Quando È Nullo L’Avviso Di Accertamento?

Ricevere un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate è una situazione che può generare confusione e timori. Questo atto, infatti, è il mezzo attraverso cui il Fisco contesta a un contribuente una presunta violazione o irregolarità fiscale, richiedendo il pagamento di imposte, interessi e sanzioni. Ma non sempre un avviso di accertamento è legittimo o valido. In alcuni casi può essere nullo e, quindi, impugnabile e annullabile davanti al giudice tributario.

Conoscere le cause di nullità è fondamentale per difendersi. Infatti, un atto nullo non produce effetti e può essere contestato anche oltre i termini ordinari. La normativa fiscale italiana e la giurisprudenza hanno individuato diverse ipotesi in cui un avviso di accertamento risulta affetto da vizi formali o sostanziali tali da renderlo giuridicamente inesistente o invalido.

Se hai ricevuto un avviso e sospetti che contenga errori, non ignorarlo: potresti avere diritto all’annullamento dell’atto e alla tutela del tuo patrimonio.

Qui di seguito tutti i dettagli secondo Studio Monardo, gli avvocati esperti in cancellazione debiti e avvisi di accertamento:

L’avviso di accertamento è nullo quando presenta vizi gravi che ne compromettono la validità legale, rendendolo inidoneo a produrre effetti nei confronti del contribuente. Si tratta di un atto formale con cui l’Amministrazione finanziaria, o un ente locale, contesta al contribuente un’imposta non versata o versata in misura inferiore, indicando gli importi dovuti, le ragioni della pretesa e i termini per il pagamento o l’impugnazione.

Ma per essere valido, l’avviso di accertamento deve rispettare requisiti di contenuto, forma, motivazione, e notificazione. Quando questi requisiti vengono violati in modo sostanziale, l’atto può essere dichiarato nullo dal giudice tributario.

Ma andiamo nei dettagli con Studio Monardo, gli avvocati esperti nel gestire avvisi di accertamento e cancellare i debiti:

Quando È Nullo L’Avviso Di Accertamento Tutto Dettagliato

1. Mancata motivazione dell’avviso

L’avviso di accertamento deve contenere l’indicazione chiara e completa delle ragioni giuridiche e fattuali su cui si fonda la pretesa fiscale. È uno dei requisiti essenziali previsti dall’art. 7 della Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente).

L’atto è nullo quando:

  • Riporta formule generiche o standardizzate, prive di riferimenti specifici al caso del contribuente.
  • Non espone i dati o i documenti su cui si basa la pretesa (es. omissioni nella dichiarazione, elementi extracontabili, accertamenti bancari).
  • Non consente al contribuente di comprendere il motivo dell’imposizione o di difendersi in modo consapevole.

La mancanza o insufficienza della motivazione comporta l’illegittimità e, nei casi più gravi, la nullità dell’atto.

2. Inesistenza o invalidità della notifica

Un avviso di accertamento è nullo se non è stato notificato secondo le forme prescritte dalla legge.
La notifica è condizione essenziale di efficacia dell’atto e deve garantire che il contribuente abbia avuto conoscenza del provvedimento.

L’atto è nullo se:

  • È stato notificato a un indirizzo errato o a un soggetto diverso dal destinatario.
  • È stato inviato senza raccomandata o senza PEC, oppure con mezzi non consentiti.
  • È stato notificato da un soggetto privo di potere (es. un agente della riscossione che non ha titolo).
  • Non è stata rispettata la procedura in caso di irreperibilità del contribuente.

Se l’avviso non risulta mai pervenuto e non c’è prova della notifica valida, è da considerarsi inesistente o nullo.

3. Errata indicazione del destinatario

Un avviso di accertamento intestato a un soggetto inesatto, deceduto, o inesistente giuridicamente è radicalmente nullo.
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che l’avviso deve essere intestato correttamente, indicando:

  • Il nome esatto del contribuente;
  • Il codice fiscale;
  • L’indirizzo corretto di residenza o sede legale;
  • La posizione fiscale precisa (persona fisica, società, ente, ecc.).

Se l’atto è diretto a un soggetto giuridicamente inesistente o già estinto, non produce alcun effetto.

