Quando si parla di pignoramento dello stipendio, molte persone non sanno che anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità possono essere soggette a trattenute da parte dei creditori. In un periodo dell’anno in cui molti attendono queste somme per affrontare spese straordinarie, come regali di Natale, vacanze o tasse, scoprire che parte (o tutta) la mensilità extra viene pignorata può rappresentare un duro colpo.
Ma è sempre possibile pignorare la tredicesima e la quattordicesima? In quali limiti? E ci sono differenze tra i vari tipi di debito (ad esempio debiti fiscali, bancari, alimentari)? Queste sono domande che moltissimi lavoratori si pongono quando ricevono un atto di pignoramento o una notifica di trattenuta da parte del datore di lavoro.
La normativa italiana disciplina in modo preciso i limiti entro cui è possibile agire sui crediti da lavoro dipendente, cercando di garantire un equilibrio tra il diritto del creditore a recuperare quanto dovuto e il diritto del debitore a conservare un minimo vitale per vivere.
In questo articolo risponderemo a tutte le domande più frequenti: quanto può essere pignorato della tredicesima? La quattordicesima è trattata allo stesso modo? I limiti di pignorabilità sono gli stessi dello stipendio ordinario? È possibile difendersi o sospendere un pignoramento? Inoltre, vedremo anche quali strumenti giuridici sono a disposizione per chi è sovraindebitato e non riesce più a far fronte ai pagamenti.
Vedremo in dettaglio le norme aggiornate fino al 2025, con esempi pratici e indicazioni su come comportarsi in caso di pignoramento imminente o già in corso.
Ma andiamo ora ad approfondire con Studio Monardo, gli avvocati specializzati in cancellazione debiti e pignoramenti:
Pignoramento Tredicesima E Quattordicesima: Come Funziona Nei Dettagli
Quando un lavoratore dipendente o un pensionato ha un debito e viene colpito da pignoramento, una delle domande più frequenti riguarda il destino della tredicesima e della quattordicesima mensilità. Sono somme aggredibili dal creditore? In che misura? Come viene effettuato il calcolo? La normativa italiana prevede regole precise, diverse a seconda che si tratti di stipendio o pensione, di pignoramento presso terzi o presso l’ente erogatore.
Tredicesima e Quattordicesima: Cosa Sono e Quando Vengono Pagate
- La tredicesima mensilità è una gratifica natalizia corrisposta nel mese di dicembre a lavoratori dipendenti e pensionati.
- La quattordicesima è un’ulteriore mensilità aggiuntiva riconosciuta, in base al contratto collettivo o per legge (ad esempio ai pensionati con determinati requisiti reddituali), solitamente a luglio.
Entrambe hanno natura retributiva, quindi fanno parte del reddito da lavoro o da pensione e sono soggette alle stesse regole del pignoramento previste per gli stipendi e le pensioni.
Come Funziona il Pignoramento della Tredicesima e Quattordicesima
- Pignoramento dello stipendio in corso
- Se lo stipendio è già pignorato, la tredicesima e la quattordicesima vengono aggredite con le stesse modalità, salvo che il giudice disponga diversamente.
- Si applicano i limiti di pignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c., ossia:
- 1/5 dello stipendio netto, per debiti ordinari.
- Fino alla metà per debiti alimentari o per mancato versamento di tasse.
- Pignoramento presso terzi (es. datore di lavoro o INPS)
- Il creditore notifica un atto di pignoramento al datore di lavoro o all’INPS.
- L’ente terzo effettua il prelievo direttamente alla fonte, sommando le mensilità straordinarie all’importo pignorabile.
- Applicazione della soglia minima impignorabile
- Per le pensioni: la quota impignorabile è pari al minimo vitale aumentato della metà (oggi circa €1.000 mensili).
- Per gli stipendi: anche se la tredicesima è separata dallo stipendio ordinario, rientra nel calcolo complessivo ai fini del prelievo mensile.
