Ricevere un atto di pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere un’esperienza destabilizzante. I conti vengono bloccati, lo stipendio o la pensione decurtati, e ci si sente senza via d’uscita. Tuttavia, la legge prevede precise possibilità per ottenere la sospensione del pignoramento, in alcuni casi anche prima che vengano sottratte somme.
È importante sapere che non tutti i pignoramenti sono irrevocabili e che, in determinati casi, è possibile bloccare, sospendere o ridurre gli effetti dell’esecuzione forzata, soprattutto se si agisce con tempestività.
In questo articolo vedremo quando e come è possibile chiedere la sospensione dei pignoramenti dell’Agenzia delle Entrate, quali strumenti giuridici sono previsti, quali sono i requisiti richiesti, e come difendersi anche nei casi più gravi. Parleremo di sospensioni automatiche, sospensioni per domanda del contribuente, sospensioni per piani di rientro e sospensioni connesse a ricorsi giudiziari. Analizzeremo anche i casi in cui la legge impone dei limiti all’azione esecutiva dell’Agente della Riscossione.
Vedremo inoltre come sfruttare la Legge sul sovraindebitamento e le tutele offerte dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), fino ad arrivare alla possibile cancellazione integrale del debito tramite esdebitazione.
Ma andiamo ora ad approfondire con Studio Monardo, gli avvocati esperti nel cancellare i debiti con l’ex Equitalia:
Sospensione Pignoramenti Agenzia Entrate Riscossione: Come Funziona Nei Dettagli
La sospensione dei pignoramenti da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) è una misura prevista dalla normativa per tutelare il contribuente in alcune specifiche situazioni. Non si tratta di un annullamento del debito, ma di una pausa nell’attività esecutiva, durante la quale AdER non può procedere con il blocco dei beni, dei conti correnti, dello stipendio o della pensione. Comprendere come funziona è essenziale per evitare o interrompere un’azione esecutiva in corso.
Quando è Possibile Ottenere la Sospensione dei Pignoramenti
- Rateizzazione del debito
- Se il debitore presenta richiesta di rateizzazione di una cartella esattoriale, il pignoramento in corso viene automaticamente sospeso.
- Vale anche se la richiesta viene accolta in corso di procedura: l’Agenzia sospende l’esecuzione fino a che le rate vengono pagate regolarmente.
- Ricorso giudiziario o amministrativo
- Se si propone opposizione al giudice contro l’atto esecutivo o la cartella, si può chiedere la sospensione giudiziale dell’esecuzione.
- Il giudice può accoglierla se sussistono motivi fondati (vizi, prescrizione, notifica nulla).
- Istanza di sospensione in autotutela
- Il contribuente può presentare ad AdER una richiesta di sospensione in autotutela se ritiene che la cartella sia errata, già pagata o non dovuta.
- Se accolta, AdER sospende la procedura esecutiva fino a chiarimento.
- Procedura di sovraindebitamento
- Se si avvia una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, tutti i pignoramenti vengono sospesi per legge.
- La sospensione è valida dal momento del deposito della domanda.
- Sospensione per motivi normativi (es. emergenze o decreti speciali)
- In alcuni periodi (come durante la pandemia), sono state previste sospensioni generalizzate dei pignoramenti da parte del legislatore.
Cosa Comporta la Sospensione
- Il pignoramento viene congelato, ma non annullato.
- Il debito rimane attivo e continua a maturare interessi.
- Se il contribuente non rispetta le condizioni che hanno portato alla sospensione (es. rateizzazione), l’Agenzia può riprendere l’azione esecutiva.
Tabella Riepilogativa delle Modalità di Sospensione
Motivo della Sospensione | Effetto | Durata |
---|---|---|
Richiesta di rateizzazione | Blocco pignoramento | Fino a decadenza dal piano |
Ricorso giudiziario accolto | Sospensione decisa dal giudice | Fino alla sentenza |
Autotutela per cartella errata | Sospensione temporanea | Fino alla verifica |
Procedura di sovraindebitamento | Blocco immediato | Fino a chiusura della procedura |
Sospensione normativa straordinaria | Blocco generalizzato | Durata stabilita per legge |
Conclusione
La sospensione dei pignoramenti da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione è una misura prevista per evitare danni irreparabili al contribuente in presenza di motivi validi o contestazioni in corso. È fondamentale agire in tempi rapidi e presentare la documentazione corretta, eventualmente con l’assistenza di un avvocato o commercialista, per ottenere la sospensione e guadagnare il tempo necessario per risolvere la propria posizione debitoria in modo strutturato e legale.