4. Carenza assoluta di potere dell’ufficio emittente

L’avviso di accertamento è nullo quando è stato emesso da un ente o un ufficio privo della competenza funzionale o territoriale a emetterlo.

Esempi frequenti:

  • Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente incompetente.
  • Emissione da parte di un Comune su tributi non di propria competenza.
  • Atti firmati da soggetti non legittimati o non identificabili.

La nullità si verifica anche in caso di totale difetto di delega o potere del funzionario che firma l’atto.

5. Mancata sottoscrizione

L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile dell’ufficio.
L’atto privo di firma autografa o digitale del responsabile è nullo, salvo che non sia stato firmato con strumenti automatici autorizzati dalla normativa vigente.

Un avviso firmato da un soggetto anonimo, non qualificato o in modo illeggibile è invalido.

6. Omessa indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione

L’avviso deve indicare con precisione:

  • Il termine per proporre ricorso (di norma 60 giorni);
  • L’autorità giudiziaria competente;
  • Le modalità procedurali da seguire.

La mancata indicazione di questi elementi, o l’indicazione errata, comporta nullità dell’atto per violazione del diritto di difesa del contribuente.

7. Prescrizione o decadenza

Un avviso notificato oltre i termini di legge è radicalmente nullo.

I termini variano in base al tipo di imposta:

  • Imposte sui redditi e IVA: decadenza entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello della dichiarazione (o del 7° se omessa).
  • IMU, TARI e tributi locali: entro 5 anni dalla violazione.
  • Tassa automobilistica (bollo auto): entro 3 anni dalla scadenza.

Se l’avviso viene notificato oltre questi limiti temporali, anche di un solo giorno, è nullo.

8. Mancanza del presupposto impositivo

L’avviso è nullo quando non esiste il presupposto oggettivo o soggettivo del tributo:

  • Tassa su un immobile inesistente;
  • Accertamento su una persona deceduta prima del periodo d’imposta;
  • TARI su un locale non utilizzato o già dismesso.

In assenza del fatto generatore dell’imposta, l’avviso è illegittimo e impugnabile per nullità.

9. Tabella riepilogativa delle cause di nullità

Causa di nullitàEffettoNorma o principio violato
Mancanza di motivazioneNulloArt. 7, Legge 212/2000
Notifica irregolare o inesistenteNulloArt. 140 ss. c.p.c., art. 60 DPR 600/1973
Intestazione a soggetto inesatto/inesistenteNulloGiurisprudenza Cassazione
Emissione da ente non competenteNulloPrincipio di competenza funzionale
Assenza di sottoscrizioneNulloDPR 600/1973, art. 42
Mancata indicazione dei termini di ricorsoNulloArt. 7, Legge 212/2000
Notifica oltre i termini (decadenza)Nullo per leggeVarie norme tributarie
Inesistenza del presupposto impositivoNulloPrincipio di capacità contributiva (art. 53 Cost.)

10. Conclusione

Un avviso di accertamento è nullo ogni volta che viola in modo grave le norme che ne regolano la forma, il contenuto, la notifica o i presupposti. La nullità può essere fatta valere con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, oppure anche oltre, se la notifica è inesistente.

Verificare attentamente ogni elemento dell’avviso ricevuto è essenziale per tutelare i propri diritti fiscali. Quando si riscontrano irregolarità gravi, è opportuno rivolgersi tempestivamente a un professionista per impugnare l’atto e chiederne l’annullamento.

Cos’è un avviso di accertamento e perché è importante reagire subito

L’avviso di accertamento è un atto formale con cui l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente l’esito di un controllo fiscale. In esso si contestano somme dovute a titolo di imposte, sanzioni e interessi. Si tratta di un documento ufficiale che può riguardare tributi non versati, omissioni, errori o incongruenze rilevate nelle dichiarazioni dei redditi, IVA o altre imposte.

L’avviso può riguardare sia persone fisiche che società e assume oggi una funzione non solo accertativa, ma anche esecutiva. Questo significa che, in mancanza di pagamento o impugnazione entro i termini previsti, diventa automaticamente un titolo esecutivo, consentendo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di agire per il recupero forzato del debito, senza passare dal giudice.

