, che non abbia la possibilità di proporre un piano sostenibile.

📌 Requisiti:

  • Presenza di un patrimonio da liquidare (es. casa, beni mobili, conto corrente).
  • Impossibilità di soddisfare i creditori con una proposta rateale.

📌 Funzionamento: Il gestore della crisi diventa liquidatore e si occupa della vendita dell’intero patrimonio del debitore, con ripartizione proporzionale ai creditori. L’attività è sottoposta al controllo del giudice.

📌 Vantaggi:

  • È una soluzione per chi non ha possibilità di proporre piani o ottenere accordi.
  • Può includere anche la restituzione di beni di valore irrisorio al debitore, se inutili alla procedura.

📌 Esito: Il debitore ottiene l’esdebitazione a condizione di aver collaborato lealmente e che non emergano atti in frode o ostruzionismo.

4. L’esdebitazione del debitore incapiente

Articoli di riferimento: art. 283–287 D.Lgs. 14/2019

È la procedura più innovativa, introdotta per il debitore totalmente privo di beni e redditi. Si applica in particolare al consumatore incapiente, ma può estendersi ad altri soggetti non fallibili.

📌 Requisiti:

  • Totale assenza di redditi e beni liquidabili.
  • Impossibilità di proporre qualsiasi forma di pagamento, anche minima.
  • Situazione oggettiva di povertà e marginalità economica.
  • Comportamento leale, corretto e collaborativo.

📌 Funzionamento: Il debitore presenta domanda tramite l’OCC, allegando tutta la documentazione a sostegno della sua situazione di incapacità patrimoniale. Il Tribunale, valutati i presupposti, può cancellare tutti i debiti anche in assenza di pagamento.

📌 Vantaggi:

  • Non è richiesta alcuna liquidazione di beni.
  • È l’unica procedura che consente l’esdebitazione immediata, senza previa esecuzione di un piano o di una liquidazione.
  • È ripetibile dopo 5 anni, salvo nuovi eventi straordinari che giustifichino un secondo accesso anticipato.

📌 Esito: Il debitore viene liberato da tutti i debiti pregressi (fatta eccezione per quelli esclusi per legge, es. alimentari o penali).

Come si presenta materialmente una domanda per il sovraindebitamento nel 2025?

La domanda di accesso a una delle procedure previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) si presenta tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), salvo nei casi in cui il Tribunale debba intervenire direttamente. La procedura è dettagliatamente regolata dagli articoli 69, 75, 78 e 283, a seconda del tipo di istanza.

A chi va presentata la domanda?

In tutti i casi il primo interlocutore è un OCC iscritto al registro pubblico del Ministero della Giustizia (art. 356 CCII), che si può consultare sul portale ufficiale del Ministero. Gli OCC sono enti terzi e imparziali che si occupano della gestione delle procedure di sovraindebitamento attraverso professionisti qualificati (avvocati, commercialisti, notai) detti gestori della crisi.

La domanda iniziale è una istanza di nomina del gestore, da inviare via PEC all’OCC territorialmente competente. Ad esempio, un residente a Firenze invierà l’istanza all’OCC della Camera di Commercio di Firenze o a quello dell’Ordine degli Avvocati locale, se autorizzato.

Come si compila la domanda?

La domanda deve essere corredata da:

  • Richiesta di ammissione alla procedura scelta (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione, esdebitazione).
  • Dati anagrafici del debitore, eventuale partita IVA o iscrizione INPS/INAIL.
  • Relazione sulla propria situazione economica, patrimoniale e reddituale.
  • Elenco completo dei debiti, dei creditori e delle scadenze.
  • Dichiarazione di assenza di procedure fallimentari o liquidazioni giudiziali in corso.
  • Firma autografa o digitale.

Il debitore può essere assistito da un avvocato di fiducia nella compilazione, sebbene ciò non sia obbligatorio.

Cosa fa l’OCC dopo aver ricevuto l’istanza?

Ricevuta la domanda, l’OCC:

  1. Verifica che esistano i requisiti di accesso alla procedura.
  2. Nomina un gestore della crisi tra i professionisti iscritti.
  3. Comunica al debitore l’avvio dell’istruttoria.

Il gestore si occupa di:

  • Analizzare la documentazione fornita.
  • Contattare i creditori, verificare la situazione reale del debitore.
  • Redigere una relazione particolareggiata (art. 68).
  • Predisporre, insieme al debitore, il piano, la proposta di accordo o la richiesta di liquidazione o esdebitazione.