- Se il pignoramento avviene durante il mese di erogazione
- Se l’atto arriva prima dell’accredito della tredicesima, il prelievo si applica anche su di essa.
- Se il pignoramento viene notificato dopo, quella mensilità può sfuggire alla trattenuta, ma solo in caso di ritardi procedurali.
Esempi Pratici di Pignoramento sulla Tredicesima
- Se uno stipendio netto è pari a €1.500 e la tredicesima è anch’essa di €1.500:
- Per debiti ordinari, si può pignorare €300 (1/5) anche sulla tredicesima.
- Se la pensione netta è di €1.200 e la tredicesima è di €1.000:
- L’INPS calcola la soglia impignorabile (es. €1.000) e pignora solo l’eccedenza, anche sulla tredicesima.
Tabella Riepilogativa – Pignoramento Tredicesima e Quattordicesima
Tipologia | È Pignorabile? | Limiti e Modalità |
---|---|---|
Tredicesima lavoratori dipendenti | ✅ Sì | 1/5 dello stipendio netto |
Tredicesima pensionati | ✅ Sì | Solo oltre il minimo vitale |
Quattordicesima contrattuale | ✅ Sì | Trattata come mensilità normale |
Quattordicesima INPS | ✅ Sì | Sottoposta agli stessi limiti della pensione |
Debiti alimentari | ✅ Sì | Pignorabile fino alla metà |
Debiti fiscali | ✅ Sì | Pignorabile fino a metà dello stipendio/pensione |
Conclusione
La tredicesima e la quattordicesima possono essere pignorate, ma entro i limiti stabiliti dalla legge e mai oltre la soglia minima impignorabile prevista per legge. La loro pignorabilità segue le stesse regole dello stipendio o della pensione e viene gestita direttamente dal datore di lavoro o dall’ente previdenziale in caso di pignoramento presso terzi. Per evitare errori o contestare pignoramenti superiori ai limiti di legge, è fondamentale monitorare ogni trattenuta e, in caso di irregolarità, rivolgersi a un legale di fiducia per tutelare i propri diritti.
Come funziona il pignoramento dello stipendio
Il pignoramento dello stipendio è una forma di esecuzione forzata che consente a un creditore, munito di titolo esecutivo, di ottenere il pagamento di un debito direttamente trattenendo una parte del reddito da lavoro del debitore. Si tratta di un procedimento legale regolato dal Codice di Procedura Civile italiano, che prevede limiti precisi alla somma pignorabile e modalità specifiche di attuazione per tutelare la dignità e la sussistenza del lavoratore.
Come inizia il pignoramento dello stipendio
Il pignoramento dello stipendio non può iniziare automaticamente, ma solo dopo che:
- Il creditore ha ottenuto un titolo esecutivo (una sentenza, un decreto ingiuntivo non opposto, un assegno o una cambiale non pagati, ecc.).
- Ha notificato al debitore un atto di precetto, cioè un’intimazione formale a pagare entro un termine di 10 giorni.
- Trascorso il termine senza pagamento, il creditore può avviare l’azione esecutiva, notificando l’atto di pignoramento al datore di lavoro, che diventa “terzo pignorato”.
A questo punto, il datore di lavoro è legalmente obbligato a trattenere la quota dello stipendio stabilita dalla legge e a versarla direttamente al creditore, secondo quanto disposto dal giudice.
Quale quota dello stipendio può essere pignorata
L’ammontare della trattenuta dipende dal tipo di debito e dalla natura del credito vantato:
- Debiti ordinari (es. prestiti bancari, finanziamenti, fornitori): fino a un quinto dello stipendio netto.
- Debiti alimentari (mantenimento di figli o coniuge): la quota può essere superiore a un quinto, secondo quanto stabilito dal giudice.