Quando l’Agenzia delle Entrate Riscossione può fare un pignoramento?
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere al pignoramento quando un contribuente non paga i debiti iscritti a ruolo entro i termini previsti, e non ha chiesto una rateizzazione o ottenuto una sospensione. Il pignoramento è uno strumento di esecuzione forzata che consente all’amministrazione di recuperare crediti fiscali come imposte, contributi, multe e cartelle esattoriali non saldate.
Prima di poter pignorare i beni del contribuente, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve seguire una procedura ben precisa. Il pignoramento non può mai essere “improvviso” o arbitrario, ma avviene solo dopo che sono stati notificati determinati atti e che sono trascorsi specifici termini di legge.
1. Notifica della cartella esattoriale
Tutto inizia con la notifica della cartella di pagamento, che rappresenta il titolo esecutivo su cui si fonda l’azione della riscossione. Il contribuente ha 60 giorni di tempo per pagare la somma richiesta, oppure per impugnare l’atto se ritiene il debito infondato o illegittimo.
2. Avviso di intimazione a pagare
Se i 60 giorni trascorrono senza pagamento e senza opposizione, l’Agenzia può inviare un’intimazione di pagamento (ex art. 50 del DPR 602/1973) nei successivi 180 giorni. Questo avviso ha la funzione di preavvertire il contribuente che, in mancanza di pagamento, si procederà con l’esecuzione forzata.
La legge impone che prima di procedere al pignoramento dei beni, debbano trascorrere almeno 5 giorni dalla notifica dell’intimazione. Se anche questi passano senza risposta, l’Agenzia è legittimata ad agire.
3. Quando può scattare il pignoramento
Trascorso il termine dell’intimazione senza che il debitore abbia pagato o ottenuto una sospensione o rateizzazione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere a:
- Pignoramento del conto corrente, notificando direttamente l’atto alla banca, che blocca le somme disponibili fino all’importo dovuto.
- Pignoramento presso terzi, come il datore di lavoro o l’INPS, per trattenere una quota dello stipendio o della pensione.
- Pignoramento immobiliare, in casi più gravi, su immobili intestati al debitore, seguendo un procedimento giudiziario.
4. Limiti e tutele per il contribuente
Anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta a rispettare le regole sul pignoramento previste dalla legge. Tra i principali limiti:
- Il pignoramento dello stipendio o della pensione è soggetto a limiti di impignorabilità: non può superare 1/10, 1/7 o 1/5, a seconda dell’importo percepito.
- La prima casa è impignorabile, se non di lusso e se il contribuente vi risiede anagraficamente, salvo che il debito superi i 120.000 euro e riguardi crediti erariali, nel qual caso si può solo iscrivere ipoteca.
- Il conto corrente può essere pignorato solo per le somme disponibili al momento della notifica, e non su accrediti futuri già destinati a bisogni essenziali (es. stipendio o pensione, entro certi limiti).
5. Esistono alternative al pignoramento?
Sì. Il contribuente può evitare il pignoramento se, entro i termini previsti:
- Paga il debito per intero.
- Chiede e ottiene una rateizzazione, presentando domanda prima dell’inizio dell’esecuzione.
- Presenta una domanda di sospensione, dimostrando l’illegittimità del debito o che si è già pagato.
- Accede alla procedura di sovraindebitamento, ottenendo il blocco delle azioni esecutive e la possibilità di ristrutturare il debito fiscale.
Conclusione
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere al pignoramento solo dopo aver notificato la cartella, l’intimazione e dopo il decorso dei termini stabiliti dalla legge. Non può agire “a sorpresa” e il contribuente ha diritto a difendersi, opporsi, rateizzare o chiedere sospensione. Per questo motivo è fondamentale non ignorare gli atti ricevuti, leggere con attenzione le scadenze e, se necessario, rivolgersi tempestivamente a un professionista per evitare il blocco dei beni o ulteriori aggravamenti della situazione debitoria.
È possibile bloccare il pignoramento dell’ex Equitalia e come?
Sì, è possibile bloccare il pignoramento da parte dell’ex Equitalia (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione), ma è necessario agire tempestivamente e scegliere lo strumento giuridico più adatto in base alla fase della procedura in cui ci si trova. Una volta che l’ente ha avviato l’azione esecutiva, il debitore ha ancora diverse possibilità per fermare o sospendere il pignoramento e trovare una soluzione al debito.
