A decorrere dal 2024 il sistema di riscossione italiano è stato profondamente riformato in attuazione della Legge delega 111/2023 (riforma fiscale) e di specifiche deleghe su tributi locali e regionali. In particolare, il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110 (entrato in vigore l’8/8/2024) ha esteso l’avviso di accertamento esecutivo – precedentemente previsto dall’art. 29 del DL 78/2010 per IRPEF, IRES, IRAP, IVA e affini – a numerose altre categorie di atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate. Con questi provvedimenti, gli avvisi e provvedimenti di seguito elencati, se notificati senza opposizione entro i termini, acquistano efficacia di titolo esecutivo al posto del tradizionale ruolo/cartella:
- Recuperi di crediti in compensazione (art. 17 del D.Lgs. 241/97): avvisi di recupero di crediti d’imposta «non spettanti o inesistenti» utilizzati in compensazione.
- Recuperi di imposte/contributi indebitamente fruiti: avvisi e atti di recupero di tasse, imposte, contributi o agevolazioni fiscali non versati o indebitamente percepiti (anche in caso di cessione di crediti d’imposta).
- Sanzioni tributarie: atti di irrogazione di sanzioni amministrative tributarie connesse a controlli.
- Liquidazioni di imposte indirette: avvisi di rettifica/liquidazione per imposta di registro, successioni e donazioni, tasse sulle assicurazioni, bollo auto, ecc.
- Imposte ipotecarie/catastali e bollo: avvisi di liquidazione (e relative sanzioni) per imposta di registro, ipotecaria, catastale, bollo e imposte sostitutive su finanziamenti.
- Tasse automobilistiche: accertamenti per omesso/insufficiente versamento della tassa automobilistica statale (D.P.R. 602/1973) e relative addizionali, con sanzioni.
Secondo le nuove norme (art. 14 del D.Lgs. 110/2024), tutti gli atti sopra indicati, se notificati regolarmente, diventano esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica (termine di ricorso). Ciò significa che – se entro 60 giorni non si impugna l’atto – esso è titolo esecutivo senza ulteriore cartella e, trascorsi altri 30 giorni dal termine di pagamento, le somme richieste vengono affidate all’agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) per recupero coattivo. In pratica, l’atto impositivo contiene ora l’intimazione a pagare entro la scadenza del ricorso e la dichiarazione che “costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare procedure esecutive”, con l’indicazione del soggetto incaricato della riscossione.
Sul versante degli enti locali e regionali, la Legge delega 111/2023 ha previsto la revisione della riscossione delle entrate territoriali. In attuazione, il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 – attuativo delle deleghe sui tributi locali e regionali – introduce analoghe regole per i tributi regionali (e indirettamente locali). Dal 2026/2027 i provvedimenti di accertamento emessi dalle Regioni (o dai soggetti delegati ex art. 52 D.Lgs. 446/97) per tributi regionali (es. addizionali IRPEF regionali, addizionali IMU, ecc.) dovranno contenere l’intimazione a pagare entro il termine di ricorso e – una volta notificati – avranno efficacia di titolo esecutivo trascorsi 60 giorni dal pagamento. In tal modo anche le entrate regionali potranno essere riscattate senza la tradizionale cartella, semplificando la riscossione diretta. (Va ricordato che per i tributi locali comunali – TARI, IMU, TASI – l’avviso esecutivo era già stato introdotto dal 2020 con la L. 160/2019, operando allo stesso modo.
Fonti normative: le novità descritte sono contenute principalmente nel D.Lgs. n. 110/2024 (attuazione della delega fiscale, art.14 estende l’avviso esecutivo a nuovi atti) e nel D.Lgs. n. 87/2024 (attuazione deleghe tributi locali/regionali, art.8-9 introduce l’avviso esecutivo regionale). Rilevanti anche le disposizioni della legge delega 111/2023 (art.14 e 18) e altre norme collegate (Leggi di Bilancio 2024-2025; D.Lgs. 175/2024 sul contenzioso tributario). Tutti i testi aggiornati sono consultabili sui siti normativi (ad es. Normattiva) e sul portale Agenzia Entrate – Riscossione.
Implicazioni pratiche
Per contribuenti e professionisti le principali conseguenze operative sono:
- Maggiori controlli esecutivi diretti. Molti avvisi (fino ad oggi seguiti da cartelle) diventano fin da subito strumenti di riscossione coattiva. Occorre prestare attenzione ai termini di 60 giorni per impugnare o pagare; decorso inutilmente questo periodo, l’atto è titolo esecutivo immediatamente esecutivo.
- Semplificazione procedurale: si accorcia il “iter” dell’azione esecutiva. L’agente della riscossione procede direttamente al pignoramento di stipendi, conti, immobili, ecc., senza emettere prima cartelle separate. Questo può favorire il recupero rapido dei crediti, ma rende più urgente una corretta gestione del contenzioso fiscale.
- Aumento della trasparenza negli atti: negli avvisi (esecutivi) devono ora essere riportati anche il “titolo esecutivo” e il termine per l’affidamento al riscossore. I contribuenti troveranno nei nuovi avvisi tutte le indicazioni di scadenza e destinatario della riscossione forzata.
- Effetti sulle compensazioni e rateizzazioni: la riforma di cui al D.Lgs. 110/2024, oltre a ridefinire l’accertamento esecutivo, prevede nuove regole di dilazione (es. possibilità fino a 120 rate). Tuttavia, la generalizzazione degli avvisi esecutivi non modifica sostanzialmente le regole di saldo o opposizione (che restano in capo all’Agenzia o al giudice tributario), ma accelera i tempi di aggressione del patrimonio in caso di esito negativo.
- Adeguamento degli enti locali: le Regioni e i Comuni dovranno adeguare i propri regolamenti (es. sul gettito TARI/IMU) inserendo nei modelli di avviso le clausole di avviso esecutivo previste (intimazione al pagamento, avvertenza sul titolo esecutivo). Le procedure di notifica rimangono quelle ordinarie (cartacea o elettronica), ma con maggiore cura formale.
In sintesi, dal 2024 l’avviso di accertamento esecutivo diventa uno strumento a “tutto campo” per l’esecuzione fiscale: non più limitato alle classiche imposte sui redditi/IVA, ma applicabile a molti altri tributi statali (e in prospettiva anche regionali). Ciò semplifica la riscossione per l’Amministrazione finanziaria e accelera il recupero dei crediti, ma impone ai contribuenti e ai loro consulenti di essere più tempestivi nelle difese (ad es. impugnazioni) e di monitorare attentamente la modulistica notificata.
Fonti: Normativa vigente (tra cui D.Lgs. 110/2024, 87/2024; Legge delega 111/2023) e prassi. In particolare, l’estensione dell’accertamento esecutivo è illustrata dall’art. 14 del D.Lgs. 110/2024, mentre i criteri per i tributi regionali sono descritti agli art. 8-9 del D.Lgs. 87/2024. Informazioni operative sono disponibili sui portali istituzionali (Agenzia Entrate/Riscossione) e in circolari fiscali aggiornate.