- Debiti fiscali (Agenzia delle Entrate, cartelle esattoriali): tra un decimo e un settimo dello stipendio netto, a seconda dell’importo del reddito.
In ogni caso, il totale delle trattenute non può superare la metà dello stipendio netto. Se sono presenti più creditori, le trattenute si accumulano fino al limite massimo previsto.
Quando lo stipendio è già sul conto corrente
Se il pignoramento avviene direttamente presso il datore di lavoro, si applicano i limiti sopra indicati.
Se invece il pignoramento colpisce lo stipendio già accreditato sul conto corrente, allora:
- È impignorabile la somma pari al triplo dell’assegno sociale (circa €1.500 al 2024), se il conto è intestato solo al lavoratore e il versamento è identificabile come stipendio.
- La parte eccedente può essere pignorata nei limiti previsti (cioè fino a un quinto).
Questo significa che una parte dello stipendio resta comunque tutelata, anche se è già sul conto corrente, ma solo se l’origine del denaro è riconoscibile come stipendio.
Durata del pignoramento
Il pignoramento dello stipendio dura fino all’integrale soddisfazione del credito, comprese spese legali, interessi e eventuali costi accessori. Se nel frattempo il lavoratore cambia datore di lavoro, il creditore può notificare l’atto di pignoramento al nuovo datore, continuando a riscuotere le trattenute.
Se il lavoratore subisce un licenziamento o un’interruzione del rapporto di lavoro, il creditore può pignorare anche:
- Il TFR (trattamento di fine rapporto), sempre entro i limiti di legge.
- Le eventuali indennità di disoccupazione o altri emolumenti, con le stesse regole.
Cosa può fare il debitore per difendersi
Chi riceve una notifica di pignoramento dello stipendio può:
- Verificare la correttezza della procedura, controllando che l’atto di precetto sia stato notificato regolarmente e che il titolo esecutivo sia valido.
- Presentare opposizione all’esecuzione, se ci sono motivi legali fondati (es. prescrizione del debito, vizi di notifica, importo errato).
- Chiedere la rateizzazione del debito direttamente al creditore o attraverso la conversione del pignoramento, con l’autorizzazione del giudice.
- Accedere alla procedura di sovraindebitamento, se il pignoramento si inserisce in una situazione di crisi debitoria complessiva. In tal caso, il tribunale può sospendere l’esecuzione e approvare un piano di rientro più favorevole.
Conclusione
Il pignoramento dello stipendio è una procedura seria, ma regolata da limiti precisi pensati per salvaguardare la dignità del lavoratore. Se gestita con tempestività, è possibile negoziare con il creditore, chiedere la rateizzazione o accedere a strumenti legali di protezione. Ignorare le notifiche o attendere passivamente espone al rischio di trattenute prolungate che incidono profondamente sul bilancio familiare. Agire subito, con l’aiuto di un legale, è sempre la strada più saggia per affrontare e superare la situazione.
La tredicesima può essere pignorata e come?
La tredicesima mensilità, cioè la gratifica natalizia erogata ai lavoratori dipendenti nel mese di dicembre, può essere soggetta a pignoramento, ma con limiti ben precisi stabiliti dalla legge. È importante conoscere le regole che governano questa possibilità, poiché le somme corrisposte a titolo di retribuzione — comprese le mensilità aggiuntive — godono di particolari tutele a garanzia della sussistenza minima del debitore.
1. Cos’è la tredicesima e come si colloca nel pignoramento
La tredicesima è un compenso annuale aggiuntivo erogato in favore dei lavoratori subordinati, in misura pari a una mensilità ordinaria. Rientra a tutti gli effetti nel concetto di “retribuzione”, e quindi soggetta, in via generale, alle stesse regole previste per il pignoramento dello stipendio.
Tuttavia, trattandosi di una somma spesso attesa per far fronte a spese natalizie o a debiti accumulati durante l’anno, la legge ha previsto alcune soglie di impignorabilità per evitare che il pignoramento si traduca in una situazione di assoluta indigenza.