Quando interviene il Tribunale?

Il Tribunale territorialmente competente (in base alla residenza o sede del debitore) riceve la proposta dal gestore, e fissa un’udienza per:

  • Valutare la documentazione.
  • Raccogliere eventuali opposizioni dei creditori.
  • Verificare la correttezza della procedura.

A conclusione, può emettere un decreto di:

  • Omologazione del piano/accordo.
  • Apertura della liquidazione.
  • Esdebitazione (immediata o post-liquidazione).

Quali documenti servono per accedere alle procedure di sovraindebitamento?

Ai sensi dell’art. 67 del Codice della Crisi, il debitore deve allegare alla domanda una documentazione completa e veritiera, da cui emerga lo stato di sovraindebitamento. L’assenza o incompletezza dei documenti è causa di inammissibilità della domanda.

Elenco dei documenti richiesti (obbligatori)

1. Elenco dei creditori e dei debiti

  • Nome e dati dei creditori (banche, Agenzia Entrate Riscossione, finanziarie, fornitori, privati).
  • Ammontare esatto dei debiti.
  • Natura (garantiti, chirografari, privilegiati).
  • Data di scadenza e di insorgenza.

📌 Norma di riferimento: art. 67, comma 1, lett. a)

2. Elenco dei beni del debitore

  • Proprietà immobiliari (visura catastale + perizia estimativa).
  • Conti correnti, libretti, conti deposito titoli.
  • Veicoli intestati (visura PRA).
  • Beni mobili rilevanti (gioielli, opere d’arte, macchinari).

📌 Norma di riferimento: art. 67, comma 1, lett. b)

3. Reddito e spese

  • Ultime 3 dichiarazioni dei redditi (730, Modello Redditi, CUD).
  • Ultimi 3 cedolini stipendio o pensione.
  • ISEE aggiornato.
  • Documenti attestanti spese mensili ricorrenti (affitto, bollette, mantenimenti, farmaci).

📌 Norma di riferimento: art. 67, comma 1, lett. c)

4. Atti di straordinaria amministrazione degli ultimi 5 anni

  • Vendite immobiliari, donazioni, trasferimenti bancari superiori a 10.000 euro.
  • Apertura o chiusura di conti correnti, intestazioni fiduciari.

📌 Norma di riferimento: art. 67, comma 1, lett. d)

5. Elenco delle procedure esecutive e concorsuali pendenti

  • Copia degli atti di pignoramento, ingiunzioni, decreti ingiuntivi.
  • Iscrizioni a ruolo presso Agenzia Entrate.
  • Piani rateali attivi.

📌 Norma di riferimento: art. 67, comma 1, lett. e)

6. Dichiarazione sulla conformità e veridicità dei dati

  • Documento firmato in cui il debitore attesta la veridicità di quanto dichiarato.

📌 Norma di riferimento: art. 67, comma 1, lett. f)

Altri documenti utili o richiesti caso per caso

  • Documento d’identità e codice fiscale.
  • Certificato di residenza e stato di famiglia.
  • Visura CRIF o Centrale Rischi Banca d’Italia.
  • Estratti conto bancari degli ultimi 6 mesi.
  • Copie dei contratti di finanziamento o mutuo.

Chi prepara la documentazione?

Il debitore può raccogliere i documenti in autonomia, ma nella prassi è assistito dal gestore della crisi o dal proprio avvocato. Il gestore redige poi la relazione finale che accompagna la proposta.

Cosa succede se mancano dei documenti?

Il mancato deposito della documentazione essenziale comporta l’inammissibilità della proposta o il rigetto della domanda da parte del Tribunale. In alcuni casi, il giudice può concedere un termine per integrare la documentazione, ma solo se la carenza è sanabile.

Quanto costa accedere al sovraindebitamento nel 2025?

L’accesso alle procedure previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza comporta dei costi variabili, che dipendono:

  • dal tipo di procedura scelta (piano, concordato, liquidazione, esdebitazione),
  • dall’entità del patrimonio e del passivo del debitore,
  • dal numero di creditori coinvolti,
  • dalla presenza o meno di professionisti (avvocati, commercialisti, periti),
  • dall’OCC selezionato (ognuno può applicare una diversa politica interna nel rispetto del D.M. 202/2014).

Quali sono i costi fissi per avviare la procedura?