1. Cos’è il pignoramento dell’ex Equitalia e quando avviene
Il pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è una misura coattiva per recuperare crediti fiscali non pagati. Può colpire:
- Conto corrente
- Stipendio o pensione
- Veicoli
- Immobili
La procedura viene attivata dopo 60 giorni dalla notifica di una cartella di pagamento non saldata, oppure in presenza di un avviso esecutivo (accertamento esecutivo) che ha valore di titolo esecutivo immediato. Se il contribuente non interviene entro i termini, l’ente può notificare un atto di pignoramento senza ulteriori avvisi.
2. Le modalità per bloccare il pignoramento in modo legale
A) Pagamento immediato o parziale del debito
È la soluzione più semplice e rapida. Se il debitore effettua il pagamento dell’intero importo indicato nel precetto prima che il pignoramento venga perfezionato, l’azione esecutiva decade.
Anche un pagamento parziale, accompagnato da una richiesta di rateizzazione, può essere sufficiente a sospendere il pignoramento in attesa della decisione sull’istanza.
B) Rateizzazione del debito
La rateizzazione è uno dei modi più efficaci per bloccare il pignoramento, purché la domanda venga presentata prima dell’assegnazione delle somme o della vendita del bene.
- Se il debito è inferiore a 120.000 euro, si può ottenere un piano fino a 72 rate mensili, senza obbligo di documentazione.
- Per debiti superiori, si può chiedere un piano fino a 120 rate, dimostrando la temporanea difficoltà economica.
- Il solo pagamento della prima rata è sufficiente per ottenere la sospensione automatica dell’azione esecutiva.
C) Ricorso per opposizione agli atti esecutivi
Se ci sono irregolarità formali nel procedimento, è possibile impugnare l’atto di pignoramento.
Ad esempio:
- L’atto non è stato notificato correttamente.
- Il debito è prescritto.
- Il bene pignorato è impignorabile (es. abitazione principale non di lusso).
- Le somme presenti sul conto corrente derivano da redditi non pignorabili (es. pensioni entro soglia minima).
In questi casi si può presentare:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Il ricorso va presentato entro 20 giorni dalla notifica dell’atto, o dalla data in cui si è avuta conoscenza effettiva del pignoramento.
D) Istanza di sospensione in autotutela
È possibile presentare una richiesta motivata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per ottenere la sospensione del pignoramento senza passare dal giudice.
Questa istanza può essere accolta quando:
- Il debito è stato già pagato.
- Il provvedimento originario è stato annullato.
- Il debito è oggetto di rateizzazione già accettata.
- Il pignoramento riguarda somme non dovute.
L’Agenzia, dopo verifica, può sospendere l’azione in via amministrativa.
E) Accesso alla Legge sul sovraindebitamento (Legge 3/2012)
Per i contribuenti in grave crisi finanziaria, questa legge consente di bloccare tutte le azioni esecutive, compreso il pignoramento dell’ex Equitalia.
Le principali soluzioni offerte sono:
- Piano del consumatore
- Accordo con i creditori
- Liquidazione controllata del patrimonio
Il vantaggio principale è che, una volta accettata la domanda dal giudice, tutte le azioni esecutive vengono sospese automaticamente, comprese le trattenute su stipendi e le aste giudiziarie.
3. Esempi pratici di blocco del pignoramento
Situazione | Soluzione efficace | Effetto |
---|---|---|
Cartella notificata, nessun pagamento dopo 60 giorni | Richiesta di rateizzazione e pagamento prima rata | Sospensione immediata del pignoramento |
Pignoramento dello stipendio notificato | Ricorso al giudice per superamento dei limiti di legge | Possibile riduzione o blocco della trattenuta |
Atto di pignoramento per debito prescritto | Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) | Annullamento del pignoramento |
Pignoramento conto con fondi da pensione minima | Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) | Restituzione somme impignorabili |
Situazione di sovraindebitamento generalizzato | Ricorso alla Legge 3/2012 tramite OCC | Blocco totale delle azioni esecutive |
4. Attenzione ai tempi: l’urgenza è tutto
Il tempismo è determinante.
Una volta ricevuta la notifica del pignoramento o del precetto, il debitore ha solo pochi giorni per attivarsi. Trascorsi i termini, il rischio è che il pignoramento venga eseguito, le somme assegnate, il veicolo bloccato o l’immobile messo in vendita.
È quindi fondamentale:
- Non ignorare le comunicazioni dell’Agenzia.
- Verificare subito la legittimità degli atti.