I motivi per cui è fondamentale reagire immediatamente a un avviso di accertamento sono diversi:

  1. Scadenza dei termini per ricorrere
    • Il termine per presentare opposizione è di 60 giorni dalla notifica. Se non si agisce, l’atto diventa definitivo.
  2. Attivazione della riscossione coattiva
    • Trascorsi ulteriori 30 giorni, l’Agenzia può procedere con pignoramenti, fermi e ipoteche, anche senza cartella esattoriale.
  3. Incremento del debito
    • Oltre all’importo contestato, si aggiungono interessi di mora, sanzioni aggiuntive e costi esecutivi.
  4. Possibilità di difesa concreta
    • Il contribuente ha diritto a difendersi contestando l’avviso, chiedendo la sospensione, dimostrando errori o facendo valere la prescrizione.
  5. Accesso a soluzioni alternative
    • È possibile chiedere una rateizzazione, proporre un saldo e stralcio, o ricorrere alla procedura di sovraindebitamento.
ElementoSignificato
Avviso di accertamentoAtto con cui il fisco contesta somme dovute
Termine per ricorso60 giorni dalla notifica
Effetto dell’inazioneL’atto diventa esecutivo e definitivo
Azioni dell’AgenziaPignoramenti, fermi, ipoteche
Possibili rimediRicorso, rateizzazione, esdebitazione

Conclusione: ricevere un avviso di accertamento non significa che la posizione sia definitivamente persa. Agire subito è essenziale per valutare la legittimità dell’atto e scegliere la strategia difensiva più efficace. Ignorare l’avviso comporta il rischio concreto di subire azioni esecutive rapide e dannose. Rivolgersi a un professionista esperto consente di difendere i propri diritti e limitare i danni in modo legale e tempestivo.

Quali sono i vizi che rendono nullo un avviso di accertamento?

Un avviso di accertamento è nullo quando presenta vizi che compromettono la sua validità giuridica e la sua efficacia nei confronti del contribuente. L’atto, per essere legittimo, deve rispettare una serie di requisiti previsti dalla legge: forma, contenuto, motivazione, notifica, competenza dell’ufficio emittente e rispetto dei termini. Se anche uno solo di questi elementi viene violato in modo grave, si configura un vizio che può condurre alla nullità dell’atto.

La nullità è una sanzione giuridica che priva l’avviso di qualsiasi efficacia, anche se non impugnato, quando riguarda vizi radicali. In altri casi, il contribuente deve attivarsi tempestivamente per impugnare l’atto, invocando la nullità o l’annullabilità dinanzi al giudice tributario.

1. Mancanza o difetto assoluto di motivazione

Uno dei vizi più gravi è la mancanza totale o l’insufficienza della motivazione. L’avviso di accertamento deve spiegare in modo chiaro e comprensibile:

  • I fatti contestati al contribuente (es. omesso versamento, inesattezze, ricavi non dichiarati);
  • Le fonti su cui si basa l’accertamento (es. controlli incrociati, dati bancari, verifiche in loco);
  • I criteri di calcolo dell’imposta e delle sanzioni.

Se l’atto è generico, standardizzato o copia di altri casi senza personalizzazione, è nullo per violazione dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente (Legge 212/2000). Il contribuente non può difendersi da ciò che non comprende.

2. Notifica inesistente o irregolare

La notifica dell’avviso è una condizione essenziale per la sua validità. Se l’atto non è notificato correttamente, il contribuente non può considerarsi destinatario dell’atto e l’accertamento non produce effetti. I principali vizi di notifica che comportano nullità sono:

  • Notifica effettuata a un indirizzo errato o a un soggetto sbagliato.
  • Notifica mai avvenuta o effettuata con modalità non previste dalla legge.
  • Notifica tramite PEC priva della firma digitale o con errori tecnici sostanziali.
  • Notifica a persona deceduta o a soggetto giuridico estinto.

In caso di inesistenza della notifica, l’atto è radicalmente nullo anche se il contribuente ne viene successivamente a conoscenza.