Anche nel 2025, i costi iniziali da sostenere sono i seguenti:

1. Contributo unificato e marche da bollo

  • €98 di contributo unificato se la procedura prevede deposito in Tribunale.
  • €27 per marca da bollo da apporre sul ricorso. 📌 Totale: €125 circa.

Queste somme si versano tramite F24 oppure pagoPA, e si allegano all’istanza depositata in cancelleria o inviata via PEC.

2. Anticipo spese per l’OCC

L’Organismo di Composizione della Crisi può chiedere un anticipo per avviare l’istruttoria, che generalmente va da €200 a €500 (oltre IVA). Tale cifra copre i primi atti del gestore (analisi, comunicazioni, convocazioni).

Quali sono i compensi del gestore della crisi?

I compensi del gestore sono disciplinati dal D.M. 202/2014, che stabilisce tariffe proporzionali all’attivo e al passivo. In generale, si applicano le seguenti aliquote:

  • Dal 4% al 6% dell’attivo liquidabile, con maggiorazioni se i beni da gestire sono complessi.
  • 0,5% circa sul passivo complessivo, ossia sulla somma totale dei debiti.

📌 Esempio pratico:
Debitore con casa da €120.000, debiti da €300.000. Il gestore potrà percepire:

  • €7.200 sull’attivo (es. 6% della casa),
  • €1.500 sul passivo (0,5% dei debiti),
  • Totale: circa €8.700 + IVA + 15% spese generali.

Il compenso può essere ridotto se il debitore ha un ISEE basso o non ha alcun bene. In caso di totale incapienza, l’OCC può concordare una rateizzazione o una riduzione a forfait.

Quali sono gli altri costi da considerare?

Oltre a quelli fissi e al gestore, vanno considerati:

1. Spese legali

  • L’assistenza di un avvocato non è obbligatoria, ma è raccomandata.
  • Gli onorari sono liberi, ma di solito si attestano tra €3.000 e €15.000, in base alla complessità.
  • Per i casi con patrimonio immobiliare o opposizioni giudiziali, i costi aumentano.

2. Perizie e valutazioni

  • In caso di immobili o beni strumentali da liquidare, è necessaria una perizia estimativa firmata da un tecnico (geometra, ingegnere, architetto).
  • Costo medio: €300–€800 per immobile, variabile in base alla zona e alla superficie.

3. Spese per notifiche ai creditori

  • Se non è possibile la PEC, occorre notificare gli atti per posta o ufficiale giudiziario.
  • Costo medio: €10–€30 a notifica, moltiplicato per il numero dei creditori.

Quanto tempo dura la procedura e cosa succede dopo l’omologa? (Approfondimento realistico 2025)

Qual è la durata reale di una procedura di sovraindebitamento in Italia?

Sebbene la legge non preveda un termine massimo vincolante per la conclusione della procedura, nella prassi applicativa è possibile distinguere due fasi:

  • Fase istruttoria (iniziale): dal primo contatto con l’OCC fino all’omologa del piano o apertura della liquidazione.
  • Fase esecutiva (finale): attuazione del piano, esecuzione della liquidazione o attesa della scadenza per la domanda di esdebitazione.

Fase 1 – Istruttoria iniziale: tempi spesso lunghi e imprevedibili

Tempi stimati e reali:

AttivitàTeoricoReale (media 2023–2025)
Contatto e risposta dell’OCC5–10 gg15–45 gg (alcuni OCC oltre 2 mesi)
Nomina del gestore7–15 gg30–60 gg
Raccolta documentazione e predisposizione piano30 gg60–120 gg
Deposito al Tribunale e fissazione udienza30 gg90–150 gg
Udienza e decreto di omologa o rigetto30 gg30–180 gg (media 90 gg)

📌 Totale realistico fase istruttoria: da 6 a 12 mesi nei casi semplici; oltre 18 mesi in casi con più OCC coinvolti, documentazione carente o Tribunali in arretrato.

Fase 2 – Esecuzione del piano o liquidazione: tempi ancora più lunghi

Una volta omologato il piano o avviata la liquidazione, si apre la fase più lunga e operativa.

A) Se si tratta di piano del consumatore o concordato minore

  • Il debitore deve effettuare i versamenti previsti (mensili, trimestrali, annuali) per la durata stabilita, in genere 3–5 anni.
  • Il gestore verifica l’effettività dei pagamenti e redige una relazione finale da depositare per la richiesta di esdebitazione.