- Agire tramite un avvocato o consulente qualificato.
5. Conclusione
Bloccare il pignoramento da parte dell’ex Equitalia è possibile, ma richiede una risposta immediata e mirata. Le strade percorribili sono diverse: pagamento tempestivo, rateizzazione, opposizione giudiziale, sospensione amministrativa o ricorso alla legge sul sovraindebitamento.
Ogni caso va valutato singolarmente, ma in tutti i casi è essenziale non restare immobili. Agire per tempo consente di evitare la perdita del conto, dello stipendio o dei beni personali, e spesso permette di trovare un accordo per estinguere il debito in modo sostenibile.
Cos’è la sospensione amministrativa all’Agenzia delle Entrate-Riscossione?
La sospensione amministrativa all’Agenzia delle Entrate-Riscossione è una procedura che consente al contribuente di chiedere il blocco temporaneo delle attività di riscossione relative a una cartella esattoriale che si ritiene illegittima, infondata o già pagata. Non si tratta di un ricorso giudiziario, ma di una richiesta formale rivolta direttamente all’ente di riscossione, che ha il compito di verificare se sussistano motivi validi per interrompere le azioni esecutive.
Il contribuente può attivare la sospensione amministrativa entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. In quel termine deve presentare all’Agenzia una domanda specifica, accompagnata da documenti che dimostrino, ad esempio, che il debito è stato già pagato, è prescritto, non dovuto oppure che esiste una causa di esenzione o annullamento.
Le situazioni più comuni per cui si può chiedere la sospensione sono: il pagamento già avvenuto prima della notifica, la presenza di una sentenza favorevole del giudice, la prescrizione del credito, l’esenzione per legge o il fatto che la cartella sia frutto di un errore materiale. La sospensione può essere richiesta anche quando c’è già un’istanza di autotutela presentata all’ente creditore (come INPS, Comune, Agenzia delle Entrate) oppure quando è pendente un ricorso giudiziario.
Una volta ricevuta la richiesta di sospensione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione congela tutte le attività di recupero del credito: ciò significa che non può procedere con pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche o trattenute, fino a quando non avrà verificato la fondatezza della domanda. L’Agenzia è tenuta a trasmettere la richiesta all’ente creditore che ha emesso il ruolo (ad esempio l’Agenzia delle Entrate, l’INPS o un ente locale), e questo ha 220 giorni di tempo per rispondere.
Se l’ente conferma l’illegittimità della cartella o non risponde entro il termine previsto, la cartella si considera annullata e la riscossione non potrà più riprendere. Se invece l’ente rigetta la richiesta, la riscossione riprende e il contribuente potrà comunque proporre un ricorso giudiziario davanti alla Commissione tributaria o al giudice competente, a seconda della natura del debito.
È importante sottolineare che la sospensione amministrativa non elimina il debito in sé, ma blocca temporaneamente la sua riscossione in attesa della verifica. Per questo è fondamentale allegare tutti i documenti necessari e fornire una motivazione chiara e coerente.
La procedura può essere attivata anche online, accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con SPID, CIE o CNS, oppure presentando l’istanza a uno sportello territoriale o inviandola tramite PEC.
In sintesi, la sospensione amministrativa è uno strumento rapido e gratuito che consente al contribuente di difendersi da richieste di pagamento ingiuste o già estinte, evitando l’immediata aggressione del patrimonio. Ma va attivato nei tempi previsti e con la documentazione adeguata, altrimenti il rischio è che l’Agenzia proceda senza ostacoli con il pignoramento dei beni o altri atti esecutivi.
Come funziona la sospensione giudiziale?
La sospensione giudiziale è un istituto processuale che consente di bloccare temporaneamente l’efficacia o l’esecuzione di un atto o di un procedimento, in attesa della decisione definitiva del giudice. È uno strumento fondamentale di tutela per il soggetto che contesta un provvedimento esecutivo o un atto impositivo, e viene applicato in diversi ambiti: civile, tributario, amministrativo ed esecutivo.
In pratica, la sospensione giudiziale permette di “congelare” le conseguenze di un atto, evitando che produca effetti dannosi o irreversibili prima che venga accertata la sua legittimità. È una misura cautelare, a carattere eccezionale, che non incide sul merito del giudizio, ma tutela l’interesse del ricorrente fino alla pronuncia definitiva.