3. Violazione dei termini di decadenza o prescrizione

L’avviso di accertamento deve essere notificato entro termini precisi. Se l’atto arriva fuori tempo massimo, è nullo.
I termini variano in base alla tipologia di imposta:

Tipo di tributoTermine di notifica
IRPEF, IVA, IRES31 dicembre del 5° anno successivo alla dichiarazione (7° se omessa)
IMU, TARI, TASI5 anni dalla violazione
Bollo auto3 anni dalla scadenza

Se l’atto arriva anche un solo giorno oltre questi termini, è nullo per decadenza. Anche la prescrizione può essere invocata se sono trascorsi troppi anni senza atti interruttivi.

4. Emissione da parte di un soggetto incompetente

L’avviso di accertamento è nullo se emesso da un ufficio o da un funzionario che non ha il potere di farlo. Esempi di incompetenza:

  • Avviso emesso da un ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente non competente.
  • Firma dell’atto da parte di un funzionario privo di delega.
  • Emissione da parte di un ente diverso da quello previsto per il tipo di tributo.

La nullità è certa quando manca del tutto il potere legale del soggetto emittente.

5. Soggetto destinatario errato o inesistente

Un avviso di accertamento rivolto a una persona fisica o giuridica inesistente è nullo.
Ciò accade, ad esempio:

  • Quando l’avviso è intestato a un contribuente deceduto.
  • Quando è indirizzato a una società già estinta (e la cancellazione dal registro è anteriore all’atto).
  • Quando il codice fiscale è errato o non corrisponde al nominativo.

L’atto non può produrre effetti verso chi, per legge, non esiste più come soggetto passivo.

6. Mancata sottoscrizione dell’atto

Ogni avviso di accertamento deve essere firmato da un funzionario abilitato.
La mancata sottoscrizione o la firma apposta da soggetto non legittimato comportano la nullità.
La firma può essere:

  • Autografa, quando l’atto è cartaceo.
  • Digitale, se trasmesso via PEC.

Se la firma è assente, contraffatta, non verificabile o apposta da soggetto privo di qualifica, l’atto è invalido.

7. Assenza delle informazioni essenziali

L’avviso è nullo se mancano elementi fondamentali che ne rendano possibile la comprensione e la difesa. Tra queste:

  • L’indicazione dell’imposta e del periodo d’imposta contestato.
  • Il calcolo dettagliato del debito.
  • Le modalità per presentare ricorso e i termini di impugnazione.
  • La motivazione della sanzione.

Un avviso incompleto equivale a un atto giuridicamente inesistente.

8. Assenza del presupposto impositivo

Se manca il fatto generatore dell’imposta, l’avviso è nullo per difetto assoluto di causa. Esempi:

  • Accertamento TARI su immobile privo di utenze e non utilizzato.
  • IMU su abitazione esente per legge.
  • IVA su operazioni non effettuate.

Il tributo può essere richiesto solo se esiste il fatto che lo rende dovuto. In sua assenza, l’atto è nullo.

Tabella riepilogativa dei vizi che rendono nullo l’avviso di accertamento

Tipo di vizioEffetto sull’attoRiferimento normativo o principio
Mancanza di motivazioneNullitàArt. 7 Legge 212/2000
Notifica inesistente o irregolareNullitàArt. 60 DPR 600/1973; art. 140 ss. c.p.c.
Scadenza dei termini (decadenza/prescrizione)NullitàArt. 43 DPR 600/1973 e altre norme tributarie
Incompetenza dell’ufficio emittenteNullitàPrincipio di legalità e competenza
Soggetto destinatario inesistenteNullitàCass. SS.UU. 2010, n. 406
Mancata sottoscrizioneNullitàArt. 42 DPR 600/1973
Omissione dei dati essenzialiNullitàStatuto del Contribuente
Assenza del presupposto impositivoNullitàArt. 53 Costituzione; principio di capacità contributiva

Conclusione

Un avviso di accertamento è nullo quando manca uno dei requisiti fondamentali che ne garantiscono la validità, la comprensibilità e la legittimità. I vizi più comuni riguardano la notifica, la motivazione, i termini di decadenza e la competenza dell’ufficio.

Verificare attentamente ogni elemento dell’atto ricevuto è fondamentale per riconoscere eventuali nullità e impugnarlo tempestivamente. In presenza di un vizio grave, il contribuente ha il diritto di chiedere al giudice tributario l’annullamento dell’avviso e la cessazione degli effetti negativi che da esso derivano.