📌 Durata tipica: 3–5 anni dalla data dell’omologa, a cui si aggiunge 1–6 mesi per la chiusura formale e l’esdebitazione.

B) Se si tratta di liquidazione controllata del patrimonio

  • I tempi dipendono dal numero e dalla natura dei beni da vendere.
  • Se vi è un immobile da liquidare, bisogna:
    • acquisire una perizia aggiornata,
    • ottenere autorizzazione dal giudice delegato,
    • gestire l’eventuale liberazione dell’immobile,
    • affidare la vendita a un delegato o tramite asta.

Nei fatti:

  • Un immobile può restare invenduto per oltre 2 anni, specie se gravato da ipoteca o in stato di occupazione.
  • Le aste pubbliche, se vanno deserte, devono essere ripetute con abbassamenti progressivi fino al 30% o più.

📌 Durata tipica liquidazione immobiliare: da 2 a 6 anni, con punte fino a 7–8 anni nei casi complessi.

C) Se si tratta di esdebitazione dell’incapiente

  • È la procedura più rapida.
  • I tempi dipendono esclusivamente dalla valutazione del Tribunale sulla veridicità della situazione di totale assenza di redditi e beni.

📌 Durata stimata: 3–6 mesi nei casi più favorevoli, fino a 12 mesi se sono richieste integrazioni.

Cosa succede dopo l’omologa o la fine della liquidazione?

Una volta completata la fase esecutiva:

  1. Il gestore deposita una relazione finale sull’esecuzione della procedura.
  2. Il debitore può presentare istanza di esdebitazione ex art. 282 CCII.
  3. Il giudice valuta l’esistenza dei requisiti e, se tutto è regolare, emette decreto di esdebitazione.

🕑 I tempi per l’esdebitazione, anche dopo un’esecuzione corretta, variano tra 3 e 6 mesi. In alcuni Tribunali, per via di carenze di personale, il decreto può arrivare dopo 9 o 12 mesi dalla richiesta.

Posso considerarmi davvero “libero” dopo la procedura?

Sì. Con il decreto di esdebitazione il debitore:

  • è liberato da tutti i debiti residui anteriori alla procedura (con le eccezioni di legge),
  • può richiedere nuove linee di credito o mutui, anche se le centrali rischi lo segnalano ancora per un periodo di tempo (es. CRIF 36 mesi),
  • non è più aggredibile da nessun creditore per i debiti trattati,
  • può rinascere economicamente con un nuovo profilo patrimoniale pulito.

📌 Attenzione: eventuali nuovi debiti contratti dopo l’omologa non sono coperti dalla procedura. Se si genera una nuova situazione di sovraindebitamento, l’accesso a una nuova procedura è possibile solo dopo 5 anni, salvo eventi eccezionali (art. 284 CCII).

⏱ Tabella: Durata Reale Delle Procedure di Sovraindebitamento (Aggiornamento 2025)

ProceduraDurata MinimaDurata MediaDurata MassimaFattori che acceleranoFattori che rallentano
Piano del consumatore12 mesi36 mesi60 mesiReddito stabile, piano semplice, pochi creditoriContenziosi con creditori, opposizioni, ISEE basso
Concordato minore12 mesi36–48 mesi60+ mesiAccordo rapido coi creditori, reddito dimostrabileOpposizioni fiscali, beni aziendali, irregolarità contabili
Liquidazione controllata del sovraindebitato18 mesi48–72 mesi96+ mesiSolo beni mobili, accordo su immobili, OCC efficienteVendite immobiliari, aste deserte, immobili occupati
Esdebitazione dell’incapiente3 mesi6–9 mesi12 mesiDocumenti completi, reddito zero, OCC reattivoVerifiche patrimoniali, dubbi su meritevolezza, richiesta integrazioni

Cosa succede dopo l’omologa?

Quando il giudice omologa la procedura:

  • Nel caso di piano del consumatore o concordato minore, i creditori sono vincolati al rispetto del piano.
  • Il debitore inizia ad eseguire i pagamenti o ad adempiere gli obblighi previsti.
  • Eventuali azioni esecutive in corso vengono sospese o estinte.
  • I debiti anteriori alla data del ricorso sono “congelati”, e i creditori non possono avviare nuove iniziative.

Come si ottiene l’esdebitazione?