2. Il pignoramento della tredicesima: quando e come può avvenire
La regola generale prevede che il pignoramento della tredicesima mensilità avvenga con le stesse modalità e nei limiti previsti per gli stipendi. Pertanto:
- Se il pignoramento è diretto presso il datore di lavoro, la tredicesima sarà trattata come un’ulteriore mensilità retributiva e sarà assoggettata alle stesse percentuali di prelievo applicabili al normale stipendio.
- Se il pignoramento è effettuato sul conto corrente dopo l’accredito della tredicesima, si applicano le regole del pignoramento bancario, che prevedono una parziale impignorabilità delle somme riconducibili a emolumenti di natura retributiva.
3. Limiti al pignoramento della tredicesima presso il datore di lavoro
Il Codice di Procedura Civile (art. 545) prevede dei limiti precisi alla quota pignorabile dello stipendio e delle indennità collegate, come la tredicesima. Le percentuali dipendono dalla natura del debito:
- Fino a un massimo di 1/5 (cioè il 20%) per debiti di natura ordinaria (es. carte di credito, prestiti personali, canoni non pagati).
- Fino a 1/5 anche per debiti fiscali, come imposte non versate all’Agenzia delle Entrate.
- Fino a 1/5 per debiti verso enti previdenziali, come INPS.
- Fino a metà della retribuzione netta, per debiti alimentari (ad esempio mantenimento figli o coniuge).
La tredicesima, se pignorata alla fonte, rientra esattamente in queste percentuali. Non è prevista una tutela specifica o un’esclusione automatica per la gratifica natalizia se il pignoramento è già in corso sullo stipendio.
4. Pignoramento della tredicesima sul conto corrente
Quando la tredicesima viene accreditata sul conto corrente e successivamente pignorata dall’Agenzia delle Entrate o da un creditore privato, si applica un diverso regime di protezione.
Le regole sono le seguenti:
- Se le somme sul conto derivano esclusivamente da stipendio o pensione accreditati in via continuativa, è impignorabile un importo pari al triplo dell’assegno sociale (circa €1.600 nel 2025).
- L’importo eccedente questa soglia può essere pignorato, nei limiti delle percentuali previste per il tipo di credito.
- Se lo stipendio (e quindi la tredicesima) viene prelevato in contanti e non resta sul conto, non sarà tecnicamente pignorabile.
In sostanza, una tredicesima appena accreditata sul conto può essere pignorata solo nella parte che supera la soglia minima prevista dalla legge, a patto che sia dimostrabile la natura retributiva della somma.
5. Tredicesima e debiti fiscali: attenzione alle azioni dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può pignorare la tredicesima, sia alla fonte (tramite il datore di lavoro), sia tramite pignoramento del conto corrente.
In entrambi i casi:
- Rispetta i limiti di pignorabilità fissati per gli stipendi.
- Non può aggredire l’intera somma.
- Deve notificare l’atto al datore di lavoro o alla banca, dando al debitore il tempo di agire (20 giorni per opporsi).
6. È possibile evitare il pignoramento della tredicesima?
Sì, ma solo agendo prima che l’azione esecutiva sia avviata o conclusa. Le principali strategie comprendono:
- Accordo stragiudiziale con il creditore per dilazionare il debito ed evitare il blocco delle somme natalizie.
- Rateizzazione del debito presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, se si tratta di pendenze fiscali.
- Ricorso alla Legge 3/2012 sul sovraindebitamento, per sospendere l’intera azione esecutiva.
- Richiesta al giudice di riduzione del pignoramento, se l’importo bloccato mette a rischio la sopravvivenza economica del debitore.