Quando un avviso di accertamento è nullo per legge?

Un avviso di accertamento può essere annullato per legge quando presenta vizi gravi che ne compromettono la validità. La nullità può riguardare difetti formali, irregolarità sostanziali, mancata motivazione o violazione delle norme procedurali. In questi casi, il contribuente ha il diritto di impugnare l’atto e chiederne l’annullamento, anche se il termine ordinario di 60 giorni è scaduto, in presenza di nullità assolute.

Ecco i principali casi in cui un avviso di accertamento è considerato nullo:

  1. Notifica irregolare o inesistente
    • Se l’atto non è stato mai notificato, oppure è stato notificato a persona diversa da quelle previste per legge, non produce effetti.
    • È nullo anche l’avviso depositato senza invio della raccomandata informativa al destinatario.
  2. Mancanza di motivazione
    • L’avviso deve esplicitare in modo chiaro e dettagliato le ragioni dell’accertamento, i metodi di calcolo e i riferimenti normativi.
    • Se l’atto è immotivato o generico, è nullo per violazione dell’art. 7 della Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente).
  3. Violazione del contraddittorio preventivo (in determinati casi)
    • In alcune ipotesi (es. accertamento con metodo sintetico, accertamenti su dati bancari), l’Amministrazione è obbligata a chiedere chiarimenti al contribuente prima di notificare l’atto.
    • La mancata instaurazione del contraddittorio rende l’avviso annullabile o nullo, a seconda della tipologia.
  4. Vizi sostanziali o errori evidenti
    • Errori materiali nel nome del contribuente, nei periodi d’imposta, nell’importo contestato.
    • Contestazione di somme già pagate o inesistenti.
    • Calcoli errati che incidono sulla determinazione dell’imposta.
  5. Assenza del presupposto impositivo
    • Se manca il fatto generatore del tributo (es. reddito non percepito, ricavo non esistente), l’accertamento non può reggere.
  6. Prescrizione del potere di accertamento
    • L’Amministrazione deve notificare l’avviso entro precisi termini (es. 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione).
    • Se l’atto è notificato oltre i termini, è nullo per decadenza.
  7. Firma non autorizzata
    • L’atto deve essere firmato da un funzionario abilitato con apposita delega. In caso contrario, è privo di validità.

Tabella Riepilogativa – Casi di Nullità dell’Avviso di Accertamento

Motivo di NullitàDescrizioneEffetto
Notifica inesistente o irregolareAtto mai ricevuto o notificato a terzi non legittimatiNullità assoluta
Mancanza di motivazioneNessuna spiegazione o calcolo delle sommeAnnullabilità o nullità
Violazione del contraddittorioNessun preavviso nei casi obbligatoriNullità in determinati contesti
Errori gravi nei datiSoggetto errato, periodo sbagliato, somme infondateAnnullabilità
Manca il presupposto del tributoRedditi non percepiti, ricavi fittiziNullità sostanziale
Scadenza dei terminiNotifica oltre il termine legaleDecadenza dell’atto
Firma non validaSottoscrizione da parte non autorizzataNullità formale

Conclusione

Un avviso di accertamento non è sempre valido solo perché emesso dall’Agenzia delle Entrate. Numerosi vizi, formali e sostanziali, possono renderlo nullo o annullabile, anche dopo la scadenza dei termini per l’impugnazione. Per questo motivo è essenziale esaminare ogni aspetto dell’atto ricevuto, verificare la notifica, la motivazione, i termini e la legittimità formale. In presenza di dubbi o irregolarità, è fondamentale agire subito con l’assistenza di un professionista, che può impugnare l’atto e tutelare il contribuente da conseguenze ingiuste o illegittime.

È possibile contestare l’avviso nullo dopo 60 giorni?

Sì. La nullità assoluta può essere fatta valere anche oltre i termini ordinari di impugnazione (60 giorni dalla notifica). Infatti, un atto nullo è inesistente o invalido ab origine e può essere disconosciuto in qualsiasi momento, anche nel corso di una procedura esecutiva (es. pignoramento).

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