1. Quando si può chiedere la sospensione giudiziale
La sospensione può essere richiesta in vari contesti, tra cui:
- Procedimenti esecutivi (es. pignoramento, espropriazione, vendita forzata)
- Contenzioso tributario (es. ricorso contro una cartella esattoriale o un avviso di accertamento)
- Contenzioso amministrativo (es. ricorsi al TAR contro atti della pubblica amministrazione)
- Causa civile ordinaria (es. sospensione del processo o dell’efficacia di un contratto)
La sospensione può essere richiesta se ricorrono due requisiti fondamentali:
- Fumus boni iuris: cioè la fondatezza, almeno apparente, delle ragioni del ricorrente.
- Periculum in mora: il rischio che l’esecuzione dell’atto produca danni gravi o irreparabili prima della sentenza.
2. Procedura per ottenere la sospensione
Il soggetto interessato (normalmente il debitore, il contribuente, il destinatario dell’atto) deve:
- Presentare un ricorso o un’opposizione all’atto contestato (es. ricorso tributario, opposizione al pignoramento).
- Contestualmente o con atto separato, depositare un’istanza motivata di sospensione.
- Allegare documenti che dimostrino sia la fondatezza della contestazione sia il danno che si subirebbe dall’esecuzione immediata dell’atto.
Il giudice competente fissa un’udienza in tempi brevi (di norma entro 20-30 giorni) per valutare la richiesta.
- Se accoglie l’istanza, ordina la sospensione dell’efficacia o dell’esecuzione dell’atto fino alla decisione sul merito.
- Se la rigetta, l’atto continua a produrre i suoi effetti, e il procedimento contestato prosegue.
3. Esempi pratici di sospensione giudiziale
A) Esecuzione forzata – Opposizione al pignoramento
Caso: Un debitore riceve un atto di pignoramento dello stipendio per un debito che ritiene prescritto.
Soluzione: Presenta un’opposizione (ex art. 615 c.p.c.) e chiede al giudice la sospensione dell’esecuzione.
Effetto: Il giudice, in attesa di decidere sulla validità del debito, può sospendere la trattenuta sullo stipendio.
B) Contenzioso tributario – Cartella esattoriale
Caso: Un contribuente riceve una cartella per €15.000 e presenta ricorso alla Commissione Tributaria.
Soluzione: Chiede la sospensione dell’esecuzione della cartella, allegando documenti che dimostrano il rischio di danno grave (es. impossibilità di pagare l’affitto o perdita di attività).
Effetto: Se accolta, la sospensione blocca temporaneamente ogni azione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, come pignoramenti o fermi amministrativi.
C) TAR – Ricorso contro un atto amministrativo
Caso: Un cittadino contesta un’ordinanza di demolizione di un immobile.
Soluzione: Ricorre al TAR e chiede la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza in attesa della sentenza.
Effetto: L’amministrazione non può procedere alla demolizione fino alla decisione del giudice.
4. Durata e limiti della sospensione
La sospensione ha natura temporanea: resta in vigore fino alla decisione di merito o per il tempo stabilito dal giudice.
- Non estingue il procedimento né cancella il debito o l’atto contestato.
- Se il ricorso viene rigettato, l’atto sospeso riacquista efficacia piena e può essere eseguito.
- Se il ricorso è accolto, l’atto viene annullato, e la sospensione si consolida in modo definitivo.
La sospensione può essere anche revocata se cambiano le condizioni (ad esempio, se il debitore non rispetta le condizioni imposte).
5. Tabella riepilogativa della sospensione giudiziale
Ambito | Quando si può chiedere | Effetti della sospensione |
---|---|---|
Civile (esecuzione) | In caso di pignoramenti illegittimi o sproporzionati | Blocca esecuzione (es. fermo, vendita, trattenute) |
Tributario | In caso di ricorso contro cartelle, accertamenti, avvisi | Blocca azioni di riscossione da parte dell’AdER |
Amministrativo | Contro provvedimenti PA (es. demolizioni, revoche, espropri) | Blocca l’efficacia dell’atto fino alla decisione del TAR |
Opposizione ex art. 615/617 c.p.c. | In caso di contestazione dell’esecuzione o degli atti | Sospende immediatamente il pignoramento |
6. Conclusione
La sospensione giudiziale è uno strumento potente e fondamentale per tutelare chi subisce un atto potenzialmente illegittimo o sproporzionato, consentendo di guadagnare tempo e impedire danni irreversibili.
Per ottenere la sospensione è indispensabile:
- Presentare tempestivamente ricorso.
- Motivare in modo concreto il danno che si rischia.
- Dimostrare che il provvedimento impugnato è verosimilmente illegittimo.