L’esdebitazione è il traguardo finale. Può essere:

  • Subordinata all’integrale esecuzione del piano o della liquidazione, nei casi ordinari (art. 282).
  • Concessa immediatamente, per l’incapiente che dimostra assenza di patrimonio e buona fede (art. 283).
  • Parziale o negata, se emergono atti in frode, mancata collaborazione, o comportamenti in malafede.

📌 Il decreto di esdebitazione:

  • È emesso dal giudice con decreto motivato.
  • Libera il debitore da tutti i debiti non integralmente soddisfatti (tranne quelli esclusi per legge, es. mantenimenti, penali, multe).
  • Ha efficacia esecutiva immediata e può essere notificato ai creditori.

Il debitore torna libero?

Sì. Una volta ottenuta l’esdebitazione:

  • Il debitore non è più perseguibile per i debiti pregressi.
  • I pignoramenti decadono, i fidi e i mutui futuri possono essere richiesti (con limiti prudenziali).
  • Dopo 5 anni, può ripresentare domanda per una nuova esdebitazione (o prima, se ricorrono eventi straordinari).

Esempi pratici: pensionato, artigiano, disoccupato, conti pignorati, immobili in liquidazione

Caso 1: Il pensionato con reddito minimo e debiti da finanziarie

Il sig. G., 72 anni, percepisce una pensione INPS di €970 al mese e ha contratto 5 finanziamenti tra il 2015 e il 2020 per un totale di €42.000. Non ha beni immobili, ma vive in affitto. Dopo alcuni ritardi nei pagamenti, riceve ingiunzioni, solleciti e viene segnalato alla CRIF.

📌 Procedura consigliata: Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII)
📌 Motivo: È un consumatore, con reddito stabile ma insufficiente per onorare tutti i debiti.
📌 Soluzione: Il piano prevede il pagamento di €120 al mese per 5 anni (tot. €7.200) e lo stralcio del residuo. Dopo la completa esecuzione, il Tribunale dispone l’esdebitazione ex art. 282.

Caso 2: L’artigiano con beni strumentali e cartelle esattoriali

Il sig. R. è un artigiano edile con debiti per €210.000, di cui €130.000 verso l’Agenzia delle Entrate Riscossione per IVA, INPS e IRPEF. Possiede un furgone e attrezzi da lavoro, oltre a un’abitazione ipotecata con mutuo residuo.

📌 Procedura consigliata: Concordato minore (art. 74 CCII)
📌 Motivo: È un imprenditore sotto soglia, può proporre ai creditori un piano sostenibile.
📌 Soluzione: Il piano prevede la cessione del 20% dei ricavi mensili netti per 5 anni, mantenendo i beni strumentali per proseguire l’attività. L’Agenzia Riscossione aderisce al concordato. Concluso il piano, il debitore ottiene l’esdebitazione parziale.

Caso 3: Il disoccupato con figli a carico e debiti da carte revolving

La sig.ra F., 43 anni, è disoccupata da 2 anni e vive con due figli minori. Ha €23.000 di debiti contratti tramite carte revolving e piccoli prestiti personali. Non ha casa, auto né redditi attivi. Riceve un preavviso di pignoramento per il conto corrente.

📌 Procedura consigliata: Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII)
📌 Motivo: Totale assenza di patrimonio, redditi e possibilità di proporre un piano.
📌 Soluzione: Presenta istanza tramite OCC. Il Tribunale accerta la situazione e dispone l’esdebitazione immediata senza necessità di pagamenti, liberandola da tutti i debiti.

Caso 4: Il piccolo imprenditore con immobili da liquidare

Il sig. L., 58 anni, ha cessato l’attività di commercio ambulante nel 2023. È rimasto con €310.000 di debiti tra fornitori e fisco. Possiede un appartamento intestato, senza mutui, dal valore stimato di €130.000.

📌 Procedura consigliata: Liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 78 CCII)
📌 Motivo: Impossibilità di proporre un piano rateale o accordo con creditori.
📌 Soluzione: La casa viene venduta tramite liquidatore OCC. Il ricavato viene suddiviso tra i creditori. Dopo due anni, con condotta collaborativa, il debitore ottiene l’esdebitazione del residuo.

Tutti i casi in cui si può o non si può ottenere l’esdebitazione

Quando si può ottenere l’esdebitazione?