Tabella riepilogativa: pignorabilità della tredicesima
Situazione | Pignorabilità | Note |
---|---|---|
Tredicesima pignorata alla fonte (datore) | Fino a 1/5 per debiti ordinari e fiscaliFino a metà per debiti alimentari | Somma trattata come stipendio |
Tredicesima accreditata sul conto corrente | Impignorabile fino a 3 volte l’assegno socialePignorabile l’eccedenza | Solo se la banca riceve notifica formale |
Tredicesima prelevata in contanti | Non pignorabile | Ma è sconsigliato per ragioni tracciabilità |
Pignoramento da parte dell’AdER | Applicabile nei limiti di legge | Notifica necessaria a banca o datore |
Debiti alimentari | Pignorabile fino al 50% | Nessuna esclusione per la tredicesima |
Conclusione
La tredicesima può essere pignorata, ma solo entro limiti ben precisi stabiliti dalla legge, che variano a seconda della modalità di prelievo e della natura del debito. Se il pignoramento avviene tramite datore di lavoro, si applicano le stesse regole dello stipendio; se invece la somma è già sul conto corrente, una parte di essa resta comunque protetta.
Per proteggere la tredicesima — e più in generale il proprio equilibrio finanziario — è fondamentale agire tempestivamente alla prima notifica di un atto esecutivo, valutando tutte le possibili soluzioni, anche legali, per evitare blocchi su somme attese e necessarie.
La quattordicesima può essere pignorata e come?
La Quattordicesima Può Essere Pignorata e Come?
La quattordicesima mensilità, quando prevista dal contratto collettivo o erogata ai pensionati in base a determinati requisiti reddituali, rappresenta una somma aggiuntiva rispetto allo stipendio o alla pensione ordinaria. Trattandosi di una voce con natura retributiva, rientra tra i redditi potenzialmente pignorabili, ma solo entro i limiti fissati dalla legge. Il pignoramento della quattordicesima segue le stesse regole previste per stipendi e pensioni.
Quando è Pignorabile la Quattordicesima?
La quattordicesima può essere pignorata:
- Quando il lavoratore o pensionato ha un debito nei confronti di terzi.
- Se è già in corso un pignoramento sullo stipendio o sulla pensione.
- Se il creditore avvia un nuovo pignoramento presso terzi (datore di lavoro o INPS).
La somma viene trattata come parte della retribuzione ordinaria, quindi è pignorabile entro i limiti dell’art. 545 del Codice di Procedura Civile.
Limiti e Modalità di Pignoramento
- Per lavoratori dipendenti
- La quattordicesima è pignorabile fino a un quinto (20%) del netto percepito.
- Vale sia per debiti verso privati (banche, finanziarie, fornitori) sia per cartelle esattoriali.
- Se vi sono più pignoramenti, si applicano cumulativamente fino al limite massimo consentito.
- Per pensionati
- La quattordicesima erogata dall’INPS è soggetta a pignoramento solo sulla parte eccedente il minimo vitale.
- Il limite di impignorabilità è oggi fissato attorno ai 1.000 euro netti mensili, comprensivo anche delle somme aggiuntive.
- Per debiti alimentari o fiscali
- In caso di obbligazioni alimentari (es. mantenimento), la quattordicesima è pignorabile fino a metà dell’importo netto.
- Anche per debiti tributari, il pignoramento può arrivare fino al 50%.
Come Avviene il Pignoramento della Quattordicesima?
- Se è in corso un pignoramento sullo stipendio o sulla pensione, la trattenuta si estende automaticamente alla quattordicesima.
- Se viene notificato un nuovo pignoramento, il datore di lavoro o l’INPS riceve l’atto e blocca la quota prevista direttamente in busta paga o nel cedolino pensione.
- L’importo viene versato al creditore tramite il conto vincolato stabilito dal tribunale.