Il supporto di un legale è altamente raccomandato, perché la corretta formulazione dell’istanza e la scelta del giudice competente possono fare la differenza tra il blocco dell’atto e la sua esecuzione immediata.
Si può sospendere un pignoramento dell’Agenzia Entrate Riscossione con la rateizzazione?
Sì, è possibile sospendere un pignoramento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite la rateizzazione del debito. Si tratta di uno strumento previsto dalla legge per consentire al contribuente in difficoltà economica di evitare l’esecuzione forzata (come il blocco del conto corrente, il pignoramento dello stipendio o del veicolo) attraverso un piano di pagamento a rate. Tuttavia, per ottenere la sospensione effettiva del pignoramento, è necessario rispettare condizioni precise e attivarsi in tempi rapidi.
1. Quando è possibile chiedere la sospensione del pignoramento tramite rateizzazione
La rateizzazione può essere richiesta in qualsiasi momento prima che le somme pignorate vengano assegnate al creditore, cioè prima che il pignoramento produca i suoi effetti definitivi.
Se la domanda di dilazione è accolta e il contribuente paga almeno la prima rata, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sospende automaticamente le azioni esecutive in corso, compreso il pignoramento.
Attenzione: se il pignoramento è già stato perfezionato (ad esempio, le somme sono già state trasferite dalla banca all’Agenzia), la rateizzazione non può annullare retroattivamente l’atto esecutivo già concluso.
2. Requisiti e condizioni per ottenere la sospensione
Perché la rateizzazione abbia effetto sospensivo, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- Il debitore deve presentare una richiesta di rateizzazione del debito iscritto a ruolo.
- La richiesta deve essere accolta dall’Agenzia.
- Il debitore deve versare almeno la prima rata del piano approvato.
Solo in presenza di questi tre requisiti, il pignoramento viene sospeso automaticamente per legge, senza bisogno di una decisione del giudice o di ulteriori atti.
3. A quali debiti si applica la sospensione
La sospensione tramite rateizzazione si applica a tutti i debiti riscossi tramite ruolo, ovvero:
- Tributi erariali (IRPEF, IVA, IRES, ecc.)
- Imposte comunali (IMU, TARI, ecc.)
- Contributi previdenziali INPS
- Multe stradali
- Canoni non pagati alla Pubblica Amministrazione
Non si applica ai debiti oggetto di accertamento immediatamente esecutivo, se il pignoramento è stato già perfezionato prima della concessione della rateizzazione.
4. Durata e tipologia dei piani di rateizzazione
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione prevede diverse forme di dilazione:
Importo del debito | Durata massima | Requisiti |
---|---|---|
Fino a €120.000 | Fino a 72 rate mensili | Nessuna documentazione richiesta |
Oltre €120.000 | Fino a 120 rate mensili | Necessaria documentazione che dimostri la temporanea difficoltà economica |
È anche possibile richiedere la rateizzazione “in forma semplificata” se il debito complessivo non supera €120.000, mediante una semplice istanza online e senza allegare redditi o ISEE.
5. Cosa succede dopo la concessione della rateizzazione
Se la rateizzazione viene approvata e la prima rata viene regolarmente pagata:
- Il pignoramento in corso viene sospeso.
- L’Agenzia non può intraprendere nuove azioni esecutive.
- Eventuali fermi amministrativi vengono anch’essi sospesi.
La sospensione resta valida finché il piano di rateizzazione viene rispettato. In caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive, il piano decade e l’Agenzia può riprendere immediatamente le procedure esecutive interrotte.
6. Esempio pratico
Situazione:
Un contribuente riceve un atto di pignoramento del conto corrente per un debito fiscale di €18.000. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha già notificato la cartella e sono passati più di 60 giorni. Il conto viene bloccato.
Soluzione:
Il contribuente, prima che le somme vengano assegnate, presenta una richiesta di rateizzazione in 72 rate e versa subito la prima rata da €250.
Risultato:
- Il pignoramento viene immediatamente sospeso.
- Il contribuente può tornare ad accedere al proprio conto corrente.
- Se rispetta le scadenze mensili, non subirà ulteriori azioni esecutive.