📌 Art. 282 e 283 CCII

Il debitore può ottenere l’esdebitazione quando:

  • Ha integralmente eseguito il piano omologato (piano del consumatore o concordato minore).
  • Ha collaborato con il gestore e non ha sottratto beni o reso dichiarazioni false.
  • Ha completato la liquidazione del patrimonio, anche se i creditori non sono stati soddisfatti integralmente.
  • È in stato di incapienza accertata (esdebitazione immediata ex art. 283).
  • Sono passati almeno 5 anni dalla precedente esdebitazione, salvo eventi straordinari sopravvenuti (art. 284).

Quando l’esdebitazione viene negata?

📌 Art. 282, comma 2 e art. 285 CCII

L’esdebitazione può essere negata dal giudice nei seguenti casi:

  • Se il debitore ha agito con dolo o colpa grave, ha occultato documenti, falsificato atti, trasferito beni in frode ai creditori.
  • Se ha ottenuto un’altra esdebitazione nei 5 anni precedenti, salvo deroga.
  • Se ha contratto debiti con leggerezza, senza alcuna sostenibilità (es. 7 prestiti con reddito zero).
  • Se ha violato i doveri informativi o ha mentito nella documentazione presentata all’OCC o al Tribunale.

Quali debiti restano esclusi?

Anche in caso di esdebitazione concessa, alcuni debiti non si cancellano:

  • Obbligazioni alimentari (es. mantenimento figli o coniuge).
  • Obblighi derivanti da risarcimento danni da fatto illecito extracontrattuale (es. incidenti stradali con colpa grave).
  • Sanzioni penali e amministrative (multe, condanne, confische).
  • Debiti per crediti tributari derivanti da frode fiscale o dichiarazioni fraudolente.

📌 Norma di riferimento: art. 282, comma 5 D.Lgs. 14/2019

Ruolo dell’avvocato, OCC e vantaggi nel farsi seguire da un professionista esperto come l’Avv. Monardo di Studio Monardo

Il ruolo dell’OCC: gestione tecnica e imparzialità

L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è il primo interlocutore ufficiale per chi intende accedere a una procedura. È un ente pubblico o professionale autorizzato dal Ministero della Giustizia, che nomina un gestore della crisi incaricato di:

  • verificare i documenti e i requisiti;
  • redigere la relazione particolareggiata e la proposta tecnica;
  • controllare l’esecuzione della procedura.

Tuttavia, l’OCC non offre assistenza difensiva personale e non si occupa di strategia processuale. Per questo, è altamente consigliato l’affiancamento di un legale.

Il ruolo dell’avvocato: tutela, strategia e difesa

L’avvocato:

  • guida il cliente nella raccolta della documentazione;
  • valuta la strategia più adatta tra le procedure previste;
  • redige la domanda, eventualmente il piano o la memoria;
  • rappresenta il cliente davanti al Tribunale;
  • in caso di rigetto, prepara reclami o impugnazioni.

L’assistenza legale è fondamentale soprattutto nei casi con:

  • contenziosi in corso,
  • beni immobili o attività da salvare,
  • opposizioni da parte di creditori (es. banche o Agenzia Entrate),
  • esecuzioni pendenti (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi).

Perché affidarsi all’Avv. Giuseppe Monardo in Caso di Sovraindebitamento

Se ti trovi sommerso dai debiti e non riesci più a sostenere le rate, le bollette o le cartelle esattoriali, la Legge sul Sovraindebitamento (Legge 3/2012, aggiornata nel 2025) può rappresentare per te una vera ancora di salvezza. Ma per accedervi con successo, serve una guida esperta e autorevole come quella offerta dall’Avvocato Giuseppe Monardo.

Un Avvocato Esperto che Coordina Professionisti in Tutta Italia

L’Avvocato Monardo coordina avvocati e commercialisti specializzati in tutta Italia, esperti in diritto bancario e tributario, pronti a supportarti in ogni fase della procedura di sovraindebitamento. La sua squadra lavora con un solo obiettivo: aiutarti a cancellare i debiti e farti ripartire da zero, nel pieno rispetto della legge.

Gestore della Crisi da Sovraindebitamento Riconosciuto dal Ministero della Giustizia

Monardo è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento regolarmente iscritto presso gli elenchi del Ministero della Giustizia. Ciò significa che può seguire direttamente le procedure previste dalla Legge 3/2012, tra cui:

  • Piano del Consumatore (per privati e famiglie)
  • Liquidazione Controllata del Patrimonio
  • Concordato Minore (per lavoratori autonomi e piccole imprese)
  • Esdebitazione del debitore incapiente

Inoltre, è fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), il che garantisce affidabilità e tempistiche rapide.