Tabella Riepilogativa: Pignorabilità della Quattordicesima
Tipo di Reddito | Importo Pignorabile sulla Quattordicesima | Condizioni |
---|---|---|
Lavoratore dipendente | Fino a 1/5 dell’importo netto | Debiti ordinari |
Pensionato | Solo oltre il minimo vitale | Valutazione INPS |
Debiti alimentari | Fino al 50% | Con provvedimento del giudice |
Debiti fiscali (Agenzia Entrate) | Fino al 50% | Con pignoramento presso terzi |
Conclusione
La quattordicesima può essere pignorata, ma sempre entro i limiti previsti dalla legge. In presenza di un pignoramento attivo, datore di lavoro o INPS applicano la trattenuta anche su questa mensilità aggiuntiva. Tuttavia, il debitore conserva sempre la tutela della soglia minima impignorabile, soprattutto nel caso delle pensioni. In caso di dubbi sull’importo trattenuto o sulla regolarità della procedura, è consigliabile richiedere la verifica a un avvocato specializzato per valutare eventuali opposizioni o richieste di riduzione del pignoramento.
Come ci si difende dal pignoramento della tredicesima e della quattordicesima?
Come ci si Difende dal Pignoramento della Tredicesima e della Quattordicesima?
Quando un creditore ottiene un provvedimento esecutivo per il recupero di un debito, può avviare il pignoramento dello stipendio o della pensione, comprese le mensilità aggiuntive come la tredicesima e la quattordicesima. Tuttavia, esistono strumenti di difesa giuridica che permettono di proteggere in parte o in tutto tali somme, purché si agisca con tempestività e con la corretta strategia.
Tredicesima e Quattordicesima: Quali Difese Sono Possibili?
- Controllare i limiti di legge alla pignorabilità
- L’art. 545 c.p.c. stabilisce che lo stipendio e la pensione sono pignorabili nei limiti di un quinto del netto mensile per debiti ordinari.
- Per i pensionati, esiste una soglia minima impignorabile (pari a circa 1.000 euro mensili) al di sotto della quale nessuna somma può essere aggredita.
- È possibile verificare se la trattenuta effettuata su tredicesima e quattordicesima supera i limiti previsti e, in caso positivo, chiederne la riduzione al giudice.
- Opporsi al pignoramento e chiedere la modifica dell’importo trattenuto
- Se il pignoramento è già in corso, è possibile presentare un’opposizione all’esecuzione o istanza di modifica al giudice dell’esecuzione.
- Il debitore può dimostrare che le trattenute imposte ledono la dignità o la sussistenza propria e della famiglia.
- Contestare l’irregolarità della notifica o della procedura
- Il pignoramento presso terzi (datore di lavoro o INPS) deve essere notificato correttamente.
- Se l’atto è viziato (es. notifica nulla, mancanza del titolo esecutivo), si può presentare opposizione agli atti esecutivi.
- Chiedere la rateizzazione del debito per sospendere l’esecuzione
- In presenza di situazioni economiche gravi, si può chiedere al creditore una rateizzazione volontaria.
- Oppure, se il pignoramento è avviato dall’Agenzia delle Entrate, si può presentare istanza di rateizzazione, che blocca l’azione esecutiva.
- Richiedere la conversione del pignoramento
- Se già in corso, si può chiedere la conversione del pignoramento in pagamento rateale, offrendo una cauzione o un piano di rientro sostenibile.
- Accedere alla procedura di sovraindebitamento
- Se il debito è parte di una condizione economica complessiva insostenibile, si può presentare domanda per la Legge Salva Debiti, che blocca i pignoramenti in corso e consente di proporre un piano concordato o ottenere l’esdebitazione.