7. Tabella riepilogativa: rateizzazione e sospensione del pignoramento
Condizione | Effetto sulla sospensione del pignoramento |
---|---|
Domanda di rateizzazione presentata | Nessun effetto se non accompagnata dal pagamento |
Approvazione della rateizzazione | Ancora nessun effetto, serve il pagamento della prima rata |
Pagamento della prima rata | Sospensione automatica del pignoramento in corso |
Mancato pagamento di 5 rate | Decadenza del piano e riattivazione dell’azione esecutiva |
Pignoramento già concluso (somme assegnate) | Rateizzazione inefficace retroattivamente |
8. Conclusione
La rateizzazione è uno strumento concreto, legittimo ed efficace per bloccare il pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Tuttavia, funziona solo se richiesta e attivata nei tempi corretti, e se il contribuente rispetta le condizioni del piano.
Il momento cruciale è il pagamento della prima rata: solo dopo questo atto la sospensione del pignoramento diventa effettiva. Per evitare errori e perdite economiche, è consigliabile agire tempestivamente e, se necessario, farsi assistere da un professionista esperto in diritto tributario o procedure esecutive.
La Legge Salva Debiti può sospendere un pignoramento dell’ex Equitalia?
Sì, la Legge Salva Debiti – ovvero l’insieme delle norme previste dalla procedura di sovraindebitamento introdotta nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – può sospendere un pignoramento avviato dall’ex Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione). Ma perché ciò accada, è necessario che il debitore presenti una domanda formale al tribunale e che il giudice valuti la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Quando un cittadino sovraindebitato – cioè in una condizione economica tale da non riuscire più a far fronte ai propri debiti – presenta una delle procedure previste dalla Legge Salva Debiti (piano del consumatore, accordo di composizione o liquidazione del patrimonio), può contestualmente chiedere la sospensione immediata di tutte le azioni esecutive in corso, compresi i pignoramenti già avviati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il giudice, una volta ricevuta la richiesta e valutata la presenza dei presupposti di legge, può emettere un provvedimento di sospensione che blocca temporaneamente il pignoramento già in atto. Questo significa che, anche se il conto corrente è stato già bloccato o lo stipendio già pignorato, tali effetti vengono congelati in attesa dell’esito della procedura di sovraindebitamento.
La sospensione non è automatica: il giudice deve verificare che la procedura sia stata effettivamente depositata, che il debitore abbia agito in buona fede e che esistano elementi concreti per l’omologazione futura del piano. Una volta emesso il decreto di apertura della procedura, tutti i creditori, compresa l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, non possono più avviare o proseguire azioni esecutive individuali.
È importante sapere che anche se il pignoramento è già stato notificato o in corso di esecuzione, l’accesso alla Legge Salva Debiti può fermarlo, offrendo al debitore la possibilità di trattare il debito fiscale insieme agli altri debiti all’interno di un’unica procedura, sostenibile e proporzionata alle reali possibilità economiche del debitore stesso.
Se il piano viene poi omologato dal tribunale, il pignoramento decade definitivamente e il debito con l’ex Equitalia viene ristrutturato o, in alcuni casi, ridotto o cancellato. Se invece il piano viene rigettato o non rispettato, le azioni esecutive possono riprendere.
In sintesi, la Legge Salva Debiti può sospendere e successivamente annullare un pignoramento avviato dall’ex Equitalia, a condizione che il debitore presenti una procedura di sovraindebitamento valida e che il tribunale accolga la richiesta di sospensione. È una via potente, ma richiede una gestione attenta, il supporto di un professionista e la disponibilità del debitore a rispettare un piano serio e coerente di risanamento.
Ci sono casi in cui il pignoramento dell’Agenzia delle Entrate Riscossione è illegittimo? E quali sono?
Ci Sono Casi in Cui il Pignoramento dell’Agenzia delle Entrate Riscossione è Illegittimo? E Quali Sono?
Sì, esistono diversi casi in cui il pignoramento eseguito dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) può essere considerato illegittimo. Nonostante AdER disponga di strumenti incisivi per il recupero coattivo dei crediti tributari, deve comunque rispettare regole formali e sostanziali previste dalla legge. Ogni violazione di questi limiti può rendere nullo o impugnabile l’atto esecutivo.
Principali Casi di Illegittimità del Pignoramento AdER
- Pignoramento senza previa notifica della cartella o dell’ingiunzione
- Il pignoramento è illegittimo se non è stata notificata regolarmente la cartella esattoriale, l’avviso di addebito o l’ingiunzione fiscale.
- Il debitore deve essere stato messo nelle condizioni di conoscere il debito prima dell’azione esecutiva.
- Debito prescritto
- Se il credito vantato da AdER è prescritto, cioè decorso il termine di legge (5 o 10 anni a seconda del tributo), qualsiasi atto esecutivo è illegittimo.
- La prescrizione deve essere eccepita dal contribuente tramite opposizione al giudice competente.
- Pignoramento senza preavviso (art. 50 DPR 602/1973)
- Per i pignoramenti immobiliari e presso terzi, AdER deve inviare un preavviso di fermo o pignoramento almeno 30 giorni prima.
- L’assenza di questo avviso rende l’atto nullo.
- Notifica irregolare o viziata
- Se la notifica è stata effettuata a un indirizzo errato, a persona non legittimata a riceverla o senza le forme di legge, il pignoramento può essere annullato.
- Pignoramento oltre i limiti previsti dalla legge
- Sui conti correnti, stipendi o pensioni, la legge fissa precisi limiti di pignorabilità.
- Ad esempio, sulle pensioni l’importo minimo vitale (pari a circa 1.000 euro) è impignorabile.
- Se questi limiti non vengono rispettati, si può presentare opposizione.
- Mancanza di un titolo esecutivo valido
- AdER deve agire sulla base di un titolo esecutivo legittimo: cartella esattoriale definitiva, accertamento esecutivo, sentenza.
- Se manca o è annullato, il pignoramento è privo di fondamento.
- Pignoramento su bene non aggredibile
- Alcuni beni sono tutelati per legge, come la prima casa non di lusso del debitore se l’unico immobile posseduto.
- Anche alcuni strumenti di lavoro sono impignorabili.
Tabella Riepilogativa – Casi di Illegittimità del Pignoramento AdER
Motivo di Illegittimità | Descrizione |
---|---|
Notifica omessa o irregolare | Manca la notifica della cartella o è viziata |
Prescrizione del debito | Decorrenza dei termini legali |
Mancato preavviso | Assenza dell’avviso obbligatorio di 30 giorni |
Superamento limiti legali | Sforamento soglie minime su stipendi/pensioni |
Assenza titolo esecutivo | Cartella annullata o non definitiva |
Bene impignorabile | Prima casa o strumenti di lavoro |
Conclusione
Il pignoramento eseguito dall’Agenzia delle Entrate Riscossione può essere illegittimo in numerose circostanze, soprattutto se vengono violati i diritti fondamentali del contribuente o le norme procedurali previste dalla legge. In presenza di uno di questi vizi, è possibile presentare opposizione entro i termini e chiedere l’annullamento dell’atto esecutivo. Un’analisi tempestiva e l’assistenza di un legale esperto in diritto tributario sono fondamentali per tutelarsi in modo efficace.
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- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, con una competenza specifica nella gestione delle procedure destinate a soggetti non fallibili, come privati cittadini, professionisti e piccoli imprenditori individuali. Questo ruolo, regolato dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, comporta la capacità di assistere il debitore in ogni fase della procedura: dalla predisposizione del piano di rientro alla raccolta della documentazione, dalla presentazione dell’istanza fino all’ottenimento del provvedimento di omologazione da parte del tribunale competente. L’Avvocato Monardo, grazie a questa qualifica, è abilitato a svolgere attività di supporto tecnico e giuridico per l’elaborazione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e domande di liquidazione controllata, inclusa l’esdebitazione del debitore incapiente. Si occupa di affiancare il cliente nella relazione con l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi), verificando la sostenibilità economica del progetto e garantendo il rispetto delle norme a tutela del debitore.
- Fiduciario di un OCC riconosciuto l’Avvocato Monardo svolge attività di supervisione e coordinamento all’interno dell’Organismo, occupandosi dell’analisi preliminare dei fascicoli, della verifica della documentazione patrimoniale e reddituale dei debitori, e della predisposizione di relazioni tecniche destinate al giudice competente.
- Assiste i contribuenti nella sospensione di pignoramenti e riscossioni coatte, affiancandoli nella predisposizione delle istanze amministrative presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nella valutazione delle condizioni per ottenere il blocco delle procedure esecutive, e nell’individuazione di errori formali o sostanziali nelle cartelle esattoriali o negli atti di pignoramento già notificati.
- Presenta opposizioni giudiziali in modo tempestivo e dettagliato, occupandosi dell’intera fase difensiva e procedurale, dalla redazione dei ricorsi introduttivi fino all’eventuale discussione in udienza e alla gestione dei successivi gradi di giudizio, se necessari. Ogni atto è costruito su misura sulla base della situazione patrimoniale, reddituale e documentale del cliente, con l’obiettivo di dimostrare l’illegittimità dell’azione esecutiva e ottenere l’annullamento o la sospensione del pignoramento.
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