Esperto Negoziatore della Crisi di Impresa

Monardo è anche abilitato come Esperto Negoziatore della Crisi di Impresa secondo il Decreto Legge 118/2021, una figura introdotta per aiutare famiglie, partite IVA e aziende in difficoltà prima di cadere nel fallimento o nel pignoramento. Questo titolo rafforza ulteriormente la sua capacità di aiutarti a negoziare con i creditori, ottenere una sospensione delle azioni esecutive e presentare un piano sostenibile.

Come Ti Aiuta Concretamente

Grazie alla sua esperienza e al suo team multidisciplinare, l’Avvocato Monardo ti aiuta:

  • A evitare pignoramenti e blocchi del conto corrente
  • A sospendere le azioni esecutive, come il fermo dell’auto o la vendita della casa
  • A presentare un piano legale su misura, sostenibile in base alla tua situazione economica
  • A ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione totale dei debiti residui, anche se non hai nulla da offrire ai creditori
  • A difenderti da eventuali contestazioni dei creditori
  • A raccogliere e presentare correttamente la documentazione al Tribunale e all’OCC
  • A tutelare i tuoi beni essenziali: prima casa, auto per lavoro, strumenti professionali

Anche Se Non Hai Beni: Esdebitazione dell’Incapiente

Monardo è tra i professionisti in Italia in grado di seguire anche i casi di esdebitazione per incapienza, ovvero quei casi in cui non si ha nulla da offrire ai creditori, nemmeno un piccolo reddito. Questa procedura permette comunque di ottenere la cancellazione di tutti i debiti, se sussistono i requisiti previsti dalla legge, come buona fede e aggiornamento patrimoniale per 4 anni.

La Tua Seconda Opportunità Inizia con Monardo

Con l’assistenza dell’Avvocato Monardo, potrai:

  • Tornare a vivere senza l’assillo dei debiti
  • Proteggere la tua famiglia dalle conseguenze della crisi
  • Riprendere un’attività lavorativa o imprenditoriale senza ostacoli legali
  • Essere riabilitato anche dal punto di vista finanziario e reputazionale

Conclusione: accedere alla procedura è possibile, ma serve metodo e supporto competente

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, in vigore in forma piena dal 15 luglio 2022, rappresenta per centinaia di migliaia di cittadini italiani una reale opportunità di rinascita economica, un “nuovo inizio” giuridicamente tutelato, che consente di uscire da situazioni paralizzanti dovute a debiti, cartelle esattoriali, pignoramenti, mutui non pagati o finanziamenti divenuti insostenibili.

Il legislatore ha voluto chiaramente affermare che anche il debitore non fallibile ha diritto a una seconda possibilità, purché:

  • agisca con trasparenza,
  • collabori con gli organismi competenti,
  • non abbia tentato di frodare i creditori.

Grazie a una delle quattro procedure previste – piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente – oggi anche il pensionato, il disoccupato, il piccolo imprenditore, il titolare di una ditta individuale o il professionista con partita IVA può legittimamente chiedere di essere liberato dal peso dei propri debiti, in tempi ragionevoli e con costi sostenibili.

Naturalmente, è essenziale affrontare questa strada con consapevolezza, metodo e assistenza competente. La sola buona volontà, infatti, non è sufficiente in una materia che richiede:

  • conoscenza tecnica di articoli e procedure,
  • esperienza nella compilazione delle istanze,
  • capacità di mediazione e negoziazione con i creditori,
  • attenzione ai dettagli nei documenti e nei tempi.

Lo Studio Legale Monardo: la competenza al servizio dei debitori

Lo Studio Legale dell’Avv. Giuseppe Monardo offre da anni tutela e strategie concrete per i debitori in difficoltà, con particolare specializzazione nelle procedure di sovraindebitamento, difesa da pignoramenti, azioni cautelari e blocchi da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Qui di seguito tutti i contatti del nostro Studio Legale specializzato in legge 3/2012 sul sovraindebitamento aggiornata:

Leggi con attenzione: Se stai affrontando difficoltà con il Fisco e hai bisogno di una rapida valutazione delle tue cartelle esattoriali e dei debiti, non esitare a contattarci. Siamo pronti ad aiutarti immediatamente! Scrivici su WhatsApp al numero 351.3169721 oppure inviaci un’e-mail all’indirizzo info@fattirimborsare.com. Ti ricontatteremo entro un’ora per offrirti supporto immediato.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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