Tabella Riepilogativa delle Difese Possibili
Situazione | Strategia di Difesa |
---|---|
Trattenuta superiore al limite | Istanza al giudice per riduzione |
Notifica viziata o irregolare | Opposizione agli atti esecutivi |
Pignoramento già in corso | Conversione in pagamento rateale |
Situazione economica grave | Richiesta di rateizzazione o sovraindebitamento |
Pensione inferiore al minimo | Invocare la soglia impignorabile |
Conclusione
La tredicesima e la quattordicesima sono soggette a pignoramento, ma esistono numerosi strumenti giuridici per difendersi e ridurre l’impatto economico dell’esecuzione. Il primo passo è verificare la regolarità della procedura e il rispetto dei limiti di legge, poi agire rapidamente per ottenere una sospensione, una riduzione o una conversione del pignoramento. Con il supporto di un avvocato esperto, è possibile tutelare i propri diritti e il proprio equilibrio familiare ed economico.
Vuoi cancellare i tuoi debiti e difenderti dal pignoramento della tredicesima e della quattordicesima? Fatti aiutare da Studio Monardo, gli avvocati specializzati in cancellazione debiti e pignoramenti
L’Avvocato Monardo è un professionista specializzato in diritto bancario e tributario e coordina un team di avvocati e commercialisti esperti nella tutela del debitore.
Ecco perché può aiutarti concretamente:
- Esperienza pluriennale in pignoramenti, con competenze specifiche nell’analisi dei titoli esecutivi, nella difesa tecnica in sede giudiziale e nella predisposizione di atti di opposizione volti a tutelare i diritti del debitore.
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012), con un ruolo centrale nell’assistenza ai soggetti sovraindebitati, aiutandoli a presentare domanda per l’accesso alle procedure previste dalla legge. Accompagna i debitori nella predisposizione della documentazione necessaria, nella redazione dei piani del consumatore, degli accordi con i creditori e nella liquidazione controllata del patrimonio. Valuta attentamente la sostenibilità economica di ciascun piano, garantendo il rispetto delle esigenze del debitore e delle aspettative dei creditori.
- Iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia, titolo che certifica il possesso di requisiti professionali elevati, riconosciuti a livello nazionale, e che consente l’abilitazione a svolgere ruoli delicati nell’ambito delle procedure di gestione della crisi. Tale iscrizione è riservata a soggetti altamente qualificati nella gestione delle controversie in materia di esecuzione forzata, sovraindebitamento e risanamento economico, garantendo la capacità di offrire soluzioni giuridiche avanzate e su misura.
- Fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), con un ruolo operativo fondamentale nel percorso di risanamento dei soggetti sovraindebitati.
- Specializzato nella difesa dei diritti dei lavoratori e dei soggetti sovraindebitati, con particolare attenzione alla tutela dei redditi da lavoro dipendente e delle retribuzioni accessorie, come tredicesima e quattordicesima, spesso oggetto di pignoramenti.
Hai un pignoramento sulla tredicesima o quattordicesima? Fatti aiutare da Studio Monardo
Non aspettare che la trattenuta diventi realtà. Se hai ricevuto un atto di pignoramento o hai paura che tredicesima o quattordicesima vengano bloccate, contatta l’Avvocato Monardo per una consulenza personalizzata. Grazie alla sua esperienza, sarà possibile analizzare in modo approfondito la tua situazione economica e individuare le soluzioni giuridiche più adatte per proteggere il tuo reddito.
Potrai ricevere assistenza nella verifica della legittimità del pignoramento, nella presentazione di eventuali opposizioni, nella rinegoziazione del debito o nell’accesso alle misure di tutela previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dalla Legge 3/2012. Ogni caso sarà affrontato con attenzione, valutando se sia possibile bloccare le trattenute o limitarne l’impatto per garantirti un minimo vitale sufficiente.
Non sottovalutare l’importanza di un intervento tempestivo. Anche in presenza di più creditori o situazioni complesse, si può costruire un piano efficace per difendere le tue mensilità aggiuntive e riprendere il controllo del tuo bilancio familiare. Affidati a un professionista che conosce i tuoi diritti e sa come tutelarli concretamente.
Qui di seguito tutti i contatti di Studio Monardo, gli avvocati esperti in cancellazione debiti e pignoramenti dello stipendio: